Sentenza 14 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00312/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2015, proposto da
- GE MA, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Riccardo Maoli, Emanuele Bertolin, Filippo Alberti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Genova, alla via Corsica 2/11, e domicilio digitale in atti;
contro
- Comune di Rapallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Ardo Arzeni, Antonella Canessa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, alla via Corsica, 8/7, e domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- dell'ordinanza a firma del dirigente della Ripartizione 7 - Gestione del territorio, del Comune intimato, dell’11 settembre 2015, n. 38, notificata il successivo 15 di settembre;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria del giorno 5 maggio 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE MA, con ricorso depositato il 25 novembre 2015, è insorto avverso l’atto in epigrafe, concernente l’accertamento della «mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire" del 9 maggio 2012, n. 17, e "l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime”.
1.1. In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- il deducente è proprietario del compendio immobiliare sito in Rapallo, via Tonnego n. 23 B, censito catastalmente al foglio 11, mapp. nn. 160 e 891, sub. 1 e 2;
- in suo favore risultano rilasciati il permesso di costruire del 25 luglio 2003, n. 28, per lavori di ampliamento del preesistente fabbricato mono familiare, con la realizzazione, sul lato nord-est, di un box auto pertinenziale, e due permessi di costruire in sanatoria (nn. 1781/2007 e 2875/2010) aventi a oggetto, rispettivamente, «la sistemazione dell'area a valle del fabbricato e la realizzazione di modeste modifiche alle bucature esterne del caseggiato»;
- con ordinanza del 9 maggio 2012, n. 7 il Comune ha ingiunto all'odierno ricorrente la demolizione del predetto box e di altre opere eseguite nella proprietà, in difformità dai precedenti titoli edilizi;
- il deducente ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 49, 1.r. n. 16/2008 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004, per la regolarizzazione delle opere in contestazione;
- con provvedimento del 22 settembre 2014, n. 42871, la predetta istanza di sanatoria è stata in parte respinta, limitatamente alle "difformità nella realizzazione del box";
- tale provvedimento non è stato impugnato;
- è seguito l’atto qui avversato.
1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.
3. All’udienza straordinaria del 5 maggio 2022, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
4. Ritiene il Collegio di poter soprassedere alla disamina dell’eccezione in rito dell’Ente civico intimato, essendo il ricorso infondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Si è innanzitutto dedotto che la presupposta “l'ingiunzione demolitoria” n. 7 del 2012 avrebbe perso efficacia, stante la presentazione della cennata domanda di sanatoria. Tale domanda è «stata solo parzialmente respinta, con provvedimento dirigenziale 22/9/2014, essendo state invece sanate parte delle opere precedentemente contestate». Il Comune, quindi, sarebbe stato «tenuto a emettere un nuovo e autonomo provvedimento sanzionatorio, stabilendo altresì un nuovo e ulteriore termine per il ripristino dello stato dei luoghi».
La doglianza non ha pregio. Il Collegio richiama, dando a esso continuità, l’ampio e condivisibile indirizzo pretorio secondo cui la presentazione dell'istanza di sanatoria comporta soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva; quest’ultima riacquista efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria medesima. Infatti, se si sostenesse che l'amministrazione, nell'ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell'istanza di accertamento di conformità, avesse l'obbligo di riadottare l'ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento (T.A.R. Liguria, sez. I, 25 marzo 2019, n. 264, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1171; id , 5 novembre 2018, n. 6233).
4.1.1. Ciò è a dirsi anche relativamente all’ipotesi in cui la reiezione dell’istanza di accertamento di conformità sia soltanto parziale, essendo di piana evidenza come l’ordine di demolizione mantenga piena efficacia relativamente alle opere ritenute non sanabili.
Del resto, alcuna incertezza, come puntualmente eccepito dalla difesa comunale, può dirsi sussistente nella fattispecie ove il diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è espressamente riferito al box, così come esattamente e distintamente sono indicate le opere ammesse a sanatoria, ai nn. 2, 3 e 4 delle premesse del provvedimento medesimo.
4.1.2. Inammissibile è poi l’ulteriore argomentazione secondo cui «con specifico riferimento al box, il Comune avrebbe dovuto disporre, se del caso, non già l'integrale demolizione del manufatto (regolarmente autorizzato), bensì della sola porzione (circa 90 cm.) realizzata in sopraelevazione rispetto a quanto previsto nell'originario titolo edilizio: permesso di costruire 25/7/2003, n. 28». La misura repressiva è, infatti, recata non già dall’atto qui avversato, bensì dalla presupposta ordinanza n. 17/2021, rimasta inoppugnata.
4.2. Fuori asse è la tesi secondo cui l'acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe illegittima, non trovando «applicazione tale disposizione nell'ordinamento regionale ligure, essendo la materia edilizia espressamente disciplinata dalla l.r. n. 16/2008». Invero, è agevole richiamare, in senso contrario, l’art. 1, comma 2, della stessa legge regionale n. 16 del 2008, secondo cui «per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e
integrazioni e nelle vigenti norme di settore». Del resto, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi non demoliti rientra, a giudizio del Collegio, tra i principi fondamentali della legislazione dello Stato nella materia “governo del territorio”, rimessa alla potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (arg. ex Corte cost., 5 luglio 2018, n. 140).
4.2.1. Inammissibili, per quanto già osservato innanzi, al capo “4.1.2”, sono le ulteriori considerazioni volte a sostenere la mera “parziale difformità” del box in questione, con una maggior altezza fuori terra rispetto, a quella originariamente autorizzata (circa 90 cm.). Va ribadito, infatti, come la sanzione demolitoria consegua direttamente al provvedimento comunale n. 17 del 2012, ormai inoppugnabile, Del pari inoppugnabile è, per tale aspetto, il diniego di sanatoria. Peraltro, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione. Presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è solo la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge; presupposto incontestabilmente realizzatosi nel caso di specie. La giurisprudenza ha precisato che l’effetto traslativo della proprietà avviene “ ipso iure ” e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire. In coerenza con tale assunto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3415).
4.3. Prive di pregio risultano le censure concernenti la pretesa obliterazione del contraddittorio procedimentale, non avendo il Comune di Rapallo dato comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento acquisizione al patrimonio comunale. Secondo la giurisprudenza, infatti la mancata previa notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non ha una rilevanza viziante sui successivi provvedimenti, e ciò in quanto lo stesso ha natura di atto a carattere endoprocedimentale, meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento e quindi inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l'effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di acquisizione e che pertanto “non costituisce un provvedimento amministrativo che possa mutare la posizione giuridica dell'interessato, avendo soltanto lo scopo di rappresentare con fede privilegiata - qualora sia compilato da pubblici funzionari - la realtà come esistente in un certo momento storico ed in un determinato luogo”. Inoltre, secondo un consolidato orientamento, in tema di abusi edilizi l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all'ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ( ex multis , G.G.A.R.S., 20 febbraio 2023, n. 146).
4.4. Inammissibile, infine, risulta la doglianza secondo cui parte resistente non avrebbe tenuto conto del fatto che «le opere oggetto dell'ingiunzione demolitoria 9/5/2012, n. 17 e dell'acquisizione al patrimonio comunale riguardano soltanto una porzione del manufatto legittimamente esistente sull'area di proprietà del ricorrente». In effetti, l’ordine di demolizione n. 17/2012, inoppugnabile, riguarda la “completa demolizione” del box, in cui si fa espresso riferimento a una «volumetria completamente fuoriterra e utilizzata a uso abitativo (soggiorno con annesso più piccolo locale) e non a singole parti di tale manufatto.
Fermo quanto innanzi, il ricorrente sostiene che la difformità sarebbe solo quella relativa alla parte del box in questione realizzata con una maggior altezza fuori terra rispetto a quella originariamente autorizzata (circa 90 cm.). Tuttavia, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che, in caso d’inottemperanza dell’ordine di demolizione, vengano acquisiti al patrimonio dell’Ente «il bene e l'area di sedime»: l’acquisizione dell’area di sedime comporta, per il principio dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., che la proprietà si estende anche alle opere realizzate sopra il terreno, a prescindere dal loro carattere abusivo (T.A.R. Liguria, sez. II, 29 novembre 2021, n. 1013).
4.4.1. Da disattendere è, infine, la doglianza concernente l’omessa indicazione dell’area pertinenziale a quella su sui sorge l’opera abusiva, nonché l’omessa motivazione in ordine alla necessità di acquisire anche tale ulteriore area. Invero, per un verso il provvedimento in contestazione rimanda alle planimetrie allegate, e per altro verso, secondo una condivisibile giurisprudenza, il provvedimento col quale viene disposta l’acquisizione gratuita, costituendo titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato senza la specifica indicazione dell’ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione con successivo, separato atto ( ex multis : T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16/8/2021,
5517; Sez. II, 30/6/2020, n. 2718; Salerno, Sez. II, 1/3/2017, n. 397). D’altro canto, il ricorrente neppure ha allegato che l’Ente civico avrebbe violato, nell’indicare le ulteriori superfici, il limite del decuplo della superficie abusiva.
5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. I, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Ente intimato, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2022, coll'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO