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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TE PRESIDENTE
Dott. LU LL GIUDICE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4720/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BLANDINO DONATELLA presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23.6.2001 a Torino tra i sig.ri Parte_1
e , regolarmente iscritto nei registri di stato civile al n.272, uff.2, parte 2, serie A Controparte_1 anno 2001, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
disporre che la casa coniugale sita Torino, Via delle Pervinche n.63, in comproprietà al 50% tra i coniugi, venga assegnata alla moglie con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti che restano comunque in comune proprietà di essi ricorrenti, finchè la figlia non vi risiederà insieme alla Per_1 madre;
la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, mantenga la propria Per_1 residenza presso la madre;
tenuto altresì conto del sacrificio del diritto di comproprietà sull'immobile
pagina 1 di 5 coniugale derivante dall'assegnazione dell'immobile famigliare alla moglie, quantificabile in misura pari a metà del valore locativo di euro 400 circa, e del fatto che il sig. corrisponde in via Pt_1 esclusiva le rate di mutuo variabile cointestato al 50% gravante su detto immobile nella misura di c.a. euro 560 mensili, nulla disporre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia o della moglie in forza di quanto esposto in narrativa;
disporre che l'automobile Fiat Punto targata EH954RV di proprietà del sig. venga assegnata alla moglie, che l'ha già in uso, con costi di voltura a Pt_1 carico e spese di lei;
con il favore delle spese di lite”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 23/06/2001. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 272, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Dal matrimonio è nato una figlia, , il 12.11.2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3246 emessa dal Tribunale di Torino in data 17.7.2023 Con ricorso depositato il 06/03/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento disposto in separazione in favore della figlia (essendo la stessa ormai economicamente indipendente) e della Per_1 moglie. All'udienza del 17.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 5 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne . Per_1
Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia
. Per_1
Come noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 315-bis e 316-bis c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr., ex multis, Cass. n. 32529/2018, ord. n. 5088/2018, ord.; n. 12952 /2016; n. 18076/2014; n. 1773/2012; n. 19589/2011; n. 1830/2011; n. 16612/2010; n. 407//2007; n. 22491/2006; n. 12477/2004 n. 1353/1999; n. 24498/2006; n. 4765/2002; n. 9109/1999; n. 7195/1997; n. 496/1996; n. 12952/1993). Secondo tale orientamento, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio;
ed il corrispondente accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione: con la conseguenza di doversi escludere, in via generale, che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio il quale rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 18076/2014 e n. 4765/2002). Tutto ciò premesso, secondo quanto allegato dal ricorrente, e non contestato dalla convenuta,
[...]
, terminati gli studi, ha iniziato a lavorare con contratto part-time presso un negozio Tezenis a Pt_2
Torino. Sono stati stipulati diversi contratti. Inizialmente si trattava di contratti a chiamata, mentre dal 1.5.2025 ella è stata assunta con contratto di apprendistato. Lo stipendio mensile netto – secondo quanto riferito dal ricorrente - è pari a circa 1.300 euro mensili. Ebbene, le allegazioni del ricorrente non solo non risultano contestate, ma appaiono avvalorate dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dal certificato del Centro per l'Impiego rilasciato nel novembre 2024, che attesta l'esistenza – all'epoca - di un contratto di lavoro intermittente, con fine 30.4.2025. Si tratta, in particolare, dell'ultimo contratto a chiamata, poi sostituito dal contratto di apprendistato del maggio 2025, di cui ha riferito il ricorrente.
pagina 3 di 5 Alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei documenti acquisiti, pertanto, deve ritenersi raggiunta l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne . Per_1
Sull'assegno in favore di Controparte_1
In sede di separazione, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al suo mantenimento dell'importo di euro 200 mensili. NO, tuttavia, non si è costituita in giudizio e non ha formulato domanda di assegno divorzile. Nulla vi è da disporre, pertanto, in punto assegno divorzile, mentre l'assegno di mantenimento deve essere revocato a far data dal deposito della sentenza.
Sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento Va infine rilevato che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della figlia, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, decorre dalla domanda giudiziale, in presenza di un accadimento che la giustifichi, anche se antecedente ad essa, rimanendo, quindi, del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr ex multis Cassazione civile, sez. I, 24/05/2018, n. 12957 e Cassazione civile, sez. VI , 30/07/2015, n. 16173, conf. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 03-05-2017, n. 10787, Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2017, n. 2960 e Cass. civ. Sez. I Sent., 11/07/2013, n. 17199).
Sulle ulteriori domande Stante il raggiungimento della indipendenza economica della figlia , non vi è luogo a provvedere Per_1 in merito alla assegnazione della casa coniugale. Né vi sono i presupposti per vedere accolta la domanda formulata da parte ricorrente, di assegnazione della vettura alla , con costi di CP_1 voltura a suo carico.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e, preso atto della non opposizione della convenuta contumace, devono essere poste a carico di parte resistente nella misura del 50%. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e , trascrizione Parte_1 Controparte_1
i cui estremi sono precisati in narrativa;
pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
REVOCA l'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. per il mantenimento della Parte_1 figlia , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
Per_1
REVOCA l'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. alla signora Parte_1 CP_1
, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
[...]
RESPINGE tutte le ulteriori domande. COMPENSA per la metà le spese di lite e CONDANNA a rifondere ad Controparte_1
la restante parte di dette spese, che liquida, per il loro intero ammontare, in Parte_1 complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione-istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU LL TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REVOCA l'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. alla signora a CP_2 Parte_3
decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata).
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TE PRESIDENTE
Dott. LU LL GIUDICE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4720/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BLANDINO DONATELLA presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23.6.2001 a Torino tra i sig.ri Parte_1
e , regolarmente iscritto nei registri di stato civile al n.272, uff.2, parte 2, serie A Controparte_1 anno 2001, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
disporre che la casa coniugale sita Torino, Via delle Pervinche n.63, in comproprietà al 50% tra i coniugi, venga assegnata alla moglie con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti che restano comunque in comune proprietà di essi ricorrenti, finchè la figlia non vi risiederà insieme alla Per_1 madre;
la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, mantenga la propria Per_1 residenza presso la madre;
tenuto altresì conto del sacrificio del diritto di comproprietà sull'immobile
pagina 1 di 5 coniugale derivante dall'assegnazione dell'immobile famigliare alla moglie, quantificabile in misura pari a metà del valore locativo di euro 400 circa, e del fatto che il sig. corrisponde in via Pt_1 esclusiva le rate di mutuo variabile cointestato al 50% gravante su detto immobile nella misura di c.a. euro 560 mensili, nulla disporre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia o della moglie in forza di quanto esposto in narrativa;
disporre che l'automobile Fiat Punto targata EH954RV di proprietà del sig. venga assegnata alla moglie, che l'ha già in uso, con costi di voltura a Pt_1 carico e spese di lei;
con il favore delle spese di lite”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 23/06/2001. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 272, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Dal matrimonio è nato una figlia, , il 12.11.2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3246 emessa dal Tribunale di Torino in data 17.7.2023 Con ricorso depositato il 06/03/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento disposto in separazione in favore della figlia (essendo la stessa ormai economicamente indipendente) e della Per_1 moglie. All'udienza del 17.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 5 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne . Per_1
Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia
. Per_1
Come noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 315-bis e 316-bis c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr., ex multis, Cass. n. 32529/2018, ord. n. 5088/2018, ord.; n. 12952 /2016; n. 18076/2014; n. 1773/2012; n. 19589/2011; n. 1830/2011; n. 16612/2010; n. 407//2007; n. 22491/2006; n. 12477/2004 n. 1353/1999; n. 24498/2006; n. 4765/2002; n. 9109/1999; n. 7195/1997; n. 496/1996; n. 12952/1993). Secondo tale orientamento, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio;
ed il corrispondente accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione: con la conseguenza di doversi escludere, in via generale, che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio il quale rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 18076/2014 e n. 4765/2002). Tutto ciò premesso, secondo quanto allegato dal ricorrente, e non contestato dalla convenuta,
[...]
, terminati gli studi, ha iniziato a lavorare con contratto part-time presso un negozio Tezenis a Pt_2
Torino. Sono stati stipulati diversi contratti. Inizialmente si trattava di contratti a chiamata, mentre dal 1.5.2025 ella è stata assunta con contratto di apprendistato. Lo stipendio mensile netto – secondo quanto riferito dal ricorrente - è pari a circa 1.300 euro mensili. Ebbene, le allegazioni del ricorrente non solo non risultano contestate, ma appaiono avvalorate dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dal certificato del Centro per l'Impiego rilasciato nel novembre 2024, che attesta l'esistenza – all'epoca - di un contratto di lavoro intermittente, con fine 30.4.2025. Si tratta, in particolare, dell'ultimo contratto a chiamata, poi sostituito dal contratto di apprendistato del maggio 2025, di cui ha riferito il ricorrente.
pagina 3 di 5 Alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei documenti acquisiti, pertanto, deve ritenersi raggiunta l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne . Per_1
Sull'assegno in favore di Controparte_1
In sede di separazione, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al suo mantenimento dell'importo di euro 200 mensili. NO, tuttavia, non si è costituita in giudizio e non ha formulato domanda di assegno divorzile. Nulla vi è da disporre, pertanto, in punto assegno divorzile, mentre l'assegno di mantenimento deve essere revocato a far data dal deposito della sentenza.
Sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento Va infine rilevato che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della figlia, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, decorre dalla domanda giudiziale, in presenza di un accadimento che la giustifichi, anche se antecedente ad essa, rimanendo, quindi, del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr ex multis Cassazione civile, sez. I, 24/05/2018, n. 12957 e Cassazione civile, sez. VI , 30/07/2015, n. 16173, conf. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 03-05-2017, n. 10787, Cass. civ. Sez. I Sent., 03/02/2017, n. 2960 e Cass. civ. Sez. I Sent., 11/07/2013, n. 17199).
Sulle ulteriori domande Stante il raggiungimento della indipendenza economica della figlia , non vi è luogo a provvedere Per_1 in merito alla assegnazione della casa coniugale. Né vi sono i presupposti per vedere accolta la domanda formulata da parte ricorrente, di assegnazione della vettura alla , con costi di CP_1 voltura a suo carico.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e, preso atto della non opposizione della convenuta contumace, devono essere poste a carico di parte resistente nella misura del 50%. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dai signori e , trascrizione Parte_1 Controparte_1
i cui estremi sono precisati in narrativa;
pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
REVOCA l'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. per il mantenimento della Parte_1 figlia , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
Per_1
REVOCA l'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. alla signora Parte_1 CP_1
, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
[...]
RESPINGE tutte le ulteriori domande. COMPENSA per la metà le spese di lite e CONDANNA a rifondere ad Controparte_1
la restante parte di dette spese, che liquida, per il loro intero ammontare, in Parte_1 complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione-istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU LL TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REVOCA l'assegno di mantenimento corrisposto dal sig. alla signora a CP_2 Parte_3
decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata).
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