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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
3) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 590/2024 R.G., avente ad oggetto: patrocinio a spese
dello Stato,
Tra
Avv. , nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1
residente a [...], rappr. e difesa dall'Avv. Vincenzo Crisci
e dall'Avv. Valentina Annunziata Felice.
- Appellante -
Contro (c.f. ), in persona del Ministro pro -tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza del 7 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza -ex art. 281 - terdecies c.p.c.- del 24 gennaio 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 10348/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato il 17 ottobre 2023, da contro il , così statuiva: Controparte_1 Controparte_2
1. accoglieva parzialmente il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquidava in favore dell'avv. la somma di euro 480,00, Controparte_1
già ridotta di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106-bis Dpr 115/02), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, per compensi professionali;
2. per il resto confermava;
3. disponeva che tale somma, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, sia anticipata dall'erario;
4. spese compensate.
Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024, l'Avv. proponeva Controparte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello.
Nell'udienza del 7 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti (e, quindi, anche l'appellante, pur se anteriormente costituita) non sono comparse né nell'udienza di prima comparizione dell'8 ottobre
2024, né nella successiva udienza del 7 gennaio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata).
A norma dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., va quindi dichiarata l'improcedibilità
del proposto appello.
Attesa la definizione del procedimento con sentenza di mero rito, le spese processuali del presente giudizio di appello vanno interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 590/2024 R.G.,
dichiara l'improcedibilità -ex art. 348, comma secondo, c.p.c.- del proposto appello;
compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
3) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 590/2024 R.G., avente ad oggetto: patrocinio a spese
dello Stato,
Tra
Avv. , nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1
residente a [...], rappr. e difesa dall'Avv. Vincenzo Crisci
e dall'Avv. Valentina Annunziata Felice.
- Appellante -
Contro (c.f. ), in persona del Ministro pro -tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappr. e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza del 7 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza -ex art. 281 - terdecies c.p.c.- del 24 gennaio 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 10348/2023 R.G.), il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato il 17 ottobre 2023, da contro il , così statuiva: Controparte_1 Controparte_2
1. accoglieva parzialmente il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquidava in favore dell'avv. la somma di euro 480,00, Controparte_1
già ridotta di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106-bis Dpr 115/02), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, per compensi professionali;
2. per il resto confermava;
3. disponeva che tale somma, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, sia anticipata dall'erario;
4. spese compensate.
Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024, l'Avv. proponeva Controparte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello.
Nell'udienza del 7 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti (e, quindi, anche l'appellante, pur se anteriormente costituita) non sono comparse né nell'udienza di prima comparizione dell'8 ottobre
2024, né nella successiva udienza del 7 gennaio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata).
A norma dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., va quindi dichiarata l'improcedibilità
del proposto appello.
Attesa la definizione del procedimento con sentenza di mero rito, le spese processuali del presente giudizio di appello vanno interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 590/2024 R.G.,
dichiara l'improcedibilità -ex art. 348, comma secondo, c.p.c.- del proposto appello;
compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 9 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro