Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2011, n. 461
CASS
Sentenza 11 gennaio 2011

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Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 - assume rilevanza la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a domicilio il rapporto intercorrente tra una società ed alcune lavoratrici, valorizzando, fra l'altro, l'inserimento delle predette nel ciclo produttivo aziendale, l'assenza di concreti margini di discrezionalità delle stesse nell'esecuzione del lavoro, la correlazione del compenso al tipo di pezzo da lavorare e la determinazione da parte della società dei tempi di consegna).

In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del suindicato principio di diritto e con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, aveva ritenuto la natura retributiva delle somme corrisposte dal datore di lavoro, non avendo questi provato che si trattasse di meri rimborsi spese).

Commentario1

  • 1Qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato (Cass. n. 10007/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2011, n. 461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 461
Data del deposito : 11 gennaio 2011

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