TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1720/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gian Piero Maccapani (C.F. ), presso lo studio del quale è C.F._2
elettivamente domiciliato in Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IV.A. , con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fabio
CH (C.F. , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata C.F._3
in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 1
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via principale:
- dichiarare che l' non ha diritto a pretendere e quindi a Parte_2
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti nell'atto di citazione e nelle proprie argomentazioni difensive nei confronti di ed in particolare per i titoli costituiti Parte_1 dalla cartella di accertamento n. T9303DM00685/2020 per un ammontare rispettivamente di €
pagina 1 di 6 98.539,96 oltre accessori e pignoramento presso terzi n. 11784202400004434/001 per €
79.043,15.
In via ordinaria:
- disporre la restituzione a dell'importo di € 13.983,69 a suo tempo pignorato Parte_1
dalla , Agente per la Provincia di Varese in data 5/12/2023 Parte_2
presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia di IN NA (VA).
Salvis juribus.
Con vittoria di spese e di diritti del presente giudizio.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla luce delle causali esposte previo rigetto dell'istanza di sospensione perché priva dei presupposti di legge, – così provvedere:
PRELIMINARMENTE:
➢ dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa opposizione per violazione dell'art. 57 DPR 602/1973;
➢ inammissibilità delle domande avverse, per violazione del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c.;
➢ dichiarare l'estraneità dell' con riferimento con riferimento Parte_2
all'avviso si accertamento sotteso al pignoramento de quo, considerato che l'avviso di accertamento è un atto che promana dall'ente impositore e rispetto al quale, pertanto, l'agente della riscossione è assolutamente estraneo;
Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle pregiudiziali che precedono, per mero tuziorismo difensivo, nel merito:
Rigettare l'avverso ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto, attesa – tra l'altro – la rituale notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato e dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa pagina 2 di 6 rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di opposizione è l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis
DPR n. 602/1973 che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Varese ha notificato a Pt_1
in data 11/10/2023 per un importo complessivo di euro 98.539,96 [doc. 1 opponente].
[...]
In particolare, è pacifico che tale atto sia relativo a imposte dovute a titolo di IRES e IRAP, riconducibili alla , accertate dall' Controparte_1 Parte_2 nell'ambito di un controllo fiscale nei confronti della Controparte_2
In relazione alle predette imposte, in data 23/02/2023 aveva notificato a Parte_2
quale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
intimazione di pagamento n. T9303DM00685-20 [doc. 6 opponente].
Parte opponente ha lamentato l'illegittimità dell'atto di pignoramento nei propri confronti deducendo, quale unico motivo di opposizione, l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di richiedere alla persona fisica che rappresenti una società, nel caso di specie la
, le somme dovute da quest'ultima a titolo di imposte. Controparte_1
Ciò in quanto trattasi di società di capitali, dotata dunque di autonomia patrimoniale e unica responsabile per il pagamento delle imposte a sé riferibili.
Si è costituita in giudizio l' , con comparsa di costituzione Parte_2 tardivamente depositata, contestando preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione esecutiva per violazione dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e, nel merito, la fondatezza delle censure dell'opponente.
2. L'opposizione è inammissibile per i seguenti motivi.
2.1. Deve anzitutto precisarsi che, nonostante la tardività della costituzione della parte opposta, la censura formulata in via preliminare di inammissibilità dell'opposizione risulta pienamente valutabile nel presente giudizio in quanto non costituisce eccezione in senso stretto e dunque non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 166-167 c.p.c., rientrando piuttosto nell'ambito dei controlli che il giudice è chiamato a svolgere d'ufficio, a prescindere da una espressa proposizione delle parti.
2.2. Ciò chiarito, nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto dell'
[...]
di procedere a esecuzione forzata, non riconoscendo di essere soggetto Parte_2
pagina 3 di 6 passivo dei tributi oggetto di accertamento.
Trattasi dunque di una vera e propria opposizione all'esecuzione rispetto ad una pretesa avente natura certamente tributaria.
Le opposizioni esecutive proponibili ex art. 615 c.p.c. nella misura in cui sono volte a contestare la sussistenza del diritto del creditore di agire in executivis hanno ad oggetto l'accertamento negativo del credito. Laddove, tuttavia, il credito posto a fondamento della pretesa abbia natura tributaria, il perimetro delle domande proponibili davanti al giudice ordinario è delineato dagli artt. 57 del DPR n. 602/1973, dall'art. 2 del d.lgs. 546/1992 e dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Com'è noto, l'art. 57 del DPR n. 602 del 1973, in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni”.
In materia di riscossione coattiva esattoriale, vi sono dunque significative limitazioni alla possibilità di presentare opposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, laddove la riscossione concerna crediti tributari.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 114/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 citato nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
Detta pronuncia, lungi dal consentire di proporre opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c. in qualsivoglia caso, si prefigge di colmare il vuoto di tutela esistente nella demarcazione tra giurisdizione ordinaria e tributaria, in un'ottica di complementarità delle tutele, consentendo al contribuente assoggettato ad esecuzione forzata tributaria di ottenere tutela innanzi al giudice ordinario per ragioni che non possono essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, il diritto di difesa è sempre garantito, ma occorre fare riferimento alla data di notificazione della cartella o dell'avviso per verificare a chi spetti la giurisdizione: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati prima di quel momento;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione dei fatti successivi, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della pagina 4 di 6 pretesa tributaria in senso sostanziale (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 28/07/2021, n. 21642;
Cassazione civile Sez. Un., 20/07/2021, n. 20693; Cassazione civile Sez. Un., 14/04/2020, n.
7822).
Il rapporto tra le giurisdizioni ordinaria e tributaria peraltro si configura in termini di complementarità e non già concorrenza. Ciò significa che non vi sono casi di sovrapposizione nella potestà giurisdizionale e che, quindi, continuano a essere improponibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano una funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano – e dovevano
– farsi valere con ricorso al giudice tributario.
In altri termini, laddove il contribuente avrebbe potuto richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, non sarà possibile, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2023, n. 23894).
Calando questi principi nella fattispecie in esame, si deve rilevare che la contestazione sollevata dall'opponente in questa sede attiene alla possibilità di attribuire alla persona fisica, che rappresenti una società di capitali, la qualifica di soggetto passivo del tributo dovuto dalla società stessa.
La doglianza su cui si fonda l'opposizione attiene pertanto a fatti genetici della pretesa tributaria, che hanno costituito oggetto di accertamento ab origine da parte dell' e non Parte_2
certamente riferibili a sopravvenienze fattuali successive rispetto alla notifica della cartella, né attinenti al profilo della pignorabilità o meno dei beni.
Trattasi di doglianze che avrebbero potuto e dovuto essere formulate dinanzi al Giudice tributario, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
L'opposizione è quindi inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(dichiarato dall'opponente in euro 13.983,69, ma in realtà accertabile nella misura di euro
98.539,96, ossia alla somma oggetto di pignoramento), del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, della natura documentale della causa e dell'effettiva attività processuale svolta.
Le spese così liquidate sono distratte in favore dell'avv. Fabio CH che si è dichiarato pagina 5 di 6 antistatario.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio CH che si è dichiarato antistatario.
Varese, 6 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1720/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gian Piero Maccapani (C.F. ), presso lo studio del quale è C.F._2
elettivamente domiciliato in Varese, via Finocchiaro Aprile n. 7
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IV.A. , con sede in Parte_2 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fabio
CH (C.F. , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata C.F._3
in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 1
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via principale:
- dichiarare che l' non ha diritto a pretendere e quindi a Parte_2
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti nell'atto di citazione e nelle proprie argomentazioni difensive nei confronti di ed in particolare per i titoli costituiti Parte_1 dalla cartella di accertamento n. T9303DM00685/2020 per un ammontare rispettivamente di €
pagina 1 di 6 98.539,96 oltre accessori e pignoramento presso terzi n. 11784202400004434/001 per €
79.043,15.
In via ordinaria:
- disporre la restituzione a dell'importo di € 13.983,69 a suo tempo pignorato Parte_1
dalla , Agente per la Provincia di Varese in data 5/12/2023 Parte_2
presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia di IN NA (VA).
Salvis juribus.
Con vittoria di spese e di diritti del presente giudizio.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ed alla luce delle causali esposte previo rigetto dell'istanza di sospensione perché priva dei presupposti di legge, – così provvedere:
PRELIMINARMENTE:
➢ dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa opposizione per violazione dell'art. 57 DPR 602/1973;
➢ inammissibilità delle domande avverse, per violazione del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c.;
➢ dichiarare l'estraneità dell' con riferimento con riferimento Parte_2
all'avviso si accertamento sotteso al pignoramento de quo, considerato che l'avviso di accertamento è un atto che promana dall'ente impositore e rispetto al quale, pertanto, l'agente della riscossione è assolutamente estraneo;
Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle pregiudiziali che precedono, per mero tuziorismo difensivo, nel merito:
Rigettare l'avverso ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto, attesa – tra l'altro – la rituale notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato e dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso gli onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa pagina 2 di 6 rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di opposizione è l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis
DPR n. 602/1973 che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Varese ha notificato a Pt_1
in data 11/10/2023 per un importo complessivo di euro 98.539,96 [doc. 1 opponente].
[...]
In particolare, è pacifico che tale atto sia relativo a imposte dovute a titolo di IRES e IRAP, riconducibili alla , accertate dall' Controparte_1 Parte_2 nell'ambito di un controllo fiscale nei confronti della Controparte_2
In relazione alle predette imposte, in data 23/02/2023 aveva notificato a Parte_2
quale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
intimazione di pagamento n. T9303DM00685-20 [doc. 6 opponente].
Parte opponente ha lamentato l'illegittimità dell'atto di pignoramento nei propri confronti deducendo, quale unico motivo di opposizione, l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di richiedere alla persona fisica che rappresenti una società, nel caso di specie la
, le somme dovute da quest'ultima a titolo di imposte. Controparte_1
Ciò in quanto trattasi di società di capitali, dotata dunque di autonomia patrimoniale e unica responsabile per il pagamento delle imposte a sé riferibili.
Si è costituita in giudizio l' , con comparsa di costituzione Parte_2 tardivamente depositata, contestando preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione esecutiva per violazione dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e, nel merito, la fondatezza delle censure dell'opponente.
2. L'opposizione è inammissibile per i seguenti motivi.
2.1. Deve anzitutto precisarsi che, nonostante la tardività della costituzione della parte opposta, la censura formulata in via preliminare di inammissibilità dell'opposizione risulta pienamente valutabile nel presente giudizio in quanto non costituisce eccezione in senso stretto e dunque non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 166-167 c.p.c., rientrando piuttosto nell'ambito dei controlli che il giudice è chiamato a svolgere d'ufficio, a prescindere da una espressa proposizione delle parti.
2.2. Ciò chiarito, nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto dell'
[...]
di procedere a esecuzione forzata, non riconoscendo di essere soggetto Parte_2
pagina 3 di 6 passivo dei tributi oggetto di accertamento.
Trattasi dunque di una vera e propria opposizione all'esecuzione rispetto ad una pretesa avente natura certamente tributaria.
Le opposizioni esecutive proponibili ex art. 615 c.p.c. nella misura in cui sono volte a contestare la sussistenza del diritto del creditore di agire in executivis hanno ad oggetto l'accertamento negativo del credito. Laddove, tuttavia, il credito posto a fondamento della pretesa abbia natura tributaria, il perimetro delle domande proponibili davanti al giudice ordinario è delineato dagli artt. 57 del DPR n. 602/1973, dall'art. 2 del d.lgs. 546/1992 e dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Com'è noto, l'art. 57 del DPR n. 602 del 1973, in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni”.
In materia di riscossione coattiva esattoriale, vi sono dunque significative limitazioni alla possibilità di presentare opposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, laddove la riscossione concerna crediti tributari.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 114/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 citato nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
Detta pronuncia, lungi dal consentire di proporre opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c. in qualsivoglia caso, si prefigge di colmare il vuoto di tutela esistente nella demarcazione tra giurisdizione ordinaria e tributaria, in un'ottica di complementarità delle tutele, consentendo al contribuente assoggettato ad esecuzione forzata tributaria di ottenere tutela innanzi al giudice ordinario per ragioni che non possono essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, il diritto di difesa è sempre garantito, ma occorre fare riferimento alla data di notificazione della cartella o dell'avviso per verificare a chi spetti la giurisdizione: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati prima di quel momento;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione dei fatti successivi, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della pagina 4 di 6 pretesa tributaria in senso sostanziale (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 28/07/2021, n. 21642;
Cassazione civile Sez. Un., 20/07/2021, n. 20693; Cassazione civile Sez. Un., 14/04/2020, n.
7822).
Il rapporto tra le giurisdizioni ordinaria e tributaria peraltro si configura in termini di complementarità e non già concorrenza. Ciò significa che non vi sono casi di sovrapposizione nella potestà giurisdizionale e che, quindi, continuano a essere improponibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano una funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano – e dovevano
– farsi valere con ricorso al giudice tributario.
In altri termini, laddove il contribuente avrebbe potuto richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, non sarà possibile, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2023, n. 23894).
Calando questi principi nella fattispecie in esame, si deve rilevare che la contestazione sollevata dall'opponente in questa sede attiene alla possibilità di attribuire alla persona fisica, che rappresenti una società di capitali, la qualifica di soggetto passivo del tributo dovuto dalla società stessa.
La doglianza su cui si fonda l'opposizione attiene pertanto a fatti genetici della pretesa tributaria, che hanno costituito oggetto di accertamento ab origine da parte dell' e non Parte_2
certamente riferibili a sopravvenienze fattuali successive rispetto alla notifica della cartella, né attinenti al profilo della pignorabilità o meno dei beni.
Trattasi di doglianze che avrebbero potuto e dovuto essere formulate dinanzi al Giudice tributario, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
L'opposizione è quindi inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa
(dichiarato dall'opponente in euro 13.983,69, ma in realtà accertabile nella misura di euro
98.539,96, ossia alla somma oggetto di pignoramento), del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, della natura documentale della causa e dell'effettiva attività processuale svolta.
Le spese così liquidate sono distratte in favore dell'avv. Fabio CH che si è dichiarato pagina 5 di 6 antistatario.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio CH che si è dichiarato antistatario.
Varese, 6 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 6 di 6