Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1588 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Abate, Miceli e Ganci e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE.
OGGETTO: altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver fruito solo in parte delle ferie maturate durante il periodo in cui ha lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedendo la monetizzazione dei 30,66 giorni di ferie non fruiti CP_1
(comprensivi delle c.c.d.d. festività soppresse) negli a.a.s.s. 2022/23 e 2023/24, quantificando l'importo in € 2.245,41.
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto, tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
La questione verte sostanzialmente sulla possibilità o meno di considerare, come giorni di ferie, i giorni che vanno dalla fine delle lezioni (8-10 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno).
Infatti, l'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 (conv. L. 135/12) ha espressamente previsto (con precetto non derogabile da parte della contrattazione collettiva, neppure in senso favorevole ai lavoratori) che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale
… delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
1
Nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d'ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte. Al fine di non creare fratture fra la disciplina sopra richiamata e il diritto comunitario, con sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012,
2 come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. La corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire
- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. In ossequio a tali insegnamenti, lo scrivente ritiene di dover mutare il proprio precedente orientamento e accogliere la domanda inerente ai giorni di ferie non goduti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 1.100 ed € 5.200).
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente di € 2.245,41 oltre accessori;
- Condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.315 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 26/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3