Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2024, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo all'udienza del 4 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3987/2023, vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Giordano (C.F. ) (fax 081/9225214) (indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata: presso il quale domicilia in Castel S. Email_1
Giorgio, alla Via Crocinola n.20/I.
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Di Nardo (C.F.
(fax 081/7954645) (pec: apoli.it) C.F._3 Email_2 Email_3 CP_1
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in alla Piazza Municipio, Palazzo San CP_1
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
APPELLATO
1. Con sentenza n.3111/2023 pubblicata il 22.03.2023, non notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava la domanda proposta con ricorso depositato il 10.2.2021 da nei Parte_1
confronti del con cui la ricorrente aveva chiesto: “accertare e dichiarare Controparte_1 le responsabilità del in ordine alla mancata stipula del contratto di Controparte_1
locazione conseguente all'assegnazione del locale commerciale;
per l'effetto ordinare al in persona del Sindaco legale rapp.nte p.t. domiciliato per la carica in Controparte_1
Piazza Municipio n. 1, palazzo S. Giacomo, di stipulare il contratto di locazione per il locale a suo tempo assegnato con decorrenza del pagamento del canone da quantificare alla luce dell'odierna situazione anche tenuto conto dello stato dell'immobile, da data successiva alla stipula contrattuale stessa e disponendo che nessuna somma è dovuta dall'attrice per il periodo pregresso non avendo la stessa mai utilizzato il locale oggetto dell'assegnazione. Condannare il al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 ricorrente, da quantificarsi in altra sede, tenuto conto del mancato utilizzo del locale e della sospensione dell'attività commerciale dell'istante; Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. Condannava, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.
2.540 per compensi ed €.20 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge nonché il al versamento in favore dello Stato della Controparte_1 somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
1.2. La ricorrente, a sostegno della domanda, per quanto qui rileva, aveva dedotto:
- di aver presentato, in data 5.6.1987, quale titolare di un negozio di mobili situato a via
Stadera, civici 62/A,60/C, 52/E, reso inagibile dal sisma del novembre 1980, domanda alla struttura Commissariale del Comune per l'assegnazione di locali idonei Controparte_2
(doc. Sub 1 e 2);
-che solo in data 11.04.2002, gli incaricati del Servizio Patrimonio del Comune di CP_1
avevano proceduto alla consegna provvisoria di un locale di proprietà comunale sito in alla via Cupa Santa Croce n. 20.22.24 già ed. 11 int. 11 (doc. sub 3); CP_1 - che nel verbale di consegna dell'immobile veniva specificato che lo stesso era consegnato provvisoriamente per evitare occupazioni da parte di terzi non aventi diritto e che la decorrenza del contratto, in sede di stipula, sarebbe stato quella del verbale di consegna provvisoria;
- che con lettera del 23.05.2007 inviata al di aveva lamentato che, dopo CP_1 CP_1
quattro anni dalla consegna, non era stata ancora chiamata a stipulare il contratto e sollecitava lo stesso per regolarizzare la propria posizione locativa (doc. sub 4);
- che in data 23.11.2009, con disposizione n. 620 del Servizio Assegnazioni immobili del
Comune di era stata disposta la formale assegnazione del locale, senza tuttavia CP_1 procedere alla stipula del contratto di locazione (doc. sub 5);
- che, stranamente, in data 05/11/2014 aveva ricevuto dalla Napoli Servizi, subentrata nella gestione del patrimonio comunale alla Romeo Gestioni, una richiesta di pagamento per presunti canoni arretrati di € 112.349,28 senza aver mai sottoscritto alcun contratto e aver mai utilizzato il locale;
- di aver richiesto in data 07/06/2016, attraverso il proprio legale, al la revisione CP_1
della propria posizione, con riserva di agire per il risarcimento dei danni non avendo potuto avviare la propria attività commerciale, mancando il locale avuto in consegna del requisito fondamentale e cioè un contratto debitamente registrato ( doc. su 6), ricevendo, in risposta, dalla Società incarica dal per la gestione del patrimonio un atto di diffida Controparte_1
in data 16/12/2015 per il pagamento di € 112.349 (doc. sub 7);
- che in data 12.01.2016, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 0000741/16
(doc. sub 8), essa istante aveva rappresentato che l'immobile assegnato provvisoriamente non era mai stato utilizzato dalla stessa in assenza di una formale regolarizzazione del rapporto di utenza a seguito di contratto da stipularsi nelle forme di legge, per cui chiedeva una revisione dell'operato del anche in ordine al calcolo della presunta morosità; CP_1
- di aver inviato in data 10.04.2018, attraverso il SUNIA, la nota prot. US/AG/330/2018 ( doc. sub 9), con la quale, nel far presente che l'immobile non era mai stato utilizzato in assenza di contratto, aveva lamentato i danni causati dall'inerzia amministrativa e chiesto chiarimenti in merito alla vicenda amministrativa, senza ricevere alcun riscontro dalla
Parte_2
1.3. Nel respingere le domande formulate dalla ricorrente il tribunale osservava che: la stipula di un contratto di locazione per iscritto era elemento essenziale per la sua validità, trattandosi di locatore P.A., sicchè la sua mancanza comportava che la ricorrente rivestiva la qualifica di occupante sine titulo; non vi era prova delle attività svolte dalla ricorrente dal
2002 all'introduzione del giudizio per sollecitare la PA alla stipula così come non vi era prova dell'inerzia della P.A. nella redazione del contratto;
il possesso delle chiavi in capo alla ricorrente obbligava la stessa al pagamento della relativa indennità di occupazione;
l'assegnazione provvisoria del bene immobile comunale non aveva determinato l'insorgenza in capo alla ricorrente di un diritto soggettivo perfetto alla stipula del contratto ma solo di un interesse pretensivo sicchè non ricorreva un contratto preliminare di locazione cui far conseguire una pronuncia ex art. 2932 c.c. con la conseguenza che la domanda di condanna del alla stipula del contratto di locazione era inammissibile perché si CP_1 scontrava con i limiti imposti alla giurisdizione del GO;
infondata era anche la domanda di risarcimento danni perché carente del presupposto della inadempienza della PA e in ogni caso perché sfornita di prova in ordine all'an e al quantum della pretesa risarcitoria.
2. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello con ricorso Parte_1 depositato il 18.9.2023 chiedendo, in totale riforma della decisione, accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla mancata stipula del contratto di Controparte_1 locazione conseguente all'assegnazione del locale commerciale;
per l'effetto ordinare al in persona del Sindaco legale rappr. p.t., di stipulare il contratto di Controparte_1
locazione per il locale a suo tempo assegnato con decorrenza del pagamento del canone da quantificare alla luce dell'odierna situazione anche tenuto conto dello stato dell'immobile, da data successiva alla stipula contrattuale stessa e disponendo che nessuna somma è dovuta dall'attrice per il periodo pregresso non avendo la stessa mai utilizzato il locale oggetto dell'assegnazione; condannare il al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 ricorrente, da quantificarsi in altra sede, tenuto conto del mancato utilizzo del locale e della sospensione dell'attività commerciale dell'istante; vinte le spese del doppio grado , con attribuzione al difensore antistatario.
2.1. A sostegno del gravame, con unico articolato motivo, l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, la responsabilità della pubblica amministrazione per la mancata stipula del contratto di locazione era provata dai documenti prodotti;
i locali consegnati erano inutilizzabili in quanto, trattandosi di immobili ad uso commerciale, l'assenza di formale contratto aveva impedito l'attivazione delle forniture e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per l'avvio dell'attività, sicchè non era dovuta l'indennità di occupazione;
l'assegnazione dell'immobile aveva generato in capo ad essa istante un diritto soggettivo perfetto alla stipula del contratto, nascente non solo dalla normativa ma anche dalle previsione degli stessi atti amministrativi, segnatamente dal verbale dell'11.4.2002 ( erroneamente indicato in appello come verbale del 19.7.1999) a fronte del quale emergeva la colpevole omissione del durata anni;
era improprio il CP_1 riferimento all'art. 2932 c.c. in quanto non si trattava di compravendita, mai richiesta, ma di rapporto locativo da formalizzare dopo la concessione amministrativa;
il risarcimento dei danni conseguiva all'inadempienza della p.a. dimostrata per tabulas mentre in ordine al quantum si era riservata di agire in separata sede;
in forza del principio di equità, considerata l'inadempienza del e l'assenza del contratto, quantomeno l'Ente non CP_1 avrebbe potuto pretendere il pagamento di canoni arretrati.
2.2. Ha resistito il chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e, nel Controparte_1 merito, instando per il suo rigetto infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese del grado
2.3. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, non è stata svolta attività istruttoria, indi, la causa è stata decisa all'udienza del 4 dicembre 2024 mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
La vicenda controversa, per come rappresentato dalla stessa appellante ed evincibile dai documenti depositati (per quanto poco leggibili, cfr istanza del 5.6.1987 e comunicazione di sgombero del giugno 1985 in fascicolo telematico primo grado appellante), trae origine da una istanza rivolta da ( unitamente a , parte estranea al presente Parte_1 CP_3 giudizio) alla Struttura Commissariale del Comune per ottenere, oltre ai sussidi CP_1 per la perdita dei negozi adibiti ad attività commerciale a seguito del sima del 1980, anche l'assegnazione di locali idonei a svolgere l'attività, il cui iter amministrativo consta del verbale di materiale consegna dell'immobile comunale alla in data 11.4.2002 “ nelle Pt_1
more del perfezionamento dell'atto amministrativo” ( così testualmente il verbale) cui è seguita, in riscontro alla lettera della del 13.6.2007, la Disposizione dirigenziale n. 620 Pt_1
del 23.11.2009 di assegnazione del “diritto d'uso del locale” che, come si legge nel provvedimento “ resta assolutamente revocabile in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine prefissato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione senza alcun onere di motivazione e di preavviso e senza obbligo di risarcimento danni”. Nel provvedimento si legge ancora “ l'assegnatario è tenuto a versare mensilmente per
l'utilizzo del locale la somma indicata nel contratto di locazione“, demandando “...alla
la predisposizione del contratto di locazione sulla scorta della normativa CP_4
vigente in materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione con il mandato di inserirvi ogni clausola vola a tutelare le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione comunale” e con la precisazione che “La validità del presente provvedimento è subordinata all'accettazione del canone determinato dalla Controparte_5
e al recupero delle eventuali morosità pregresse”.
[...]
Dal tenore letterale dei predetti documenti emerge, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, che si è in presenza di una assegnazione solo temporanea e provvisoria del diritto d'uso dell'immobile de quo alla inidonea al far sorgere in capo alla stessa un Pt_1 diritto soggettivo alla conclusione del contratto, come fatto palese dalla facoltà del tutto discrezionale del di revocare in qualsiasi momento l'assegnazione, senza obbligo CP_1
di motivazione.
L'instabilità dell'assegnazione, poi, in aggiunta a quanto opinato dal tribunale, emerge altresì dall'essere subordinata la sua validità all'accettazione da parte dell'assegnataria del canone determinato dalla e del pagamento delle morosità pregresse, Controparte_5
condizione che non risulta essersi avverata dal momento che è rimasta inadempiuta la richiesta rivolta alla di corresponsione dei canoni avanzata dalla Pt_1 Parte_3 con raccomandata del 5.11.2014 ( che la deducente ha ammesso di aver ricevuto, mentre non vi è prova della ricezione della missiva della del 2010). Controparte_5 Va, quindi, confermata la qualificazione della fattispecie in termini di interesse legittimo pretensivo dell'appellante alla conclusione del contratto di locazione, come ritenuto dal primo giudice, a fronte del quale non è ravvisabile alcun obbligo a contrarre gravante sul di cui l'appellante possa lamentare l'inadempimento né per ottenere tutela ex art. CP_1
2932 c.c. (fattispecie cui è riconducibile la domanda attorea di condanna del a CP_1
contrarre, essendo ammissibile, contrariamente all'assunto dell'appellante, il preliminare di locazione) né per pretendere il risarcimento dei danni.
Inoltre, poiché è pacifico che è mancata la stipula del contratto di locazione in forma scritta, richiesto ad substantiam, difetta un titolo negoziale legittimante il godimento dell'immobile assegnato, che dalla data di consegna del 2002 non consta essere mai stato restituito o offerto in restituzione dalla Comune, con conseguente obbligo per la stessa di Pt_4 corrispondere all'Ente proprietario l'indennità di occupazione, come condivisibilmente statuito dal tribunale.
Sul punto, poi, risulta indimostrato il dedotto mancato utilizzo dell'immobile da parte dell'assegnataria, che, come ben evidenziato in sentenza, essendo detentrice qualificata del locale in forza del provvedimento dirigenziale di assegnazione provvisoria, era ivi legittimata ad esercitarvi l'attività commerciale (in funzione della quale risulta precipuamente accordata l'assegnazione) mentre- si aggiunge qui- non consta che la Pt_1 abbia rivolto richiesta di forniture e/o di autorizzazioni amministrative al commercio negatele per la mancanza del contratto di locazione.
Infine, come affermato dal tribunale, manca la prova di attività svolte dalla appellante per sollecitare la PA alla stipula del contrato di locazione posto che non risulta dalla documentazione versata in atti che successivamente al provvedimento dirigenziale di assegnazione provvisoria del 2009 la abbia rivolto formali istanze al Comune e/o a Pt_1
società da esso incaricate poi volte alla Controparte_5 Parte_3 formalizzare del rapporto: infatti, solo dopo la diffida al pagamento del 16.12.2015 della
, la con missiva del 12.1.2016 rappresentava di non aver utilizzato Parte_3 Pt_1
l'immobile comunale per la mancata stipula del contratto, senza tuttavia sollecitarne la conclusione, mentre non vi è prova dell'invio e della ricezione della lettera dell'avv. Parisi datata 12.6.2016 indirizzata alla . Parte_3 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, l'appello si palesa del tutto destituito di fondamento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (indeterminato) e all'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, con una lieve riduzione per quest'ultima in assenza di appendici scritte in ragione del rito)
Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del che liquida in complessivi euro 3473,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, iva e cpa come per legge;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Parte_1
Così deciso in Napoli, li 4 12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa