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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1803/2024 (alla quale sono state riunite le cause n.
R.G. 1804/2024, n. R.G. 1805/2024 e n. R.G. 2387/2024) promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Parte_1
Paparo
APPELLANTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5 [...]
, tutti con il patrocinio degli Avv.ti Alberto Ferretti, Controparte_6
Maria Serena Vavolo e Laura Generini
APPELLATI
DOTT. CP_7
APPELLATO CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante (come da note di Parte_1 trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.06.2025):
«Voglia l'Ecc.-ma Corte d'Appello di Firenze - preso atto delle rinunce e dei Part riconoscimenti enunciati alla precedente lett. c), anche in punto di legittimazione di ad azionare le sentenze sopra citate, pronunciate dal Tribunale di Firenze sez. Lavoro,
Pag. 1 di 6 all'esito dei procedimenti promossi dall'Esecutore nei confronti degli ex CP_8 collaboratori domestici della de cuius e che le rinunce ed i riconoscimenti in questione presuppongono la rimozione degli effetti delle sentenze di primo grado – (a) dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di appello, con la conseguente caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel precedente grado di giudizio di tutti i procedimenti riuniti, come presupposto condiviso dell' accordo transattivo e della relativa dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
(b) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Part appello, fermi restando i pagamenti già effettuati da per i giudizi del precedente grado»;
- per le parti appellate , Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
, e
[...] Controparte_4 Controparte_6
(come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
[...]
17.06.2025):
«Voglia l'Ecc.-ma Corte d'Appello di Firenze - preso atto delle rinunce e dei Part riconoscimenti enunciati alla precedente lett. c), anche in punto di legittimazione di ad azionare le sentenze sopra citate, pronunciate dal Tribunale di Firenze sez. Lavoro, all'esito dei procedimenti promossi dall'Esecutore nei confronti degli ex CP_8 collaboratori domestici della de cuius e che le rinunce ed i riconoscimenti in questione presuppongono la rimozione degli effetti delle sentenze di primo grado – (a) dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di appello, con la conseguente caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel precedente grado di giudizio di tutti i procedimenti riuniti, come presupposto condiviso dell' accordo transattivo e della relativa dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
(b) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Part appello, fermi restando i pagamenti già effettuati da per i giudizi del precedente grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
- I giudizi di appello oggi riuniti (R.G. 1803/2024, R.G. 1804/2024, R.G. 1805/2024 e
R.G. 2387/2024) sono stati tutti promossi da Parte_1 al fine di ottenere la riforma delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 2029/2024
(pubblicata il 25.06.2024), 2117/2024, 2119/2024 (entrambe pubblicate il 28.06.2024)
e 3009/2024 (pubblicata il 30.09.2024), con le quali sono stati definiti i giudizi di merito delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. a suo tempo proposte dalle odierne parti appellate
Pag. 2 di 6 avverso le esecuzioni forzate, avviate nei loro confronti da Parte_1
, degli ordini di rilascio dell'immobile sito in Via di San Matteo in Arcetri
[...] nn. 39, 41, 43, Firenze (FI) (ex proprietà della Sig.ra di cui alle Parte_2 sentenze n. 168/2021, n. 414/2021, n. 638/2021, n. 703/2021, n. 734/2021 e n.
1/2022 emesse dal Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro;
- le parti appellate si sono costituite in giudizio ( Controparte_1
nella causa n. 1803/2024 R.G., nella
[...] Controparte_2 causa n. R.G. 1804/2024, nella causa n. R.G. 1805/2024, Controparte_3
, e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
nella causa n. 2387/2024 R.G.) chiedendo tutte di rigettare Controparte_6 gli appelli proposti da e di confermare Pt_1 Parte_1 integralmente le sentenze impugnate;
- non si costituiva, invece, in nessuno dei giudizi di appello instaurati da
[...]
, il Dott. il quale, con ordinanza del 28.11.2022 Parte_1 CP_7 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento per sequestro giudiziario n. R.G. 1776/2022, era stato nominato custode giudiziario di tutti i beni rientranti nell'asse ereditario della defunta Sig.ra Parte_2
- alla udienza del 14.01.2025, nelle cause n. R.G. 1803/2024, n. R.G. 1804/2024 e n.
1805/2024, la Presidente Istruttrice suggeriva alle parti una ipotesi conciliativa/transattiva che contemplasse la liquidazione da parte di
[...]
, rispettivamente in favore di Parte_1 Controparte_1
, di e di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 mediante l'attribuzione alle suddette parti di un immobile in proprietà al di fuori del compendio immobiliare sito in Via di San Matteo in Arcetri, Firenze. Alla stessa udienza, la Presidente Istruttrice rilevava la pendenza dinanzi a questa Corte di Appello, di altro procedimento, iscritto al n. R.G. 2387/2024, già assegnato alla Dott.ssa D'Amelio come
Consigliere Istruttore, il quale risultava connesso agli altri tre procedimenti dal punto di vista oggettivo, per comunanza di questioni giuridiche e fattuali, e parzialmente dal punto di vista soggettivo. Pertanto, ritenuta la opportunità di disporre la modifica dell'assegnazione del predetto fascicolo, lo riassegnava a sé stessa come Presidente
Istruttore e fissava udienza di trattazione/discussione per il giorno 06.05.2025, anche al fine di verificare la effettiva possibilità di un accordo transattivo tra le parti;
- con nota depositata in data 30.04.2025, Parte_1 comunicava di non aderire alla proposta transattiva/conciliativa formulata alla udienza del 14.01.2025. Parte appellante, tuttavia, formulava controproposta dichiarandosi
Pag. 3 di 6 disponibile a farsi carico dell'onere economico necessario a soddisfare l'esigenza di una decorosa sistemazione abitativa, per un periodo di almeno un anno, tanto a favore della
Sig.ra quanto, occorrendo, a favore degli altri due nuclei familiari;
CP_1
- alla udienza del 06.05.2025 parte appellante, da un lato, ribadiva di non poter accettare la proposta conciliativa/transattiva formulata dalla Presidente Istruttrice e, dall'altro, rinnovava la propria controproposta, evidenziando come la medesima non potesse prescindere dal rilascio degli immobili e dalla cessazione della situazione di abusivismo. I difensori delle parti appellate si riservavano di discutere con i propri assistiti i termini della controproposta ex adverso avanzata;
- la Presidente Istruttrice, accogliendo la richiesta in tal senso di parte appellante, disponeva per l'appunto la riunione delle cause n. R.G. 1804/2024, n. R.G. 1805/2024
e n. R.G. 2387/2024 alla causa n. R.G. 1803/2024, di più risalente iscrizione a ruolo, e rinviava per la valutazione/verifica dell'eventuale raggiungimento di accordo tra le parti a bonaria composizione della controversia, alla udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- in data 26.05.2025 i legali delle parti comparivano spontaneamente dinanzi alla
Presidente Istruttrice rappresentando che i loro assistiti, in data 19.05.2025, avevano raggiunto accordo a bonaria composizione della vertenza. Gli stessi, pertanto, chiedevano che venisse fissata udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con espressa rinuncia ai termini a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica. In tale occasione, attesa la regolarità della notificazione degli atti di citazione in appello introduttivi dei giudizi oggi riuniti
(notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata mediante invio al procuratore costituito/difensore nei giudizi di primo grado, Avv. Stefano Alberto Villata), veniva tra l'altro dichiarata la contumacia del Dott. La Presidente CP_7
Istruttrice, accogliendo la richiesta dei difensori, rinviava la causa alla udienza ex art. 352 c.p.c. del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 352
c.p.c.;
- in data 27.05.2025, tanto il difensore di parte appellante quanto il difensore delle parti appellate depositavano note di trattazione scritta, di contenuto identico, con le quali: a) davano per l'appunto atto che, con accordo transattivo sottoscritto in data 19.05.2025,
i propri assistiti avevano definito e conciliato le varie iniziative intraprese da
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
Pag. 4 di 6 per opporsi alla esecuzione del sequestro Controparte_6 giudiziario, disposto dal Tribunale di Firenze (Dott.ssa Mazzarelli) con ordinanza del
28.11.2022, secondo il successivo decreto pronunciato, ai sensi dell'art. 677, comma 3,
c.p.c., in data 13.02.2025 dallo stesso Tribunale di Firenze (Dott. Monteverde) con il quale erano state stabilite le modalità di rilascio degli alloggi dagli stessi occupati quali ex collaboratori domestici della defunta Sig.ra b) esponevano che il Parte_2 suddetto accordo transattivo, come espressamente convenuto dalle parti in tal senso, dovrà necessariamente determinare la cessazione della materia del contendere in relazione ai giudizi di appello oggi riuniti n. R.G. 1803/2024, R.G. 1804/2024, R.G.
1805/2024 e R.G. 2387/2024; c) rappresentavano che, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui sopra, i Sig.ri Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e Controparte_5 Controparte_4 [...]
avevano rinunciato espressamente all'efficacia e alla Controparte_6 operatività delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 2029/2024, n. 2117/2024, n.
2119/2024 e n. 3009/2024, impugnate da , Parte_1 le quali, pertanto, dovranno essere dichiarate espressamente caducate;
- i difensori delle parti davano altresì atto dell'esplicito riconoscimento della legittimazione di , nella sua qualità di chiamata Parte_1 all'eredità della Sig.ra nel legittimo possesso dei beni immobili facenti Parte_2 parte della massa ereditaria, tra cui quelli oggetto della suddetta convenzione transattiva, ad azionare le sentenze n. 168/2021, n. 414/2021, n. 638/2021, n.
703/2021, n. 734/2021 e n. 1/2022 pronunciate dal Tribunale di Firenze - Sezione
Lavoro, all'esito dei procedimenti promossi dall'Esecutore , nei confronti CP_8 di ciascuna parte appellata;
- con le predette note di trattazione scritta, i difensori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte chiedendo, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al presente giudizio di appello, con conseguente caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel precedente grado di giudizio e con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello;
- ritenuto che sussistano i presupposti per provvedere in conformità alle conclusioni congiunte così come formulate dalle parti e, in particolare, per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al presente giudizio di appello;
- recepito altresì l'accordo delle parti in punto di spese di lite del presente gravame;
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere relativamente al presente giudizio di appello n. R.G. 1803/2024, al quale sono stati riuniti i procedimenti n.
R.G. 1804/2024, n. R.G. 1805/2024 e n. R.G. 2387/2024, con caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel primo grado di giudizio di tutti i procedimenti di appello oggi riuniti;
- COMPENSA per intero tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
La Presidente Istruttrice
Dott.ssa Isabella Mariani
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1803/2024 (alla quale sono state riunite le cause n.
R.G. 1804/2024, n. R.G. 1805/2024 e n. R.G. 2387/2024) promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sergio Parte_1
Paparo
APPELLANTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5 [...]
, tutti con il patrocinio degli Avv.ti Alberto Ferretti, Controparte_6
Maria Serena Vavolo e Laura Generini
APPELLATI
DOTT. CP_7
APPELLATO CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante (come da note di Parte_1 trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.06.2025):
«Voglia l'Ecc.-ma Corte d'Appello di Firenze - preso atto delle rinunce e dei Part riconoscimenti enunciati alla precedente lett. c), anche in punto di legittimazione di ad azionare le sentenze sopra citate, pronunciate dal Tribunale di Firenze sez. Lavoro,
Pag. 1 di 6 all'esito dei procedimenti promossi dall'Esecutore nei confronti degli ex CP_8 collaboratori domestici della de cuius e che le rinunce ed i riconoscimenti in questione presuppongono la rimozione degli effetti delle sentenze di primo grado – (a) dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di appello, con la conseguente caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel precedente grado di giudizio di tutti i procedimenti riuniti, come presupposto condiviso dell' accordo transattivo e della relativa dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
(b) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Part appello, fermi restando i pagamenti già effettuati da per i giudizi del precedente grado»;
- per le parti appellate , Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
, e
[...] Controparte_4 Controparte_6
(come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
[...]
17.06.2025):
«Voglia l'Ecc.-ma Corte d'Appello di Firenze - preso atto delle rinunce e dei Part riconoscimenti enunciati alla precedente lett. c), anche in punto di legittimazione di ad azionare le sentenze sopra citate, pronunciate dal Tribunale di Firenze sez. Lavoro, all'esito dei procedimenti promossi dall'Esecutore nei confronti degli ex CP_8 collaboratori domestici della de cuius e che le rinunce ed i riconoscimenti in questione presuppongono la rimozione degli effetti delle sentenze di primo grado – (a) dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio di appello, con la conseguente caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel precedente grado di giudizio di tutti i procedimenti riuniti, come presupposto condiviso dell' accordo transattivo e della relativa dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
(b) dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di Part appello, fermi restando i pagamenti già effettuati da per i giudizi del precedente grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
- I giudizi di appello oggi riuniti (R.G. 1803/2024, R.G. 1804/2024, R.G. 1805/2024 e
R.G. 2387/2024) sono stati tutti promossi da Parte_1 al fine di ottenere la riforma delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 2029/2024
(pubblicata il 25.06.2024), 2117/2024, 2119/2024 (entrambe pubblicate il 28.06.2024)
e 3009/2024 (pubblicata il 30.09.2024), con le quali sono stati definiti i giudizi di merito delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. a suo tempo proposte dalle odierne parti appellate
Pag. 2 di 6 avverso le esecuzioni forzate, avviate nei loro confronti da Parte_1
, degli ordini di rilascio dell'immobile sito in Via di San Matteo in Arcetri
[...] nn. 39, 41, 43, Firenze (FI) (ex proprietà della Sig.ra di cui alle Parte_2 sentenze n. 168/2021, n. 414/2021, n. 638/2021, n. 703/2021, n. 734/2021 e n.
1/2022 emesse dal Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro;
- le parti appellate si sono costituite in giudizio ( Controparte_1
nella causa n. 1803/2024 R.G., nella
[...] Controparte_2 causa n. R.G. 1804/2024, nella causa n. R.G. 1805/2024, Controparte_3
, e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
nella causa n. 2387/2024 R.G.) chiedendo tutte di rigettare Controparte_6 gli appelli proposti da e di confermare Pt_1 Parte_1 integralmente le sentenze impugnate;
- non si costituiva, invece, in nessuno dei giudizi di appello instaurati da
[...]
, il Dott. il quale, con ordinanza del 28.11.2022 Parte_1 CP_7 emessa dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento per sequestro giudiziario n. R.G. 1776/2022, era stato nominato custode giudiziario di tutti i beni rientranti nell'asse ereditario della defunta Sig.ra Parte_2
- alla udienza del 14.01.2025, nelle cause n. R.G. 1803/2024, n. R.G. 1804/2024 e n.
1805/2024, la Presidente Istruttrice suggeriva alle parti una ipotesi conciliativa/transattiva che contemplasse la liquidazione da parte di
[...]
, rispettivamente in favore di Parte_1 Controparte_1
, di e di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 mediante l'attribuzione alle suddette parti di un immobile in proprietà al di fuori del compendio immobiliare sito in Via di San Matteo in Arcetri, Firenze. Alla stessa udienza, la Presidente Istruttrice rilevava la pendenza dinanzi a questa Corte di Appello, di altro procedimento, iscritto al n. R.G. 2387/2024, già assegnato alla Dott.ssa D'Amelio come
Consigliere Istruttore, il quale risultava connesso agli altri tre procedimenti dal punto di vista oggettivo, per comunanza di questioni giuridiche e fattuali, e parzialmente dal punto di vista soggettivo. Pertanto, ritenuta la opportunità di disporre la modifica dell'assegnazione del predetto fascicolo, lo riassegnava a sé stessa come Presidente
Istruttore e fissava udienza di trattazione/discussione per il giorno 06.05.2025, anche al fine di verificare la effettiva possibilità di un accordo transattivo tra le parti;
- con nota depositata in data 30.04.2025, Parte_1 comunicava di non aderire alla proposta transattiva/conciliativa formulata alla udienza del 14.01.2025. Parte appellante, tuttavia, formulava controproposta dichiarandosi
Pag. 3 di 6 disponibile a farsi carico dell'onere economico necessario a soddisfare l'esigenza di una decorosa sistemazione abitativa, per un periodo di almeno un anno, tanto a favore della
Sig.ra quanto, occorrendo, a favore degli altri due nuclei familiari;
CP_1
- alla udienza del 06.05.2025 parte appellante, da un lato, ribadiva di non poter accettare la proposta conciliativa/transattiva formulata dalla Presidente Istruttrice e, dall'altro, rinnovava la propria controproposta, evidenziando come la medesima non potesse prescindere dal rilascio degli immobili e dalla cessazione della situazione di abusivismo. I difensori delle parti appellate si riservavano di discutere con i propri assistiti i termini della controproposta ex adverso avanzata;
- la Presidente Istruttrice, accogliendo la richiesta in tal senso di parte appellante, disponeva per l'appunto la riunione delle cause n. R.G. 1804/2024, n. R.G. 1805/2024
e n. R.G. 2387/2024 alla causa n. R.G. 1803/2024, di più risalente iscrizione a ruolo, e rinviava per la valutazione/verifica dell'eventuale raggiungimento di accordo tra le parti a bonaria composizione della controversia, alla udienza del 09.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- in data 26.05.2025 i legali delle parti comparivano spontaneamente dinanzi alla
Presidente Istruttrice rappresentando che i loro assistiti, in data 19.05.2025, avevano raggiunto accordo a bonaria composizione della vertenza. Gli stessi, pertanto, chiedevano che venisse fissata udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con espressa rinuncia ai termini a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica. In tale occasione, attesa la regolarità della notificazione degli atti di citazione in appello introduttivi dei giudizi oggi riuniti
(notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata mediante invio al procuratore costituito/difensore nei giudizi di primo grado, Avv. Stefano Alberto Villata), veniva tra l'altro dichiarata la contumacia del Dott. La Presidente CP_7
Istruttrice, accogliendo la richiesta dei difensori, rinviava la causa alla udienza ex art. 352 c.p.c. del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 352
c.p.c.;
- in data 27.05.2025, tanto il difensore di parte appellante quanto il difensore delle parti appellate depositavano note di trattazione scritta, di contenuto identico, con le quali: a) davano per l'appunto atto che, con accordo transattivo sottoscritto in data 19.05.2025,
i propri assistiti avevano definito e conciliato le varie iniziative intraprese da
[...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6
Pag. 4 di 6 per opporsi alla esecuzione del sequestro Controparte_6 giudiziario, disposto dal Tribunale di Firenze (Dott.ssa Mazzarelli) con ordinanza del
28.11.2022, secondo il successivo decreto pronunciato, ai sensi dell'art. 677, comma 3,
c.p.c., in data 13.02.2025 dallo stesso Tribunale di Firenze (Dott. Monteverde) con il quale erano state stabilite le modalità di rilascio degli alloggi dagli stessi occupati quali ex collaboratori domestici della defunta Sig.ra b) esponevano che il Parte_2 suddetto accordo transattivo, come espressamente convenuto dalle parti in tal senso, dovrà necessariamente determinare la cessazione della materia del contendere in relazione ai giudizi di appello oggi riuniti n. R.G. 1803/2024, R.G. 1804/2024, R.G.
1805/2024 e R.G. 2387/2024; c) rappresentavano che, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui sopra, i Sig.ri Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e Controparte_5 Controparte_4 [...]
avevano rinunciato espressamente all'efficacia e alla Controparte_6 operatività delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 2029/2024, n. 2117/2024, n.
2119/2024 e n. 3009/2024, impugnate da , Parte_1 le quali, pertanto, dovranno essere dichiarate espressamente caducate;
- i difensori delle parti davano altresì atto dell'esplicito riconoscimento della legittimazione di , nella sua qualità di chiamata Parte_1 all'eredità della Sig.ra nel legittimo possesso dei beni immobili facenti Parte_2 parte della massa ereditaria, tra cui quelli oggetto della suddetta convenzione transattiva, ad azionare le sentenze n. 168/2021, n. 414/2021, n. 638/2021, n.
703/2021, n. 734/2021 e n. 1/2022 pronunciate dal Tribunale di Firenze - Sezione
Lavoro, all'esito dei procedimenti promossi dall'Esecutore , nei confronti CP_8 di ciascuna parte appellata;
- con le predette note di trattazione scritta, i difensori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte chiedendo, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al presente giudizio di appello, con conseguente caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel precedente grado di giudizio e con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di appello;
- ritenuto che sussistano i presupposti per provvedere in conformità alle conclusioni congiunte così come formulate dalle parti e, in particolare, per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al presente giudizio di appello;
- recepito altresì l'accordo delle parti in punto di spese di lite del presente gravame;
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere relativamente al presente giudizio di appello n. R.G. 1803/2024, al quale sono stati riuniti i procedimenti n.
R.G. 1804/2024, n. R.G. 1805/2024 e n. R.G. 2387/2024, con caducazione di tutte le decisioni pronunciate nel primo grado di giudizio di tutti i procedimenti di appello oggi riuniti;
- COMPENSA per intero tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
La Presidente Istruttrice
Dott.ssa Isabella Mariani
Pag. 6 di 6