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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 5311/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 5311/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5311 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Anna Felicia Palum- CP_1 bo e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Martucci n. 24;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Piatto e presso di questi elettivamente domiciliato in Frignano (CE) alla via Lazio n.
6;
APPELLATO
nonché contro domiciliata ex lege presso in Controparte_3 CP_4 persona del legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempio- ne n. 39;
APPELLATO
e
, domiciliato ex lege presso in persona del Controparte_5 CP_4 legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.09.2025 di discussione ex art. 281sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
, nonché la e il Controparte_2 Controparte_3 [...]
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 54/2024, CP_5 pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in da- ta 31.01.2024 nella parte in cui attribuiva un concorso di colpa allo stesso nella causazione del sinistro occorso in data 06.09.2018 in Carinola.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 2054 comma 2 c.c. e attribuendo, per- tanto, un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro ogget- to del giudizio. 2) Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la documentazione depositata in atti nonché l'istruttoria svolta;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere provata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura Ford focus, anche alla luce della dichiarazione testi- moniale della sig.ra resa in data 05.04.2023. Parte_1
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Condannare l' Controparte_6
, al risarcimento dei danni quantificati in €. 12093,64 , per le le-
[...] sioni riportate ovvero a quella somma provata anche a seguito di CTU espletata;
oltre in- teressi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2) Condannare, inoltre l'appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore dell'attore, quantificate in €
2090,00 per competenze oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge per compe- tenze secondo D.M. 55/2014 oltre spese di lite quantificate in 275,00 per contributo unificato e notifiche, oltre spese generali, ed accessori di Legge come dovuti;
3) Condannare la convenuta alla refusione delle spese di CTU per intero;
4) Condannarsi la convenuta
3
alla refusione delle spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, spese generali
IVA e Cpa come per Legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anti- statario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Improponibilità CP_4 appello per intervenuta acquiescenza ex art 329 c.p.c posto che l'attore ha incassato tutto quanto liquidato dalla sentenza del Giudice di Pace che qui si impugna;
2) Il Giudice di primo grado correttamente attribuiva il concorso di colpa in quanto l'appellante non provava l'esclusiva responsabilità del conducente la vettura Ford Focus nella causazione del sinistro;
3) La dichia- razione testimoniale della riporta un sinistro che vede coinvolti Parte_1 due ciclisti e non uno come viene descritto nell'atto di citazione e, nulla dice in relazione al comportamento tenuto da questi ultimi;
4) L'appellante non fa menzione nell'atto di appello di aver già incassato le somme liquidate dal
Giudice di Pace;
5) L'importo richiesto in sede di appello è superiore a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
6) Si de- posita la dove al nominativo dell'appellante risultano 11 Controparte_7 sinistri. Contr Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello ex art 329 c.p.c., in quanto, va escluso che la ricezione in pagamento delle somme previste dalla sentenza di primo grado rappresenti una forma di ac- quiescenza alla decisione che ne impedisce l'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Invero, “gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto” (Cass., sez, I, sent. n.
21491 del 10 ottobre 2014
4
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citati, gli appellati e , non sono Controparte_3 Controparte_5 costituiti.
Nel merito l'appello non è fondato ritendo il Tribunale, valutato l'incarto processuale, condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
E' noto, infatti, che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054
c.c., (che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ri- compresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi: Cass. civ., Sez. III, 22/09/2000, n. 12524), costituisce criterio di distribuzione del- la responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avu- to efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib.
Bari, Sez. III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può li- berarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da va- lutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luo- go. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concor- rente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'al- tro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ.,
5
Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellato, non ha provato di essersi uni- formato alle regole della strada, né di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Infatti, la dichiarazione testimoniale della escussa in data Parte_1
05.04.2023, dinanzi al Giudice di Pace di Carinola, nulla dice riguardo al comportamento tenuto dai ciclisti e, in particolare, se essi marciavano o meno in aderenza al margine destro della carreggiata impegnata ex art 143
c.d.s.. Pertanto, in base alla regola sopra menzionata, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure, non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di , che liquida in € 1.700,00 per com- Controparte_2 penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%
6
come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 22.09.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 5311/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 5311/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5311 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Anna Felicia Palum- CP_1 bo e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Martucci n. 24;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Maria Piatto e presso di questi elettivamente domiciliato in Frignano (CE) alla via Lazio n.
6;
APPELLATO
nonché contro domiciliata ex lege presso in Controparte_3 CP_4 persona del legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempio- ne n. 39;
APPELLATO
e
, domiciliato ex lege presso in persona del Controparte_5 CP_4 legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.09.2025 di discussione ex art. 281sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio l' CP_1 [...]
, nonché la e il Controparte_2 Controparte_3 [...]
al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 54/2024, CP_5 pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in da- ta 31.01.2024 nella parte in cui attribuiva un concorso di colpa allo stesso nella causazione del sinistro occorso in data 06.09.2018 in Carinola.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 2054 comma 2 c.c. e attribuendo, per- tanto, un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro ogget- to del giudizio. 2) Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la documentazione depositata in atti nonché l'istruttoria svolta;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere provata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura Ford focus, anche alla luce della dichiarazione testi- moniale della sig.ra resa in data 05.04.2023. Parte_1
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Condannare l' Controparte_6
, al risarcimento dei danni quantificati in €. 12093,64 , per le le-
[...] sioni riportate ovvero a quella somma provata anche a seguito di CTU espletata;
oltre in- teressi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
2) Condannare, inoltre l'appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore dell'attore, quantificate in €
2090,00 per competenze oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge per compe- tenze secondo D.M. 55/2014 oltre spese di lite quantificate in 275,00 per contributo unificato e notifiche, oltre spese generali, ed accessori di Legge come dovuti;
3) Condannare la convenuta alla refusione delle spese di CTU per intero;
4) Condannarsi la convenuta
3
alla refusione delle spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, spese generali
IVA e Cpa come per Legge, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anti- statario.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Improponibilità CP_4 appello per intervenuta acquiescenza ex art 329 c.p.c posto che l'attore ha incassato tutto quanto liquidato dalla sentenza del Giudice di Pace che qui si impugna;
2) Il Giudice di primo grado correttamente attribuiva il concorso di colpa in quanto l'appellante non provava l'esclusiva responsabilità del conducente la vettura Ford Focus nella causazione del sinistro;
3) La dichia- razione testimoniale della riporta un sinistro che vede coinvolti Parte_1 due ciclisti e non uno come viene descritto nell'atto di citazione e, nulla dice in relazione al comportamento tenuto da questi ultimi;
4) L'appellante non fa menzione nell'atto di appello di aver già incassato le somme liquidate dal
Giudice di Pace;
5) L'importo richiesto in sede di appello è superiore a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
6) Si de- posita la dove al nominativo dell'appellante risultano 11 Controparte_7 sinistri. Contr Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare
l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'appello ex art 329 c.p.c., in quanto, va escluso che la ricezione in pagamento delle somme previste dalla sentenza di primo grado rappresenti una forma di ac- quiescenza alla decisione che ne impedisce l'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Invero, “gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto” (Cass., sez, I, sent. n.
21491 del 10 ottobre 2014
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In via ulteriormente preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citati, gli appellati e , non sono Controparte_3 Controparte_5 costituiti.
Nel merito l'appello non è fondato ritendo il Tribunale, valutato l'incarto processuale, condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
E' noto, infatti, che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054
c.c., (che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ri- compresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi: Cass. civ., Sez. III, 22/09/2000, n. 12524), costituisce criterio di distribuzione del- la responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avu- to efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib.
Bari, Sez. III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può li- berarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da va- lutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luo- go. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concor- rente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'al- tro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ.,
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Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellato, non ha provato di essersi uni- formato alle regole della strada, né di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Infatti, la dichiarazione testimoniale della escussa in data Parte_1
05.04.2023, dinanzi al Giudice di Pace di Carinola, nulla dice riguardo al comportamento tenuto dai ciclisti e, in particolare, se essi marciavano o meno in aderenza al margine destro della carreggiata impegnata ex art 143
c.d.s.. Pertanto, in base alla regola sopra menzionata, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure, non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di , che liquida in € 1.700,00 per com- Controparte_2 penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%
6
come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 22.09.2025
Il Giudice
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