Versione
6 luglio 1991
6 luglio 1991
Art. 1. 1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all' articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).
2. Il CIPET e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.
4. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET e' assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attivita' del CIPET e' disciplinata ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati".
2. Il CIPET e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.
4. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa per le sedute del CIPET e' assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'attivita' del CIPET e' disciplinata ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e, in via transitoria, secondo le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti nell'ambito del CIPE.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 05/02/1992, n. 38Provvedimento: […] Secondo la Provincia di Trento, nessun dubbio potrebbe sorgere circa l'applicabilità della legge alle province autonome, poiché queste ultime sono espressamente menzionate nell'art. 1, quarto comma, della legge n. 186 del 1991, laddove si dice che esse sono chiamate a intervenire ai lavori del CIPET, senza diritto di voto, per l'esame di argomenti di loro interesse.Leggi di più...
- comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto·
- esclusione·
- non fondatezza della questione.·
- interpretazione adeguatrice·
- non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.·
- asserita lesione di competenze delle province autonome·
- sent. 38/92 i. trasporto·
- sent. 38/92 b. trasporto·
- asserita lesione delle competenze delle province autonome di trento e di bolzano·
- omessa previsione·
- aggiornamenti triennali del piano generale dei trasporti·
- applicabilita' di essa alle province autonome·
- violazione delle competenze provinciali·
- sent. 38/92 a. trasporto·
- legge istitutiva