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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2841/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2841/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 22.04.2025.
Oggetto: - Risarcimento dei danni per responsabilità professionale medica -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv. S. Screti e A. Finiguerra
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Vergaro
CONVENUTA
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 21.07.2021 il sig. riferiva quanto segue: Parte_1
“- In data 26.8.2019, a seguito di malore determinato da forte dolore addominale, richiedeva l'intervento dei sanitari del 118 per esser trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Ostuni.
- L'accettazione presso il suddetto Pronto Soccorso avveniva alle h. 18.50.
- Il paziente, cui assegnavano un codice verde (poco critico), veniva sottoposto a visita medica da parte del medico di guardia il quale, dopo un esame superficiale, obiettava:
“addome globoso timpanico, dolente al fianco dx ed in sede pelvica. Riferisce disuria, con lieve ematuria. Due toni ritmici. MV normotrasmesso” (v. All.1).
- In quella sede il sig. veniva sottoposto ad esami ematochimici senza che, Pt_1 per converso, gli venisse fatto quello delle urine.
- Sebbene dalle risultanze degli esami ematochimici in questione emergesse la presenza di un'infezione in corso (v.All.2), veniva unicamente somministrata una terapia antidolorifica endovena.
- A questo punto il paziente veniva dimesso dal Pronto Soccorso alle h.22.30 dello stesso giorno con la diagnosi di “colica renale” con descrizione aggiuntiva “sospetta colica renale con cistite emorragica” con prescrizione di antidolorifici al bisogno, di assunzione di molta acqua, di paracetamolo in caso di febbre con il consiglio di effettuare una “eco addome e valutazione urologica al persistere dei sintomi” (v.All.3).
- Accadeva tuttavia che di lì a poco, ovvero il giorno 28.8.2019, il sig. , colto Pt_1 nuovamente da febbre alta con aggravamento dei lancinanti dolori nella parte addominale, si vedeva costretto a recarsi nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ostuni con accettazione alle h. 8.58.
- Il paziente, cui veniva assegnato codice giallo (mediamente critico), veniva sottoposto ad un primo esame obbiettivo da cui risultava “addominale addome teso dolente alla palpazione sup/prof, poco trattabile, rif alvo canalizzato a feci e gas. Due toni ritmici pause libere” con ipotesi diagnostica di “sospetta appendicopatia acuta” (v.All.4).
- Lo stesso veniva sottoposto ad esami clinici e strumentali quali TC addome con e senza contrasto (v.All.5) ed ecografia dell'addome completo (v.All.6).
- A fronte delle risultanze degli stessi, il sig. veniva ricoverato con urgenza Pt_1 lo stesso giorno presso l'U.O. di Chirurgia per “addome acuto da sospetta perforazione appendicolare”.
- A causa della gravità del quadro clinico il paziente veniva pertanto sottoposto urgentemente ad un intervento chirurgico di “appendicectomia-resezione frangia omentaletoilette e drenaggio” alle h. 12.15 dello stesso giorno con diagnosi post- operatoria di “peritonite stercoracea saccata da appendicite gangrenosa perforata” (v.All.7).
- L'intervento effettuato viene così descritto: “piastrone infiammatorio coinvolgente il cieco, il colon destro, l'omento, le anse ileali, il peritoneo parietale e l'appendice vermiforme (gangrenosa e perforata alla base). Dopo accurata adesiolisi si accede a raccolta liquida fecaloide, purulenta, con coproliti liberi dalla doccia parieto-colica destra a cui si drenano 200 cc. di liquido che viene avviato ad esame colturale. Appendicectomia. Sutura del cieco (base appendicolare). Toilette. Drenaggio tubulare
Sutura a strati”. CP_2
- Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale in data 4.9.2019 il sig. veniva Pt_1 dimesso con la diagnosi di “peritonite stercoracea saccata da appendicite gangrenosa perforata. Piastrone infiammatorio” (v.All.8).
- La convalescenza, seppur terminata il 18.9.2019 come da certificato telematico di malattia in atti (v.All.9), non è stata seguita da completa guarigione a causa della persistenza di dolori che si aggiungono ad un forte disagio psicologico derivante dalle conseguenze dell'intervento invasivo a cui è stato sottoposto, i cui segni sono ben visibili stante la presenza di cicatrici evidenti (v.All.10)”. Sulla base di quanto innanzi riferito, rappresentava le seguenti argomentazioni medico-legali, in forza delle quali affermava il configurarsi della grave colpa professionale in capo al personale medico che lo aveva assistito:
“nel caso di specie si sono configurati tutti gli estremi per una responsabilità della struttura sanitaria in danno dell'odierno attore. Questi, infatti, giunto al Pronto Soccorso del nosocomio di Ostuni il 26.8.2019 con dei sintomi che, ove seguiti dai giusti accertamenti diagnostici come richiedeva il quadro clinico del paziente, avrebbero consentito una diagnosi puntuale con l'intervento più opportuno, è stato reso destinatario di un trattamento del tutto pressaposchista e di cui l'odierna convenuta deve rispondere come per legge…
…è di tutta evidenza la superficialità e l'approssimazione dell'intervento del personale sanitario al momento dell'ingresso dell'attore in Pronto Soccorso il 26.8.2019 che, va ricordato, vi giunge in ambulanza in ragione della grave sintomatologia dolorosa da cui era affetto. Dinanzi a tale circostanza, pertanto, sarebbe stato opportuno (oltre che auspicabile) un approccio molto più puntuale nei confronti del paziente che, alla luce di quanto è dato evincere dalla documentazione sanitaria riguardante quel giorno, è stato sottoposto ad accertamenti superficiali che hanno portato ad una diagnosi del tutto errata rispetto alla realtà clinica del medesimo. Superficialità che è dato riscontrare sia con riferimento all'esame obiettivo posto in essere sia all'esame ematochimico quale unico accertamento clinico effettuato sull'attore. Quanto all'esame obiettivo va rilevato che lo stesso è stato del tutto lacunoso in quanto, in ipotesi come quella che si era presentata ai sanitari del Pronto Soccorso, il protocollo prevede che si debba, innanzitutto, effettuare una manovra (la c.d. manovra di
) che, attraverso una palpazione profonda, avrebbe consentito di appurare Pt_2 la presenza di una possibile peritonite. Manovra che, inutile dire, non risulta essere stata effettuata come, al contempo, i sanitari non hanno ritenuto di dover porre in essere una diversa manovra (la c.d. manovra di ) che si applica allorché vi Per_1 sia invece il sospetto di una colica renale. Contegno, questo, che dà la cifra del totale pressappochismo della condotta perpetrata dacché, oltre a non adoperare la manovra che avrebbe consentito di accertare l'esatta patologia del paziente, i sanitari non hanno effettuato nemmeno quella che era coerente con la loro diagnosi – errata – di colica renale... …alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che vi sia stato un concreto inadempimento dell'obbligazione professionale in capo ai sanitari intervenuti nel caso de quo che si ritiene sia stato tale da avere, al contempo, dei connotati tipici dell'imperizia, dell'imprudenza e della negligenza. Vi è stata imperizia in ragione della totale obliterazione del protocollo sanitario previsto per un paziente – come l'attore – che accusa un forte dolore addominale acuto con una leucocitosi neutrofila in corso. Protocollo che, invero, prevede delle semplici manovre e degli elementari esami diagnostici che qualunque medico di un Pronto Soccorso porrebbe in essere. Si sgombra il campo, in questo modo, dalla possibilità di invocare il dettato dell'art. 2236 c.c. data la natura routinaria dei controlli in questione che di certo non postulano chissà che elevato livello di professionalità. Come pure, altresì, l'immediata e imprudente dimissione dell'attore subito dopo gli esami ematochimici, peraltro male interpretati, ha esposto lo stesso a rischi maggiori che si sarebbero potuti evitare con un'auscultazione più puntuale e scrupolosa dello stesso. Rischi che, dati gli eventi accaduti, si sono concretizzati in un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, nell'aggravarsi e nella degenerazione della patologia e nell'intervento chirurgico demolitivo a cui si è stati costretti a ricorrere”.
Dopo avere illustrato - nei termini innanzi riportati - i profili della colpa medica, (per imperizia, negligenza e violazione dei protocolli sanitari) deduceva di avere subito i seguenti danni, eziologicamente riconducibili alle gravi omissioni in cui sarebbero incorsi i medici:
“Riguardo ai danni cagionati all'odierno attore, etiologicamente riconducibili all'inadempimento posto in essere dai sanitari per quanto in precedenza esposto, va detto che gli stessi constino di più profili in ragione di quello che è stato il susseguirsi degli eventi a seguito del primo accesso in Pronto Soccorso seguito dalla diagnosi errata così come cristallizzata in atti. Innanzitutto, vale la pena di citare il lasso di tempo conseguito alla dimissione del sig. il 26.8.2019 dopo i lacunosi e Pt_1 superficiali accertamenti fino a quando lo stesso non si è recato nuovamente in ospedale il 28.8.2019. Un lasso di tempo di meno di 48 ore in cui all'attore è stato prescritta l'assunzione di una mera terapia antidolorifica che, oltre che a non giovarli in alcun modo (stante la persistenza della sintomatologia dolorosa nella zona addominale), non ha impedito l'aggravamento dell'appendicite che, come è normale che accada, ove non diagnosticata per tempo degenera in peritonite. Patimenti, quelli in questione, che sono direttamente riconducibili all'inadempimento dei sanitari e che hanno inciso in maniera peggiorativa sullo stato di salute del pazienze così come poi cristallizzato nei referti medici al momento del ricovero in ospedale. Per questo sono meritevoli di risarcimento. Ma non è tutto. L'inadempimento posto in essere, culminato nella diagnosi totalmente errata, ha inevitabilmente compromesso il quadro clinico del paziente che, invece che essere sottoposto ad un semplice intervento di appendicectomia, ha subito un intervento assai invasivo con dei postumi maggiori in termini di convalescenza in ospedale, di quella a casa e di danni che tutt'ora patisce e di cui sono visibili i segni. Dall'intera cartella clinica prodotta (v.All.16) nonché dalla descrizione dell'intervento chirurgico effettuato il 28.8.2019, si desume che il sig.
abbia subito un ben più invasivo intervento “a cielo aperto” che, per Pt_1 converso, nel caso di una appendicite si sarebbe svolto in laparoscopia. Invasività che è provata dalla circostanza che all'attore è stata addirittura asportata parte dell'omento che, per converso, non viene di certo effettuata a fronte di una semplice appendicectomia che implica unicamente l'asportazione dell'appendice medesima. Asportazione che, va segnalato, si è resa necessaria stante l'ingravescente infezione e il coinvolgimento di tutti gli organi vicini. Non a caso si è resa necessaria una toilette più invasiva e l'utilizzo di un drenaggio più grande rispetto a quello che si utilizza per una semplice appendicite. Circostanze, quelle in questione, che inevitabilmente, hanno provocato delle conseguenze ben maggiori sia in termini di vistosi esiti cicatriziali (v.All.10), della lunghezza di ben 7,5 cm con esiti pregiudizievoli in punto di danno estetico;
sia di danni funzionali organici in ragione delle crisi dolorose (soprattutto durante l'evacuazione ma anche alla semplice palpazione) e della distensione addominale. Tutti postumi ancora presenti e che, come è ovvio, vanno risarciti in ragione anche della giovane età dello stesso che, allo stato, si ritrova con una vistosa cicatrice sull'addome che, oltre che incidere negativamente in termini estetici, gli nuoce in termini fisici così come indicato nella consulenza tecnica del Dott. Per_2
(v.All.13) che riferisce che la stessa procuri “irregolarità dell'alvo nonché la sintomatologia algica recidivante”. Parte
Tanto premesso, citava la di a comparire davanti a questo CP_1
Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità della stessa nei termini indicati e condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patendi, secondo le componenti indicate, in favore del sig. nella somma di € 15.000,00 Pt_1
(quindicimila/00), di cui € 200,00 (duecento/00) per consulenza medico legale, o comunque la somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione sino alla data del soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Parte
Con comparsa di risposta del 18.12.2021, si costituiva la convenuta, deducendo che da parte del personale medico vi è stato esatto adempimento della prestazione sanitaria e che il danno di cui si duole controparte non può essere addebitato né all né ai suoi sanitari;
che non ricorre alcun profilo di imperizia CP_1 negligenza o violazione dei protocolli sanitari ascrivibili ai medici;
che non sussiste alcun rapporto di causalità fra i danni dedotti e le condotte ascrivibili al personale sanitario;
concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, in quanto infondata sia nell'an che nel quantum.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU medico-legale, a mezzo del collegio composto dal medico legale, dott. , e dallo specialista in Persona_3 chirurgia generale, dott. , da ultimo la causa veniva trattenuta Persona_4 per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
_____________________ IN DIRITTO Nella fattispecie in esame, si controverte in materia di responsabilità contrattuale medica da “contatto sociale”, che deve essere ascritta sia ai medici che alla struttura sanitaria, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale (anche solo occasionale) fra il medico e la struttura sanitaria, alla luce dei principii affermati dalla Corte di Cassazione, Sez. III con la sent. n. 13953 del 14/06/2007 (ex multis):
“Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario”.
Nel caso in esame i CC.TT.UU. incaricati, alla luce della documentazione sanitaria acquisita, hanno accertato quanto segue:
“…Passando ora ad analizzare in comportamene dei medici che ebbero in cura il è evidente, sulla base dei dati della letteratura in sintesi precedentemente Pt_1 riportati, che censurabile, sotto il profilo diagnostico e, conseguentemente, terapeutico, appare l'operato dei medici del P.O. di Ostuni in occasione del primo accesso (26.08.2019) al Pronto Soccorso. In tale circostanza, la sintomatologia, l'obiettività ed i risultati degli esami di laboratorio avrebbero meritato un monitoraggio clinico, ematochimico e strumentale più puntuale. La presenza di febbre moderata (38.4°C), leucocitosi (18400 mmc;
v.n. 4800-10800 mmc) con neutrofilia assoluta (14400 mmc;
v.n. 1900-8000 mmc) e algie addominali (“dolente al fianco dx ed in sede pelvica”) doveva indurre i sanitari a sospettare una sepsi addominale in atto, difficilmente ascrivibile, in prima istanza ed esclusivamente, ad una colica renale. Ovverosia, al “riferito episodio di ematuria” - riportato nell'anamnesi - e/o ad una presunta “disuria, con lieve ematuria”, annotata alla voce “esame obiettivo” (cfr. relazione di P.S.). Infatti, la colica renale si manifesta tipicamente con un dolore crampiforme che ha origine nella regione lombare e si irradia a livello della borsa scrotale nel maschio o delle grandi labbra nella donna, mentre la microematuria è un segno non specifico della calcolosi reno-ureterale e l'ipertermia, associata alla leucocitosi, può comparire solo in concomitanza di una infezione urinaria. Al contrario, febbre ed incremento dei globuli bianchi sono pressoché costanti in corso di patologie settiche a carico dell'emiaddome destro e particolarmente nell'appendicite acuta, con sintomi e segni, talvolta atipici. riconducibili alla posizione anatomica dell'appendice (retrocecale, retrocecale ascendente, pelvica): nello specifico, una sintomatologia anomala ed insidiosa viene imputata ad una appendicite retrocecale. Detta situazione anatomica congenita, caratterizzata dalla presenza dell'appendice al di dietro (in posizione retroperitoneale) del cieco e del colon ascendente con risalita della sua estremità fino alla regione dell'ipocondrio destro, può determinare, fin nel 50% circa dei casi[13], una sintomatologia algica a livello dell'emiaddome destro in grado di simulare patologie acute a carico della colecisti, del fegato, dell'albero biliare, del rene e delle vie urinarie di destra[14].
* Alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che il quadro clinico del paziente richiedeva il controllo laboratoristico della riferita ematuria, la consulenza di un urologo e/o di un chirurgo e l'esecuzione di una ecografia addominale, esame questo che, come già accennato, presenta una elevata sensibilità e specificità nella diagnosi di appendicite acuta. In ogni caso non era giustificata la dimissione del con diagnosi di “sosp. colica renale con cistite emorragica”, Pt_1 ma, al limite, se ne doveva disporre il ricovero al fine di controllare l'evoluzione delle sue condizioni cliniche ed ematochimiche. D'altra parte, l'errore diagnostico portò i sanitari a prescrivere un trattamento antibiotico domiciliare (Ciproxin) indicato nelle infezioni urinarie, meno nelle sepsi appendicolari, così riducendo le possibilità di
“raffreddare” tempestivamente il processo infiammatorio. Per contro, i sintomi ed i segni lamentati dal all'atto del primo passaggio al Pronto Soccorso del P.O. Pt_1 di Ostuni presentavano uno stadio evolutivo tale da rendere poco praticabile un trattamento conservativo. Pertanto, il ritardo diagnostico determinò un aggravamento della patologia, con la perforazione del viscere e formazione del piastrone appendicolare. Ne conseguì l'esecuzione di un intervento più indaginoso, causa del prolungamento della convalescenza e della ritardata ripresa dell'attività lavorativa. Ciò premesso, si deve osservare che:
- Nonostante il ritardo diagnostico e terapeutico, il decorso postoperatorio fu regolare e la dimissione avvenne in ottava giornata.
- Non esiste documentazione relativa a infezione della ferita che possa aver ritardato l'esito cicatriziale.
- Attualmente la sintomatologia è caratterizzata da sensazione di stiramento dei tessuti cicatriziali e più intensamente in regione del fianco destro, soprattutto in relazione alle variazioni climatiche e sollevando pesi. L'alvo e la diuresi sono nella norma.
- Obiettivamente residua una cicatrice chirurgica in sede pararettale destra, lunga cm 7, slargata, distrofica e discromica, ipomobile sui piani profondi ed una cicatrice da drenaggio, a destra della precedente, delle dimensioni di cm 1 x 1, distrofica e discromica. Il ritardo diagnostico ha comportato un prolungamento del ricovero e della convalescenza, che configurano una inabilità temporanea totale di 8 giorni, seguiti da un periodo di una inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni ed infine un periodo di una inabilità temporanea parziale al 25% di 5 giorni. I postumi permanenti sono equamente valutabili nella misura del 3% (tre per cento), considerando che il danno estetico e disfunzionale (ipoteticamente correlabile ad una maggiore produzione di aderenze intraddominali) hanno determinato un danno lievemente maggiore rispetto a quello che comunque ci sarebbe stato anche nel caso in cui l'intervento chirurgico fosse stato più tempestivo, ossia in assenza di complicazioni”. Dunque, risulta dimostrato il colpevole “ritardo diagnostico e terapeutico”, rispetto alle linee guida desumibili dalla letteratura medica (come richiamate alle pag. da 14 a 17 della relazione dei CC.TT.UU), in relazione al particolare quadro clinico che presentava il paziente al momento del primo ricovero al pronto soccorso. Inoltre, risulta dimostrato che detto “ritardo diagnostico e terapeutico” determinò – quale conseguenza immediata e diretta – l'aggravamento della patologia, fino alla “perforazione del viscere e alla formazione del piastrone appendicolare”, con l'ulteriore conseguenza della necessità di un intervento più indaginoso e di un conseguente prolungamento della convalescenza:
“il quadro clinico del paziente richiedeva il controllo laboratoristico della riferita ematuria, la consulenza di un urologo e/o di un chirurgo e l'esecuzione di una ecografia addominale, esame questo che, come già accennato, presenta una elevata sensibilità e specificità nella diagnosi di appendicite acuta. In ogni caso non era giustificata la dimissione del con diagnosi di “sosp. colica renale con cistite Pt_1 emorragica”, ma, al limite, se ne doveva disporre il ricovero al fine di controllare l'evoluzione delle sue condizioni cliniche ed ematochimiche. D'altra parte, l'errore diagnostico portò i sanitari a prescrivere un trattamento antibiotico domiciliare (Ciproxin) indicato nelle infezioni urinarie, meno nelle sepsi appendicolari, così riducendo le possibilità di “raffreddare” tempestivamente il processo infiammatorio. Per contro, i sintomi ed i segni lamentati dal all'atto del primo passaggio al Pt_1
Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni presentavano uno stadio evolutivo tale da rendere poco praticabile un trattamento conservativo. Pertanto, il ritardo diagnostico determinò un aggravamento della patologia, con la perforazione del viscere e formazione del piastrone appendicolare. Ne conseguì l'esecuzione di un intervento più indaginoso, causa del prolungamento della convalescenza e della ritardata ripresa dell'attività lavorativa”
Si tratta, all'evidenza, di procedure diagnostiche e chirurgiche che non rivestivano carattere di speciale difficoltà tecnica o interventistica. E proprio in considerazione di ciò, emerge l'assoluta gravità delle omissioni e del ritardo diagnostico e terapeutico ascrivibile al personale sanitario che tenne in cura il sig.
. Pt_1
Il danno biologico, che ne è derivato e che i CC.TT.UU. hanno ritenuto eziologicamente riconducibile all'accertato “ritardo diagnostico e terapeutico”, è stato stimato in una percentuale di invalidità permanente del 3% (corrispondente al danno differenziale fra la maggiore invalidità residuata all'attore rispetto a quella che avrebbe subito se non si fossero verificati i ritardi e le omissioni ascrivibili ai medici che lo ebbero in cura); analogamente, il maggiore margine di invalidità temporanea subito è stato stimato in un periodo di ITT di 8 giorni, un periodo di ITP al 50% di 10 giorni ed infine un periodo di ITP al 25% di 5 giorni.
Applicando le tabelle di determinazione del danno biologico per le microlesioni, e avuto riguardo all'età che l'attore aveva all'epoca del ricovero, il suddetto danno biologico deve essere liquidato come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 5 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.069,39
Invalidità temporanea totale € 449,44 Invalidità temporanea parziale al 50% € 280,90 Invalidità temporanea parziale al 25% € 70,23 Totale danno biologico temporaneo € 800,57
Danno morale (33,33%) € 1.289,86
Spese mediche € 200,00
TOTALE GENERALE: € 5.359,82
Il danno come innanzi liquidato comprende le spese mediche per euro 200,00 Parte non contestate da parte della convenuta, nonché una percentuale di danno morale per la particolare sofferenza patita in conseguenza della “perforazione del viscere” e della formazione del “piastrone appendicolare”, che l'attore non avrebbe dovuto patire.
Inoltre, la liquidazione che precede è attualizzata e pertanto è già comprensiva della rivalutazione fino ad oggi;
di conseguenza, alla stessa dovranno aggiungersi solo l'ulteriore rivalutazione monetaria e gli interessi di mora dalla pubblicazione della Parte sentenza fino al soddisfo. Pertanto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura di euro 5.359,82, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Parte
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di complessivi euro 5.347,00 di cui euro 270,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 contro l dichiara che la convenuta è Controparte_1 CP_1 responsabile dei danni arrecati all'attore dai medici che lo ebbero in cura nell'Ospedale di Ostuni, in occasione dei ricoveri del 26.8.2019 e del 28.8.19 e fino alle dimissioni del 4.9.2019. Per l'effetto, condanna l in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura di euro 5.359,82, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Inoltre, condanna l' convenuta al pagamento delle spese di CTU e alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di complessivi euro 5.347,00 di cui euro 270,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. Brindisi, 07.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2841/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 22.04.2025.
Oggetto: - Risarcimento dei danni per responsabilità professionale medica -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv. S. Screti e A. Finiguerra
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Vergaro
CONVENUTA
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto di citazione del 21.07.2021 il sig. riferiva quanto segue: Parte_1
“- In data 26.8.2019, a seguito di malore determinato da forte dolore addominale, richiedeva l'intervento dei sanitari del 118 per esser trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Ostuni.
- L'accettazione presso il suddetto Pronto Soccorso avveniva alle h. 18.50.
- Il paziente, cui assegnavano un codice verde (poco critico), veniva sottoposto a visita medica da parte del medico di guardia il quale, dopo un esame superficiale, obiettava:
“addome globoso timpanico, dolente al fianco dx ed in sede pelvica. Riferisce disuria, con lieve ematuria. Due toni ritmici. MV normotrasmesso” (v. All.1).
- In quella sede il sig. veniva sottoposto ad esami ematochimici senza che, Pt_1 per converso, gli venisse fatto quello delle urine.
- Sebbene dalle risultanze degli esami ematochimici in questione emergesse la presenza di un'infezione in corso (v.All.2), veniva unicamente somministrata una terapia antidolorifica endovena.
- A questo punto il paziente veniva dimesso dal Pronto Soccorso alle h.22.30 dello stesso giorno con la diagnosi di “colica renale” con descrizione aggiuntiva “sospetta colica renale con cistite emorragica” con prescrizione di antidolorifici al bisogno, di assunzione di molta acqua, di paracetamolo in caso di febbre con il consiglio di effettuare una “eco addome e valutazione urologica al persistere dei sintomi” (v.All.3).
- Accadeva tuttavia che di lì a poco, ovvero il giorno 28.8.2019, il sig. , colto Pt_1 nuovamente da febbre alta con aggravamento dei lancinanti dolori nella parte addominale, si vedeva costretto a recarsi nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ostuni con accettazione alle h. 8.58.
- Il paziente, cui veniva assegnato codice giallo (mediamente critico), veniva sottoposto ad un primo esame obbiettivo da cui risultava “addominale addome teso dolente alla palpazione sup/prof, poco trattabile, rif alvo canalizzato a feci e gas. Due toni ritmici pause libere” con ipotesi diagnostica di “sospetta appendicopatia acuta” (v.All.4).
- Lo stesso veniva sottoposto ad esami clinici e strumentali quali TC addome con e senza contrasto (v.All.5) ed ecografia dell'addome completo (v.All.6).
- A fronte delle risultanze degli stessi, il sig. veniva ricoverato con urgenza Pt_1 lo stesso giorno presso l'U.O. di Chirurgia per “addome acuto da sospetta perforazione appendicolare”.
- A causa della gravità del quadro clinico il paziente veniva pertanto sottoposto urgentemente ad un intervento chirurgico di “appendicectomia-resezione frangia omentaletoilette e drenaggio” alle h. 12.15 dello stesso giorno con diagnosi post- operatoria di “peritonite stercoracea saccata da appendicite gangrenosa perforata” (v.All.7).
- L'intervento effettuato viene così descritto: “piastrone infiammatorio coinvolgente il cieco, il colon destro, l'omento, le anse ileali, il peritoneo parietale e l'appendice vermiforme (gangrenosa e perforata alla base). Dopo accurata adesiolisi si accede a raccolta liquida fecaloide, purulenta, con coproliti liberi dalla doccia parieto-colica destra a cui si drenano 200 cc. di liquido che viene avviato ad esame colturale. Appendicectomia. Sutura del cieco (base appendicolare). Toilette. Drenaggio tubulare
Sutura a strati”. CP_2
- Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale in data 4.9.2019 il sig. veniva Pt_1 dimesso con la diagnosi di “peritonite stercoracea saccata da appendicite gangrenosa perforata. Piastrone infiammatorio” (v.All.8).
- La convalescenza, seppur terminata il 18.9.2019 come da certificato telematico di malattia in atti (v.All.9), non è stata seguita da completa guarigione a causa della persistenza di dolori che si aggiungono ad un forte disagio psicologico derivante dalle conseguenze dell'intervento invasivo a cui è stato sottoposto, i cui segni sono ben visibili stante la presenza di cicatrici evidenti (v.All.10)”. Sulla base di quanto innanzi riferito, rappresentava le seguenti argomentazioni medico-legali, in forza delle quali affermava il configurarsi della grave colpa professionale in capo al personale medico che lo aveva assistito:
“nel caso di specie si sono configurati tutti gli estremi per una responsabilità della struttura sanitaria in danno dell'odierno attore. Questi, infatti, giunto al Pronto Soccorso del nosocomio di Ostuni il 26.8.2019 con dei sintomi che, ove seguiti dai giusti accertamenti diagnostici come richiedeva il quadro clinico del paziente, avrebbero consentito una diagnosi puntuale con l'intervento più opportuno, è stato reso destinatario di un trattamento del tutto pressaposchista e di cui l'odierna convenuta deve rispondere come per legge…
…è di tutta evidenza la superficialità e l'approssimazione dell'intervento del personale sanitario al momento dell'ingresso dell'attore in Pronto Soccorso il 26.8.2019 che, va ricordato, vi giunge in ambulanza in ragione della grave sintomatologia dolorosa da cui era affetto. Dinanzi a tale circostanza, pertanto, sarebbe stato opportuno (oltre che auspicabile) un approccio molto più puntuale nei confronti del paziente che, alla luce di quanto è dato evincere dalla documentazione sanitaria riguardante quel giorno, è stato sottoposto ad accertamenti superficiali che hanno portato ad una diagnosi del tutto errata rispetto alla realtà clinica del medesimo. Superficialità che è dato riscontrare sia con riferimento all'esame obiettivo posto in essere sia all'esame ematochimico quale unico accertamento clinico effettuato sull'attore. Quanto all'esame obiettivo va rilevato che lo stesso è stato del tutto lacunoso in quanto, in ipotesi come quella che si era presentata ai sanitari del Pronto Soccorso, il protocollo prevede che si debba, innanzitutto, effettuare una manovra (la c.d. manovra di
) che, attraverso una palpazione profonda, avrebbe consentito di appurare Pt_2 la presenza di una possibile peritonite. Manovra che, inutile dire, non risulta essere stata effettuata come, al contempo, i sanitari non hanno ritenuto di dover porre in essere una diversa manovra (la c.d. manovra di ) che si applica allorché vi Per_1 sia invece il sospetto di una colica renale. Contegno, questo, che dà la cifra del totale pressappochismo della condotta perpetrata dacché, oltre a non adoperare la manovra che avrebbe consentito di accertare l'esatta patologia del paziente, i sanitari non hanno effettuato nemmeno quella che era coerente con la loro diagnosi – errata – di colica renale... …alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che vi sia stato un concreto inadempimento dell'obbligazione professionale in capo ai sanitari intervenuti nel caso de quo che si ritiene sia stato tale da avere, al contempo, dei connotati tipici dell'imperizia, dell'imprudenza e della negligenza. Vi è stata imperizia in ragione della totale obliterazione del protocollo sanitario previsto per un paziente – come l'attore – che accusa un forte dolore addominale acuto con una leucocitosi neutrofila in corso. Protocollo che, invero, prevede delle semplici manovre e degli elementari esami diagnostici che qualunque medico di un Pronto Soccorso porrebbe in essere. Si sgombra il campo, in questo modo, dalla possibilità di invocare il dettato dell'art. 2236 c.c. data la natura routinaria dei controlli in questione che di certo non postulano chissà che elevato livello di professionalità. Come pure, altresì, l'immediata e imprudente dimissione dell'attore subito dopo gli esami ematochimici, peraltro male interpretati, ha esposto lo stesso a rischi maggiori che si sarebbero potuti evitare con un'auscultazione più puntuale e scrupolosa dello stesso. Rischi che, dati gli eventi accaduti, si sono concretizzati in un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, nell'aggravarsi e nella degenerazione della patologia e nell'intervento chirurgico demolitivo a cui si è stati costretti a ricorrere”.
Dopo avere illustrato - nei termini innanzi riportati - i profili della colpa medica, (per imperizia, negligenza e violazione dei protocolli sanitari) deduceva di avere subito i seguenti danni, eziologicamente riconducibili alle gravi omissioni in cui sarebbero incorsi i medici:
“Riguardo ai danni cagionati all'odierno attore, etiologicamente riconducibili all'inadempimento posto in essere dai sanitari per quanto in precedenza esposto, va detto che gli stessi constino di più profili in ragione di quello che è stato il susseguirsi degli eventi a seguito del primo accesso in Pronto Soccorso seguito dalla diagnosi errata così come cristallizzata in atti. Innanzitutto, vale la pena di citare il lasso di tempo conseguito alla dimissione del sig. il 26.8.2019 dopo i lacunosi e Pt_1 superficiali accertamenti fino a quando lo stesso non si è recato nuovamente in ospedale il 28.8.2019. Un lasso di tempo di meno di 48 ore in cui all'attore è stato prescritta l'assunzione di una mera terapia antidolorifica che, oltre che a non giovarli in alcun modo (stante la persistenza della sintomatologia dolorosa nella zona addominale), non ha impedito l'aggravamento dell'appendicite che, come è normale che accada, ove non diagnosticata per tempo degenera in peritonite. Patimenti, quelli in questione, che sono direttamente riconducibili all'inadempimento dei sanitari e che hanno inciso in maniera peggiorativa sullo stato di salute del pazienze così come poi cristallizzato nei referti medici al momento del ricovero in ospedale. Per questo sono meritevoli di risarcimento. Ma non è tutto. L'inadempimento posto in essere, culminato nella diagnosi totalmente errata, ha inevitabilmente compromesso il quadro clinico del paziente che, invece che essere sottoposto ad un semplice intervento di appendicectomia, ha subito un intervento assai invasivo con dei postumi maggiori in termini di convalescenza in ospedale, di quella a casa e di danni che tutt'ora patisce e di cui sono visibili i segni. Dall'intera cartella clinica prodotta (v.All.16) nonché dalla descrizione dell'intervento chirurgico effettuato il 28.8.2019, si desume che il sig.
abbia subito un ben più invasivo intervento “a cielo aperto” che, per Pt_1 converso, nel caso di una appendicite si sarebbe svolto in laparoscopia. Invasività che è provata dalla circostanza che all'attore è stata addirittura asportata parte dell'omento che, per converso, non viene di certo effettuata a fronte di una semplice appendicectomia che implica unicamente l'asportazione dell'appendice medesima. Asportazione che, va segnalato, si è resa necessaria stante l'ingravescente infezione e il coinvolgimento di tutti gli organi vicini. Non a caso si è resa necessaria una toilette più invasiva e l'utilizzo di un drenaggio più grande rispetto a quello che si utilizza per una semplice appendicite. Circostanze, quelle in questione, che inevitabilmente, hanno provocato delle conseguenze ben maggiori sia in termini di vistosi esiti cicatriziali (v.All.10), della lunghezza di ben 7,5 cm con esiti pregiudizievoli in punto di danno estetico;
sia di danni funzionali organici in ragione delle crisi dolorose (soprattutto durante l'evacuazione ma anche alla semplice palpazione) e della distensione addominale. Tutti postumi ancora presenti e che, come è ovvio, vanno risarciti in ragione anche della giovane età dello stesso che, allo stato, si ritrova con una vistosa cicatrice sull'addome che, oltre che incidere negativamente in termini estetici, gli nuoce in termini fisici così come indicato nella consulenza tecnica del Dott. Per_2
(v.All.13) che riferisce che la stessa procuri “irregolarità dell'alvo nonché la sintomatologia algica recidivante”. Parte
Tanto premesso, citava la di a comparire davanti a questo CP_1
Tribunale, formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità della stessa nei termini indicati e condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patendi, secondo le componenti indicate, in favore del sig. nella somma di € 15.000,00 Pt_1
(quindicimila/00), di cui € 200,00 (duecento/00) per consulenza medico legale, o comunque la somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione sino alla data del soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Parte
Con comparsa di risposta del 18.12.2021, si costituiva la convenuta, deducendo che da parte del personale medico vi è stato esatto adempimento della prestazione sanitaria e che il danno di cui si duole controparte non può essere addebitato né all né ai suoi sanitari;
che non ricorre alcun profilo di imperizia CP_1 negligenza o violazione dei protocolli sanitari ascrivibili ai medici;
che non sussiste alcun rapporto di causalità fra i danni dedotti e le condotte ascrivibili al personale sanitario;
concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, in quanto infondata sia nell'an che nel quantum.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU medico-legale, a mezzo del collegio composto dal medico legale, dott. , e dallo specialista in Persona_3 chirurgia generale, dott. , da ultimo la causa veniva trattenuta Persona_4 per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
_____________________ IN DIRITTO Nella fattispecie in esame, si controverte in materia di responsabilità contrattuale medica da “contatto sociale”, che deve essere ascritta sia ai medici che alla struttura sanitaria, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale (anche solo occasionale) fra il medico e la struttura sanitaria, alla luce dei principii affermati dalla Corte di Cassazione, Sez. III con la sent. n. 13953 del 14/06/2007 (ex multis):
“Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario”.
Nel caso in esame i CC.TT.UU. incaricati, alla luce della documentazione sanitaria acquisita, hanno accertato quanto segue:
“…Passando ora ad analizzare in comportamene dei medici che ebbero in cura il è evidente, sulla base dei dati della letteratura in sintesi precedentemente Pt_1 riportati, che censurabile, sotto il profilo diagnostico e, conseguentemente, terapeutico, appare l'operato dei medici del P.O. di Ostuni in occasione del primo accesso (26.08.2019) al Pronto Soccorso. In tale circostanza, la sintomatologia, l'obiettività ed i risultati degli esami di laboratorio avrebbero meritato un monitoraggio clinico, ematochimico e strumentale più puntuale. La presenza di febbre moderata (38.4°C), leucocitosi (18400 mmc;
v.n. 4800-10800 mmc) con neutrofilia assoluta (14400 mmc;
v.n. 1900-8000 mmc) e algie addominali (“dolente al fianco dx ed in sede pelvica”) doveva indurre i sanitari a sospettare una sepsi addominale in atto, difficilmente ascrivibile, in prima istanza ed esclusivamente, ad una colica renale. Ovverosia, al “riferito episodio di ematuria” - riportato nell'anamnesi - e/o ad una presunta “disuria, con lieve ematuria”, annotata alla voce “esame obiettivo” (cfr. relazione di P.S.). Infatti, la colica renale si manifesta tipicamente con un dolore crampiforme che ha origine nella regione lombare e si irradia a livello della borsa scrotale nel maschio o delle grandi labbra nella donna, mentre la microematuria è un segno non specifico della calcolosi reno-ureterale e l'ipertermia, associata alla leucocitosi, può comparire solo in concomitanza di una infezione urinaria. Al contrario, febbre ed incremento dei globuli bianchi sono pressoché costanti in corso di patologie settiche a carico dell'emiaddome destro e particolarmente nell'appendicite acuta, con sintomi e segni, talvolta atipici. riconducibili alla posizione anatomica dell'appendice (retrocecale, retrocecale ascendente, pelvica): nello specifico, una sintomatologia anomala ed insidiosa viene imputata ad una appendicite retrocecale. Detta situazione anatomica congenita, caratterizzata dalla presenza dell'appendice al di dietro (in posizione retroperitoneale) del cieco e del colon ascendente con risalita della sua estremità fino alla regione dell'ipocondrio destro, può determinare, fin nel 50% circa dei casi[13], una sintomatologia algica a livello dell'emiaddome destro in grado di simulare patologie acute a carico della colecisti, del fegato, dell'albero biliare, del rene e delle vie urinarie di destra[14].
* Alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che il quadro clinico del paziente richiedeva il controllo laboratoristico della riferita ematuria, la consulenza di un urologo e/o di un chirurgo e l'esecuzione di una ecografia addominale, esame questo che, come già accennato, presenta una elevata sensibilità e specificità nella diagnosi di appendicite acuta. In ogni caso non era giustificata la dimissione del con diagnosi di “sosp. colica renale con cistite emorragica”, Pt_1 ma, al limite, se ne doveva disporre il ricovero al fine di controllare l'evoluzione delle sue condizioni cliniche ed ematochimiche. D'altra parte, l'errore diagnostico portò i sanitari a prescrivere un trattamento antibiotico domiciliare (Ciproxin) indicato nelle infezioni urinarie, meno nelle sepsi appendicolari, così riducendo le possibilità di
“raffreddare” tempestivamente il processo infiammatorio. Per contro, i sintomi ed i segni lamentati dal all'atto del primo passaggio al Pronto Soccorso del P.O. Pt_1 di Ostuni presentavano uno stadio evolutivo tale da rendere poco praticabile un trattamento conservativo. Pertanto, il ritardo diagnostico determinò un aggravamento della patologia, con la perforazione del viscere e formazione del piastrone appendicolare. Ne conseguì l'esecuzione di un intervento più indaginoso, causa del prolungamento della convalescenza e della ritardata ripresa dell'attività lavorativa. Ciò premesso, si deve osservare che:
- Nonostante il ritardo diagnostico e terapeutico, il decorso postoperatorio fu regolare e la dimissione avvenne in ottava giornata.
- Non esiste documentazione relativa a infezione della ferita che possa aver ritardato l'esito cicatriziale.
- Attualmente la sintomatologia è caratterizzata da sensazione di stiramento dei tessuti cicatriziali e più intensamente in regione del fianco destro, soprattutto in relazione alle variazioni climatiche e sollevando pesi. L'alvo e la diuresi sono nella norma.
- Obiettivamente residua una cicatrice chirurgica in sede pararettale destra, lunga cm 7, slargata, distrofica e discromica, ipomobile sui piani profondi ed una cicatrice da drenaggio, a destra della precedente, delle dimensioni di cm 1 x 1, distrofica e discromica. Il ritardo diagnostico ha comportato un prolungamento del ricovero e della convalescenza, che configurano una inabilità temporanea totale di 8 giorni, seguiti da un periodo di una inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni ed infine un periodo di una inabilità temporanea parziale al 25% di 5 giorni. I postumi permanenti sono equamente valutabili nella misura del 3% (tre per cento), considerando che il danno estetico e disfunzionale (ipoteticamente correlabile ad una maggiore produzione di aderenze intraddominali) hanno determinato un danno lievemente maggiore rispetto a quello che comunque ci sarebbe stato anche nel caso in cui l'intervento chirurgico fosse stato più tempestivo, ossia in assenza di complicazioni”. Dunque, risulta dimostrato il colpevole “ritardo diagnostico e terapeutico”, rispetto alle linee guida desumibili dalla letteratura medica (come richiamate alle pag. da 14 a 17 della relazione dei CC.TT.UU), in relazione al particolare quadro clinico che presentava il paziente al momento del primo ricovero al pronto soccorso. Inoltre, risulta dimostrato che detto “ritardo diagnostico e terapeutico” determinò – quale conseguenza immediata e diretta – l'aggravamento della patologia, fino alla “perforazione del viscere e alla formazione del piastrone appendicolare”, con l'ulteriore conseguenza della necessità di un intervento più indaginoso e di un conseguente prolungamento della convalescenza:
“il quadro clinico del paziente richiedeva il controllo laboratoristico della riferita ematuria, la consulenza di un urologo e/o di un chirurgo e l'esecuzione di una ecografia addominale, esame questo che, come già accennato, presenta una elevata sensibilità e specificità nella diagnosi di appendicite acuta. In ogni caso non era giustificata la dimissione del con diagnosi di “sosp. colica renale con cistite Pt_1 emorragica”, ma, al limite, se ne doveva disporre il ricovero al fine di controllare l'evoluzione delle sue condizioni cliniche ed ematochimiche. D'altra parte, l'errore diagnostico portò i sanitari a prescrivere un trattamento antibiotico domiciliare (Ciproxin) indicato nelle infezioni urinarie, meno nelle sepsi appendicolari, così riducendo le possibilità di “raffreddare” tempestivamente il processo infiammatorio. Per contro, i sintomi ed i segni lamentati dal all'atto del primo passaggio al Pt_1
Pronto Soccorso del P.O. di Ostuni presentavano uno stadio evolutivo tale da rendere poco praticabile un trattamento conservativo. Pertanto, il ritardo diagnostico determinò un aggravamento della patologia, con la perforazione del viscere e formazione del piastrone appendicolare. Ne conseguì l'esecuzione di un intervento più indaginoso, causa del prolungamento della convalescenza e della ritardata ripresa dell'attività lavorativa”
Si tratta, all'evidenza, di procedure diagnostiche e chirurgiche che non rivestivano carattere di speciale difficoltà tecnica o interventistica. E proprio in considerazione di ciò, emerge l'assoluta gravità delle omissioni e del ritardo diagnostico e terapeutico ascrivibile al personale sanitario che tenne in cura il sig.
. Pt_1
Il danno biologico, che ne è derivato e che i CC.TT.UU. hanno ritenuto eziologicamente riconducibile all'accertato “ritardo diagnostico e terapeutico”, è stato stimato in una percentuale di invalidità permanente del 3% (corrispondente al danno differenziale fra la maggiore invalidità residuata all'attore rispetto a quella che avrebbe subito se non si fossero verificati i ritardi e le omissioni ascrivibili ai medici che lo ebbero in cura); analogamente, il maggiore margine di invalidità temporanea subito è stato stimato in un periodo di ITT di 8 giorni, un periodo di ITP al 50% di 10 giorni ed infine un periodo di ITP al 25% di 5 giorni.
Applicando le tabelle di determinazione del danno biologico per le microlesioni, e avuto riguardo all'età che l'attore aveva all'epoca del ricovero, il suddetto danno biologico deve essere liquidato come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 5 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.069,39
Invalidità temporanea totale € 449,44 Invalidità temporanea parziale al 50% € 280,90 Invalidità temporanea parziale al 25% € 70,23 Totale danno biologico temporaneo € 800,57
Danno morale (33,33%) € 1.289,86
Spese mediche € 200,00
TOTALE GENERALE: € 5.359,82
Il danno come innanzi liquidato comprende le spese mediche per euro 200,00 Parte non contestate da parte della convenuta, nonché una percentuale di danno morale per la particolare sofferenza patita in conseguenza della “perforazione del viscere” e della formazione del “piastrone appendicolare”, che l'attore non avrebbe dovuto patire.
Inoltre, la liquidazione che precede è attualizzata e pertanto è già comprensiva della rivalutazione fino ad oggi;
di conseguenza, alla stessa dovranno aggiungersi solo l'ulteriore rivalutazione monetaria e gli interessi di mora dalla pubblicazione della Parte sentenza fino al soddisfo. Pertanto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura di euro 5.359,82, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Parte
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di complessivi euro 5.347,00 di cui euro 270,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1 contro l dichiara che la convenuta è Controparte_1 CP_1 responsabile dei danni arrecati all'attore dai medici che lo ebbero in cura nell'Ospedale di Ostuni, in occasione dei ricoveri del 26.8.2019 e del 28.8.19 e fino alle dimissioni del 4.9.2019. Per l'effetto, condanna l in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attore, nella misura di euro 5.359,82, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Inoltre, condanna l' convenuta al pagamento delle spese di CTU e alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di complessivi euro 5.347,00 di cui euro 270,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. Brindisi, 07.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo