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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. AR Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1849/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. AMORUSO Parte_1
UC, DE IS NC e NE PI
Appellante contro
(c.f./P.I. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 P.IVA_1
HI ER
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 6288 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla (c.f./P.I. Controparte_2 P.IVA_1 avverso il decreto n. 3583 del 2023 del 17.6.2023 (nel procedimento rg n.
19915/23) – con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma CP_1 di € 27.235,91 in favore di a titolo di provvigioni maturate Parte_1 quale agente, quantificate come da fatture n. 4, 5, 7, 9, 12, 13 del 2023 – ha così provveduto:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3583/2023 (RG n. 19915/2023) del
17.06.2023;
2. Dichiara dovuti all'opposto gli importi di cui alle fatture numero n. 4 del
24.04.23 per euro 7.941,11 e n. 5 del 25.05.23 per euro 904,20, dandosi atto che il credito è stato estinto dopo la notifica del D.I. per cui è giudizio per intervenuto pagamento;
3. Dichiara non dovuti dall'opponente all'opposto gli importi di cui ai numeri n. 7 del 05.06.23 per euro 7.344,00; n. 12 del 07.06.23 per euro 3.672,00, n. 13 del 07.06.23 per euro 5.334,60, posti a fondamento del D.I.;
4. Condanna parte opponente a pagare all'opposto l'importo della fattura n. 9 del 05.06.23 per euro 2.040,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 5 giugno 2023;
5. Dichiara compensate compensa per la metà le spese di lite e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta la residua parte, residua parte che liquida in complessivi euro 1212, oltre 15% per spese generali, iva e cpa.
1.1. Ha rilevato il Tribunale, per quel che rileva in questa sede in ordine alle fatture n. 7, 12 e 13, che pacifica era la circostanza della avvenuta conclusione dei sottostanti affari da parte della società proponente e che ai sensi dell'art. 1748 del c.c. la provvigione è dovuta all'opposto quando l'operazione è stata conclusa per effetto dell'intervento dell'agente stesso;
che gli affari erano stati
2 conclusi non per intervento dell'agente bensì per la gestione diretta degli stessi da parte dell'opponente, che aveva rideterminato le condizioni di vendita e gli sconti da applicare per ragioni obiettive di mancati precedenti pagamenti dei beni e necessità di concludere gli affari in tempi celeri;
che non erano state chiarite le modalità di quantificazione del credito provvigionale e che, infine,
l'opposto aveva adombrato nelle proprie difese un comportamento scorretto della società - di avocazione degli affari poi conclusi con il clienti
[...]
Reveal sas e e di CP_3 Parte_2 rideterminazione delle condizioni di vendita e degli sconti applicati - da legittimare piuttosto una richiesta di risarcimento danno (tuttavia non proposta), ma non una richiesta di pagamento di provvigioni.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato ad un Parte_1 unico motivo con il quale ha lamentato l'omessa valutazione del contratto di agenzia intercorrente tra le parti nonché l'errata interpretazione dell'art. 1748, comma 1, c.c. e la mancata applicazione dell'art. 1748, comma 2, cpc.
2.1 Ha chiesto, quindi, la parziale modifica della sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha dichiarato non dovuti dalla preponente gli importi di cui alle CP_1 fatture n. 7, 12 e 13 del 2023, oltre che la conseguente modifica della statuizione relativa alle spese di lite, da porre integralmente a carico della società.
3. Si è costituita la (c.f./P.I. ) chiedendo il rigetto CP_1 P.IVA_1 del gravame.
4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3 6. Si premette, ai fini della comprensione della vicenda in esame, che con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3583/2023 la (società che Controparte_2 commercializza attrezzature ed apparecchi elettromedicali) ha dedotto di nulla dovere a titolo di provvigioni in relazione alle tre fatture ancora oggetto di causa n. 7, 12 e 13 del 2023 (se non il limitatamente all'importo di € 488,32 relativo alla fattura n. 13, già corrisposto all'agente) in quanto le vendite erano state effettuate non dall'agente ma direttamente dalla Parte_1 preponente, nella persona del l.r. , vendite effettuate con Controparte_4 applicazione di una scontistica ben superiore al limite contrattualmente stabilito per il riconoscimento delle provvigioni all'agente di zona (come previsto dall'allagato “E REV. 5” all'appendice n 2 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, in atti), al fine di consentire alla società di recuperare crediti arretrati o di evitare il rientro di tecnologie usate per mesi dai clienti
(che le avevano in visione) e non pagate, in considerazione del contegno evasivo dell'agente, che aveva costretto la società a concludere direttamente i contratti.
6.1 L'agente ha, invece, sostenuto che la società opponente aveva Parte_1 utilizzato tale clausola in maniera distorta e contraria ai canoni di correttezza e buona fede, risolvendosi in un abuso contrattuale, essendo state le provvigioni dell'agente di fatto azzerate, rivendicando la provvigione (pari al 30%) in relazione ai tre contratti di compravendita (conclusi ed andati a buon fine) tra la ed i clienti di cui alle tre fatture in oggetto (Reveal sas, CP_1 [...]
e clienti non direzionali e, quindi, CP_3 Parte_3 appartenenti al proprio portafoglio clienti); ha evidenziato, in particolare, di aver trasmesso l'ordine di acquisto della tecnologia della Reveal sas e di essersi attivato quanto alle proposte di vendita della e del CP_3 CP_5 laddove la prima società aveva richiesto un leasing con Banca Parte_3
Intesa che aveva ritardato la conclusione dell'affare, la titolare del centro estetico aveva avuto problemi di salute ed il aveva un CP_3 Parte_3 debito pregresso nei confronti della , che bloccava la possibilità di CP_1
4 vendita;
che, in ogni caso, l'intervento della nella conduzione degli affari CP_1 dallo stesso condotti e la conseguente conclusione diretta dei contratti di compravendita avevano realizzato un abuso del potere contrattuale.
7. Ciò posto rileva il Collegio come correttamente il primo giudice ha ritenuto non dovute dalla all'odierno appellante gli importi di cui alle fatture n. 7, CP_1
12 e 13 in esame, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 1748 del c.c.
7.1 E' pacifico, invero, per come affermato dal primo giudice (al fine di escludere l'applicazione del primo comma dell'art. 1748 del c.c., ai sensi del quale l'agente ha diritto alla provvigione quanto l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento), che gli affari sottesi alle suddette fatture sono stati conclusi direttamente dalla per come riconosciuto dallo stesso CP_1 nei propri scritti, con l'applicazione di condizioni di vendita e di sconti Parte_1 autonomamente rideterminati dalla società, al fine di addivenire ad una celere conclusione degli affari stessi.
7.2 Né vale richiamare, secondo l'assunto dell'appellante, il secondo comma del suddetto articolo, ai sensi del quale “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal proponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito”; il contratto di agenzia sottoscritto tra le parti, invero, in adesione a tale previsione, ha specificamente previsto (al punto 10.6) che “Nell'ipotesi in cui il Preponente concludesse, nel territorio e/o con i clienti di cui all'alleato B, la vendita dei Prodotti direttamente e/o tramite propri distributori e/o altri agenti …..all'Agente – in caso di buon fine della vendita – sarà dovuta la provvigione pattuita nel Contratto mentre nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento” (doc. 2 del fascicolo monitorio), laddove la società ha CP_1 specificamente dato attuazione alle pattuizioni contrattuali, non essendo nel caso di specie dovuta alcuna provvigione all'agente (se non nei limiti dell'importo di € 488,32 – comunque corrisposto al - quanto al Parte_1 contratto concluso con il fattura n. 13/2023), in considerazione Parte_3 della scontistica applicata dalla società (20% + 30%), superiore al limite
5 stabilito per il riconoscimento delle provvigioni all'agente di zona (provvigione del 30% in caso di sconto del 20%, con successiva detrazione di un punto percentuale di provvigione fino ad un massimo del 20%+30% di sconto), per come previsto dall'allegato “E REV. 5” all'appendice 2 del contratto di agenzia stipulato tra le parti (all. 2 del fascicolo monitorio).
8. Neanche, poi, può ritenersi che vi sia stato un abuso nell'utilizzo di tale clausola contrattuale da parte della , in violazione dei principi di CP_1 correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del c.c., in considerazione della durata decennale del rapporto di agenzia, sempre svoltosi nel rispetto reciproco tra le parti (per come riconosciuto dal del Parte_1 ricorso monitorio) e delle motivazioni addotte dalla società a giustificazione dell'intervento diretto nella conclusione dei contratti in oggetto (evitare il rientro di tecnologie e macchinari usati già da mesi da clienti che li avevano in visione e non pagati e rientrare di un debito pregresso che il Parte_3 aveva nei confronti della ), che avevano indotto la società di applicare CP_1 degli sconti elevati al fine di concludere celermente le vendite ed evitare tali negative conseguenze (motivazioni confermate in udienza dal l.r. della , CP_1
v. verbale di udienza del 10 gennaio 2024); ciò, peraltro, in conformità ad un potere di concludere direttamente la vendita di prodotti – anche con riferimento ai clienti rientranti nel portafoglio dell'agente – in capo alla società, con il solo obbligo di corrispondere le provvigioni pattuite dal contratto (punto
10.6 del contratto di agenzia e art. 1748,secondo comma, c.c.).
9. Alla infondatezza del primo motivo di gravame consegue il rigetto anche della seconda censura, relativa alla liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, correttamente compensate in maniera parziale in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
10. L'appello, in conclusione, deve essere respinto.
6 11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza, con l'aumento del 10% in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, bis, del DM n. 55 del 2014 (ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), tenuto conto che la comparsa di costituzione della presenta caratteristiche integranti i presupposti di CP_1 applicazione della citata norma e del numero non elevato dei documenti da consultare.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.300,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 28/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. AR Vittoria Valente Il Presidente
Dott. AR Pia Di Stefano
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