Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05708/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5708 del 2024, proposto da AR ET, SC CO, UI RA Di RC, IO CA, AT CO, IA D'NG, IC De IR, PA LL LL, TO DU, AR RM, NT RA, TO AN, RT ON, IR MA VI RI, LO CO, SC MO, TE SI, RI IE, EA AR, TO SC, PA IN, NO TR, IC DE, TO LL, UR PP RG, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Longarini, Giovanni Lore' e Giovanni Tripaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Clitunno 22/E;
contro
il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Risarcimento da mancata attuazione della previdenza complementare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio le amministrazioni resistenti per ottenere la condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata implementazione delle forme di previdenza complementare previste dalla l. 8 agosto 1995, n. 335, da quantificarsi in misura corrispondente ai rendimenti non realizzati, nonché all’adozione di ogni misura idonea a reintegrare la loro posizione previdenziale sulla scorta delle medesime disposizioni, rimaste inattuate;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 74 c.p.a., sulla scorta dei precedenti già condivisi da questa Sezione (v. sentenza n. 3422/24);
- in particolare, il Collegio intende porsi in continuità, condividendone le ragioni, con l’orientamento già affermato, tra gli altri, da questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6488), di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. II, 4 gennaio 2024, n. 147), in forza del quale “ i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva, o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione, sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali ”;
- ne consegue che “ la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi (…) appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo ”;
- pertanto, “ i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto, in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all’esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego ”;
- dall’assenza di una posizione differenziata e qualificata in capo ai ricorrenti, in relazione alla vicenda in discorso, discende l’inammissibilità delle domande proposte in questo giudizio;
- l’orientamento consolidato sopra riportato giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
ER LO, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | IT RI |
IL SEGRETARIO