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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 3.06.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA presso cui è TE elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, anche quale mandatario della difeso dagli avv.ti Ugo NUCCIARONE e CP_1 CP_2
Antonella TESTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente propone opposizione all'avviso di addebito n. 32720230000614633000 del CP_1
24.11.2023, notificatole in data 27.12.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.934,84 a titolo di contributo fisso dovuto alla gestione commercianti, sul presupposto che ella non potesse essere lavoratrice dipendente della Parte_2 come da verbale unico di accertamento e notificazione del 2.09.2021, con il quale gli ispettori avevano provveduto ad annullare il suo rapporto di lavoro subordinato, in quanto socia al
50% della società e dotata di una modalità di lavoro definita “flessibile”.
L'Ente ha quindi provveduto:
- ad annullare il rapporto di lavoro subordinato e le denunce contributive riferite a TE
e di perché contemporaneamente iscritto alla Gestione
[...] Persona_1
Speciale Lavoratori Autonomi;
pagina 1 di 7 - a contestare, con riferimento alle lavoratrici e , il livello Parte_3 Parte_4 di inquadramento;
- a contestare, con riferimento alla posizione dei lavoratori individuati nell'allegato, l'omessa denuncia di voci retributive legate a riduzioni dell'orario di lavoro operate tramite assenze non retribuite.
L' , sulla scorta dell'indicato verbale, emetteva avviso di addebito nei confronti della CP_1 società per euro 16.869,26, oggetto di separata opposizione;
Parte_2 emetteva quindi l'odierno avviso di addebito a titolo di contributo fisso dovuto alla gestione commercianti, sul presupposto che la ricorrente non potesse essere lavoratrice dipendente della Parte_2
In questa sede la società eccepisce che (socia e sorella dell'altro socio, TE anche l.r.) era una lavoratrice subordinata;
che il capitale della società (costituita il 22.5.2018) era suddiviso al 50% tra i due fratelli ( e non TE Persona_2 conviventi); che veva rivestito sin dall'origine la carica di Amministratore Persona_2
Unico; che a decorrere dall'1.10.2020 aveva eseguito prestazioni TE lavorative in favore della società, svolgendo un ruolo paritario rispetto agli altri dipendenti
(mansioni di commessa con orario di 24 ore settimanali); che la frequentazione del corso di formazione bandito dalla Regione Campania come “Educatrice per l'Infanzia” (per almeno mezza giornata, o mattina o pomeriggio) non era incompatibile con il rapporto di lavoro (che la impegnava mezza giornata, potendo richiedere permessi studio e turni lavorativi agevolati), atteso anche che il corso (periodo ottobre 2020-febbraio 2021) si era svolto presso la Società
Cooperativa Sociale Giada Onlus di Colle Sannita, a 15 minuti di distanza dalla sua residenza;
che i motivi di salute erano stati limitati a 2 gg. di ricovero (25 e 26 settembre
2020) precedenti alla assunzione;
che pertanto la ricorrente aveva svolto regolarmente le sue mansioni quale dipendente della società; che nei cedolini paga non vi erano annotazioni di giorni e/o ore di assenze del personale.
L' eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 Controparte_2 ha replicato che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con TE era fondato sulla assenza degli elementi della subordinazione, dato che si era svolto con notevole flessibilità e libertà in relazione agli impegni personali e di salute della stessa, senza rispetto di specifiche mansioni e/o di un orario prestabilito, né sottoposizione a qualsivoglia forma di direzione e controllo eteronomo da parte di altri soggetti;
tali elementi emergevano pagina 2 di 7 dalle dichiarazioni rese agli Ispettori dalla stessa e dalla lavoratrice TE
. Parte_3
La causa è stata istruita con acquisizione di documenti e con prova testi.
____
1.In rito va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , avendo ad oggetto CP_2
l'avviso opposto crediti riferiti agli anni dal 2020 al 2022 non oggetto di cessione.
2.Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Il rapporto di lavoro di lavoro subordinato con la sig.ra , socia al 50% della TE
Società e sorella del legale rappresentante, denunciato dalla far data Parte_2 dal 1.10.2020, è stato disconosciuto dagli ispettori essendo risultata evidente la mancanza degli elementi della subordinazione.
Invero, sulla scorta delle dichiarazioni rese nel mese di luglio 2021 -nel corso dell'ispezione dal legale rappresentante della società CP_3 Parte_2 Persona_2 dalla stessa ricorrente, , socia al 50% e sorella del l.r. della , nonché TE Pt_2 dalla lavoratrice dipendente (quest'ultima sentita quale teste anche nella Parte_3 presente sede), è emerso che: atteso il carattere familiare dell'azienda, il rapporto di lavoro della si è TE svolto sempre compatibilmente con i suoi impegni personali, di studio (in particolare di frequenza a corsi di formazione) e di salute, senza che la stessa fosse vincolata al rispetto di specifiche mansioni e/o di un orario di lavoro fisso o prestabilito, né sottoposta a qualsivoglia forma di direzione e controllo;
la stessa ha infatti riferito di essere stata assunta ad ottobre 2020 e di non TE ricordare quali fossero le sua mansioni o la sua qualifica;
ha detto che da ottobre 2020 a febbraio 2021 aveva frequentato un corso della durata di 360 ore che la teneva impegnata la mattina o il pomeriggio di ogni giorno, aggiungendo che, a causa di un intervento subito a settembre 2020, in quello stesso periodo doveva recarsi giornalmente a presso vista Per_3
Esther per sottoporsi alle medicazioni e che anche successivamente, da febbraio 2021 in poi, la sua prestazione lavorativa era stata discontinua a causa di problemi di salute;
ha pure riferito di aver prestato il suo contributo lavorativo compatibilmente con i suoi impegni personali e di studio;
ha aggiunto che ella era socia della sin dal 2018 e quando vi era Pt_2
pagina 3 di 7 necessità aiutava nelle varie incombenze;
ha riferito di gestire le ore di lavoro con ampia flessibilità in base alle sue esigenze e a quelle della azienda;
la lavoratrice , impiegata addetta alla contabilità ed alla segreteria, ha Parte_3 dichiarato che: in ufficio aveva sempre lavorato da sola;
solo occasionalmente, sul finire del
2020, quando aveva iniziato a lavorare in azienda, si era recata a vedere TE come si svolgeva il lavoro di essa a causa di problemi di salute, Pt_3 TE non aveva lavorato con continuità o comunque aveva lavorato con una certa flessibilità di orari;
aveva visto la in ufficio solo pochissime volte, alla fine del 2020; TE lo stesso riferiva che sua sorella si era occupata di aiutare in Persona_2 Pt_1 ufficio o presso il punto vendita del supermercato in base alle esigenze che di volta in volta si presentavano e che solo nell'ottobre 2020 le era stato stipulato un contratto e si era più assiduamente occupata del supermercato o dell'ufficio (“mia sorella socia dell'azienda Pt_1 come me si divide tra ufficio e supermercato facendo quello che serve per il corretto andamento aziendale. Quando c'è da lavorare in supermercato a scaricare o sistemare la merce viene lì, se vi è bisogno qui in ufficio o per fare altre commissioni è disponibile per questo”).
Risulta quindi dal verbale ispettivo e dai relativi allegati, contenenti le dichiarazioni menzionate, che , formalmente assunta dalla dal TE Parte_2
1.10.2020, nello stesso periodo aveva frequentato un Corso di formazione professionale bandito dalla Regione Campania per “educatrice d'infanzia” da settembre/ottobre 2020 a febbraio 2021; da fine settembre 2020, a seguito di un intervento chirurgico, la TE era stata sottoposta a medicazioni giornaliere presso la clinica Villa Ester di , effettuate Per_3 successivamente in casa fino al febbraio 2021; dal febbraio 2021 la sua prestazione lavorativa era stata ancor più discontinua a causa di problemi fisici che avevano richiesto una serie di controlli medici;
già prima della data della sua formale assunzione ella aveva collaborato all'occorrenza nell'impresa di famiglia, prestando la propria attività lavorativa e provvedendo a svolgere le incombenze che via via si presentavano, sempre compatibilmente ai propri impegni personali, cosa che aveva continuato a fare anche dopo la formale assunzione del 1.10.2020, senza essere vincolata al rispetto di specifiche mansioni e/o di un orario prestabilito e senza essere sottoposta a qualsiasi forma di direzione o controllo da parte di altri soggetti.
Anche il fratello della l.r. della società, nella immediatezza dei fatti, aveva TE sostanzialmente riferito che sua sorella non svolgeva compiti o mansioni fisse, ma che, in pagina 4 di 7 quanto socia, si occupava di quello che di volta in volta poteva servire per il buon andamento della società.
Pertanto, dalle indicazioni rese emerge che la ricorrente si occupava di incombenze varie a seconda delle esigenze, non era vincolata ad uno specifico orario di lavoro, circostanza del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato, in cui il lavoratore è tenuto ad attenersi rigorosamente all'orario fissato dal datore di lavoro, non potendo certamente scegliere se lavorare di mattina o di pomeriggio ovvero quando “vi è necessità”; da quanto indicato dalla risulta che nei primi mesi di assunzione ella era stata impegnata TE per molte ore nella frequenza del corso di formazione ed era stata assente per problematiche di salute (medicazioni eseguite giornalmente a e poi presso la propria abitazione), con Per_3 conseguente impossibilità materiale di poter svolgere attività lavorativa.
Tali elementi portano a ritenere che l'attività lavorativa prestata dalla si è svolta TE nel tempo in maniera senz'altro discontinua e senza alcun reale vincolo di subordinazione ma quale tipica collaborazione familiare, circostanza che le consentiva di assentarsi e/o di non recarsi al lavoro, di scegliere se andare la mattina o il pomeriggio o assentarsi, senza dover sottostare ad alcun tipo di formalità/comunicazione.
Tali elementi fattuali non risultano inficiati o sufficientemente smentiti dall'esito della prova orale resa nella presente sede.
Invero, la teste , impegnata a svolgere la propria attività lavorativa in ufficio Parte_3
e non nel supermercato, già sentita dagli Ispettori, ha sostanzialmente confermato quanto già indicato in sede ispettiva, ossia di aver sempre lavorato nell'ufficio amministrativo “da sola” e di aver visto in ufficio poche volte, verso la fine del 2020; ha confermato di TE aver appreso dalle colleghe che la a causa di problemi di salute, aveva lavorato TE in maniera discontinua e con notevole flessibilità di orario.
La deposizione dell'altra teste, , da un lato non risulta particolarmente Testimone_1 attendibile perché le sue affermazioni appaiono in contraddizione con quanto dichiarato agli ispettori dalla stessa ricorrente e da (ad es. la teste TE Persona_2 ha riferito che si sarebbe assentata solo due giorni, mentre la stessa TE ricorrente aveva detto che aveva avuto problemi di salute che l'avevano costretta a sottoporsi a medicazioni giornaliere e ad essere discontinua nella presenza lavorativa); inoltre, la testimonianza appare a ben vedere del tutto generica quanto alla esemplificazione del potere direttivo che avrebbe esercitato sulla ricorrente (“ci indica cosa dobbiamo Persona_2 fare e come organizzare il lavoro, ad es. come sistemare la merce”), né l'evenienza che la pagina 5 di 7 ricorrente sia solita comunicare al fratello o alle altre dipendenti i giorni di assenza per malattia o in cui si deve assentare “quando deve fare qualcosa” ha valenza dirimente, dato che la stessa ricorrente aveva detto di avere avuto ampia flessibilità nel decidere se e quando recarsi al lavoro.
Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze riferite in sede di deposizione in giudizio e che i verbali forniscono comunque elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Invero, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi:
i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano "potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale" (così Cass. 24.11.2017, n. 28060); per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).A quest'ultimo riguardo, il
Supremo Collegio ha precisato che: "in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto" (così Cass.
20768/17; Cass. 24208/2020, parte motiva).
In considerazione delle superiori valutazioni, l'opposizione va quindi rigettata.
pagina 6 di 7 3.Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
2) Rigetta l'opposizione; CP_
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in complessivi euro 2.700,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 23 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 3.06.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca PESCOLLA presso cui è TE elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, anche quale mandatario della difeso dagli avv.ti Ugo NUCCIARONE e CP_1 CP_2
Antonella TESTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente propone opposizione all'avviso di addebito n. 32720230000614633000 del CP_1
24.11.2023, notificatole in data 27.12.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.934,84 a titolo di contributo fisso dovuto alla gestione commercianti, sul presupposto che ella non potesse essere lavoratrice dipendente della Parte_2 come da verbale unico di accertamento e notificazione del 2.09.2021, con il quale gli ispettori avevano provveduto ad annullare il suo rapporto di lavoro subordinato, in quanto socia al
50% della società e dotata di una modalità di lavoro definita “flessibile”.
L'Ente ha quindi provveduto:
- ad annullare il rapporto di lavoro subordinato e le denunce contributive riferite a TE
e di perché contemporaneamente iscritto alla Gestione
[...] Persona_1
Speciale Lavoratori Autonomi;
pagina 1 di 7 - a contestare, con riferimento alle lavoratrici e , il livello Parte_3 Parte_4 di inquadramento;
- a contestare, con riferimento alla posizione dei lavoratori individuati nell'allegato, l'omessa denuncia di voci retributive legate a riduzioni dell'orario di lavoro operate tramite assenze non retribuite.
L' , sulla scorta dell'indicato verbale, emetteva avviso di addebito nei confronti della CP_1 società per euro 16.869,26, oggetto di separata opposizione;
Parte_2 emetteva quindi l'odierno avviso di addebito a titolo di contributo fisso dovuto alla gestione commercianti, sul presupposto che la ricorrente non potesse essere lavoratrice dipendente della Parte_2
In questa sede la società eccepisce che (socia e sorella dell'altro socio, TE anche l.r.) era una lavoratrice subordinata;
che il capitale della società (costituita il 22.5.2018) era suddiviso al 50% tra i due fratelli ( e non TE Persona_2 conviventi); che veva rivestito sin dall'origine la carica di Amministratore Persona_2
Unico; che a decorrere dall'1.10.2020 aveva eseguito prestazioni TE lavorative in favore della società, svolgendo un ruolo paritario rispetto agli altri dipendenti
(mansioni di commessa con orario di 24 ore settimanali); che la frequentazione del corso di formazione bandito dalla Regione Campania come “Educatrice per l'Infanzia” (per almeno mezza giornata, o mattina o pomeriggio) non era incompatibile con il rapporto di lavoro (che la impegnava mezza giornata, potendo richiedere permessi studio e turni lavorativi agevolati), atteso anche che il corso (periodo ottobre 2020-febbraio 2021) si era svolto presso la Società
Cooperativa Sociale Giada Onlus di Colle Sannita, a 15 minuti di distanza dalla sua residenza;
che i motivi di salute erano stati limitati a 2 gg. di ricovero (25 e 26 settembre
2020) precedenti alla assunzione;
che pertanto la ricorrente aveva svolto regolarmente le sue mansioni quale dipendente della società; che nei cedolini paga non vi erano annotazioni di giorni e/o ore di assenze del personale.
L' eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 Controparte_2 ha replicato che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con TE era fondato sulla assenza degli elementi della subordinazione, dato che si era svolto con notevole flessibilità e libertà in relazione agli impegni personali e di salute della stessa, senza rispetto di specifiche mansioni e/o di un orario prestabilito, né sottoposizione a qualsivoglia forma di direzione e controllo eteronomo da parte di altri soggetti;
tali elementi emergevano pagina 2 di 7 dalle dichiarazioni rese agli Ispettori dalla stessa e dalla lavoratrice TE
. Parte_3
La causa è stata istruita con acquisizione di documenti e con prova testi.
____
1.In rito va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , avendo ad oggetto CP_2
l'avviso opposto crediti riferiti agli anni dal 2020 al 2022 non oggetto di cessione.
2.Nel merito, l'opposizione va rigettata.
Il rapporto di lavoro di lavoro subordinato con la sig.ra , socia al 50% della TE
Società e sorella del legale rappresentante, denunciato dalla far data Parte_2 dal 1.10.2020, è stato disconosciuto dagli ispettori essendo risultata evidente la mancanza degli elementi della subordinazione.
Invero, sulla scorta delle dichiarazioni rese nel mese di luglio 2021 -nel corso dell'ispezione dal legale rappresentante della società CP_3 Parte_2 Persona_2 dalla stessa ricorrente, , socia al 50% e sorella del l.r. della , nonché TE Pt_2 dalla lavoratrice dipendente (quest'ultima sentita quale teste anche nella Parte_3 presente sede), è emerso che: atteso il carattere familiare dell'azienda, il rapporto di lavoro della si è TE svolto sempre compatibilmente con i suoi impegni personali, di studio (in particolare di frequenza a corsi di formazione) e di salute, senza che la stessa fosse vincolata al rispetto di specifiche mansioni e/o di un orario di lavoro fisso o prestabilito, né sottoposta a qualsivoglia forma di direzione e controllo;
la stessa ha infatti riferito di essere stata assunta ad ottobre 2020 e di non TE ricordare quali fossero le sua mansioni o la sua qualifica;
ha detto che da ottobre 2020 a febbraio 2021 aveva frequentato un corso della durata di 360 ore che la teneva impegnata la mattina o il pomeriggio di ogni giorno, aggiungendo che, a causa di un intervento subito a settembre 2020, in quello stesso periodo doveva recarsi giornalmente a presso vista Per_3
Esther per sottoporsi alle medicazioni e che anche successivamente, da febbraio 2021 in poi, la sua prestazione lavorativa era stata discontinua a causa di problemi di salute;
ha pure riferito di aver prestato il suo contributo lavorativo compatibilmente con i suoi impegni personali e di studio;
ha aggiunto che ella era socia della sin dal 2018 e quando vi era Pt_2
pagina 3 di 7 necessità aiutava nelle varie incombenze;
ha riferito di gestire le ore di lavoro con ampia flessibilità in base alle sue esigenze e a quelle della azienda;
la lavoratrice , impiegata addetta alla contabilità ed alla segreteria, ha Parte_3 dichiarato che: in ufficio aveva sempre lavorato da sola;
solo occasionalmente, sul finire del
2020, quando aveva iniziato a lavorare in azienda, si era recata a vedere TE come si svolgeva il lavoro di essa a causa di problemi di salute, Pt_3 TE non aveva lavorato con continuità o comunque aveva lavorato con una certa flessibilità di orari;
aveva visto la in ufficio solo pochissime volte, alla fine del 2020; TE lo stesso riferiva che sua sorella si era occupata di aiutare in Persona_2 Pt_1 ufficio o presso il punto vendita del supermercato in base alle esigenze che di volta in volta si presentavano e che solo nell'ottobre 2020 le era stato stipulato un contratto e si era più assiduamente occupata del supermercato o dell'ufficio (“mia sorella socia dell'azienda Pt_1 come me si divide tra ufficio e supermercato facendo quello che serve per il corretto andamento aziendale. Quando c'è da lavorare in supermercato a scaricare o sistemare la merce viene lì, se vi è bisogno qui in ufficio o per fare altre commissioni è disponibile per questo”).
Risulta quindi dal verbale ispettivo e dai relativi allegati, contenenti le dichiarazioni menzionate, che , formalmente assunta dalla dal TE Parte_2
1.10.2020, nello stesso periodo aveva frequentato un Corso di formazione professionale bandito dalla Regione Campania per “educatrice d'infanzia” da settembre/ottobre 2020 a febbraio 2021; da fine settembre 2020, a seguito di un intervento chirurgico, la TE era stata sottoposta a medicazioni giornaliere presso la clinica Villa Ester di , effettuate Per_3 successivamente in casa fino al febbraio 2021; dal febbraio 2021 la sua prestazione lavorativa era stata ancor più discontinua a causa di problemi fisici che avevano richiesto una serie di controlli medici;
già prima della data della sua formale assunzione ella aveva collaborato all'occorrenza nell'impresa di famiglia, prestando la propria attività lavorativa e provvedendo a svolgere le incombenze che via via si presentavano, sempre compatibilmente ai propri impegni personali, cosa che aveva continuato a fare anche dopo la formale assunzione del 1.10.2020, senza essere vincolata al rispetto di specifiche mansioni e/o di un orario prestabilito e senza essere sottoposta a qualsiasi forma di direzione o controllo da parte di altri soggetti.
Anche il fratello della l.r. della società, nella immediatezza dei fatti, aveva TE sostanzialmente riferito che sua sorella non svolgeva compiti o mansioni fisse, ma che, in pagina 4 di 7 quanto socia, si occupava di quello che di volta in volta poteva servire per il buon andamento della società.
Pertanto, dalle indicazioni rese emerge che la ricorrente si occupava di incombenze varie a seconda delle esigenze, non era vincolata ad uno specifico orario di lavoro, circostanza del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato, in cui il lavoratore è tenuto ad attenersi rigorosamente all'orario fissato dal datore di lavoro, non potendo certamente scegliere se lavorare di mattina o di pomeriggio ovvero quando “vi è necessità”; da quanto indicato dalla risulta che nei primi mesi di assunzione ella era stata impegnata TE per molte ore nella frequenza del corso di formazione ed era stata assente per problematiche di salute (medicazioni eseguite giornalmente a e poi presso la propria abitazione), con Per_3 conseguente impossibilità materiale di poter svolgere attività lavorativa.
Tali elementi portano a ritenere che l'attività lavorativa prestata dalla si è svolta TE nel tempo in maniera senz'altro discontinua e senza alcun reale vincolo di subordinazione ma quale tipica collaborazione familiare, circostanza che le consentiva di assentarsi e/o di non recarsi al lavoro, di scegliere se andare la mattina o il pomeriggio o assentarsi, senza dover sottostare ad alcun tipo di formalità/comunicazione.
Tali elementi fattuali non risultano inficiati o sufficientemente smentiti dall'esito della prova orale resa nella presente sede.
Invero, la teste , impegnata a svolgere la propria attività lavorativa in ufficio Parte_3
e non nel supermercato, già sentita dagli Ispettori, ha sostanzialmente confermato quanto già indicato in sede ispettiva, ossia di aver sempre lavorato nell'ufficio amministrativo “da sola” e di aver visto in ufficio poche volte, verso la fine del 2020; ha confermato di TE aver appreso dalle colleghe che la a causa di problemi di salute, aveva lavorato TE in maniera discontinua e con notevole flessibilità di orario.
La deposizione dell'altra teste, , da un lato non risulta particolarmente Testimone_1 attendibile perché le sue affermazioni appaiono in contraddizione con quanto dichiarato agli ispettori dalla stessa ricorrente e da (ad es. la teste TE Persona_2 ha riferito che si sarebbe assentata solo due giorni, mentre la stessa TE ricorrente aveva detto che aveva avuto problemi di salute che l'avevano costretta a sottoporsi a medicazioni giornaliere e ad essere discontinua nella presenza lavorativa); inoltre, la testimonianza appare a ben vedere del tutto generica quanto alla esemplificazione del potere direttivo che avrebbe esercitato sulla ricorrente (“ci indica cosa dobbiamo Persona_2 fare e come organizzare il lavoro, ad es. come sistemare la merce”), né l'evenienza che la pagina 5 di 7 ricorrente sia solita comunicare al fratello o alle altre dipendenti i giorni di assenza per malattia o in cui si deve assentare “quando deve fare qualcosa” ha valenza dirimente, dato che la stessa ricorrente aveva detto di avere avuto ampia flessibilità nel decidere se e quando recarsi al lavoro.
Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze riferite in sede di deposizione in giudizio e che i verbali forniscono comunque elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Invero, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi la Cassazione ha affermato i seguenti principi:
i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano "potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale" (così Cass. 24.11.2017, n. 28060); per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass.
28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).A quest'ultimo riguardo, il
Supremo Collegio ha precisato che: "in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto" (così Cass.
20768/17; Cass. 24208/2020, parte motiva).
In considerazione delle superiori valutazioni, l'opposizione va quindi rigettata.
pagina 6 di 7 3.Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
2) Rigetta l'opposizione; CP_
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in complessivi euro 2.700,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 23 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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