Art. 6.
Il direttore di sezione e' nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facolta' interessata.
Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facolta', composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facolta' interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.
Qualora due o piu' sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun direttore di sezione.
Il direttore di sezione e' nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facolta' interessata.
Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facolta', composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facolta' interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.
Qualora due o piu' sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun direttore di sezione.