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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA AGRARIA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Simona Caterbi Presidente
Andrea Francesco Forcina Giudice relatore
Giacomo Rocchetti Giudice
RENATO CORRADINI Esperto
PAOLO GREGORIO ROSSI ARDIZZONE Esperto
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3810 /2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FRATTONI Parte_1 C.F._1
REALDO FILIPPO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la risoluzione del contratto di affitto concluso in data 14.02.2023 e registrato in data 27.02.2023 presso l'Agenzia Entrate di Stradella al n. 001697 serie 3T e per l'effetto ordinare al Sig. CP_1
il rilascio a favore del ricorrente dei terreni oggetto del contratto siti in Comune di Montecalvo
Versiggia, censiti al Catasto Terreni del Comune di Montecalvo Versiggia come segue: foglio 1 particella 94 e 290, foglio 2 particella 113, 115, 53, 54, 55, 56, 70, 102, 105, 119, 120, 121, 112, 114;
- al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente mediante il pagamento a favore di quest'ultimo della somma di € 2.698,00=, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, con riserve di agire in giudizio in separata sede per il risarcimento di danni ulteriori;
- spese rifuse;
- in via istruttoria: si chiede sin d'ora, occorrendo e senza inversione dell'onere, l'ammissione di consulenza tecnica, al fine di verificare lo stato di conservazione e manutenzione dei terreni oggetto di contratto, nonché di quantificare i costi necessari per il loro ripristino. Si chiede, inoltre,
l'ammissione di prova per testi in persona del dott. con studio in Piacenza sui Testimone_1
seguenti capitoli: 1) vero che, i terreni di cui al contratto di affitto 14.02.2023 (doc. 1), che si rammostra al teste, nel corso delle annate agrarie 2023/2024 risultavano essere colpiti da peronospora e oidio e infestati da erbacce;
2) vero che, i terreni di cui al contratto di affitto 14.02.2023 (doc. 1), che si rammostra al teste, in data 19.03.2024 presentavano n.150 pali di sostegno spezzati e n. 80 piante di vite morte in conseguenza della rottura delle medesime, come da perizia che si rammostra al teste (doc. 4); 3) vero che, per il ripristino dei danni di cui al capitolo precedente, si rende necessario un esborso pari ad € 2.698,00, come da perizia 19.03.2024 (doc. 4) che si rammostra al teste. Con ogni più ampia riserva.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande di risoluzione per inadempimento e quella risarcitoria svolta in relazione al contratto di affitto stipulato tra le parti in data 14 febbraio
2023.
Nonostante la ritualità della notifica il resistente è rimasto contumace.
2. Risulta documentato che ha concesso in affitto a con Parte_1 CP_1
contratto del 14 febbraio 2023 i terreni meglio descritti nel ricorso (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) stipulato con la partecipazione delle associazioni di categoria.
Parte ricorrente ha allegato che i terreni oggetto di affittanza versano in stato di semi abbandono per “la presenza di erbe infestanti sviluppate a dismisura”, per la mancata esecuzione di interventi di potatura, legatura e di tipo fitosanitario. La parte ha anche lamentato, in relazione alle vigne, “la presenza a livello endemico di peronospora, sia su foglia che su grappoli”, nonché di “un potenziale pericolo di incendio” causato dalle eccessive erbe infestanti”.
Come è noto, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza in modo pressoché uniforme, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento, la risoluzione e il risarcimento dei danni deve dare prova del titolo, dei danni e del nesso causale tra questi ultimi e la condotta del debitore mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale è, viceversa, onerato della prova dell'adempimento ovvero della sua impossibilità.
Nel caso di specie, il resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio.
L'inadempimento della parte debitrice deve, pertanto, ritenersi provato.
Nel caso di specie risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 5, comma 2 della legge n.
203 del 1982, il quale prevede che “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti [ …] alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo.
La parte locatrice, in base alla norma menzionata, è tenuta a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'inadempimento illustrando le proprie richieste.
Parte ricorrente ha documentato di aver assolto a tale onere procedimentale (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, la domanda di risoluzione deve essere accolta e la parte resistente deve essere condannata al rilascio dei terreni oggetto di causa a far data dall'11 novembre 2025.
2.1. Parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla omessa manutenzione e coltivazione del terreno.
In relazione a tale aspetto è stato escusso il teste indicato da parte ricorrente, il quale ha confermato che i terreni sono stati colpiti da peronospora;
che sono presenti erbacce e che risultano spezzati 150 pali di sostegno delle viti e 80 piante morte.
Per il ripristino dei danni la parte ha allegato la necessità di un esborso di euro 2.698.
Il collegio, valutata la perizia e le argomentazioni ivi svolte, considerata congrua la tipologia di attività di ripristino ivi rappresentata, ritenuta che la perdita di reddito non sia stata precisamente allegata e compiutamente dimostrata, liquida in favore del ricorrente la somma di euro 2.198 oltre rivalutazione ed interessi legali a decorre dal 19 marzo 2024.
Pertanto, anche la domanda risarcitoria deve essere parzialmente accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per le sole fasi di studio e di introduzione della causa e secondo i parametri minimi per le restanti fasi, attesa la modalità semplificata di decisione e l'esigua attività istruttoria svolta, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affitto stipulato tra le parti in data 14 febbraio 2023 avente ad oggetto i terreni siti in Comune di Montecalvo Versiggia, censiti al Catasto Terreni del
Comune di Montecalvo Versiggia come segue: foglio 1 particella 94 e 290, foglio 2 particella 113,
115, 53, 54, 55, 56, 70, 102, 105, 119; 120, 121, 112, 114;
2. condanna parte resistente al rilascio dei terreni indicati liberi da persone e/o cose di sua pertinenza a far data dall'11 novembre 2025;
3. condanna, altresì, parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro
2.198 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
19 marzo 2024 ed alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'avv. Realdo Filippo
Frattoni, in euro 125 per anticipazioni ed in euro 1.526 per compensi professionali.
Pavia, 25/03/2025
Il Giudice Estensore
Andrea Francesco Forcina Il Presidente
Simona Caterbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA AGRARIA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Simona Caterbi Presidente
Andrea Francesco Forcina Giudice relatore
Giacomo Rocchetti Giudice
RENATO CORRADINI Esperto
PAOLO GREGORIO ROSSI ARDIZZONE Esperto
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3810 /2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FRATTONI Parte_1 C.F._1
REALDO FILIPPO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On. Tribunale, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la risoluzione del contratto di affitto concluso in data 14.02.2023 e registrato in data 27.02.2023 presso l'Agenzia Entrate di Stradella al n. 001697 serie 3T e per l'effetto ordinare al Sig. CP_1
il rilascio a favore del ricorrente dei terreni oggetto del contratto siti in Comune di Montecalvo
Versiggia, censiti al Catasto Terreni del Comune di Montecalvo Versiggia come segue: foglio 1 particella 94 e 290, foglio 2 particella 113, 115, 53, 54, 55, 56, 70, 102, 105, 119, 120, 121, 112, 114;
- al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente mediante il pagamento a favore di quest'ultimo della somma di € 2.698,00=, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta al seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, con riserve di agire in giudizio in separata sede per il risarcimento di danni ulteriori;
- spese rifuse;
- in via istruttoria: si chiede sin d'ora, occorrendo e senza inversione dell'onere, l'ammissione di consulenza tecnica, al fine di verificare lo stato di conservazione e manutenzione dei terreni oggetto di contratto, nonché di quantificare i costi necessari per il loro ripristino. Si chiede, inoltre,
l'ammissione di prova per testi in persona del dott. con studio in Piacenza sui Testimone_1
seguenti capitoli: 1) vero che, i terreni di cui al contratto di affitto 14.02.2023 (doc. 1), che si rammostra al teste, nel corso delle annate agrarie 2023/2024 risultavano essere colpiti da peronospora e oidio e infestati da erbacce;
2) vero che, i terreni di cui al contratto di affitto 14.02.2023 (doc. 1), che si rammostra al teste, in data 19.03.2024 presentavano n.150 pali di sostegno spezzati e n. 80 piante di vite morte in conseguenza della rottura delle medesime, come da perizia che si rammostra al teste (doc. 4); 3) vero che, per il ripristino dei danni di cui al capitolo precedente, si rende necessario un esborso pari ad € 2.698,00, come da perizia 19.03.2024 (doc. 4) che si rammostra al teste. Con ogni più ampia riserva.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande di risoluzione per inadempimento e quella risarcitoria svolta in relazione al contratto di affitto stipulato tra le parti in data 14 febbraio
2023.
Nonostante la ritualità della notifica il resistente è rimasto contumace.
2. Risulta documentato che ha concesso in affitto a con Parte_1 CP_1
contratto del 14 febbraio 2023 i terreni meglio descritti nel ricorso (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) stipulato con la partecipazione delle associazioni di categoria.
Parte ricorrente ha allegato che i terreni oggetto di affittanza versano in stato di semi abbandono per “la presenza di erbe infestanti sviluppate a dismisura”, per la mancata esecuzione di interventi di potatura, legatura e di tipo fitosanitario. La parte ha anche lamentato, in relazione alle vigne, “la presenza a livello endemico di peronospora, sia su foglia che su grappoli”, nonché di “un potenziale pericolo di incendio” causato dalle eccessive erbe infestanti”.
Come è noto, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza in modo pressoché uniforme, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento, la risoluzione e il risarcimento dei danni deve dare prova del titolo, dei danni e del nesso causale tra questi ultimi e la condotta del debitore mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale è, viceversa, onerato della prova dell'adempimento ovvero della sua impossibilità.
Nel caso di specie, il resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio.
L'inadempimento della parte debitrice deve, pertanto, ritenersi provato.
Nel caso di specie risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 5, comma 2 della legge n.
203 del 1982, il quale prevede che “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti [ …] alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo.
La parte locatrice, in base alla norma menzionata, è tenuta a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'inadempimento illustrando le proprie richieste.
Parte ricorrente ha documentato di aver assolto a tale onere procedimentale (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, la domanda di risoluzione deve essere accolta e la parte resistente deve essere condannata al rilascio dei terreni oggetto di causa a far data dall'11 novembre 2025.
2.1. Parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla omessa manutenzione e coltivazione del terreno.
In relazione a tale aspetto è stato escusso il teste indicato da parte ricorrente, il quale ha confermato che i terreni sono stati colpiti da peronospora;
che sono presenti erbacce e che risultano spezzati 150 pali di sostegno delle viti e 80 piante morte.
Per il ripristino dei danni la parte ha allegato la necessità di un esborso di euro 2.698.
Il collegio, valutata la perizia e le argomentazioni ivi svolte, considerata congrua la tipologia di attività di ripristino ivi rappresentata, ritenuta che la perdita di reddito non sia stata precisamente allegata e compiutamente dimostrata, liquida in favore del ricorrente la somma di euro 2.198 oltre rivalutazione ed interessi legali a decorre dal 19 marzo 2024.
Pertanto, anche la domanda risarcitoria deve essere parzialmente accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per le sole fasi di studio e di introduzione della causa e secondo i parametri minimi per le restanti fasi, attesa la modalità semplificata di decisione e l'esigua attività istruttoria svolta, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di affitto stipulato tra le parti in data 14 febbraio 2023 avente ad oggetto i terreni siti in Comune di Montecalvo Versiggia, censiti al Catasto Terreni del
Comune di Montecalvo Versiggia come segue: foglio 1 particella 94 e 290, foglio 2 particella 113,
115, 53, 54, 55, 56, 70, 102, 105, 119; 120, 121, 112, 114;
2. condanna parte resistente al rilascio dei terreni indicati liberi da persone e/o cose di sua pertinenza a far data dall'11 novembre 2025;
3. condanna, altresì, parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro
2.198 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
19 marzo 2024 ed alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'avv. Realdo Filippo
Frattoni, in euro 125 per anticipazioni ed in euro 1.526 per compensi professionali.
Pavia, 25/03/2025
Il Giudice Estensore
Andrea Francesco Forcina Il Presidente
Simona Caterbi