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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 16050/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. LEGRENZI DOMENICO C.F._1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Cessazione effetti civili del matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 17.06.2025 che qui si richiama a far parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 30.08.2008 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Lonato del Garda (atto n. 39 parte II serie A anno 2008).
Parte ricorrente, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi (n. 919/2015 pubblicata in data 24.03.2015) chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.12 e ss. con contestuale conferma dell'affidamento condiviso della figlia, (19.09.2009); nessuna domanda di carattere economico veniva Persona_1 formulata.
Parte resistente non si è costituita e all'udienza del 17.06.2025, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata contumace.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lonato del Garda di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
In merito all'affidamento della figlia della coppia, non si ravvisano motivi per non accogliere la richiesta di conferma dell'affido condiviso già disposto in sede di separazione.
Nulla sulle spese stante la sostanziale pronuncia sul solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra Parte_1
e celebrato in data 30.08.2008 a Lonato del Garda (BS); Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LONATO EL GA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 39, Parte II, serie A, anno 2008);
- conferma l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre,
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 16050/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. LEGRENZI DOMENICO C.F._1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Cessazione effetti civili del matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 17.06.2025 che qui si richiama a far parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Lonato del Garda (BS) in data 30.08.2008 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Lonato del Garda (atto n. 39 parte II serie A anno 2008).
Parte ricorrente, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi (n. 919/2015 pubblicata in data 24.03.2015) chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.12 e ss. con contestuale conferma dell'affidamento condiviso della figlia, (19.09.2009); nessuna domanda di carattere economico veniva Persona_1 formulata.
Parte resistente non si è costituita e all'udienza del 17.06.2025, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata contumace.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lonato del Garda di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
In merito all'affidamento della figlia della coppia, non si ravvisano motivi per non accogliere la richiesta di conferma dell'affido condiviso già disposto in sede di separazione.
Nulla sulle spese stante la sostanziale pronuncia sul solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra Parte_1
e celebrato in data 30.08.2008 a Lonato del Garda (BS); Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LONATO EL GA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 39, Parte II, serie A, anno 2008);
- conferma l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre,
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti