TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3580 del 2023, promossa da
(C.F. , con gli avv.ti Andrea Nieri e Rosalba Parte_1 C.F._1
Marchesani attore
contro
(c.f ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
l'avv. STERNINI STEFANO convenuto
Oggetto: Servitù.
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale : accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di servitù di passaggio, come costituita con gli atti notarili sopra richiamati ed allegati, a vantaggio dei fondi di proprietà del signor
identificati ai mappali: Foglio 1, mappali 761-762-759-629-637 Catasto terreni Casale Parte_1
Sul Sile (TV), ed a carico del mappale n. 202 di proprietà della disporre che la convenuta CP_1
consenta il passaggio liberamente e senza alcuna limitazione di orario e di giorni, ai citati fondi
dell'attore, anche in considerazione della loro interclusione ed essendo il fondo di cui al mappale 202
l'unico accesso possibile per raggiungere la proprietà dell'odierno attore;
sempre in via principale: attesa la presenza sul fondo di proprietà della di un cancello che CP_1
impedisce l'accesso libero ed incondizionato al fondo dominante di proprietà del signor Parte_1
disporre che la consegni al signor le chiavi del cancello e/o il
[...] CP_1 Parte_1
telecomando se provvisto di tale dispositivo.
In via istruttoria: Salva e riservata ogni ulteriore istanza, deduzione, produzione ed eccezione, si chiede
sin d'ora, prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa.” 1 Conclusioni di parte opposta:
“NEL MERITO:
1) Respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
2) condannarsi l'attore a risarcire a i danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in via CP_1
equitativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2023, ha evocato in Parte_1
giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, CP_1
previo accertamento dell'esistenza e delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio a favore del fondo attoreo e a carico del fondo della convenuta, una pronuncia che imponga alla convenuta di consentire il passaggio dell'attore verso il proprio terreno agricolo liberamente e senza alcuna limitazione di orario e di giorni, ovvero a mezzo di consegna delle chiavi o del telecomando del cancello che di fatto inibisce il libero accesso al proprio fondo intercluso.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha più in particolare dedotto:
- di aver acquistato da , oggi l'area sita a Casale Sul Sile Controparte_2 CP_1
(TV) comprensiva dei fondi così identificati: Catasto terreni, Foglio 1, mappali 761-762-759-
629-637 con atto notarile rep. n. 152549 del 6 maggio 2005 del notaio Dott. Persona_1
- che, nel citato atto notarile, sono richiamati gli atti a rogito notaio di data 27 luglio Per_2
2001, rep. n. 86062, e rogito notaio di data 21 giugno 2004, rep. n. 23862, con i quali è Per_3
stata costituita la seguente servitù di passaggio “a carico e a favore del m.n. 202 oggetto del presente atto ed a favore della restante proprietà della società venditrice m.n. 203, 724 (ex 633/a), 726
(ex 641/a) 629, 637, 631 e 639, lungo tutto il lato sud del m.n. 202, per una larghezza di ml.8 (otto) fino
a raggiungere i mappali 203, 724 e 726, secondo il percorso evidenziato in colore giallo, piantina che previa visione ed approvazione delle parti e firmata dalle parti stesse e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "E"”;
- che, in virtù di detto richiamo, a favore del fondo intercluso acquistato dall'attore è stata quindi costituita servitù di passaggio “per ogni uso e con ogni mezzo”, in quanto sprovvisto di accesso diretto alla via pubblica;
2 - che la proprietaria del fondo servente, identificato con il mappale n. 202, è la società CP_1
[...]
- che la servitù a favore del fondo di proprietà dell'attore continua anche a carico del mappale n. 203, di proprietà di società terza estranea al giudizio;
- che sul fondo servente della società convenuta è apposto un cancello che impedisce all'attore di accedere liberamente al proprio fondo, in quanto questi non dispone delle relative chiavi o di un telecomando;
- di aver chiesto più volte alla convenuta la disponibilità delle suddette chiavi, di modo da poter esercitare liberamente il proprio diritto di passaggio;
- che la convenuta ha sempre negato la consegna delle chiavi del cancello;
- di essere stato più volte impossibilitato ad accedere al proprio fondo, nei giorni festivi, per tagliare l'erba o per effettuare l'ordinaria manutenzione, poiché l'azienda convenuta era chiusa e non vi era nessuno che potesse aprire il cancello;
- di aver intenzione di vendere il fondo e quindi di avere la necessità di recarsi sul posto liberamente, senza vincoli di giorno e/o di orari, anche di domenica, per far visionare l'immobile ad ipotetici acquirenti;
- che la convenuta riconosce la servitù di passaggio, ma ne contesta le modalità d'esercizio.
Ha argomentato, quindi, che la servitù di passaggio è un diritto reale che non può essere limitato nel suo esercizio, se non per esplicito accordo delle parti
Ha sostenuto, invece, che la convenuta ha deliberatamente deciso di limitare, sia nella modalità che negli orari di accesso, il libero esercizio della servitù di passaggio, negando la consegna delle chiavi del cancello ed impedendo all'attore di accedere liberamente al proprio terreno.
Ha ritenuto, pertanto, sussistente un obbligo in capo alla convenuta di garantire il libero esercizio della servitù, eliminando ogni limitazione, o in alternativa fornendo i mezzi utili a non rendere più incomodo il passaggio.
Ha infine dichiarato di agire mediante l'azione confessoria servitutis che prevede che il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e le turbative.
3 Si è costituita in giudizio la società convenuta con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata in data 8 settembre 2023, rappresentando la totale infondatezza e pretestuosità della domanda attorea ed argomentando, in estrema sintesi: 1) che i fatti celano comportamenti emulativi da parte dell'attore; 2) che controparte non ha mai manifestato in passato la propria volontà di accedere alla proprietà di domenica, o in altri giorni festivi, come ora affermato;
3) che il passaggio è sempre stato esercitato senza alcun problema nei giorni feriali, fino a quando l'attore ha deciso di mettere in vendita il proprio terreno, offrendolo alla società convenuta, non interessata all'acquisto; 4) che, solamente a partire da quel momento, è
sorta la necessità dell'attore di attraversare la proprietà della convenuta nei giorni e nelle ore più impensabili;
5) che mai la convenuta ha posto in essere comportamenti tali da impedire od ostacolare il passaggio;
6) che la proprietà dell'attore consta di un fondo incolto sovrastante una vecchia discarica, essendo pertanto irragionevole la richiesta di avere le chiavi del cancello per accedere al fondo quando la società convenuta è chiusa;
7) che la richiesta di modifica delle modalità di esercizio della servitù fino a quel momento tenute costituisce una compressione del diritto di proprietà della convenuta, in contrasto con il principio del minor aggravio del fondo servente;
8) che la pretesa di accedere indiscriminatamente al piazzale della fabbrica durante l'orario della sua chiusura, ove accolta, comporta un grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità della medesima;
9) di aver offerto ben tre numeri di telefono da contattare con un sms per accedere nelle ore di chiusura della società al terreno, CP_1
ottenendo così immediatamente l'apertura da remoto del cancello, da ritenersi più che idoneo contemperamento delle posizioni delle parti;
10) che detta soluzione è stata ritenuta insufficiente dall'attore; 11) che, in assenza di più puntuali specificazione desumibili dal titolo
- e mancando quindi una disciplina contrattuale sul punto - si deve ricorrere al principio del minor aggravio del fondo servente stabilito di cui all'art. 1065 comma II c.c.
La convenuta ha infine specificato di non aver mai inteso inibire l'accesso all'attore e che il cancello in discussione non è stato apposto in momento successivo, ma ha da sempre delimitato l'accesso alla proprietà della convenuta.
Ha insistito, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna in via equitativa per la temerarietà della lite sanzionabile ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ex art. 171 ter c.p.c. 4 All'udienza del 7 marzo 2024, celebratasi in presenza, è stata formulata la seguente ipotesi di conciliazione, ovvero:
“1) la convenuta si impegna a consentire il passaggio al fondo intercluso per cui è causa, con consegna delle chiavi all'attore, ma con impegno di questi a segnalare il proprio accesso a mezzo sms o chiamata
ad uno dei tre numeri indicati, al fine di garantire la sicurezza dell'azienda, impregiudicata la facoltà per la convenuta di apporre all'interno della sua proprietà recinzioni o di assumere altre idonee iniziative finalizzate ad evitare – ove di interesse – il rischio di accesso di attore o di terzi, presso i propri immobili, ultroneo rispetto all'esercizio della servitù di passaggio propriamente intesa;
2) spese compensate”.
L'attore ha ritenuto di non aderire alla suddetta proposta.
La convenuta ha formulato una controproposta conciliativa alternativa, prospettando la consegna di un badge di apertura del cancello, da utilizzarsi negli orari di chiusura della società, precisando, con note ex art. 127 ter c.p.c. del 2 luglio 2024, che l'utilizzo del campanello negli orari di apertura è invece necessario “al fine di consentire alla portineria e/o alla vigilanza di monitorare il rispetto di quanto previsto nel piano di viabilità aziendale, avvenendo il
transito del in compresenza con i mezzi aziendali e di terzi in manovra e non, nel piazzale ed Pt_1
anche nel corridoio oggetto di servitù” e risultando l'utilizzo del suddetto campanello iniziativa posta a presidio dell'incolumità dello stesso , oltre che di chi opera all'interno Pt_1
dell'azienda.
Tale proposta di definizione bonaria è stata parimenti rifiutata dall'attore.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, risultando superflua l'assunzione della prova orale chiesta da entrambe le parti ed inconferente la richiesta di c.t.u.
E' stata quindi fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
È stata successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note scritte versate in atti dalle parti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
5 La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che si vanno ad esporre.
Non vi è dubbio in ordine all'esistenza della servitù a favore del fondo dominante di proprietà dell'attore e gravante sul fondo di proprietà della convenuta, in quanto trattasi di circostanza pacifica, oltre che provata documentalmente mediante la produzione degli atti notarili di riferimento.
L'esistenza della servitù non è infatti contestata dalla convenuta, oltre a risultare dall'atto di compravendita repertorio n. 152549 del 6 maggio 2005, a firma del notaio Persona_1
ove vengono richiamati gli atti a rogito del notaio del 27 luglio 2001 (rep. n. 86062) e del Per_2
notaio di data 21 giugno 2004 (rep. n. 23862) dai quali risulta la servitù di passaggio Per_3
“per ogni uso e con ogni mezzo” (cfr. doc. 2, 3 e 3 bis attorei).
Al pacifico riconoscimento dell'esistenza della servitù, così come descritta in atti e confermata dalle parti, non corrisponde tuttavia un altrettanto pacifico riconoscimento delle modalità
mediante le quali questa dovrebbe essere esercitata.
Da una parte, come già in precedenza esposto, l'attore ritiene che la presenza, nel titolo costitutivo della servitù, della locuzione “per ogni uso e con ogni mezzo” - in ritenuta assenza di ulteriori precisazioni - debba interpretarsi nel senso che il passaggio può essere esercitato con la massima libertà e senza alcuna limitazione sia nelle modalità che nell'orario. Dall'altra parte, la convenuta ritiene che la mancanza di una specifica disciplina in ordine alle modalità e ai tempi di esercizio del passaggio determini l'applicazione della previsione di cui all'art. 1065
c.c., dovendosi considerare le peculiarità della fattispecie.
A tal riguardo, si osserva che il titolo costitutivo della servitù per cui è causa si limita a dare conto che il passaggio attraverso il fondo servente può essere esercitato per ogni uso e con ogni mezzo da parte del proprietario del fondo dominante, senza nulla specificare in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, con conseguente applicabilità anche dei criteri sussidiari dati dallo specifico stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, ovvero degli elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas
legittimante la costituzione della servitù, oltre che delle previsioni di cui all'art. 1065 c.c. 6 In tal senso, deve essere infatti richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle
espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.” (Cass.
20696/2018) e per cui “(…) in tema di determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù, ai sensi dell'art. 1065 c.c., prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi, non occorre considerare gradatamente il possesso dopo il titolo, operando essi sullo
stesso piano, ma si deve interpretare la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati dall'art.
1362 c.c. (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata. Qualora, però, il titolo non stabilisca nulla di preciso, il possesso è irrilevante poiché, in tal caso, il comportamento si trasformerebbe in titolo costitutivo del contenuto del diritto (…)” ed ancora per cui “(…) ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi,
della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità (…)” (cfr. Cassazione n. 15046/2018).
Infatti, in tema di accertamento del diritto di servitù, il titolo negoziale può essere valutato ex art. 1362 c.c., al fine di determinare la comune intenzione delle parti anche sulla base del loro comportamento complessivo, antecedente e posteriore alla conclusione del contratto “e ciò senza violazione alcuna sia del requisito formale, "ad substantiam" previsto per i contratti costitutivi di servitù prediali (articolo 1350 n.4 cod. civ.), sia delle norme regolatrici della servitù (articolo 1063 cod.
civ.), secondo cui la estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 cod. civ.” (cfr. Cassazione n. 15921/2007).
Fermi i superiori principi e la necessità di dover tratteggiare i termini di uso della servitù non solo sulla base di un mero richiamo al contenuto letterale del titolo costitutivo della servitù di 7 cui trattasi, all'esito dell'istruttoria e della valutazione complessiva delle circostanze di fatto assumenti rilievo, ivi compreso quindi il comportamento delle parti, tenuto non solo al momento della costituzione della servitù ma anche successivamente, deve ritenersi provato ed assumente rilievo ai fini che qui interessano che:
1) il cancello posto al limite tra la proprietà della società convenuta e la strada pubblica, attraverso il quale l'attore transita per accedere alla strada oggetto di servitù che conduce al proprio fondo, è sempre stato presente perché apposto prima dell'acquisto da parte dell'attore dei propri terreni (circostanza non specificamente contestata dall'attore);
2) il passaggio attraverso la strada insistente nel fondo servente è stato esercitato, fino alla seconda metà dell'anno 2022, accedendo alla stessa solo in orario di apertura della società convenuta, suonando al campanello della medesima apposto proprio in prossimità del detto cancello (circostanza non specificamente contestata dall'attore, anzi ammessa dallo stesso in I memoria ex art. 171 ter c.p.c.);
3) il fondo dell'attore, fin dal momento del suo acquisto nel 2005, è costituito da un terreno lasciato incolto (circostanza non contestata e prospettata dalla parte stessa, a mezzo di specifico richiamo all'ordinanza comunale a lui indirizzata ed avente ad oggetto “l'esecuzione di attività di taglio erba, siepi e rami di alberi nonché per la pulizia di terreni privati” e dunque lamentando l'esigenza di ottemperare prontamente all'ordinanza facendo accesso al proprio fondo anche nei giorni festivi – cfr. doc. 10 attoreo);
4) il fondo dell'attore era stato specificamente acquistato al fine di arrotondare la proprietà contadina di cui era titolare, con vocazione di natura agricola, peraltro mai esercitata (cfr. doc.
1 attoreo, punto 8 del rogito del 6 maggio 2005);
5) lo stesso attore ha infine individuato due esigenze che lo hanno indotto a chiedere la consegna delle chiavi del cancello, ovvero la necessità di poter accedere al fondo in qualunque momento al fine di effettuare la manutenzione del verde e quella di farvi accesso con dei potenziali terzi acquirenti.
Tanto evidenziato, deve concludersi come la mancata consegna di chiavi o di adeguato badge - che funzioni negli orari di chiusura della società convenuta - è circostanza ex se ostativa ad una congrua e confacente modalità di esercizio della servitù di cui trattasi, essendo di fatto totalmente impedito l'accesso al fondo in detti frangenti e precluso di poter operare la 8 manutenzione del verde e far visionare il terreno a dei potenziali terzi acquirenti (non risulta al contrario incidere la prospettiva – peraltro del tutto inattuale - di un utilizzo pubblico sportivo del fondo, in quanto implicante un ampliamento gravoso dell'utilizzo della servitù, a scapito del fondo servente, contrastante con la finalità agricola dell'acquisto del fondo dominante).
La possibilità di utilizzare la servitù, infatti, non può farsi dipendere da un macchinoso meccanismo di segnalazione preventiva ad imprecisati incaricati della resistente, asseritamente disponibili giorno e notte a consentire l'immediato accesso al fondo negli orari di chiusura della , né imponendo all'attore di trasmettere report degli accessi effettuati CP_1
(nulla comunque ostando al fatto che la convenuta valuti di organizzare autonomamente, sussistendone i requisiti e coinvolgendo se necessario gli organi competenti, un sistema di monitoraggio degli accessi, per garantire le riferite esigenze di sicurezza dell'azienda durante la chiusura della stessa).
La convenuta dovrà pertanto procedere alla consegna, entro giorni 30, di un telecomando o badge programmato per aprire il cancello che ad oggi impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di , senza alcuna limitazione al suo funzionamento negli orari di Parte_1
chiusura della società.
A detta conclusione si perviene ove si considerino, in aggiunta al titolo e sulla scorta dei principi sopra riportati, il precedentemente descritto specifico stato dei luoghi, oltre all'ubicazione reciproca dei fondi e alla loro naturale destinazione, ovvero gli elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas della servitù per cui è causa, per come sopra più dettagliatamente esposti.
A diversa conclusione, di converso, deve pervenirsi con riferimento alla situazione di accesso al fondo in orario di apertura della società convenuta, dovendo essere contemperati i contrastanti interessi delle parti e tutelate le esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, secondo i principi sopra descritti, ma in questo caso tenendo altresì conto - in particolare - dei criteri sussidiari di cui all'art. 1065 c.c., secondo il quale “nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”.
9 Le sopra riferite necessità attoree (di accesso al fondo ai fini di poter effettuare la manutenzione del fondo agricolo e di poterlo proporre ad eventuali terzi acquirenti) vanno quindi salvaguardate anche in orario di apertura della società, ma contemperate con la necessità di dover garantire la sicurezza delle attività poste in essere dalla sul proprio CP_1
fondo.
E' di converso irrilevante, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto:
a) il fatto che un soggetto terzo (ovvero, per quanto riferito, la società ) abbia consentito CP_3
all'attore, a titolo di mera cortesia, di accedere al terreno di sua proprietà per il tramite di altra via, in quanto il fondo di proprietà della non risulta gravato da alcuna servitù di CP_3
passaggio a favore del fondo attoreo;
b) il fatto che finora l'attore ha esercitato l'accesso facendosi aprire il cancello, ove la circostanza sia da porre a fondamento di una intervenuta successiva riduzione dell'estensione della servitù, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1075 c.c. (la questione assume al contrario una sua rilevanza - come detto al punto 2) a pagina 8 di questo provvedimento - quale elemento da valutarsi al fine di tratteggiare in concreto quali siano le modalità e l'estensione della servitù originariamente esistente).
In orario di apertura della società convenuta, pertanto, il telecomando o il badge da consegnarsi all'attore potrà essere programmato dalla convenuta – ove di interesse - per aprire il cancello in modo automatico non immediatamente ma dopo un lasso temporale di massimo
45 secondi (da intendersi quale momento di inizio dell'apertura), di modo da consentire all'azienda di interrompere eventuali attività pericolose per la sicurezza dei soggetti coinvolti, consentendo delle rapide verifiche ad opera della portineria e/o le opportune segnalazioni ai mezzi in manovra - anche per il tramite di eventuali lampeggianti automatici e/o segnali visivi e sonori adeguati e automatizzati - da realizzarsi nei termini ritenuti opportuni.
Resta infine evidentemente salva, per la convenuta: a) la possibilità di bloccare manualmente l'apertura automatica entro 45 secondi per ineludibili esigenze di sicurezza, intervenendo per il tramite di un proprio operatore sul timer e sul meccanismo di apertura;
b) la possibilità di predisporre gli opportuni accorgimenti pratici, previo coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza, al fine di garantire l'utilizzo della servitù negli orari di apertura.
10 Non si applica alla fattispecie, di converso, l'art. 1065 comma II c.c. in quanto il fondo era già
chiuso al momento della costituzione della servitù.
Risultano infine prive di alcun rilievo, in ordine alla decisione sulle domande di causa formulate, le generiche e tardive doglianze in merito ad asseriti intervenuti saltuari restringimenti della carreggiata relativa alla servitù di cui si discute, non essendo oggetto di questo contenzioso valutare se la abbia inibito il passaggio per il tramite di iniziative CP_1
diverse rispetto a quelle sopra esaminate e censurate dall'attore entro lo spirare delle preclusioni.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, previo accertamento che sussiste diritto di servitù di passaggio - come risultante dall'atto di compravendita repertorio n. 152549 del 6 maggio 2005,
a firma del notaio ove vengono richiamati gli atti a rogito del notaio Persona_1 Per_2
del 27 luglio 2001 (rep. n. 86062) e del notaio di data 21 giugno 2004 (rep. n. 23862) Per_3
dai quali risulta la servitù di passaggio “per ogni uso e con ogni mezzo” (cfr. doc. 2, 3 e 3 bis attorei) - nonché che è presente sul fondo di proprietà della un cancello che CP_1
impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di , tenuto conto del Parte_1
titolo costitutivo della servitù di cui trattasi, nonché dei criteri sussidiari dati dallo specifico stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale ed attuale destinazione, oltre che delle previsioni di cui all'art. 1065 c.c., ordina alla convenuta:
a) di procedere alla consegna, entro giorni 30, di un telecomando o badge programmato per aprire il cancello che impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di
, senza alcuna limitazione al suo funzionamento negli orari di Parte_1
chiusura della società;
b) di procedere alla consegna, entro giorni 90, di altro telecomando o badge per utilizzo negli orari di apertura, il quale potrà essere programmato per determinare l'apertura del cancello, entro un lasso temporale di massimo 45 secondi (da intendersi quale momento di inizio dell'apertura); salva, per la convenuta, la possibilità di bloccare manualmente l'apertura automatica entro 45 secondi per ineludibili esigenze di sicurezza, intervenendo per il tramite di un proprio operatore sul timer e sul meccanismo di apertura;
salva la possibilità di predisporre gli opportuni accorgimenti
11 pratici, previo coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza, al fine di garantire l'utilizzo della servitù negli orari di apertura.
Si precisa che la previsione di cui al punto b) si pone in termini di corrispondenza ex art. 112
c.p.c. rispetto alle specifiche domanda di causa, trattandosi di un accoglimento parziale –
ovvero con limitazioni e prescrizioni, sulla base della disamina delle pertinenti eccezioni della convenuta - rispetto a quanto chiesto dall'attore.
2. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto, essendo stata la domanda attorea parzialmente accolta.
3. Le spese di lite vengono compensate per ½, in quanto va valorizzato il fatto che il convenuto aveva prospettato, anche sulla scorta di quanto inizialmente proposto ex art. 185 bis c.p.c., un'ipotesi di conciliazione che in significativa parte è stata recepita in sede decisionale (pur senza concludere in conformità rispetto alla proposta in questione ed insistendo nella domanda ex art. 96 c.p.c., motivo per cui va esclusa una compensazione integrale delle spese di lite).
Le spese di lite seguono di converso la soccombenza sostanziale per la restante frazione di ½ e vengono poste a carico della convenuta, in detta frazione già ridotta di ½, in misura di € 850,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate. Detta quantificazione è operata in base al D.M. n 147/2022, secondo valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione, attesa la non particolare complessità della controversia e le sue modalità di svolgimento (scaglione di riferimento quello dei giudizi sino ad € 26.000,00, ovvero di valore indeterminabile e complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata la sussistenza di diritto di servitù di passaggio a vantaggio dei fondi interclusi di
proprietà di (identificati ai mappali: Foglio 1, mappali 761-762-759-629-637 Parte_1
Catasto terreni Casale Sul Sile) e a carico del mappale n. 202 di proprietà della - CP_1
come risultante dall'atto di compravendita repertorio n. 152549 del 6 maggio 2005, a firma del
notaio ove vengono richiamati gli atti a rogito del notaio del 27 luglio Persona_1 Per_2
12 2001 (rep. n. 86062) e del notaio di data 21 giugno 2004 (rep. n. 23862) dai quali Per_3
risulta la servitù di passaggio “per ogni uso e con ogni mezzo” (cfr. doc. 2, 3 e 3 bis attorei) - nonché il fatto che è presente sul predetto fondo di proprietà della un cancello che CP_1
impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di tenuto conto del titolo Parte_1
costitutivo della servitù di cui trattasi, nonché dei criteri sussidiari dati dallo specifico stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione ed attuale destinazione, oltre che delle previsioni di cui all'art. 1065 c.c., ordina alla convenuta: a) di procedere alla consegna entro giorni 30 di un telecomando o badge programmato per aprire il
cancello che impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di senza Parte_1
alcuna limitazione al suo funzionamento negli orari di chiusura della società; b) di procedere alla consegna entro giorni 90 di altro telecomando o badge per utilizzo negli orari di apertura, il
quale potrà essere programmato per determinare l'apertura del cancello, entro un lasso temporale di massimo 45 secondi (da intendersi quale momento di inizio dell'apertura); salva, per la convenuta, la possibilità di bloccare manualmente l'apertura automatica entro 45 secondi per ineludibili esigenze di sicurezza, intervenendo per il tramite di un proprio operatore sul
timer e sul meccanismo di apertura;
salva la possibilità di predisporre gli opportuni accorgimenti pratici, previo coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza, al fine di garantire l'utilizzo della servitù negli orari di apertura.
2) rigetta la domanda della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la convenuta alla rifusione di ½ delle spese di lite attoree, quantificate in detta frazione già ridotta di ½, in misura di € 850,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali in misura pari al 15% e a alla rifusione di €
264,00 per anticipazioni documentate;
compensa le spese di lite tra le parti per la restante frazione di ½.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, il 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3580 del 2023, promossa da
(C.F. , con gli avv.ti Andrea Nieri e Rosalba Parte_1 C.F._1
Marchesani attore
contro
(c.f ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1
l'avv. STERNINI STEFANO convenuto
Oggetto: Servitù.
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale : accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di servitù di passaggio, come costituita con gli atti notarili sopra richiamati ed allegati, a vantaggio dei fondi di proprietà del signor
identificati ai mappali: Foglio 1, mappali 761-762-759-629-637 Catasto terreni Casale Parte_1
Sul Sile (TV), ed a carico del mappale n. 202 di proprietà della disporre che la convenuta CP_1
consenta il passaggio liberamente e senza alcuna limitazione di orario e di giorni, ai citati fondi
dell'attore, anche in considerazione della loro interclusione ed essendo il fondo di cui al mappale 202
l'unico accesso possibile per raggiungere la proprietà dell'odierno attore;
sempre in via principale: attesa la presenza sul fondo di proprietà della di un cancello che CP_1
impedisce l'accesso libero ed incondizionato al fondo dominante di proprietà del signor Parte_1
disporre che la consegni al signor le chiavi del cancello e/o il
[...] CP_1 Parte_1
telecomando se provvisto di tale dispositivo.
In via istruttoria: Salva e riservata ogni ulteriore istanza, deduzione, produzione ed eccezione, si chiede
sin d'ora, prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa.” 1 Conclusioni di parte opposta:
“NEL MERITO:
1) Respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
2) condannarsi l'attore a risarcire a i danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in via CP_1
equitativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2023, ha evocato in Parte_1
giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, CP_1
previo accertamento dell'esistenza e delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio a favore del fondo attoreo e a carico del fondo della convenuta, una pronuncia che imponga alla convenuta di consentire il passaggio dell'attore verso il proprio terreno agricolo liberamente e senza alcuna limitazione di orario e di giorni, ovvero a mezzo di consegna delle chiavi o del telecomando del cancello che di fatto inibisce il libero accesso al proprio fondo intercluso.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha più in particolare dedotto:
- di aver acquistato da , oggi l'area sita a Casale Sul Sile Controparte_2 CP_1
(TV) comprensiva dei fondi così identificati: Catasto terreni, Foglio 1, mappali 761-762-759-
629-637 con atto notarile rep. n. 152549 del 6 maggio 2005 del notaio Dott. Persona_1
- che, nel citato atto notarile, sono richiamati gli atti a rogito notaio di data 27 luglio Per_2
2001, rep. n. 86062, e rogito notaio di data 21 giugno 2004, rep. n. 23862, con i quali è Per_3
stata costituita la seguente servitù di passaggio “a carico e a favore del m.n. 202 oggetto del presente atto ed a favore della restante proprietà della società venditrice m.n. 203, 724 (ex 633/a), 726
(ex 641/a) 629, 637, 631 e 639, lungo tutto il lato sud del m.n. 202, per una larghezza di ml.8 (otto) fino
a raggiungere i mappali 203, 724 e 726, secondo il percorso evidenziato in colore giallo, piantina che previa visione ed approvazione delle parti e firmata dalle parti stesse e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "E"”;
- che, in virtù di detto richiamo, a favore del fondo intercluso acquistato dall'attore è stata quindi costituita servitù di passaggio “per ogni uso e con ogni mezzo”, in quanto sprovvisto di accesso diretto alla via pubblica;
2 - che la proprietaria del fondo servente, identificato con il mappale n. 202, è la società CP_1
[...]
- che la servitù a favore del fondo di proprietà dell'attore continua anche a carico del mappale n. 203, di proprietà di società terza estranea al giudizio;
- che sul fondo servente della società convenuta è apposto un cancello che impedisce all'attore di accedere liberamente al proprio fondo, in quanto questi non dispone delle relative chiavi o di un telecomando;
- di aver chiesto più volte alla convenuta la disponibilità delle suddette chiavi, di modo da poter esercitare liberamente il proprio diritto di passaggio;
- che la convenuta ha sempre negato la consegna delle chiavi del cancello;
- di essere stato più volte impossibilitato ad accedere al proprio fondo, nei giorni festivi, per tagliare l'erba o per effettuare l'ordinaria manutenzione, poiché l'azienda convenuta era chiusa e non vi era nessuno che potesse aprire il cancello;
- di aver intenzione di vendere il fondo e quindi di avere la necessità di recarsi sul posto liberamente, senza vincoli di giorno e/o di orari, anche di domenica, per far visionare l'immobile ad ipotetici acquirenti;
- che la convenuta riconosce la servitù di passaggio, ma ne contesta le modalità d'esercizio.
Ha argomentato, quindi, che la servitù di passaggio è un diritto reale che non può essere limitato nel suo esercizio, se non per esplicito accordo delle parti
Ha sostenuto, invece, che la convenuta ha deliberatamente deciso di limitare, sia nella modalità che negli orari di accesso, il libero esercizio della servitù di passaggio, negando la consegna delle chiavi del cancello ed impedendo all'attore di accedere liberamente al proprio terreno.
Ha ritenuto, pertanto, sussistente un obbligo in capo alla convenuta di garantire il libero esercizio della servitù, eliminando ogni limitazione, o in alternativa fornendo i mezzi utili a non rendere più incomodo il passaggio.
Ha infine dichiarato di agire mediante l'azione confessoria servitutis che prevede che il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e le turbative.
3 Si è costituita in giudizio la società convenuta con comparsa di costituzione e CP_1
risposta depositata in data 8 settembre 2023, rappresentando la totale infondatezza e pretestuosità della domanda attorea ed argomentando, in estrema sintesi: 1) che i fatti celano comportamenti emulativi da parte dell'attore; 2) che controparte non ha mai manifestato in passato la propria volontà di accedere alla proprietà di domenica, o in altri giorni festivi, come ora affermato;
3) che il passaggio è sempre stato esercitato senza alcun problema nei giorni feriali, fino a quando l'attore ha deciso di mettere in vendita il proprio terreno, offrendolo alla società convenuta, non interessata all'acquisto; 4) che, solamente a partire da quel momento, è
sorta la necessità dell'attore di attraversare la proprietà della convenuta nei giorni e nelle ore più impensabili;
5) che mai la convenuta ha posto in essere comportamenti tali da impedire od ostacolare il passaggio;
6) che la proprietà dell'attore consta di un fondo incolto sovrastante una vecchia discarica, essendo pertanto irragionevole la richiesta di avere le chiavi del cancello per accedere al fondo quando la società convenuta è chiusa;
7) che la richiesta di modifica delle modalità di esercizio della servitù fino a quel momento tenute costituisce una compressione del diritto di proprietà della convenuta, in contrasto con il principio del minor aggravio del fondo servente;
8) che la pretesa di accedere indiscriminatamente al piazzale della fabbrica durante l'orario della sua chiusura, ove accolta, comporta un grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità della medesima;
9) di aver offerto ben tre numeri di telefono da contattare con un sms per accedere nelle ore di chiusura della società al terreno, CP_1
ottenendo così immediatamente l'apertura da remoto del cancello, da ritenersi più che idoneo contemperamento delle posizioni delle parti;
10) che detta soluzione è stata ritenuta insufficiente dall'attore; 11) che, in assenza di più puntuali specificazione desumibili dal titolo
- e mancando quindi una disciplina contrattuale sul punto - si deve ricorrere al principio del minor aggravio del fondo servente stabilito di cui all'art. 1065 comma II c.c.
La convenuta ha infine specificato di non aver mai inteso inibire l'accesso all'attore e che il cancello in discussione non è stato apposto in momento successivo, ma ha da sempre delimitato l'accesso alla proprietà della convenuta.
Ha insistito, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna in via equitativa per la temerarietà della lite sanzionabile ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ex art. 171 ter c.p.c. 4 All'udienza del 7 marzo 2024, celebratasi in presenza, è stata formulata la seguente ipotesi di conciliazione, ovvero:
“1) la convenuta si impegna a consentire il passaggio al fondo intercluso per cui è causa, con consegna delle chiavi all'attore, ma con impegno di questi a segnalare il proprio accesso a mezzo sms o chiamata
ad uno dei tre numeri indicati, al fine di garantire la sicurezza dell'azienda, impregiudicata la facoltà per la convenuta di apporre all'interno della sua proprietà recinzioni o di assumere altre idonee iniziative finalizzate ad evitare – ove di interesse – il rischio di accesso di attore o di terzi, presso i propri immobili, ultroneo rispetto all'esercizio della servitù di passaggio propriamente intesa;
2) spese compensate”.
L'attore ha ritenuto di non aderire alla suddetta proposta.
La convenuta ha formulato una controproposta conciliativa alternativa, prospettando la consegna di un badge di apertura del cancello, da utilizzarsi negli orari di chiusura della società, precisando, con note ex art. 127 ter c.p.c. del 2 luglio 2024, che l'utilizzo del campanello negli orari di apertura è invece necessario “al fine di consentire alla portineria e/o alla vigilanza di monitorare il rispetto di quanto previsto nel piano di viabilità aziendale, avvenendo il
transito del in compresenza con i mezzi aziendali e di terzi in manovra e non, nel piazzale ed Pt_1
anche nel corridoio oggetto di servitù” e risultando l'utilizzo del suddetto campanello iniziativa posta a presidio dell'incolumità dello stesso , oltre che di chi opera all'interno Pt_1
dell'azienda.
Tale proposta di definizione bonaria è stata parimenti rifiutata dall'attore.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, risultando superflua l'assunzione della prova orale chiesta da entrambe le parti ed inconferente la richiesta di c.t.u.
E' stata quindi fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
È stata successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note scritte versate in atti dalle parti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
5 La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che si vanno ad esporre.
Non vi è dubbio in ordine all'esistenza della servitù a favore del fondo dominante di proprietà dell'attore e gravante sul fondo di proprietà della convenuta, in quanto trattasi di circostanza pacifica, oltre che provata documentalmente mediante la produzione degli atti notarili di riferimento.
L'esistenza della servitù non è infatti contestata dalla convenuta, oltre a risultare dall'atto di compravendita repertorio n. 152549 del 6 maggio 2005, a firma del notaio Persona_1
ove vengono richiamati gli atti a rogito del notaio del 27 luglio 2001 (rep. n. 86062) e del Per_2
notaio di data 21 giugno 2004 (rep. n. 23862) dai quali risulta la servitù di passaggio Per_3
“per ogni uso e con ogni mezzo” (cfr. doc. 2, 3 e 3 bis attorei).
Al pacifico riconoscimento dell'esistenza della servitù, così come descritta in atti e confermata dalle parti, non corrisponde tuttavia un altrettanto pacifico riconoscimento delle modalità
mediante le quali questa dovrebbe essere esercitata.
Da una parte, come già in precedenza esposto, l'attore ritiene che la presenza, nel titolo costitutivo della servitù, della locuzione “per ogni uso e con ogni mezzo” - in ritenuta assenza di ulteriori precisazioni - debba interpretarsi nel senso che il passaggio può essere esercitato con la massima libertà e senza alcuna limitazione sia nelle modalità che nell'orario. Dall'altra parte, la convenuta ritiene che la mancanza di una specifica disciplina in ordine alle modalità e ai tempi di esercizio del passaggio determini l'applicazione della previsione di cui all'art. 1065
c.c., dovendosi considerare le peculiarità della fattispecie.
A tal riguardo, si osserva che il titolo costitutivo della servitù per cui è causa si limita a dare conto che il passaggio attraverso il fondo servente può essere esercitato per ogni uso e con ogni mezzo da parte del proprietario del fondo dominante, senza nulla specificare in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, con conseguente applicabilità anche dei criteri sussidiari dati dallo specifico stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, ovvero degli elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas
legittimante la costituzione della servitù, oltre che delle previsioni di cui all'art. 1065 c.c. 6 In tal senso, deve essere infatti richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle
espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.” (Cass.
20696/2018) e per cui “(…) in tema di determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù, ai sensi dell'art. 1065 c.c., prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi, non occorre considerare gradatamente il possesso dopo il titolo, operando essi sullo
stesso piano, ma si deve interpretare la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati dall'art.
1362 c.c. (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata. Qualora, però, il titolo non stabilisca nulla di preciso, il possesso è irrilevante poiché, in tal caso, il comportamento si trasformerebbe in titolo costitutivo del contenuto del diritto (…)” ed ancora per cui “(…) ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi,
della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità (…)” (cfr. Cassazione n. 15046/2018).
Infatti, in tema di accertamento del diritto di servitù, il titolo negoziale può essere valutato ex art. 1362 c.c., al fine di determinare la comune intenzione delle parti anche sulla base del loro comportamento complessivo, antecedente e posteriore alla conclusione del contratto “e ciò senza violazione alcuna sia del requisito formale, "ad substantiam" previsto per i contratti costitutivi di servitù prediali (articolo 1350 n.4 cod. civ.), sia delle norme regolatrici della servitù (articolo 1063 cod.
civ.), secondo cui la estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 cod. civ.” (cfr. Cassazione n. 15921/2007).
Fermi i superiori principi e la necessità di dover tratteggiare i termini di uso della servitù non solo sulla base di un mero richiamo al contenuto letterale del titolo costitutivo della servitù di 7 cui trattasi, all'esito dell'istruttoria e della valutazione complessiva delle circostanze di fatto assumenti rilievo, ivi compreso quindi il comportamento delle parti, tenuto non solo al momento della costituzione della servitù ma anche successivamente, deve ritenersi provato ed assumente rilievo ai fini che qui interessano che:
1) il cancello posto al limite tra la proprietà della società convenuta e la strada pubblica, attraverso il quale l'attore transita per accedere alla strada oggetto di servitù che conduce al proprio fondo, è sempre stato presente perché apposto prima dell'acquisto da parte dell'attore dei propri terreni (circostanza non specificamente contestata dall'attore);
2) il passaggio attraverso la strada insistente nel fondo servente è stato esercitato, fino alla seconda metà dell'anno 2022, accedendo alla stessa solo in orario di apertura della società convenuta, suonando al campanello della medesima apposto proprio in prossimità del detto cancello (circostanza non specificamente contestata dall'attore, anzi ammessa dallo stesso in I memoria ex art. 171 ter c.p.c.);
3) il fondo dell'attore, fin dal momento del suo acquisto nel 2005, è costituito da un terreno lasciato incolto (circostanza non contestata e prospettata dalla parte stessa, a mezzo di specifico richiamo all'ordinanza comunale a lui indirizzata ed avente ad oggetto “l'esecuzione di attività di taglio erba, siepi e rami di alberi nonché per la pulizia di terreni privati” e dunque lamentando l'esigenza di ottemperare prontamente all'ordinanza facendo accesso al proprio fondo anche nei giorni festivi – cfr. doc. 10 attoreo);
4) il fondo dell'attore era stato specificamente acquistato al fine di arrotondare la proprietà contadina di cui era titolare, con vocazione di natura agricola, peraltro mai esercitata (cfr. doc.
1 attoreo, punto 8 del rogito del 6 maggio 2005);
5) lo stesso attore ha infine individuato due esigenze che lo hanno indotto a chiedere la consegna delle chiavi del cancello, ovvero la necessità di poter accedere al fondo in qualunque momento al fine di effettuare la manutenzione del verde e quella di farvi accesso con dei potenziali terzi acquirenti.
Tanto evidenziato, deve concludersi come la mancata consegna di chiavi o di adeguato badge - che funzioni negli orari di chiusura della società convenuta - è circostanza ex se ostativa ad una congrua e confacente modalità di esercizio della servitù di cui trattasi, essendo di fatto totalmente impedito l'accesso al fondo in detti frangenti e precluso di poter operare la 8 manutenzione del verde e far visionare il terreno a dei potenziali terzi acquirenti (non risulta al contrario incidere la prospettiva – peraltro del tutto inattuale - di un utilizzo pubblico sportivo del fondo, in quanto implicante un ampliamento gravoso dell'utilizzo della servitù, a scapito del fondo servente, contrastante con la finalità agricola dell'acquisto del fondo dominante).
La possibilità di utilizzare la servitù, infatti, non può farsi dipendere da un macchinoso meccanismo di segnalazione preventiva ad imprecisati incaricati della resistente, asseritamente disponibili giorno e notte a consentire l'immediato accesso al fondo negli orari di chiusura della , né imponendo all'attore di trasmettere report degli accessi effettuati CP_1
(nulla comunque ostando al fatto che la convenuta valuti di organizzare autonomamente, sussistendone i requisiti e coinvolgendo se necessario gli organi competenti, un sistema di monitoraggio degli accessi, per garantire le riferite esigenze di sicurezza dell'azienda durante la chiusura della stessa).
La convenuta dovrà pertanto procedere alla consegna, entro giorni 30, di un telecomando o badge programmato per aprire il cancello che ad oggi impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di , senza alcuna limitazione al suo funzionamento negli orari di Parte_1
chiusura della società.
A detta conclusione si perviene ove si considerino, in aggiunta al titolo e sulla scorta dei principi sopra riportati, il precedentemente descritto specifico stato dei luoghi, oltre all'ubicazione reciproca dei fondi e alla loro naturale destinazione, ovvero gli elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas della servitù per cui è causa, per come sopra più dettagliatamente esposti.
A diversa conclusione, di converso, deve pervenirsi con riferimento alla situazione di accesso al fondo in orario di apertura della società convenuta, dovendo essere contemperati i contrastanti interessi delle parti e tutelate le esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, secondo i principi sopra descritti, ma in questo caso tenendo altresì conto - in particolare - dei criteri sussidiari di cui all'art. 1065 c.c., secondo il quale “nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”.
9 Le sopra riferite necessità attoree (di accesso al fondo ai fini di poter effettuare la manutenzione del fondo agricolo e di poterlo proporre ad eventuali terzi acquirenti) vanno quindi salvaguardate anche in orario di apertura della società, ma contemperate con la necessità di dover garantire la sicurezza delle attività poste in essere dalla sul proprio CP_1
fondo.
E' di converso irrilevante, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto:
a) il fatto che un soggetto terzo (ovvero, per quanto riferito, la società ) abbia consentito CP_3
all'attore, a titolo di mera cortesia, di accedere al terreno di sua proprietà per il tramite di altra via, in quanto il fondo di proprietà della non risulta gravato da alcuna servitù di CP_3
passaggio a favore del fondo attoreo;
b) il fatto che finora l'attore ha esercitato l'accesso facendosi aprire il cancello, ove la circostanza sia da porre a fondamento di una intervenuta successiva riduzione dell'estensione della servitù, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1075 c.c. (la questione assume al contrario una sua rilevanza - come detto al punto 2) a pagina 8 di questo provvedimento - quale elemento da valutarsi al fine di tratteggiare in concreto quali siano le modalità e l'estensione della servitù originariamente esistente).
In orario di apertura della società convenuta, pertanto, il telecomando o il badge da consegnarsi all'attore potrà essere programmato dalla convenuta – ove di interesse - per aprire il cancello in modo automatico non immediatamente ma dopo un lasso temporale di massimo
45 secondi (da intendersi quale momento di inizio dell'apertura), di modo da consentire all'azienda di interrompere eventuali attività pericolose per la sicurezza dei soggetti coinvolti, consentendo delle rapide verifiche ad opera della portineria e/o le opportune segnalazioni ai mezzi in manovra - anche per il tramite di eventuali lampeggianti automatici e/o segnali visivi e sonori adeguati e automatizzati - da realizzarsi nei termini ritenuti opportuni.
Resta infine evidentemente salva, per la convenuta: a) la possibilità di bloccare manualmente l'apertura automatica entro 45 secondi per ineludibili esigenze di sicurezza, intervenendo per il tramite di un proprio operatore sul timer e sul meccanismo di apertura;
b) la possibilità di predisporre gli opportuni accorgimenti pratici, previo coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza, al fine di garantire l'utilizzo della servitù negli orari di apertura.
10 Non si applica alla fattispecie, di converso, l'art. 1065 comma II c.c. in quanto il fondo era già
chiuso al momento della costituzione della servitù.
Risultano infine prive di alcun rilievo, in ordine alla decisione sulle domande di causa formulate, le generiche e tardive doglianze in merito ad asseriti intervenuti saltuari restringimenti della carreggiata relativa alla servitù di cui si discute, non essendo oggetto di questo contenzioso valutare se la abbia inibito il passaggio per il tramite di iniziative CP_1
diverse rispetto a quelle sopra esaminate e censurate dall'attore entro lo spirare delle preclusioni.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, previo accertamento che sussiste diritto di servitù di passaggio - come risultante dall'atto di compravendita repertorio n. 152549 del 6 maggio 2005,
a firma del notaio ove vengono richiamati gli atti a rogito del notaio Persona_1 Per_2
del 27 luglio 2001 (rep. n. 86062) e del notaio di data 21 giugno 2004 (rep. n. 23862) Per_3
dai quali risulta la servitù di passaggio “per ogni uso e con ogni mezzo” (cfr. doc. 2, 3 e 3 bis attorei) - nonché che è presente sul fondo di proprietà della un cancello che CP_1
impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di , tenuto conto del Parte_1
titolo costitutivo della servitù di cui trattasi, nonché dei criteri sussidiari dati dallo specifico stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale ed attuale destinazione, oltre che delle previsioni di cui all'art. 1065 c.c., ordina alla convenuta:
a) di procedere alla consegna, entro giorni 30, di un telecomando o badge programmato per aprire il cancello che impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di
, senza alcuna limitazione al suo funzionamento negli orari di Parte_1
chiusura della società;
b) di procedere alla consegna, entro giorni 90, di altro telecomando o badge per utilizzo negli orari di apertura, il quale potrà essere programmato per determinare l'apertura del cancello, entro un lasso temporale di massimo 45 secondi (da intendersi quale momento di inizio dell'apertura); salva, per la convenuta, la possibilità di bloccare manualmente l'apertura automatica entro 45 secondi per ineludibili esigenze di sicurezza, intervenendo per il tramite di un proprio operatore sul timer e sul meccanismo di apertura;
salva la possibilità di predisporre gli opportuni accorgimenti
11 pratici, previo coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza, al fine di garantire l'utilizzo della servitù negli orari di apertura.
Si precisa che la previsione di cui al punto b) si pone in termini di corrispondenza ex art. 112
c.p.c. rispetto alle specifiche domanda di causa, trattandosi di un accoglimento parziale –
ovvero con limitazioni e prescrizioni, sulla base della disamina delle pertinenti eccezioni della convenuta - rispetto a quanto chiesto dall'attore.
2. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto, essendo stata la domanda attorea parzialmente accolta.
3. Le spese di lite vengono compensate per ½, in quanto va valorizzato il fatto che il convenuto aveva prospettato, anche sulla scorta di quanto inizialmente proposto ex art. 185 bis c.p.c., un'ipotesi di conciliazione che in significativa parte è stata recepita in sede decisionale (pur senza concludere in conformità rispetto alla proposta in questione ed insistendo nella domanda ex art. 96 c.p.c., motivo per cui va esclusa una compensazione integrale delle spese di lite).
Le spese di lite seguono di converso la soccombenza sostanziale per la restante frazione di ½ e vengono poste a carico della convenuta, in detta frazione già ridotta di ½, in misura di € 850,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate. Detta quantificazione è operata in base al D.M. n 147/2022, secondo valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione, attesa la non particolare complessità della controversia e le sue modalità di svolgimento (scaglione di riferimento quello dei giudizi sino ad € 26.000,00, ovvero di valore indeterminabile e complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata la sussistenza di diritto di servitù di passaggio a vantaggio dei fondi interclusi di
proprietà di (identificati ai mappali: Foglio 1, mappali 761-762-759-629-637 Parte_1
Catasto terreni Casale Sul Sile) e a carico del mappale n. 202 di proprietà della - CP_1
come risultante dall'atto di compravendita repertorio n. 152549 del 6 maggio 2005, a firma del
notaio ove vengono richiamati gli atti a rogito del notaio del 27 luglio Persona_1 Per_2
12 2001 (rep. n. 86062) e del notaio di data 21 giugno 2004 (rep. n. 23862) dai quali Per_3
risulta la servitù di passaggio “per ogni uso e con ogni mezzo” (cfr. doc. 2, 3 e 3 bis attorei) - nonché il fatto che è presente sul predetto fondo di proprietà della un cancello che CP_1
impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di tenuto conto del titolo Parte_1
costitutivo della servitù di cui trattasi, nonché dei criteri sussidiari dati dallo specifico stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione ed attuale destinazione, oltre che delle previsioni di cui all'art. 1065 c.c., ordina alla convenuta: a) di procedere alla consegna entro giorni 30 di un telecomando o badge programmato per aprire il
cancello che impedisce l'accesso al fondo dominante di proprietà di senza Parte_1
alcuna limitazione al suo funzionamento negli orari di chiusura della società; b) di procedere alla consegna entro giorni 90 di altro telecomando o badge per utilizzo negli orari di apertura, il
quale potrà essere programmato per determinare l'apertura del cancello, entro un lasso temporale di massimo 45 secondi (da intendersi quale momento di inizio dell'apertura); salva, per la convenuta, la possibilità di bloccare manualmente l'apertura automatica entro 45 secondi per ineludibili esigenze di sicurezza, intervenendo per il tramite di un proprio operatore sul
timer e sul meccanismo di apertura;
salva la possibilità di predisporre gli opportuni accorgimenti pratici, previo coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza, al fine di garantire l'utilizzo della servitù negli orari di apertura.
2) rigetta la domanda della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la convenuta alla rifusione di ½ delle spese di lite attoree, quantificate in detta frazione già ridotta di ½, in misura di € 850,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali in misura pari al 15% e a alla rifusione di €
264,00 per anticipazioni documentate;
compensa le spese di lite tra le parti per la restante frazione di ½.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, il 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
13