Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Antonetta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 54/2023 R.G., vertente TRA
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Antico (C.F. , fax
[...] C.F._2
0966/655290, pec elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio del difensore, in Cittanova (Rc) alla via San Girolamo, n. 1 appellante CONTRO
, (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso gli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec C.F._3 ; fax n. 0965/499114), Angela Email_2 CP_2 Fazio, , e , dai quali è rappresentato e difeso, CP_3 Controparte_4 CP_5 sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023 (repertorio n. 37590/7131), oec Persona_1 t Email_2 appellato E
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_6
in persona del legale rappresentante Controparte_7 p.t. appellate contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il 06.04.2020,
proponeva opposizione a estratto di ruolo con riferimento alle cartelle Parte_1 di pagamento n. 39420120002579145000, n. 39420130000648566000 e n. 39420130001813288000 – avente ad oggetto contributi relativi alla gestione datori di lavoro agricoli per gli anni dal 2012 al 2013 – deducendo la prescrizione quinquennale del credito maturata anche dalla data di presunta notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
Conveniva, quindi, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l'INPS, la e CP_8 l , rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accogliere il Controparte_9 ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che l e l' Controparte_6
INPS non hanno alcun diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti del sig.
delle somme portate dalle cartelle impugnate;
2) condannare i Parte_1 resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con aggravio di rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a e con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva l'INPS, in proprio e quale mandatario della eccependo, in via CP_8 preliminare, la carenza di interesse ad agire;
il difetto di legittimazione passiva per gli atti afferenti la procedura di riscossione, nonché la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 e ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Sosteneva, infine, che il credito era stato tempestivamente iscritto a ruolo e che, in ogni caso, essendo onere dell'agente della riscossione provare la notifica della cartella l'interruzione del termine di prescrizione. Restava contumace l' . Controparte_6
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1698/2022 pubblicata in data 07.10.2022, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese di lite. Osservava che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo in relazione a cartelle di pagamento e avviso di addebito, materia su cui era intervenute le Sezioni Unite, con sentenza n. 26283 del 06/09/2022, affermando che il legislatore “con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, aveva stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non era impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". La Suprema Corte aveva affermato che era inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)” e che la norma sopravvenuta era applicabile ai processi pendenti. Per conseguenza, posto che dagli atti di causa emergeva l'avvenuta notificazione delle cartelle portate nell'estratto di ruolo e che non risultava dimostrato l'interesse ad agire del ricorrente, il ricorso andava dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite, posta la sopravvenienza della pronuncia del giudice di legittimità
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dal sig. . Parte_1 Affermava che la sentenza era errata in primo luogo perché il Tribunale avrebbe dovuto concedere termine alle parti per interloquire in merito alla questione dell'interesse ad agire, come sancito dalla Sentenza della Suprema Corte n. 26283 del 6 settembre 2022 e in 3
secondo luogo, perché sussisteva l'interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente per le seguenti ragioni e considerazioni: Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 26283/2022, avevano precisato che non erano inammissibili i ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo ma che, alla luce della nuova norma, i contribuenti erano tenuti a dimostrare il pregiudizio che giustificava la sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio. Invero, la tematica relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per far valere la prescrizione di un credito indipendentemente dall'impugnazione di una cartella esattoriale o di un altro atto della sequenza procedimentale di cui al D.P.R. n. 602/1973, aveva trovato esaustivo esame nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Difatti, la Suprema Corte, aveva affermato che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. 29294 del 12/11/2019). Nell'ipotesi in cui la cartella sia stata notificata, la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito in essa portato in tanto può ritenersi ammissibile in quanto, all'esistenza attuale dell'iscrizione a ruolo, si accompagni un espresso vanto della pretesa coattiva da parte dell'ente creditore (arg. ex Cass. n. 16281 del 2016) ovvero uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto, quale può essere quello derivante dalla contestazione, da parte dell'ente previdenziale, dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella (così Cass. n. 29294 del 2019 cit.). Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito era stato anche specificato che “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio“(Cass. n. 22946/2016). Sulla base di tali premesse deve quindi valutarsi fondata la censura inerente l'omesso esame, ai fini dell'interesse ad agire, della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito” (Cass. n. 11554/2008; conf. Cass. n. 9934/2015; Cass. n. 26632/2006). Inoltre, qualsiasi atto dal quale desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria era di per sé sufficiente a legittimare il privato all'azione giudiziaria “oppositiva”. All'istanza di sgravio presentata - come nel caso di specie - dal debitore e non positivamente riscontrata doveva riconnettersi l' interesse ad agire in capo al debitore (Cass. 22025 del 13/09/2019: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”). Documentava di aver proposto istanza di sgravio, rimasta senza esito, a mezzo pec in data 16.03.2020, con la quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento delle cartelle oggetto del presente ricorso. 4
Sussisteva, perciò, interesse ad agire e correttamente il ricorrente aveva utilizzato il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. Sussisteva, quindi, l'interesse ad agire per far dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito. Nel merito il credito portato in pagamento dagli avvisi di addebito impugnati si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, atteso che l'Inps aveva prodotto soltanto la prova della notifica degli avvisi di addebito impugnati senza, tuttavia, fornire la prova di successivi, validi atti interruttivi della prescrizione. Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'INPS, resistendo all'appello. Osservava che la presentazione dell'istanza di sgravio non rientrava tra i casi tassativamente previsti che legittimavano l'impugnazione dell'estratto di ruolo, come poteva desumersi dal tenore letterale della norma. Infatti, il ruolo e la cartella di pagamento o l'avviso di addebito, che si assumevano invalidamente notificati, erano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agiva in giudizio avesse dimostrato che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Pertanto, correttamente il Tribunale aveva dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo, anche in presenza di istanza di sgravio. Ne derivava, quindi, che, in assenza della prova dell'interesse ad agire, che, ex lege, sussisteva nei soli tre casi tassativamente indicati nella disposizione normativa, l'azione avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo andava dichiarata inammissibile. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.
Con ordinanza del 20.10.2023 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_6
e di appellate non costituite, benché regolarmente citate.
[...] CP_8
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato e va rigettato. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., 5
sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Ciò posto, sono state in premessa riportate le tre tassative evenienze cui l'art. 3 bis D.L. 146/2021 riconnette la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Fra di esse non è inclusa l'istanza di sgravio, pur non evasa, né all'interprete è consentita un'interpretazione additiva, aggiungendo fattispecie che il legislatore non ha incluso fra quelle suscettibili di impugnazione diretta. Il ricorrente/appellante non ha dimostrato di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo, sì che la relativa pretesa non può ritenersi fondata. Peraltro, i precedenti giurisprudenziali richiamati nell'atto di appello sono tutti antecedenti alla vigenza del citato art. 3, la cui interpretazione è stata offerta dalle SS.UU. della Suprema Corte anche al fine di dirimere contrasti interpretativi sia antecedenti che successivi all'entrata in vigore della norma e non ricorreva, pertanto, alcun dovere del giudice di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti (l'appellante ha sostenuto, anche nelle note scritte da ultimo depositate che il Tribunale avrebbe dovuto concedere alle parti termine per interloquire sulla quesitone dell'interesse ad agire). Il tema decidendum era già stato risolto dalla norma e dai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
5. Né al medesimo fine potrebbe affermarsi sussistente un interesse ad agire, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione. Ciò non potrebbe avvenire, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico 6
contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non avrebbe potuto e non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto 7
prodromico all'esecuzione forzata, e essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'INPS, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nei confronti degli appellati contumaci. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di INPS, Parte_1 Controparte_6
e avverso la sentenza n.
[...] Controparte_7 1698/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 07.10.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti