CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZASEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 16.4.2025 ha pronunciato ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1705/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. DAL POGGETTO ANDREA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3 GROSSI RICCARDO (CF ) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 453/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 11/07/2023
CONCLUSIONI
In data 16.4.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma integrale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, dichiarare la nullità integrale, annullabilità e comunque l'inefficacia ed illegittimità ad ogni effetto di legge del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Firenze n. 13806/2021 (R.G. 52642021 del20.12.2021 notificato in data 7 gennaio 2022) emesso per la somma di euro 208.838,13 oltre interessi di mora e spese;
in ipotesi: dichiarare come dovuta la sola somma per canoni decorrente dal giugno 2015 fino al 31 ottobre
pagina 1 di 15 2016. Nessun'altra somma dovuta ne a titolo di indennità di occupazione né a titolo di eventuali penale”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare, poiché infondato, l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la sentenza n° Parte_2 Parte_1 453/2023 del Tribunale di Firenze, con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio e con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c. e/o al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, e convenivano in giudizio, innanzi questa Parte_1 Parte_2
Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza Controparte_1
n. 453/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 11/07/2023, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai con conseguente condanna al Parte_3 pagamento delle spese di lite.
1 – La prima vicenda processuale.
1.1. – Con ricorso depositato in data 30.10.2015, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4262/2015 con il quale era stato agli stessi ingiunto, su ricorso di , il pagamento della somma di € 7.056,05 (oltre Controparte_1 interessi di mora e spese), a titolo di canoni dovuti per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2015, in relazione al contratto di affitto agrario stipulato dalle parti il 9.10.2000;
In via preliminare, avevano eccepito la incompetenza del giudice adito trattandosi di controversia in materia agraria devoluta, come tale, alla competenza esclusiva della Sezione Specializzata
Agraria.
Nel merito, avevano sostenuto di nulla dovere alla , avendo esercitato Controparte_1 legittimamente la facoltà di recesso dal contratto con lettera del 27.4.2012, alla quale erano seguite altre raccomandate e la riconsegna del bene nelle forme di cui all'art. 1216 c.c.
Secondo i ricorrenti, al rapporto negoziale, doveva essere applicata la l. n. 203/1982, trattandosi di affitto di fondo rustico. In conformità a detta normativa, l'affittuario, non coltivatore diretto, poteva recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso al locatore nei modi e termini indicati nella normativa richiamata. Il contratto di affitto sarebbe, quindi, cessato a decorrere dall'11.11.2012 (al termine, cioè, dell'annata agraria);
Parte opponente aveva, altresì richiesto, in via subordinata, di compensare l'importo ingiunto con quanto versato a titolo di deposito cauzionale.
1.2. – Si era costituita in giudizio la , contestando integralmente l'opposizione. Controparte_1
pagina 2 di 15 1.3. – Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 714/2017, pubblicata il 22/03/2017, aveva rigettato l'opposizione.
In particolare, il primo giudice rilevava che la questione della incompetenza per materia del tribunale adito sollevata da parte opponente, per essere competente la Sezione Specializzata
Agraria, non era validamente proponibile in quel giudizio, essendosi formato sul punto il giudicato implicito a causa della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 6193/2012, emesso dal tribunale ordinario di Firenze, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di altri canoni scaduti in relazione al medesimo contratto di locazione
1.4. – A seguito di gravame proposto dai la Corte di Appello di Firenze, con Parte_4 sentenza n. 2062/2017, depositata il 29.9.2017, accoglieva l'appello, sul presupposto della mancanza di un giudicato implicito sulla questione di competenza di cui al decreto ingiuntivo non opposto, così disponendo: “dichiara l'incompetenza del tribunale ordinario di Firenze, in favore della competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie;
dichiara la nullità della sentenza n.
714/2017 emessa dal Tribunale di Firenze in data 22 marzo 2017; fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente”, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite.
1.5. – Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per regolamento di competenza la CP_1
.
[...]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5443/2020, accoglieva il ricorso, dichiarando la competenza in primo grado del tribunale ordinario di Firenze e rinviando, per nuovo esame, alla
Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione;
condannava, inoltre, parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, il massimo Organo nomofilattico riteneva che l'affermazione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto sulla competenza del tribunale ordinario di Firenze ad emettere il provvedimento monitorio (competenza basata sulla dedotta natura di locazione di immobile urbano del contratto in questione) costituiva presupposto logico-giuridico della stessa condanna, in sede di cognizione sommaria, disposta dal tribunale ordinario di Firenze, e fosse quindi da estendere anche ad essa l'efficacia di cosa giudicata.
1.6. – Riassunto il giudizio su iniziativa della , la Corte di Appello di Firenze, con Controparte_1 sentenza n. 2304/2020, pubblicata il 4.2.2021, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai con loro condanna al pagamento delle spese processuali. Parte_4
Il giudice del rinvio rilevava che venendo la locazione a scadere il 31.10.2012, la disdetta doveva pervenire alla locatrice entro il 30.4.2012, con la conseguenza che anche a voler considerare l'atto pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario il 2.5.2012 (quando, per ammissione della pagina 3 di 15 medesima , venne effettuato il primo tentativo di consegna del plico), la stessa Controparte_1 non poteva essere considerata tempestiva.
Quindi, stante la tardività della disdetta inviata, il contratto di locazione si era rinnovato fino al
31.10.2016, sicché i conduttori dovevano ritenersi senz'altro obbligati al pagamento dei canoni
(relativi alle mensilità da febbraio a giugno 2015) richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, i non avevano fornito proprio la prova della regolare riconsegna del fondo, Parte_3 non avendo dimostrato: 1) il completamento della procedura di consegna dell'immobile ex art. 1216 c.c. (essendo incontestata la mancata nomina del sequestratario); 2) il rilascio materiale del bene, ragion per cui doveva disattendersi anche la loro domanda volta ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale.
2 – Il giudizio di primo grado
2.1. – Con altro ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito Controparte_1 il Tribunale di Firenze, esponendo:
-) che, con contratto stipulato in data 9.10.2000, , in proprio e quale Controparte_2 procuratore speciale di , , , , Parte_5 Persona_1 Per_2 CP_1
e aveva concesso in affitto, a e Per_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_1
, un fondo posto nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, fraz. Montefiridolfi, costituito da
[...] vari appezzamenti di terreno, con fabbricato rurale ed annessi;
-) che la durata dell'affitto veniva pattuita dall'1.11.2000 al 31.10.2004, con rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni, salvo disdetta, richiamando le parti la norma di cui all'art. 3, comma
1, della l.n. 431/1998;
-) che l'assoggettamento della locazione alla suddetta legge risultava definitivamente accertato a seguito dell'ordinanza n. 5443/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 28.2.2020, nonché della sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata il 4.2.2021;
-) che, infatti, con raccomandata del 27.4.2012, e avevano dato Parte_2 Parte_1 disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31.10.2012;
-) che, tuttavia, tale raccomandata era pervenuta ai locatori solo l'8.5.2012, sicché la stessa non era idonea “a determinare la cessazione della locazione alla scadenza del 31.10.2012” come statuito dalla citata sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di Firenze;
-) che, pertanto, la volontà manifestata dai conduttori nella suddetta raccomandata valeva come disdetta alla successiva scadenza del 31.10.2016, data in cui il contratto era venuto a scadenza;
-) che , con atto pubblico di divisione del 23.4.2014, era divenuta Controparte_1 proprietaria esclusiva dei beni concessi in locazione ai Parte_4
pagina 4 di 15 -) che, non avendo i conduttori proceduto al rilascio dei beni alla scadenza del 31.10.2016, la ricorrente, con atto di citazione del 30.3.2021, aveva intimato lo sfratto per finita locazione, cui era seguito il rilascio in data 13.4.2021;
-) che i dal febbraio 2015, avevano smesso di corrispondere i canoni di locazione, Parte_4 pari ad € 1.411,21 mensili;
-) che, per il pagamento dei canoni di locazione da febbraio a giugno 2015, la ricorrente aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4262/2015;
-) che, quindi, richiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per i canoni da luglio 2015 ad aprile
2021, per complessivi € 99.394,38, a cui aggiungere la somma di € 109.443,75 a titolo di penale contrattuale, il tutto per complessivi € 208.838,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.2. – Avverso il decreto ingiuntivo n. 5264/2021 del 20.12.2021, proponevano opposizione Pt_2
e , esponendo:
[...] Parte_1
-) che essi, nel 2015, avevano offerto per ben due volte alla locatrice la restituzione dell'immobile, mediante consegna delle chiavi a mezzo ufficiale giudiziario, consegna che era stata dalla stessa ingiustificatamente rifiutata;
-) che, all'epoca, l'immobile si trovava in ottime condizioni, sicché la locatrice, ritualmente costituita in mora, non avrebbe potuto rifiutare la consegna delle chiavi;
-) che, in data 13.4.2021, la aveva ritirato le chiavi dell'immobile presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Mobilio, con la conseguenza che non potevano ai conduttori essere addebitati i canoni successivi alla scadenza del 31.10.2016, stante il disinteresse della proprietaria, pur intimata formalmente, a ricevere la restituzione del bene;
-) che, infatti, l'immobile, già dal 6 maggio 2015, data dell'offerta reale, era nella disponibilità della locatrice, avendolo i conduttori rilasciato, sicché dal 31.10.2016 la avrebbe Controparte_1 dovuto riprenderlo in consegna;
-) che parimenti non dovuta era la penale contrattuale, in quanto il ritardo nella riconsegna del bene non era addebitale ai conduttori.
Concludevano, quindi, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
2.3. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, l'opposta rilevava che i tentativi di riconsegna delle chiavi, nel 2015, erano da ritenersi inefficaci perché offerti in costanza di rapporto, cessato solamente in data 31.10.2016; che, comunque, tale offerta di restituzione era nulla perché non notificata alla proprietaria e, inoltre, essa non conteneva l'intimazione a prendere possesso dell'immobile e, tra l'altro, era stata effettuata presso la pagina 5 di 15 residenza della conduttrice, anziché nel luogo ove era posto il bene;
che alla intervenuta scadenza del rapporto, in data 31.10.2016, non era avvenuto il rilascio dell'immobile, né vi era stata un'offerta di restituzione.
2.4. – Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove documentali.
All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) era pacifico che la disdetta inviata dai conduttori in data 27.4.2012 avesse esplicato la sua efficacia per la successiva scadenza contrattuale del 31.10.2016;
-) alla disdetta erano seguiti un atto di offerta reale e di costituzione in mora ex artt. 1206 e ss.
c.c. a prendere immediato possesso dell'immobile, con formale riconsegna delle chiavi a mezzo
Ufficiale Giudiziario, con successivo verbale del 6.5.2015 di mancata esecuzione dell'offerta, nonché un atto di preavviso di offerta reale, datato 13.7.2015 per il 21.7.2015;
-) tali atti, tuttavia, erano stati notificati ben prima della scadenza del contratto per la quale era stata intimata la disdetta, di talché, non essendo scaduto il termine per la riconsegna dell'immobile, anche ai sensi dell'art. 1208 n. 4 c.c. la mancata accettazione da parte del locatore non risultava contraria a buona fede;
-) per converso, dopo la scadenza del 31.10.2016, non risultavano offerte di restituzione dell'immobile da parte dei conduttori, i quali, pertanto, erano rimasti obbligati alla corresponsione del canone di locazione, a titolo di indennità di occupazione, sino all'effettivo rilascio, avvenuto in data 13.4.2021;
L'opposizione, quindi, veniva respinta e le spese seguivano la soccombenza.
3 – Il giudizio di secondo grado.
3.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
1) con il primo, si dolevano del fatto che il tribunale non avesse considerato che, alla data dell'offerta di restituzione, non erano ancora intervenute né la sentenza del Tribunale di Firenze n.
714/2017, né la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2062/2017, né la successiva ordinanza della Corte di Cassazione n. 5443/2020 e la conseguente pronuncia rescissoria della
Corte d'Appello di Firenze 2304/2020 la quale, in diretta ed automatica applicazione di quanto stabilito dalla Suprema Corte, aveva affermato la natura del contratto come di locazione urbana e la sua cessazione alla data del 31.10.2016.
Pertanto, nel momento di effettuare le offerte di restituzione dell'immobile, era legittimo l'affidamento dei conduttori in ordine al fatto che il contratto inter partes stipulato fosse da pagina 6 di 15 qualificarsi come affitto di fondo rustico, con conseguente validità sia della disdetta inviata nel
2012 che dell'offerta reale di restituzione.
2) Con il secondo, denunciavano l'erroneità della sentenza “nel paragonare […] la data di effettuazione dell'offerta con la data del 31.10.2016 riconosciuta a posteriori come quella di scadenza del contratto”, avendo così finito per confondere “il termine di efficacia del contratto con il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria” (cfr. atto di appello, pag. 12).
In particolare, dal momento che il termine per la restituzione dell'immobile era stabilito nell'interesse del debitore questi, ai sensi dell'art. 1184 c.c., legittimamente aveva fatto formale offerta di restituzione prima della scadenza del termine di efficacia del contratto.
3) Con il terzo, rilevavano che il primo giudice, nel ritenere invalida l'offerta reale, aveva errato nel non considerare la stessa come offerta informale, con conseguente sua idoneità ad evitare la mora debendi.
Ne derivava che il rifiuto della locatrice di ricevere la restituzione dell'immobile era, comunque, illegittimo perché contrario al principio di buona fede.
4) Con il quarto, rilevavano che, al momento dell'effettuazione dell'offerta reale di restituzione, i conduttori erano sicuramente in buona fede nel considerarla valida, stante la qualificazione del rapporto come contratto agrario, qualificazione smentita dalla Cassazione solo dopo quattro anni.
In ogni caso, alla scadenza del contratto (al 31.10.2016), come rideterminata a seguito della pronuncia della Suprema Corte, non era necessaria un'ulteriore offerta di restituzione dal momento che la locatrice già sapeva che l'immobile era stato rilasciato.
Pertanto, il comportamento della era contrario al principio di buona fede Controparte_1 contrattuale, in quanto, senza alcuna plausibile giustificazione, aveva rifiutato di riprendere il possesso dell'immobile, così lasciando esposti i conduttori all'obbligo di pagare il canone e di procedere alla manutenzione di un bene che avevano già rilasciato.
D'altra parte, non dovuta era la penale contrattuale, sia per l'insussistenza della mora debendi sia perché la relativa clausola doveva considerarsi nulla ex l.n. 392/1978 e l.n. 431/1998.
Inoltre, alcun risarcimento era dovuto alla locatrice che ben avrebbe potuto riprendere il possesso del bene, accettando la riconsegna delle chiavi.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza pagina 7 di 15 impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.3. – Con ordinanza del 9.9.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
3.4. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
4 – In via preliminare
4.1. – Deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellata all'udienza di discussione, di improcedibilità dell'appello per la mancata partecipazione di Pt_2
al procedimento di mediazione.
[...]
Difatti, all'incontro dinanzi al mediatore, era presente anche su delega del Parte_1 Pt_2
(cfr. verbale del 30.10.2024), di talché la condizione di procedibilità risulta essersi senz'altro realizzata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alle materie rientranti nella c.d. mediazione obbligatoria: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n.
28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in
l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste […] La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la procedura” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27/03/2019, n.8473).
In proposito, giova considerare come la difesa dell'appellata non abbia mosso alcuna contestazione in ordine alla validità della procura conferita dal alla della cui Pt_2 Pt_1 esistenza il mediatore ha dato atto a verbale, sicché del tutto inconferenti solo le sue argomentazioni circa la plausibilità dei motivi dell'assenza del (che, al riguardo, ha anche Pt_2
pagina 8 di 15 prodotto certificato medico datato 29.10.2024 ed attestante, tra l'altro, una grave patologia di carattere oncologico).
4.2. – Deve, poi, essere dichiarata l'inammissibilità del doc. “D” (relazione tecnica del geometra depositata il 08.02.2022 nel giudizio ex art. 696 cpc promosso da Persona_4 CP_1
) prodotto, per la prima volta, dagli appellanti in questo grado di giudizio.
[...]
Difatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522).
Ebbene, con riferimento a tale documento, parte appellante non ha neppure allegato l'impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile, il che impone la sua declaratoria di inammissibilità.
Difatti, la relazione del geom. depositata in data 8.2.2022 nel procedimento di a.t.p., ben Per_4 poteva essere prodotta nel giudizio di primo grado (iniziato con ricorso depositato in data
14.2.2022) e, comunque, gli appellanti non hanno dedotto alcunché in punto di sua decisività e rilevanza.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
5 – L'esame del gravame.
5.1. – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti tutti la medesima ratio decidendi.
5.1.1. – In primo luogo, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 2304/2020 depositata il 4.2.2021 – sul cui passaggio in giudicato non sussiste contestazione tra le parti e che si richiama anche quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. – venendo la locazione a scadere il 31.10.2012, la disdetta doveva pervenire alla locatrice entro il 30.4.2012.
Pertanto, essendo definitivamente accertata la tardività della ricezione della disdetta (in quanto pervenuta al destinatario oltre il termine del 30.4.2012), la stessa ha esplicato i suoi effetti per la successiva scadenza, coincidente con il 31.10.2016.
5.1.2. – In secondo luogo, va rilevato che “in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre
l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché
pagina 9 di 15 serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benchè insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c.” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 4.4.2017, n. 8672).
Nella specie, è innegabile che sia l'offerta reale del 6.5.2015 che quella del 21.7.2015 non rispettassero le formalità previste dall'art. 1216 c.c., mancando, in particolare, la nomina del sequestratario.
Ora, se è vero che tali offerte, pur non rispettando le suddette formalità, ben potevano valere come offerte non formali ex art. 1220 c.c., con conseguente idoneità ad escludere la mora debendi (anche ai fini dell'art. 1591 c.c.), è altrettanto vero che il rifiuto della locatrice di ricevere la restituzione del bene non può considerarsi né illegittimo né, tanto meno, contrario a buona fede.
È pacifico, infatti, che sia alla data del 6.5.2015 che a quella del 21.7.2015 il rapporto negoziale fosse ancora in corso (in quanto destinato a venire a scadenza solo il 31.10.2016), ragion per cui la ha legittimamente rifiutato la consegna del bene, avendo ella chiaramente Controparte_1 interesse alla prosecuzione del contratto fino alla scadenza.
Interesse che non si sostanziava solo nell'incasso dei canoni ma anche nell'adempimento di tutte le altre prestazioni gravanti sui conduttori quali, a titolo esemplificativo, quella di custodia, coltivazione e manutenzione del fondo (cfr. art. 4 del contratto di locazione), tenuto anche conto dei tempi necessari alla ricollocazione del bene sul mercato locatizio.
5.1.3. – In proposito, non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui, al momento di formulare l'offerta di restituzione, essi legittimamente confidavano nella natura agraria del contratto e, quindi, nella validità della disdetta inviata nel 2012; ciò sul presupposto che al rapporto negoziale dovesse essere applicata la l. n. 203/1982, di talché, l'affittuario, non coltivatore diretto, poteva recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso al locatore nei modi e nei termini di legge: il contratto di affitto sarebbe, quindi, cessato a decorrere dall'11.11.2012 (al termine, cioè, dell'annata agraria).
Difatti, omettono i di considerare che la natura del contratto fosse dibattuta tra le Parte_3 parti, come si desume dal ricorso per decreto ingiuntivo del 16.6.2015 (ottenuto per il pagamento dei canoni da febbraio a giugno 2015), in cui la sosteneva che al rapporto era Controparte_1 applicabile la l.n. 431/1998 (con conseguente scadenza al 31.10.2016), facendo espresso riferimento al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 6193/2012 emesso dal Tribunale di
Firenze (ottenuto per il pagamento dei canoni di settembre ed ottobre 2012).
pagina 10 di 15 Inoltre, la questione era stata sollevata dai medesimi conduttori nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4262/2015 che aveva, poi, visto il pronunciamento di questa
Corte, nel procedimento di rinvio ex art. 392 c.p.c., con la sentenza n. 2304/2020.
Invero, proprio la natura controversa della questione escludeva che i conduttori potessero fare affidamento sulla intervenuta cessazione del rapporto, per effetto della disdetta dagli stessi inviata, e, quindi, sull'idoneità dell'offerta di restituzione dell'immobile ad evitare la loro mora debendi.
5.1.4. – Né può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui il tribunale avrebbe errato
“nel paragonare la data di effettuazione dell'offerta con la data del 31.10.2016 riconosciuta a posteriori come quella di scadenza del contratto” perché così avrebbe “confuso il termine di efficacia del contratto con il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria”.
In realtà, il primo giudice non ha fatto alcuna confusione, avendo, condivisibilmente, osservato che le offerte di restituzione dell'immobile risultavano notificate prima della scadenza del contratto di locazione “di talché, non essendo scaduto il termine per la riconsegna dell'immobile, anche ai sensi dell'art. 1208 n. 4 c.c., la mancata accettazione da parte del locatore non risulta contraria a buona fede. Infatti, fino al termine di scadenza del contratto, quest'ultimo deve ritenersi in vigore tra le parti, di talché l'eventuale anticipata riconsegna dell'immobile non esonera il conduttore dall'obbligazione di corrispondere i canoni di locazione fino alla scadenza” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).
Difatti, a venire in rilievo non è il termine di adempimento dell'obbligazione restitutoria
(coincidente con la scadenza del contratto), bensì il fatto che l'offerta di restituzione sia avvenuta quando il rapporto contrattuale era ancora in essere.
Proprio sulla base di tale circostanza il primo giudice ha ritenuto legittimo il rifiuto del locatore di riprendere in consegna il bene.
Non pertinente è, inoltre, il riferimento dell'appellante all'art. 1184 c.c. (“se per l'adempimento è fissato un termine questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi”), in quanto l'offerta di restituzione del bene locato, peraltro non accompagnata da quella di corresponsione dei canoni a scadere fino alla data di cessazione del rapporto, incide sensibilmente sul sinallagma contrattuale, traducendosi in un anticipato scioglimento del rapporto da parte del conduttore, in assenza del necessario consenso del locatore.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, sia l'obbligazione di restituzione dell'immobile che quella di pagamento dei canoni fino alla scadenza ricadono sull'equilibrio contrattuale, con la conseguenza che non è ipotizzabile una riconsegna anticipata del bene in mancanza dell'assenso pagina 11 di 15 del locatore, in quanto ciò implicherebbe l'esercizio, da parte del conduttore, di un diritto di recesso in difetto dei presupposti di legge.
Inconferente è, altresì, il riferimento, da parte degli impugnanti, a Cass. n. 4949/2023, la quale concerne la diversa fattispecie dell'offerta (non formale) di adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile derivante dall'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale
(circostanza, questa, non ravvisabile nel caso in esame, dove l'offerta di restituzione dell'immobile
è avvenuta in pendenza del rapporto).
5.1.5. – D'altra parte, non risulta che, successivamente alla scadenza del 31.10.2016, le chiavi dell'immobile fossero state messe a disposizione della locatrice, tenuto conto del fatto che l'ufficiale giudiziario, nelle offerte di restituzione del 6.5.2015 e del 21.7.2015, si era limitato a dare atto dell'esito negativo del tentativo di riconsegna e ciò non consente neppure di ritenere che le suddette chiavi fossero state date in custodia ad un terzo presso il quale la Controparte_1 avrebbe potuto recuperarle.
Pertanto, una volta venuto a scadenza il termine di durata della locazione, i erano Parte_3 senza dubbio tenuti ad offrire nuovamente la restituzione dell'immobile, in quanto le precedenti offerte erano state legittimamente rifiutate dalla locatrice per essere avvenute in costanza di rapporto.
Del resto, che l'immobile non fosse rientrato nella disponibilità della locatrice lo testimonia pure il fatto che, solo a seguito della notifica dell'atto di intimazione per finita locazione del 30.3.2021, i conduttori abbiano proceduto alla sua restituzione, come da verbale del 13.4.2021, in cui si dà atto della restituzione delle chiavi alla . Controparte_1
In proposito, significativa si presenta anche la mail del 2.4.2021, inviata dal legale dei Parte_6 alla , in cui si legge: “la presente per comunicarle che sono stato più volte
[...] Controparte_1 dagli ufficiali giudiziari per concordare il rilascio dell'immobile ma per un certo periodo erano chiusi
a causa del covid;
successivamente ho dovuto fare due prenotazioni con l'esito che gli ufficiali giudiziari non intendono procedere ad un verbale di sopralluogo. Di fatto quindi sarò io a consegnare le chiavi”, dal che si desume che, fino a quella data, i conduttori erano ancora nella disponibilità dell'immobile, e ciò contrasta con quanto da loro affermato circa il fatto di averlo, da tempo, rilasciato.
5.1.6. – Sotto altro versante, non si può ritenere il comportamento della locatrice come contrario al principio di buona fede per non avere esplicitato le ragioni della mancata accettazione della riconsegna del bene in occasione delle due offerte di restituzione avvenute nel 2015, ben potendo i conduttori agevolmente rappresentarsi che ella avesse interesse alla prosecuzione della locazione, per quanto esposto al § 5.1.2.
pagina 12 di 15 Inoltre, alcun addebito può essere rivolto alla locatrice per essersi attivata solo nel 2021 per richiedere le chiavi dell'immobile, tenuto conto che l'obbligo di restituzione, a seguito della cessazione del rapporto di locazione (alla data del 31.10.2016) gravava sui conduttori, con la conseguenza che erano costoro che dovevano tempestivamente attivarsi pe procedere alla riconsegna del bene.
Il che, tuttavia, non è avvenuto.
5.1.7. – Certamente dovuta è anche la penale contrattuale, in quanto specificamente pattuita all'interno del contratto di locazione (art. 16) per l'ipotesi di ritardo nel rilascio del fondo al termine della locazione.
In proposito, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti, stante la sua palese genericità, non essendo neppure indicate le norme della l.n. 392/1978 e n. 431/1998 che risulterebbero violate.
Nullità che, in ogni caso, non sussiste, dal momento che nessuna delle richiamate normative sanziona la previsione di siffatta clausola.
Non sussiste, infine, alcuna incompatibilità tra la previsione della clausola penale e l'obbligo di pagamento dei canoni ex art. 1591 c.c., in quanto “nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.)” (cfr. Cass. civ., n.
6015 del 13/03/2018, nella cui motivazione, a pag. 8, si legge: “in relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, o comunque di pagare un corrispettivo pari al canone di locazione finché si continua a fruire della medesima controprestazione, il divieto di cumulo non opera perché, come già affermato da questa Corte, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento (Cass. n. 6979 del 1995, Cass. n. 2976 del 2005, Cass. n. 24910 del
2015)”).
6 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
6.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
pagina 13 di 15 Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 9.603,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per quella decisionale, articolatasi nella sola discussione orale, e per quella istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva espletata.
Deve, inoltre, riconoscersi all'appellata anche il rimborso delle spese legali relative al procedimento di mediazione, che vengono quantificate, come da nota versata in atti, in €
1.008,00 per compensi ed in € 273,28 per esborsi.
6.2. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., sollecitata dalla controparte, non potendosi ritenere la proposizione del gravame connotata da malafede o colpa grave.
6.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 453/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 11/07/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 273,28 per esborsi ed in € 10.611,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 14 di 15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZASEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 16.4.2025 ha pronunciato ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1705/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. DAL POGGETTO ANDREA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3 GROSSI RICCARDO (CF ) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 453/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 11/07/2023
CONCLUSIONI
In data 16.4.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma integrale dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, dichiarare la nullità integrale, annullabilità e comunque l'inefficacia ed illegittimità ad ogni effetto di legge del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Firenze n. 13806/2021 (R.G. 52642021 del20.12.2021 notificato in data 7 gennaio 2022) emesso per la somma di euro 208.838,13 oltre interessi di mora e spese;
in ipotesi: dichiarare come dovuta la sola somma per canoni decorrente dal giugno 2015 fino al 31 ottobre
pagina 1 di 15 2016. Nessun'altra somma dovuta ne a titolo di indennità di occupazione né a titolo di eventuali penale”;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare, poiché infondato, l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la sentenza n° Parte_2 Parte_1 453/2023 del Tribunale di Firenze, con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio e con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c. e/o al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, e convenivano in giudizio, innanzi questa Parte_1 Parte_2
Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza Controparte_1
n. 453/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 11/07/2023, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai con conseguente condanna al Parte_3 pagamento delle spese di lite.
1 – La prima vicenda processuale.
1.1. – Con ricorso depositato in data 30.10.2015, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4262/2015 con il quale era stato agli stessi ingiunto, su ricorso di , il pagamento della somma di € 7.056,05 (oltre Controparte_1 interessi di mora e spese), a titolo di canoni dovuti per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2015, in relazione al contratto di affitto agrario stipulato dalle parti il 9.10.2000;
In via preliminare, avevano eccepito la incompetenza del giudice adito trattandosi di controversia in materia agraria devoluta, come tale, alla competenza esclusiva della Sezione Specializzata
Agraria.
Nel merito, avevano sostenuto di nulla dovere alla , avendo esercitato Controparte_1 legittimamente la facoltà di recesso dal contratto con lettera del 27.4.2012, alla quale erano seguite altre raccomandate e la riconsegna del bene nelle forme di cui all'art. 1216 c.c.
Secondo i ricorrenti, al rapporto negoziale, doveva essere applicata la l. n. 203/1982, trattandosi di affitto di fondo rustico. In conformità a detta normativa, l'affittuario, non coltivatore diretto, poteva recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso al locatore nei modi e termini indicati nella normativa richiamata. Il contratto di affitto sarebbe, quindi, cessato a decorrere dall'11.11.2012 (al termine, cioè, dell'annata agraria);
Parte opponente aveva, altresì richiesto, in via subordinata, di compensare l'importo ingiunto con quanto versato a titolo di deposito cauzionale.
1.2. – Si era costituita in giudizio la , contestando integralmente l'opposizione. Controparte_1
pagina 2 di 15 1.3. – Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 714/2017, pubblicata il 22/03/2017, aveva rigettato l'opposizione.
In particolare, il primo giudice rilevava che la questione della incompetenza per materia del tribunale adito sollevata da parte opponente, per essere competente la Sezione Specializzata
Agraria, non era validamente proponibile in quel giudizio, essendosi formato sul punto il giudicato implicito a causa della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 6193/2012, emesso dal tribunale ordinario di Firenze, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di altri canoni scaduti in relazione al medesimo contratto di locazione
1.4. – A seguito di gravame proposto dai la Corte di Appello di Firenze, con Parte_4 sentenza n. 2062/2017, depositata il 29.9.2017, accoglieva l'appello, sul presupposto della mancanza di un giudicato implicito sulla questione di competenza di cui al decreto ingiuntivo non opposto, così disponendo: “dichiara l'incompetenza del tribunale ordinario di Firenze, in favore della competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie;
dichiara la nullità della sentenza n.
714/2017 emessa dal Tribunale di Firenze in data 22 marzo 2017; fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente”, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite.
1.5. – Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per regolamento di competenza la CP_1
.
[...]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5443/2020, accoglieva il ricorso, dichiarando la competenza in primo grado del tribunale ordinario di Firenze e rinviando, per nuovo esame, alla
Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione;
condannava, inoltre, parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, il massimo Organo nomofilattico riteneva che l'affermazione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto sulla competenza del tribunale ordinario di Firenze ad emettere il provvedimento monitorio (competenza basata sulla dedotta natura di locazione di immobile urbano del contratto in questione) costituiva presupposto logico-giuridico della stessa condanna, in sede di cognizione sommaria, disposta dal tribunale ordinario di Firenze, e fosse quindi da estendere anche ad essa l'efficacia di cosa giudicata.
1.6. – Riassunto il giudizio su iniziativa della , la Corte di Appello di Firenze, con Controparte_1 sentenza n. 2304/2020, pubblicata il 4.2.2021, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai con loro condanna al pagamento delle spese processuali. Parte_4
Il giudice del rinvio rilevava che venendo la locazione a scadere il 31.10.2012, la disdetta doveva pervenire alla locatrice entro il 30.4.2012, con la conseguenza che anche a voler considerare l'atto pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario il 2.5.2012 (quando, per ammissione della pagina 3 di 15 medesima , venne effettuato il primo tentativo di consegna del plico), la stessa Controparte_1 non poteva essere considerata tempestiva.
Quindi, stante la tardività della disdetta inviata, il contratto di locazione si era rinnovato fino al
31.10.2016, sicché i conduttori dovevano ritenersi senz'altro obbligati al pagamento dei canoni
(relativi alle mensilità da febbraio a giugno 2015) richiesti con il decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, i non avevano fornito proprio la prova della regolare riconsegna del fondo, Parte_3 non avendo dimostrato: 1) il completamento della procedura di consegna dell'immobile ex art. 1216 c.c. (essendo incontestata la mancata nomina del sequestratario); 2) il rilascio materiale del bene, ragion per cui doveva disattendersi anche la loro domanda volta ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale.
2 – Il giudizio di primo grado
2.1. – Con altro ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva adito Controparte_1 il Tribunale di Firenze, esponendo:
-) che, con contratto stipulato in data 9.10.2000, , in proprio e quale Controparte_2 procuratore speciale di , , , , Parte_5 Persona_1 Per_2 CP_1
e aveva concesso in affitto, a e Per_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_1
, un fondo posto nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, fraz. Montefiridolfi, costituito da
[...] vari appezzamenti di terreno, con fabbricato rurale ed annessi;
-) che la durata dell'affitto veniva pattuita dall'1.11.2000 al 31.10.2004, con rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni, salvo disdetta, richiamando le parti la norma di cui all'art. 3, comma
1, della l.n. 431/1998;
-) che l'assoggettamento della locazione alla suddetta legge risultava definitivamente accertato a seguito dell'ordinanza n. 5443/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata il 28.2.2020, nonché della sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata il 4.2.2021;
-) che, infatti, con raccomandata del 27.4.2012, e avevano dato Parte_2 Parte_1 disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31.10.2012;
-) che, tuttavia, tale raccomandata era pervenuta ai locatori solo l'8.5.2012, sicché la stessa non era idonea “a determinare la cessazione della locazione alla scadenza del 31.10.2012” come statuito dalla citata sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di Firenze;
-) che, pertanto, la volontà manifestata dai conduttori nella suddetta raccomandata valeva come disdetta alla successiva scadenza del 31.10.2016, data in cui il contratto era venuto a scadenza;
-) che , con atto pubblico di divisione del 23.4.2014, era divenuta Controparte_1 proprietaria esclusiva dei beni concessi in locazione ai Parte_4
pagina 4 di 15 -) che, non avendo i conduttori proceduto al rilascio dei beni alla scadenza del 31.10.2016, la ricorrente, con atto di citazione del 30.3.2021, aveva intimato lo sfratto per finita locazione, cui era seguito il rilascio in data 13.4.2021;
-) che i dal febbraio 2015, avevano smesso di corrispondere i canoni di locazione, Parte_4 pari ad € 1.411,21 mensili;
-) che, per il pagamento dei canoni di locazione da febbraio a giugno 2015, la ricorrente aveva già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4262/2015;
-) che, quindi, richiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per i canoni da luglio 2015 ad aprile
2021, per complessivi € 99.394,38, a cui aggiungere la somma di € 109.443,75 a titolo di penale contrattuale, il tutto per complessivi € 208.838,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.2. – Avverso il decreto ingiuntivo n. 5264/2021 del 20.12.2021, proponevano opposizione Pt_2
e , esponendo:
[...] Parte_1
-) che essi, nel 2015, avevano offerto per ben due volte alla locatrice la restituzione dell'immobile, mediante consegna delle chiavi a mezzo ufficiale giudiziario, consegna che era stata dalla stessa ingiustificatamente rifiutata;
-) che, all'epoca, l'immobile si trovava in ottime condizioni, sicché la locatrice, ritualmente costituita in mora, non avrebbe potuto rifiutare la consegna delle chiavi;
-) che, in data 13.4.2021, la aveva ritirato le chiavi dell'immobile presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Mobilio, con la conseguenza che non potevano ai conduttori essere addebitati i canoni successivi alla scadenza del 31.10.2016, stante il disinteresse della proprietaria, pur intimata formalmente, a ricevere la restituzione del bene;
-) che, infatti, l'immobile, già dal 6 maggio 2015, data dell'offerta reale, era nella disponibilità della locatrice, avendolo i conduttori rilasciato, sicché dal 31.10.2016 la avrebbe Controparte_1 dovuto riprenderlo in consegna;
-) che parimenti non dovuta era la penale contrattuale, in quanto il ritardo nella riconsegna del bene non era addebitale ai conduttori.
Concludevano, quindi, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
2.3. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, l'opposta rilevava che i tentativi di riconsegna delle chiavi, nel 2015, erano da ritenersi inefficaci perché offerti in costanza di rapporto, cessato solamente in data 31.10.2016; che, comunque, tale offerta di restituzione era nulla perché non notificata alla proprietaria e, inoltre, essa non conteneva l'intimazione a prendere possesso dell'immobile e, tra l'altro, era stata effettuata presso la pagina 5 di 15 residenza della conduttrice, anziché nel luogo ove era posto il bene;
che alla intervenuta scadenza del rapporto, in data 31.10.2016, non era avvenuto il rilascio dell'immobile, né vi era stata un'offerta di restituzione.
2.4. – Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove documentali.
All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) era pacifico che la disdetta inviata dai conduttori in data 27.4.2012 avesse esplicato la sua efficacia per la successiva scadenza contrattuale del 31.10.2016;
-) alla disdetta erano seguiti un atto di offerta reale e di costituzione in mora ex artt. 1206 e ss.
c.c. a prendere immediato possesso dell'immobile, con formale riconsegna delle chiavi a mezzo
Ufficiale Giudiziario, con successivo verbale del 6.5.2015 di mancata esecuzione dell'offerta, nonché un atto di preavviso di offerta reale, datato 13.7.2015 per il 21.7.2015;
-) tali atti, tuttavia, erano stati notificati ben prima della scadenza del contratto per la quale era stata intimata la disdetta, di talché, non essendo scaduto il termine per la riconsegna dell'immobile, anche ai sensi dell'art. 1208 n. 4 c.c. la mancata accettazione da parte del locatore non risultava contraria a buona fede;
-) per converso, dopo la scadenza del 31.10.2016, non risultavano offerte di restituzione dell'immobile da parte dei conduttori, i quali, pertanto, erano rimasti obbligati alla corresponsione del canone di locazione, a titolo di indennità di occupazione, sino all'effettivo rilascio, avvenuto in data 13.4.2021;
L'opposizione, quindi, veniva respinta e le spese seguivano la soccombenza.
3 – Il giudizio di secondo grado.
3.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
1) con il primo, si dolevano del fatto che il tribunale non avesse considerato che, alla data dell'offerta di restituzione, non erano ancora intervenute né la sentenza del Tribunale di Firenze n.
714/2017, né la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2062/2017, né la successiva ordinanza della Corte di Cassazione n. 5443/2020 e la conseguente pronuncia rescissoria della
Corte d'Appello di Firenze 2304/2020 la quale, in diretta ed automatica applicazione di quanto stabilito dalla Suprema Corte, aveva affermato la natura del contratto come di locazione urbana e la sua cessazione alla data del 31.10.2016.
Pertanto, nel momento di effettuare le offerte di restituzione dell'immobile, era legittimo l'affidamento dei conduttori in ordine al fatto che il contratto inter partes stipulato fosse da pagina 6 di 15 qualificarsi come affitto di fondo rustico, con conseguente validità sia della disdetta inviata nel
2012 che dell'offerta reale di restituzione.
2) Con il secondo, denunciavano l'erroneità della sentenza “nel paragonare […] la data di effettuazione dell'offerta con la data del 31.10.2016 riconosciuta a posteriori come quella di scadenza del contratto”, avendo così finito per confondere “il termine di efficacia del contratto con il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria” (cfr. atto di appello, pag. 12).
In particolare, dal momento che il termine per la restituzione dell'immobile era stabilito nell'interesse del debitore questi, ai sensi dell'art. 1184 c.c., legittimamente aveva fatto formale offerta di restituzione prima della scadenza del termine di efficacia del contratto.
3) Con il terzo, rilevavano che il primo giudice, nel ritenere invalida l'offerta reale, aveva errato nel non considerare la stessa come offerta informale, con conseguente sua idoneità ad evitare la mora debendi.
Ne derivava che il rifiuto della locatrice di ricevere la restituzione dell'immobile era, comunque, illegittimo perché contrario al principio di buona fede.
4) Con il quarto, rilevavano che, al momento dell'effettuazione dell'offerta reale di restituzione, i conduttori erano sicuramente in buona fede nel considerarla valida, stante la qualificazione del rapporto come contratto agrario, qualificazione smentita dalla Cassazione solo dopo quattro anni.
In ogni caso, alla scadenza del contratto (al 31.10.2016), come rideterminata a seguito della pronuncia della Suprema Corte, non era necessaria un'ulteriore offerta di restituzione dal momento che la locatrice già sapeva che l'immobile era stato rilasciato.
Pertanto, il comportamento della era contrario al principio di buona fede Controparte_1 contrattuale, in quanto, senza alcuna plausibile giustificazione, aveva rifiutato di riprendere il possesso dell'immobile, così lasciando esposti i conduttori all'obbligo di pagare il canone e di procedere alla manutenzione di un bene che avevano già rilasciato.
D'altra parte, non dovuta era la penale contrattuale, sia per l'insussistenza della mora debendi sia perché la relativa clausola doveva considerarsi nulla ex l.n. 392/1978 e l.n. 431/1998.
Inoltre, alcun risarcimento era dovuto alla locatrice che ben avrebbe potuto riprendere il possesso del bene, accettando la riconsegna delle chiavi.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza pagina 7 di 15 impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.3. – Con ordinanza del 9.9.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
3.4. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 16.4.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
4 – In via preliminare
4.1. – Deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellata all'udienza di discussione, di improcedibilità dell'appello per la mancata partecipazione di Pt_2
al procedimento di mediazione.
[...]
Difatti, all'incontro dinanzi al mediatore, era presente anche su delega del Parte_1 Pt_2
(cfr. verbale del 30.10.2024), di talché la condizione di procedibilità risulta essersi senz'altro realizzata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alle materie rientranti nella c.d. mediazione obbligatoria: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n.
28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in
l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste […] La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la procedura” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 27/03/2019, n.8473).
In proposito, giova considerare come la difesa dell'appellata non abbia mosso alcuna contestazione in ordine alla validità della procura conferita dal alla della cui Pt_2 Pt_1 esistenza il mediatore ha dato atto a verbale, sicché del tutto inconferenti solo le sue argomentazioni circa la plausibilità dei motivi dell'assenza del (che, al riguardo, ha anche Pt_2
pagina 8 di 15 prodotto certificato medico datato 29.10.2024 ed attestante, tra l'altro, una grave patologia di carattere oncologico).
4.2. – Deve, poi, essere dichiarata l'inammissibilità del doc. “D” (relazione tecnica del geometra depositata il 08.02.2022 nel giudizio ex art. 696 cpc promosso da Persona_4 CP_1
) prodotto, per la prima volta, dagli appellanti in questo grado di giudizio.
[...]
Difatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522).
Ebbene, con riferimento a tale documento, parte appellante non ha neppure allegato l'impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile, il che impone la sua declaratoria di inammissibilità.
Difatti, la relazione del geom. depositata in data 8.2.2022 nel procedimento di a.t.p., ben Per_4 poteva essere prodotta nel giudizio di primo grado (iniziato con ricorso depositato in data
14.2.2022) e, comunque, gli appellanti non hanno dedotto alcunché in punto di sua decisività e rilevanza.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
5 – L'esame del gravame.
5.1. – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti tutti la medesima ratio decidendi.
5.1.1. – In primo luogo, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 2304/2020 depositata il 4.2.2021 – sul cui passaggio in giudicato non sussiste contestazione tra le parti e che si richiama anche quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. – venendo la locazione a scadere il 31.10.2012, la disdetta doveva pervenire alla locatrice entro il 30.4.2012.
Pertanto, essendo definitivamente accertata la tardività della ricezione della disdetta (in quanto pervenuta al destinatario oltre il termine del 30.4.2012), la stessa ha esplicato i suoi effetti per la successiva scadenza, coincidente con il 31.10.2016.
5.1.2. – In secondo luogo, va rilevato che “in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre
l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché
pagina 9 di 15 serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benchè insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c.” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 4.4.2017, n. 8672).
Nella specie, è innegabile che sia l'offerta reale del 6.5.2015 che quella del 21.7.2015 non rispettassero le formalità previste dall'art. 1216 c.c., mancando, in particolare, la nomina del sequestratario.
Ora, se è vero che tali offerte, pur non rispettando le suddette formalità, ben potevano valere come offerte non formali ex art. 1220 c.c., con conseguente idoneità ad escludere la mora debendi (anche ai fini dell'art. 1591 c.c.), è altrettanto vero che il rifiuto della locatrice di ricevere la restituzione del bene non può considerarsi né illegittimo né, tanto meno, contrario a buona fede.
È pacifico, infatti, che sia alla data del 6.5.2015 che a quella del 21.7.2015 il rapporto negoziale fosse ancora in corso (in quanto destinato a venire a scadenza solo il 31.10.2016), ragion per cui la ha legittimamente rifiutato la consegna del bene, avendo ella chiaramente Controparte_1 interesse alla prosecuzione del contratto fino alla scadenza.
Interesse che non si sostanziava solo nell'incasso dei canoni ma anche nell'adempimento di tutte le altre prestazioni gravanti sui conduttori quali, a titolo esemplificativo, quella di custodia, coltivazione e manutenzione del fondo (cfr. art. 4 del contratto di locazione), tenuto anche conto dei tempi necessari alla ricollocazione del bene sul mercato locatizio.
5.1.3. – In proposito, non può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui, al momento di formulare l'offerta di restituzione, essi legittimamente confidavano nella natura agraria del contratto e, quindi, nella validità della disdetta inviata nel 2012; ciò sul presupposto che al rapporto negoziale dovesse essere applicata la l. n. 203/1982, di talché, l'affittuario, non coltivatore diretto, poteva recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso al locatore nei modi e nei termini di legge: il contratto di affitto sarebbe, quindi, cessato a decorrere dall'11.11.2012 (al termine, cioè, dell'annata agraria).
Difatti, omettono i di considerare che la natura del contratto fosse dibattuta tra le Parte_3 parti, come si desume dal ricorso per decreto ingiuntivo del 16.6.2015 (ottenuto per il pagamento dei canoni da febbraio a giugno 2015), in cui la sosteneva che al rapporto era Controparte_1 applicabile la l.n. 431/1998 (con conseguente scadenza al 31.10.2016), facendo espresso riferimento al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 6193/2012 emesso dal Tribunale di
Firenze (ottenuto per il pagamento dei canoni di settembre ed ottobre 2012).
pagina 10 di 15 Inoltre, la questione era stata sollevata dai medesimi conduttori nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4262/2015 che aveva, poi, visto il pronunciamento di questa
Corte, nel procedimento di rinvio ex art. 392 c.p.c., con la sentenza n. 2304/2020.
Invero, proprio la natura controversa della questione escludeva che i conduttori potessero fare affidamento sulla intervenuta cessazione del rapporto, per effetto della disdetta dagli stessi inviata, e, quindi, sull'idoneità dell'offerta di restituzione dell'immobile ad evitare la loro mora debendi.
5.1.4. – Né può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui il tribunale avrebbe errato
“nel paragonare la data di effettuazione dell'offerta con la data del 31.10.2016 riconosciuta a posteriori come quella di scadenza del contratto” perché così avrebbe “confuso il termine di efficacia del contratto con il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria”.
In realtà, il primo giudice non ha fatto alcuna confusione, avendo, condivisibilmente, osservato che le offerte di restituzione dell'immobile risultavano notificate prima della scadenza del contratto di locazione “di talché, non essendo scaduto il termine per la riconsegna dell'immobile, anche ai sensi dell'art. 1208 n. 4 c.c., la mancata accettazione da parte del locatore non risulta contraria a buona fede. Infatti, fino al termine di scadenza del contratto, quest'ultimo deve ritenersi in vigore tra le parti, di talché l'eventuale anticipata riconsegna dell'immobile non esonera il conduttore dall'obbligazione di corrispondere i canoni di locazione fino alla scadenza” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).
Difatti, a venire in rilievo non è il termine di adempimento dell'obbligazione restitutoria
(coincidente con la scadenza del contratto), bensì il fatto che l'offerta di restituzione sia avvenuta quando il rapporto contrattuale era ancora in essere.
Proprio sulla base di tale circostanza il primo giudice ha ritenuto legittimo il rifiuto del locatore di riprendere in consegna il bene.
Non pertinente è, inoltre, il riferimento dell'appellante all'art. 1184 c.c. (“se per l'adempimento è fissato un termine questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi”), in quanto l'offerta di restituzione del bene locato, peraltro non accompagnata da quella di corresponsione dei canoni a scadere fino alla data di cessazione del rapporto, incide sensibilmente sul sinallagma contrattuale, traducendosi in un anticipato scioglimento del rapporto da parte del conduttore, in assenza del necessario consenso del locatore.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, sia l'obbligazione di restituzione dell'immobile che quella di pagamento dei canoni fino alla scadenza ricadono sull'equilibrio contrattuale, con la conseguenza che non è ipotizzabile una riconsegna anticipata del bene in mancanza dell'assenso pagina 11 di 15 del locatore, in quanto ciò implicherebbe l'esercizio, da parte del conduttore, di un diritto di recesso in difetto dei presupposti di legge.
Inconferente è, altresì, il riferimento, da parte degli impugnanti, a Cass. n. 4949/2023, la quale concerne la diversa fattispecie dell'offerta (non formale) di adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile derivante dall'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale
(circostanza, questa, non ravvisabile nel caso in esame, dove l'offerta di restituzione dell'immobile
è avvenuta in pendenza del rapporto).
5.1.5. – D'altra parte, non risulta che, successivamente alla scadenza del 31.10.2016, le chiavi dell'immobile fossero state messe a disposizione della locatrice, tenuto conto del fatto che l'ufficiale giudiziario, nelle offerte di restituzione del 6.5.2015 e del 21.7.2015, si era limitato a dare atto dell'esito negativo del tentativo di riconsegna e ciò non consente neppure di ritenere che le suddette chiavi fossero state date in custodia ad un terzo presso il quale la Controparte_1 avrebbe potuto recuperarle.
Pertanto, una volta venuto a scadenza il termine di durata della locazione, i erano Parte_3 senza dubbio tenuti ad offrire nuovamente la restituzione dell'immobile, in quanto le precedenti offerte erano state legittimamente rifiutate dalla locatrice per essere avvenute in costanza di rapporto.
Del resto, che l'immobile non fosse rientrato nella disponibilità della locatrice lo testimonia pure il fatto che, solo a seguito della notifica dell'atto di intimazione per finita locazione del 30.3.2021, i conduttori abbiano proceduto alla sua restituzione, come da verbale del 13.4.2021, in cui si dà atto della restituzione delle chiavi alla . Controparte_1
In proposito, significativa si presenta anche la mail del 2.4.2021, inviata dal legale dei Parte_6 alla , in cui si legge: “la presente per comunicarle che sono stato più volte
[...] Controparte_1 dagli ufficiali giudiziari per concordare il rilascio dell'immobile ma per un certo periodo erano chiusi
a causa del covid;
successivamente ho dovuto fare due prenotazioni con l'esito che gli ufficiali giudiziari non intendono procedere ad un verbale di sopralluogo. Di fatto quindi sarò io a consegnare le chiavi”, dal che si desume che, fino a quella data, i conduttori erano ancora nella disponibilità dell'immobile, e ciò contrasta con quanto da loro affermato circa il fatto di averlo, da tempo, rilasciato.
5.1.6. – Sotto altro versante, non si può ritenere il comportamento della locatrice come contrario al principio di buona fede per non avere esplicitato le ragioni della mancata accettazione della riconsegna del bene in occasione delle due offerte di restituzione avvenute nel 2015, ben potendo i conduttori agevolmente rappresentarsi che ella avesse interesse alla prosecuzione della locazione, per quanto esposto al § 5.1.2.
pagina 12 di 15 Inoltre, alcun addebito può essere rivolto alla locatrice per essersi attivata solo nel 2021 per richiedere le chiavi dell'immobile, tenuto conto che l'obbligo di restituzione, a seguito della cessazione del rapporto di locazione (alla data del 31.10.2016) gravava sui conduttori, con la conseguenza che erano costoro che dovevano tempestivamente attivarsi pe procedere alla riconsegna del bene.
Il che, tuttavia, non è avvenuto.
5.1.7. – Certamente dovuta è anche la penale contrattuale, in quanto specificamente pattuita all'interno del contratto di locazione (art. 16) per l'ipotesi di ritardo nel rilascio del fondo al termine della locazione.
In proposito, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti, stante la sua palese genericità, non essendo neppure indicate le norme della l.n. 392/1978 e n. 431/1998 che risulterebbero violate.
Nullità che, in ogni caso, non sussiste, dal momento che nessuna delle richiamate normative sanziona la previsione di siffatta clausola.
Non sussiste, infine, alcuna incompatibilità tra la previsione della clausola penale e l'obbligo di pagamento dei canoni ex art. 1591 c.c., in quanto “nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.)” (cfr. Cass. civ., n.
6015 del 13/03/2018, nella cui motivazione, a pag. 8, si legge: “in relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, o comunque di pagare un corrispettivo pari al canone di locazione finché si continua a fruire della medesima controprestazione, il divieto di cumulo non opera perché, come già affermato da questa Corte, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento (Cass. n. 6979 del 1995, Cass. n. 2976 del 2005, Cass. n. 24910 del
2015)”).
6 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
6.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
pagina 13 di 15 Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore minimo): € 2.552,00
Compenso tabellare: € 9.603,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per quella decisionale, articolatasi nella sola discussione orale, e per quella istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva espletata.
Deve, inoltre, riconoscersi all'appellata anche il rimborso delle spese legali relative al procedimento di mediazione, che vengono quantificate, come da nota versata in atti, in €
1.008,00 per compensi ed in € 273,28 per esborsi.
6.2. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c., sollecitata dalla controparte, non potendosi ritenere la proposizione del gravame connotata da malafede o colpa grave.
6.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 453/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 11/07/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 273,28 per esborsi ed in € 10.611,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 14 di 15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15