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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
Proc. n. 555/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. iscritta al n. 555/2019 R.G., vertente
TRA
(nuova denominazione assunta da con Parte_1 Parte_2
decorrenza dal 01/07/2016), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di
con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 (codice fiscale e numero di iscrizione Parte_2
al Registro Imprese di Roma ), in persona dell'Avv. Mammolitì Marco, nella P.IVA_1
qualità di Procuratore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n.
64, presso lo Studio dell' Avv. Giovanni Travia, c.f..: , pec: C.F._1
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, dall'avv. Maria Carmela Mirarchi (c.f. ) pec: C.F._3 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Email_2
alla Via Cimino 61, presso lo studio dell'avv. Angela Curatola;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, n. 577/2019, pubblicata il
15/05/2019, nel procedimento n. 100356/2009 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.3.2009, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
Premetteva in fatto ed in diritto: di essere proprietaria di un fondo nel Parte_2
Comune di Camini;
che su detto fondo (e, precisamente, sulle particelle n.
115,118,28,173,254,122 e 120 del foglio di mappa n.l9; n.l4,15 e 16 del foglio di mappa n.
n.6,9,12 e 16 del foglio di mappa n.9 e n. 11 del foglio di mappa n.l2) Parte_2
aveva installato una linea elettrica a mezzo di palificazioni e cavi, allo scopo di
[...]
collegare la suddetta linea ad utenze terze;
che la predetta installazione doveva ritenersi abusiva in quanto realizzata senza le necessarie autorizzazioni;
che l'abusiva realizzazione dell'impianto e il suo esercizio costituiscono illecito non istantaneo, ma a carattere permanente;
che dall'occupazione arbitraria deriva il diritto del proprietario del fondo di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la rimozione dell'opera e la restitutio in integrum; che, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, deve tenersi conto del valore venale e della destinazione urbanistica del bene al momento dell'occupazione; dell'entità della porzione immobiliare effettivamente ingombrata dai pali collocati dalla convenuta del concreto impedimento arrecato dalla linea elettrica al godimento da Pt_2
parte dell'attrice dell'immobile di sua proprietà. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la linea elettrica oggetto di causa configura un illecito permanente;
condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice e quantificati nella complessiva somma di € 25.000 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.7.2009, si costituiva
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_2 dell'attrice relativamente alle particelle 14,15 e 16 del foglio 9 e particella 11 del foglio di mappa 12, perché non intestate alla , ma alienate con atto del 2008. In relazione alle CP_1
pag. 2/11 particelle nn. 118 e 173 di cui al foglio di mappa n. 19, la convenuta rilevava che la linea elettrica di bassa tensione era stata realizzata da oltre 20 anni, per fornire le utenze della zona, tra le quali anche due utenze intestate alla stessa parte attrice. Richiamava quindi il contenuto del contratto di fornitura, col quale gli utenti si impegnano a permettere l'installazione delle apparecchiature necessarie all'erogazione e ad ottenere i consensi di parte di eventuali altri proprietari interessati dall'installazione. Precisava altresì che sul medesimo foglio di mappa insiste anche una linea aerea di media tensione, costruita da oltre
20 anni e che entrambe le linee per cui è causa furono realizzate prima dell'acquisto dei fondi da parte dell'attrice, avvenuto il 21.12.2000. Rilevava, infine, che la linea elettrica in contestazione è stata autorizzata in sanatoria con legge regionale n. 17/2000, sicché nessun profilo di illegittimità sarebbe ravvisabile nella condotta della convenuta. In ogni caso, trattandosi di impianti realizzati da più di 20 anni, eccepiva l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto. In via subordinata, contestava la domanda risarcitoria, in quanto priva di fondamento e di supporto probatorio, e contestava altresì la relativa quantificazione, osservando che anche l'eventuale diritto al risarcimento sarebbe comunque prescritto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'eccepito difetto di legittimazione attiva in relazione alle citate particelle;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto della servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione;
il rigetto della domanda di parte attrice;
in via, subordinata, la limitazione del risarcimento;
la refusione o compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Locri così provvedeva:
1.-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata da
[...]
limitatamente alle particelle d e l NCT Comune di Parte_2
Camini, foglio 10 n. 14-15-16;
2.-rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
Parte_2
3.-rigetta l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata da perché inammissibile;
Parte_2
4.- nel merito, accerta e dichiara l'occupazione sine titulo, da parte di
[...]
degli appezzamenti di terreno censiti in catasto terreni del Parte_2
Comune di Caulonia, foglio 9 particelle 6,9,12 e 16; e particelle 115, 118,
pag. 3/11 28, 254,120 e 173 con esclusione della parte di impianto sorretto dai supporti 11,12,13 ,14 e 15 e della particella 122, non attraversata da alcun traliccio, intestati a;
Controparte_1
5.-accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice, per le ragioni esposte in parte motiva;
6.- per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento della somma di € €50.283,94, oltre rivalutazione interessi da calcolarsi sulla somma devalutata al momento di proposizione della domanda ovvero sulla cifra di € 44.976,69, via via rivalutata fino al soddisfo;
7.- condanna a pagare le spese e competenze di Parte_2
giudizio, quantificate in complessive € 7.454,00, oltre spese generali al 15
%, iva e cassa se dovute, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
ha proposto appello, affidato a cinque motivi, che saranno di Parte_3
seguito meglio illustrati per quanto di interesse, e in ragione dei quali ha chiesto:
-di rigettare tutte le domande proposte da o, in subordine e salvo gravame, Controparte_1
rideterminare le somme dovute nella minor misura che risulterà adeguatamente provata dall'attrice;
-per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
-condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione delle somme pagate dalla Società appellante ai procuratori distrattari, in esecuzione della sentenza di primo grado;
-in via istruttoria, ha chiesto il rinnovo della c.t.u. al fine di determinare l'esatta superficie asservita e l'indennità dovuta.
pag. 4/11 si è costituita in appello, controdeducendo ai motivi dedotti da parte Controparte_1
appellante, per come si dirà appresso, e chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza primo grado.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, anche in ragione di quanto si dirà appresso.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
§
Con un primo motivo - rubricato “Errata interpretazione delle risultanze istruttorie -
Violazione dell'art. 1158 c.c.” - l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la propria domanda riconvenzionale di usucapione, sul presupposto che non sarebbe stata raggiunta la “prova relativa al possesso nella sua duplice componente ed in particolare del rapporto di disponibilità con il corpus, ovvero con il bene”. Ha sostenuto che l'animus utendi iure servitutis avrebbe dovuto essere valutato alla luce della peculiarità della servitù di elettrodotto, di cui ha dedotto la pacifica esistenza ultraventennale sul terreno dell'attrice, come confermato dal teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 15.1.2011; dal contratto di fornitura di energia elettrica intestato al signor P_
, in essere dal 25/11/1988, la cui utenza è alimentata dal medesimo elettrodotto;
dai
[...] numerosi interventi di manutenzione delle linee eseguiti dagli operatori dell'Enel. A tale ultimo riguardo, ha poi richiamato le deposizioni del teste di parte attrice Sig. Tes_2
e del teste di parte convenuta Sig. , i quali hanno riferito che il
[...] Testimone_1
fondo di parte attrice era recintato e che, per accedervi, gli operatori chiedevano il Pt_2
permesso, mai negato dal proprietario, che non risulta aver mai fatto opposizione o chiesto indennità.
pag. 5/11 Con riferimento a questo motivo d'appello, controparte ha opposto l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Enel e ha insistito per il rigetto. In particolare, ha rilevato non essere stata raggiunta la prova piena e rigorosa dell'avvenuta usucapione, difettando sia il requisito temporale sia quello materiale dell'esercizio del corrispondente diritto. Ha evidenziato che i preposti dell' non hanno mai avuto accesso Pt_2 libero al fondo, come invece prescritto dall'art. 121 del T.U. n. 1775/1933, cui rinvia l'art. 1056 c.c. e che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso. Ha poi osservato che risulta essere dimostrato e comunque non contestato che l'attrice ha chiesto la rimozione dell'elettrodotto in questione, che i terreni risultano essere recintati e che la linea elettrica, ad eccezione dell'impianto sorretto dai supporti da 11 a 15, non considerati nella quantificazione dei danni, non serve l'abitazione di parte attrice, ma altre utenze. Ha poi richiamato la deposizione del teste - il quale ha riferito che linea a media tensione, è stata Tes_3 realizzata da oltre vent'anni, ma di non conoscere l'epoca di realizzazione di quella a bassa tensione - e le analoghe dichiarazioni del teste Secondo l'appellata, inoltre, il Tes_1 decorso dell'usucapione sarebbe stato interrotto da con la richiesta di Parte_2
regolarizzazione delle opere, poi autorizzate con decreto del 27.4.2006 pubblicato sul
B.U.R. del 16.5.2006.
L'appellata, infine, ha rilevato che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da sarebbe comunque inammissibile, in quanto tardiva, non essendosi la convenuta Pt_2
costituita nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Vagliate le doglianze dell'appellante e le controdeduzioni dell'appellata, giova subito precisare che la domanda riconvenzionale di usucapione fu tempestivamente proposta, essendosi la convenuta costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 luglio 2009 e quindi nel rispetto del termine di 20 giorni prima dell'udienza del 28 luglio
2009, come indicata nell'atto di citazione notificato alla stessa convenuta ed allegato al suo fascicolo di parte. Tale circostanza è stata precisata e documentata dall'appellante col motivo d'appello n. 2, di cui si dirà più avanti ed al quale si rimanda. Invero, dagli atti risulta una discrepanza tra la data della prima udienza del giudizio di primo grado, indicata per il 28 luglio 2009 nell'atto di citazione notificato a parte convenuta e per il 20 luglio 2009 nell'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio. In particolare, si evidenzia che nell'atto di citazione notificato all' la data originaria, a caratteri di stampa come il resto dell'atto, Pt_2
risulta essere stata modificata a penna in quella del 28 luglio 2009. Al contempo, si rileva pag. 6/11 che nella relativa nota di iscrizione a ruolo, depositata il 22 aprile 2009, la data di comparizione è parimenti indicata nel 28 luglio 2009. Appare dunque logico ritenere che tale fosse l'effettiva data di citazione, come indicata nell'atto notificato all' In tal senso Pt_2
depone altresì il fatto che parte attrice, a suo tempo, nulla eccepì circa la tardività della costituzione di parte convenuta e che, stranamente, il giudice di prime cure rilevò solamente l'intempestività dell'eccezione di prescrizione del risarcimento del danno, pronunciandosi, invece, sul merito della domanda riconvenzionale di usucapione. A ciò si aggiunga che in sede di appello parte la si è limitata a rilevare la tardività della costituzione della CP_1
convenuta in primo grado senza nulla dedurre in merito alla data di citazione indicata da parte appellante. Deve quindi affermarsi la tempestività della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta Pt_2
Nel merito, tuttavia, il motivo d'appello deve essere respinto, con conferma delle relative statuizioni della sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso utile all'acquisto per usucapione della servitù. In particolare, deve evidenziarsi che
è risultato pacificamente provato che la proprietà della è recintata e che per CP_1 accedervi gli operatori dell' hanno sempre dovuto chiedere il permesso alla proprietaria. Pt_2
Correttamente, dunque, la sentenza di primo grado ha escluso l'inerzia del proprietario e l'animus del soggetto che vorrebbe usucapire, in quanto consapevole della piena ed esclusiva proprietà altrui. In tale contesto, il consenso all'accesso per gli interventi di manutenzione, invero mai negato dalla proprietaria, lungi dall'assumere valenza significativa di inerzia, si concretizza piuttosto come atto di esercizio delle prerogative proprietarie. Ad ulteriore riprova della mancanza dell'animus possidendi servitutis, si osserva che la stessa dopo la realizzazione degli impianti per cui è causa, ne ha chiesto Pt_2
e ottenuto l'autorizzazione in sanatoria. Deve quindi escludersi che, nel caso che occupa, ricorrano i presupposti per l'acquisto del diritto di servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione.
§
Con un secondo motivo, l'appellante ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria e rilevato che sia l'eccezione di prescrizione sia la domanda riconvenzionale furono formulate tempestivamente dalla convenuta e odierna appellante (con la comparsa di costituzione e risposta depositata il
2.7.2009). Ha evidenziato che sull'atto di citazione ad essa notificato è indicata la data del pag. 7/11 28 luglio 2009 (cfr. atto di citazione allegato al fascicolo di parte convenuta) e che, sul punto, nessuna eccezione fu sollevata da parte attrice.
L'appellata ha replicato che l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sarebbe inammissibile, in quanto del tutto generica, oltre che infondata, stante il perdurare della condotta illecita della società convenuta, con il mantenimento degli impianti senza il consenso del proprietario del fondo, così integrando un illecito a carattere permanente
Anche in questo caso, l'appellata ha poi rilevato che l'eccezione proposta da sarebbe Pt_2
inammissibile, non essendosi essa costituta almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel rimandare a quanto osservato nel paragrafo precedente, anche l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 luglio 2009, è tempestiva, sicché, sul punto, la sentenza di primo grado risulta errata e deve essere riformata. Nel merito del diritto al risarcimento si rinvia ai successivi paragrafi.
§
Col terzo motivo - intitolato “Violazione dei criteri di determinazione del danno –
Motivazione arbitraria – illogica – irrazionale - violazione dell'art- 2697 c.c. – Insanabile carenza delle necessarie allegazioni” - l'appellante ha dedotto che la domanda risarcitoria avanzata da controparte avrebbe dovuto essere rigettata per evidente carenza di allegazione di specifici elementi fondanti l'asserito danno. A sostegno ha allegato sentenza di questa
Corte d'appello dell'11.4.2019 in caso analogo. In particolare, ha rilevato il difetto di allegazione dei danni, sia nell'atto di citazione sia negli ulteriori scritti difensivi di parte attrice, evidenziando che nella memoria ai sensi dell'articolo 183 numero 1, sesto comma,
c.p.c. la stessa parte attrice si è limitata, in merito al quantum, a rimettersi alla valutazione che sarebbe stata fatta dal nominando c.t.u. Col successivo quarto motivo, avente analoga intestazione, ha poi contestato anche i criteri di quantificazione dei danni adottati dal c.t.u. e recepiti dalla sentenza appellata.
L'appellata ha controdedotto a tali motivi difendendo le stauizioni di primo grado. In particolare, ha rilevato che sui propri fondi risulta provata l'esistenza di due linee elettriche e che solo un troncone, composto da 5 pali e per una lunghezza di complessiva di metri
148,50, serve l'utenza dell'attrice. Ha sostenuto altresì di aver allegato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, indicando nell'atto di citazione la necessità di tenere conto: a) della diminuzione del valore del fondo, considerata la sua destinazione urbanistica;
b) dell'entità
pag. 8/11 della porzione immobiliare effettivamente ingombrata dai pali collocati dalla convenuta c) del concreto impedimento arrecato dalla linea al godimento da parte dell'attore Pt_2
dell'immobile di proprietà. Ha sostenuto altresì essere stato dimostrato che i terreni per cui è causa sono coltivati sia ad agrumeto sia ad uliveto e che parte di essi costituiscono giardino di pertinenza di un fabbricato. Ha poi evidenziato che, ai sensi del decreto legislativo n.
81/2008 in materia di salute e sicurezza sui lughi di lavoro, occorre mantenere dalle predette linee 5 metri di distanza, il che impedisce la coltivazione in tali fasce. Ha aggiunto che detti impianti tagliano la proprietà centralmente, sia in senso orizzontale sia in senso verticale, così rendendo meno appetibili sul mercato gli immobili per cui è causa. Ha contestato le censure mosse alla quantificazione dei danni fatta dal c.t.u. evidenziando come la stessa sia stata fatta avendo riguardo ai valori della stima agraria, considerando la destinazione agricola del terreno risultante dal p.r.g.
Ai fini del corretto inquadramento della questione, giova ricordare che parte attrice, con l'atto di citazione, ha chiesto di “accertare e dichiarare che la linea elettrica per cui è causa è stata realizzata dall' sine titulo e quindi configura un illecito a Parte_2 carattere permanente”, nonché “condannare la stessa società al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice della somma di € 25.000 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”, poi indicata in conclusionale in € 56.602,43.
La domanda, quindi, ha ad oggetto la sola richiesta di tutela risarcitoria da occupazione sine titulo di immobile e involge l'annosa questione circa la qualificazione del relativo danno, sulla quale un recente arresto delle Sezioni unite ha offerto una lettura intermedia tra concezione normativa e concezione causale, affermando che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
(Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, rv. 666193 - 04)
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice e odierna appellata non ha fornito la prova dei danni subiti a causa dell'elettrodotto. Essa, infatti, nell'atto di citazione (pag. 4), si è limitata a declinare generici criteri di quantificazione del danno, senza allegare la perdita di concreta possibilità di godimento, sostenuta con maggior fora in appello. Peraltro, l'ipotesi di danno è
pag. 9/11 stata specificamente contestata da nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
ove la convenuta ha affermato che le apparecchiature sono state realizzate in modo tale da non turbare il godimento dell'immobile ed ha precisato che i valori di campo magnetico ed elettrico di detto impianto sono abbondantemente inferiori ai liti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, sicché l'impianto non può pregiudicare il godimento dell'immobile. L'odierna appallata, nella memoria ex art. 183, si è limitata a rimettere al CTU (pag. 4) la determinazione del quantum del danno sofferto. Tuttavia, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n.
31886).
Per completezza, va rilevato che non risultano allegati né tantomeno provati specifici ed apprezzabili pregiudizi al normale godimento del fondo rispetto alla sua destinazione agricola risultante dal p.r.g. oltre che nei fatti. In particolare, non vi sono elementi da cui evincere danni alle colture o contrazione di eventuali redditi e non vertendosi, in questa sede, su indennità da imposizione di servitù, le quali conseguono solo alla costituzione nelle forme di legge ed essendo stata qui esclusa la sua costituzione per usucapione.
Il diniego del risarcimento assorbe l'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta ed impone, anche su questo punto, la riforma della sentenza impugnata.
Dalla decisione consegue altresì il diritto di parte appellante alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
§
Considerato il complessivo esito della causa e la reciproca soccombenza, ricorrono fondati motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti e spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pag. 10/11 la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Locri, n. 577/2019, pubblicata il 15/05/2019, nel procedimento n. 100356/2009 R.G., così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta come in atti da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) condanna a rifondere a quanto da essa Controparte_1 Parte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
Proc. n. 555/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. iscritta al n. 555/2019 R.G., vertente
TRA
(nuova denominazione assunta da con Parte_1 Parte_2
decorrenza dal 01/07/2016), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di
con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 (codice fiscale e numero di iscrizione Parte_2
al Registro Imprese di Roma ), in persona dell'Avv. Mammolitì Marco, nella P.IVA_1
qualità di Procuratore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n.
64, presso lo Studio dell' Avv. Giovanni Travia, c.f..: , pec: C.F._1
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, dall'avv. Maria Carmela Mirarchi (c.f. ) pec: C.F._3 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Email_2
alla Via Cimino 61, presso lo studio dell'avv. Angela Curatola;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, n. 577/2019, pubblicata il
15/05/2019, nel procedimento n. 100356/2009 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.3.2009, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
Premetteva in fatto ed in diritto: di essere proprietaria di un fondo nel Parte_2
Comune di Camini;
che su detto fondo (e, precisamente, sulle particelle n.
115,118,28,173,254,122 e 120 del foglio di mappa n.l9; n.l4,15 e 16 del foglio di mappa n.
n.6,9,12 e 16 del foglio di mappa n.9 e n. 11 del foglio di mappa n.l2) Parte_2
aveva installato una linea elettrica a mezzo di palificazioni e cavi, allo scopo di
[...]
collegare la suddetta linea ad utenze terze;
che la predetta installazione doveva ritenersi abusiva in quanto realizzata senza le necessarie autorizzazioni;
che l'abusiva realizzazione dell'impianto e il suo esercizio costituiscono illecito non istantaneo, ma a carattere permanente;
che dall'occupazione arbitraria deriva il diritto del proprietario del fondo di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la rimozione dell'opera e la restitutio in integrum; che, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, deve tenersi conto del valore venale e della destinazione urbanistica del bene al momento dell'occupazione; dell'entità della porzione immobiliare effettivamente ingombrata dai pali collocati dalla convenuta del concreto impedimento arrecato dalla linea elettrica al godimento da Pt_2
parte dell'attrice dell'immobile di sua proprietà. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la linea elettrica oggetto di causa configura un illecito permanente;
condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice e quantificati nella complessiva somma di € 25.000 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.7.2009, si costituiva
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_2 dell'attrice relativamente alle particelle 14,15 e 16 del foglio 9 e particella 11 del foglio di mappa 12, perché non intestate alla , ma alienate con atto del 2008. In relazione alle CP_1
pag. 2/11 particelle nn. 118 e 173 di cui al foglio di mappa n. 19, la convenuta rilevava che la linea elettrica di bassa tensione era stata realizzata da oltre 20 anni, per fornire le utenze della zona, tra le quali anche due utenze intestate alla stessa parte attrice. Richiamava quindi il contenuto del contratto di fornitura, col quale gli utenti si impegnano a permettere l'installazione delle apparecchiature necessarie all'erogazione e ad ottenere i consensi di parte di eventuali altri proprietari interessati dall'installazione. Precisava altresì che sul medesimo foglio di mappa insiste anche una linea aerea di media tensione, costruita da oltre
20 anni e che entrambe le linee per cui è causa furono realizzate prima dell'acquisto dei fondi da parte dell'attrice, avvenuto il 21.12.2000. Rilevava, infine, che la linea elettrica in contestazione è stata autorizzata in sanatoria con legge regionale n. 17/2000, sicché nessun profilo di illegittimità sarebbe ravvisabile nella condotta della convenuta. In ogni caso, trattandosi di impianti realizzati da più di 20 anni, eccepiva l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto. In via subordinata, contestava la domanda risarcitoria, in quanto priva di fondamento e di supporto probatorio, e contestava altresì la relativa quantificazione, osservando che anche l'eventuale diritto al risarcimento sarebbe comunque prescritto. Concludeva chiedendo dichiararsi l'eccepito difetto di legittimazione attiva in relazione alle citate particelle;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di acquisto della servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione;
il rigetto della domanda di parte attrice;
in via, subordinata, la limitazione del risarcimento;
la refusione o compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Locri così provvedeva:
1.-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata da
[...]
limitatamente alle particelle d e l NCT Comune di Parte_2
Camini, foglio 10 n. 14-15-16;
2.-rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
Parte_2
3.-rigetta l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria sollevata da perché inammissibile;
Parte_2
4.- nel merito, accerta e dichiara l'occupazione sine titulo, da parte di
[...]
degli appezzamenti di terreno censiti in catasto terreni del Parte_2
Comune di Caulonia, foglio 9 particelle 6,9,12 e 16; e particelle 115, 118,
pag. 3/11 28, 254,120 e 173 con esclusione della parte di impianto sorretto dai supporti 11,12,13 ,14 e 15 e della particella 122, non attraversata da alcun traliccio, intestati a;
Controparte_1
5.-accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice, per le ragioni esposte in parte motiva;
6.- per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento della somma di € €50.283,94, oltre rivalutazione interessi da calcolarsi sulla somma devalutata al momento di proposizione della domanda ovvero sulla cifra di € 44.976,69, via via rivalutata fino al soddisfo;
7.- condanna a pagare le spese e competenze di Parte_2
giudizio, quantificate in complessive € 7.454,00, oltre spese generali al 15
%, iva e cassa se dovute, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
ha proposto appello, affidato a cinque motivi, che saranno di Parte_3
seguito meglio illustrati per quanto di interesse, e in ragione dei quali ha chiesto:
-di rigettare tutte le domande proposte da o, in subordine e salvo gravame, Controparte_1
rideterminare le somme dovute nella minor misura che risulterà adeguatamente provata dall'attrice;
-per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
-condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione delle somme pagate dalla Società appellante ai procuratori distrattari, in esecuzione della sentenza di primo grado;
-in via istruttoria, ha chiesto il rinnovo della c.t.u. al fine di determinare l'esatta superficie asservita e l'indennità dovuta.
pag. 4/11 si è costituita in appello, controdeducendo ai motivi dedotti da parte Controparte_1
appellante, per come si dirà appresso, e chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza primo grado.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione e viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, anche in ragione di quanto si dirà appresso.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
§
Con un primo motivo - rubricato “Errata interpretazione delle risultanze istruttorie -
Violazione dell'art. 1158 c.c.” - l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la propria domanda riconvenzionale di usucapione, sul presupposto che non sarebbe stata raggiunta la “prova relativa al possesso nella sua duplice componente ed in particolare del rapporto di disponibilità con il corpus, ovvero con il bene”. Ha sostenuto che l'animus utendi iure servitutis avrebbe dovuto essere valutato alla luce della peculiarità della servitù di elettrodotto, di cui ha dedotto la pacifica esistenza ultraventennale sul terreno dell'attrice, come confermato dal teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 15.1.2011; dal contratto di fornitura di energia elettrica intestato al signor P_
, in essere dal 25/11/1988, la cui utenza è alimentata dal medesimo elettrodotto;
dai
[...] numerosi interventi di manutenzione delle linee eseguiti dagli operatori dell'Enel. A tale ultimo riguardo, ha poi richiamato le deposizioni del teste di parte attrice Sig. Tes_2
e del teste di parte convenuta Sig. , i quali hanno riferito che il
[...] Testimone_1
fondo di parte attrice era recintato e che, per accedervi, gli operatori chiedevano il Pt_2
permesso, mai negato dal proprietario, che non risulta aver mai fatto opposizione o chiesto indennità.
pag. 5/11 Con riferimento a questo motivo d'appello, controparte ha opposto l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Enel e ha insistito per il rigetto. In particolare, ha rilevato non essere stata raggiunta la prova piena e rigorosa dell'avvenuta usucapione, difettando sia il requisito temporale sia quello materiale dell'esercizio del corrispondente diritto. Ha evidenziato che i preposti dell' non hanno mai avuto accesso Pt_2 libero al fondo, come invece prescritto dall'art. 121 del T.U. n. 1775/1933, cui rinvia l'art. 1056 c.c. e che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso. Ha poi osservato che risulta essere dimostrato e comunque non contestato che l'attrice ha chiesto la rimozione dell'elettrodotto in questione, che i terreni risultano essere recintati e che la linea elettrica, ad eccezione dell'impianto sorretto dai supporti da 11 a 15, non considerati nella quantificazione dei danni, non serve l'abitazione di parte attrice, ma altre utenze. Ha poi richiamato la deposizione del teste - il quale ha riferito che linea a media tensione, è stata Tes_3 realizzata da oltre vent'anni, ma di non conoscere l'epoca di realizzazione di quella a bassa tensione - e le analoghe dichiarazioni del teste Secondo l'appellata, inoltre, il Tes_1 decorso dell'usucapione sarebbe stato interrotto da con la richiesta di Parte_2
regolarizzazione delle opere, poi autorizzate con decreto del 27.4.2006 pubblicato sul
B.U.R. del 16.5.2006.
L'appellata, infine, ha rilevato che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da sarebbe comunque inammissibile, in quanto tardiva, non essendosi la convenuta Pt_2
costituita nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Vagliate le doglianze dell'appellante e le controdeduzioni dell'appellata, giova subito precisare che la domanda riconvenzionale di usucapione fu tempestivamente proposta, essendosi la convenuta costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 luglio 2009 e quindi nel rispetto del termine di 20 giorni prima dell'udienza del 28 luglio
2009, come indicata nell'atto di citazione notificato alla stessa convenuta ed allegato al suo fascicolo di parte. Tale circostanza è stata precisata e documentata dall'appellante col motivo d'appello n. 2, di cui si dirà più avanti ed al quale si rimanda. Invero, dagli atti risulta una discrepanza tra la data della prima udienza del giudizio di primo grado, indicata per il 28 luglio 2009 nell'atto di citazione notificato a parte convenuta e per il 20 luglio 2009 nell'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio. In particolare, si evidenzia che nell'atto di citazione notificato all' la data originaria, a caratteri di stampa come il resto dell'atto, Pt_2
risulta essere stata modificata a penna in quella del 28 luglio 2009. Al contempo, si rileva pag. 6/11 che nella relativa nota di iscrizione a ruolo, depositata il 22 aprile 2009, la data di comparizione è parimenti indicata nel 28 luglio 2009. Appare dunque logico ritenere che tale fosse l'effettiva data di citazione, come indicata nell'atto notificato all' In tal senso Pt_2
depone altresì il fatto che parte attrice, a suo tempo, nulla eccepì circa la tardività della costituzione di parte convenuta e che, stranamente, il giudice di prime cure rilevò solamente l'intempestività dell'eccezione di prescrizione del risarcimento del danno, pronunciandosi, invece, sul merito della domanda riconvenzionale di usucapione. A ciò si aggiunga che in sede di appello parte la si è limitata a rilevare la tardività della costituzione della CP_1
convenuta in primo grado senza nulla dedurre in merito alla data di citazione indicata da parte appellante. Deve quindi affermarsi la tempestività della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta Pt_2
Nel merito, tuttavia, il motivo d'appello deve essere respinto, con conferma delle relative statuizioni della sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso utile all'acquisto per usucapione della servitù. In particolare, deve evidenziarsi che
è risultato pacificamente provato che la proprietà della è recintata e che per CP_1 accedervi gli operatori dell' hanno sempre dovuto chiedere il permesso alla proprietaria. Pt_2
Correttamente, dunque, la sentenza di primo grado ha escluso l'inerzia del proprietario e l'animus del soggetto che vorrebbe usucapire, in quanto consapevole della piena ed esclusiva proprietà altrui. In tale contesto, il consenso all'accesso per gli interventi di manutenzione, invero mai negato dalla proprietaria, lungi dall'assumere valenza significativa di inerzia, si concretizza piuttosto come atto di esercizio delle prerogative proprietarie. Ad ulteriore riprova della mancanza dell'animus possidendi servitutis, si osserva che la stessa dopo la realizzazione degli impianti per cui è causa, ne ha chiesto Pt_2
e ottenuto l'autorizzazione in sanatoria. Deve quindi escludersi che, nel caso che occupa, ricorrano i presupposti per l'acquisto del diritto di servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione.
§
Con un secondo motivo, l'appellante ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria e rilevato che sia l'eccezione di prescrizione sia la domanda riconvenzionale furono formulate tempestivamente dalla convenuta e odierna appellante (con la comparsa di costituzione e risposta depositata il
2.7.2009). Ha evidenziato che sull'atto di citazione ad essa notificato è indicata la data del pag. 7/11 28 luglio 2009 (cfr. atto di citazione allegato al fascicolo di parte convenuta) e che, sul punto, nessuna eccezione fu sollevata da parte attrice.
L'appellata ha replicato che l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sarebbe inammissibile, in quanto del tutto generica, oltre che infondata, stante il perdurare della condotta illecita della società convenuta, con il mantenimento degli impianti senza il consenso del proprietario del fondo, così integrando un illecito a carattere permanente
Anche in questo caso, l'appellata ha poi rilevato che l'eccezione proposta da sarebbe Pt_2
inammissibile, non essendosi essa costituta almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel rimandare a quanto osservato nel paragrafo precedente, anche l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 luglio 2009, è tempestiva, sicché, sul punto, la sentenza di primo grado risulta errata e deve essere riformata. Nel merito del diritto al risarcimento si rinvia ai successivi paragrafi.
§
Col terzo motivo - intitolato “Violazione dei criteri di determinazione del danno –
Motivazione arbitraria – illogica – irrazionale - violazione dell'art- 2697 c.c. – Insanabile carenza delle necessarie allegazioni” - l'appellante ha dedotto che la domanda risarcitoria avanzata da controparte avrebbe dovuto essere rigettata per evidente carenza di allegazione di specifici elementi fondanti l'asserito danno. A sostegno ha allegato sentenza di questa
Corte d'appello dell'11.4.2019 in caso analogo. In particolare, ha rilevato il difetto di allegazione dei danni, sia nell'atto di citazione sia negli ulteriori scritti difensivi di parte attrice, evidenziando che nella memoria ai sensi dell'articolo 183 numero 1, sesto comma,
c.p.c. la stessa parte attrice si è limitata, in merito al quantum, a rimettersi alla valutazione che sarebbe stata fatta dal nominando c.t.u. Col successivo quarto motivo, avente analoga intestazione, ha poi contestato anche i criteri di quantificazione dei danni adottati dal c.t.u. e recepiti dalla sentenza appellata.
L'appellata ha controdedotto a tali motivi difendendo le stauizioni di primo grado. In particolare, ha rilevato che sui propri fondi risulta provata l'esistenza di due linee elettriche e che solo un troncone, composto da 5 pali e per una lunghezza di complessiva di metri
148,50, serve l'utenza dell'attrice. Ha sostenuto altresì di aver allegato i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, indicando nell'atto di citazione la necessità di tenere conto: a) della diminuzione del valore del fondo, considerata la sua destinazione urbanistica;
b) dell'entità
pag. 8/11 della porzione immobiliare effettivamente ingombrata dai pali collocati dalla convenuta c) del concreto impedimento arrecato dalla linea al godimento da parte dell'attore Pt_2
dell'immobile di proprietà. Ha sostenuto altresì essere stato dimostrato che i terreni per cui è causa sono coltivati sia ad agrumeto sia ad uliveto e che parte di essi costituiscono giardino di pertinenza di un fabbricato. Ha poi evidenziato che, ai sensi del decreto legislativo n.
81/2008 in materia di salute e sicurezza sui lughi di lavoro, occorre mantenere dalle predette linee 5 metri di distanza, il che impedisce la coltivazione in tali fasce. Ha aggiunto che detti impianti tagliano la proprietà centralmente, sia in senso orizzontale sia in senso verticale, così rendendo meno appetibili sul mercato gli immobili per cui è causa. Ha contestato le censure mosse alla quantificazione dei danni fatta dal c.t.u. evidenziando come la stessa sia stata fatta avendo riguardo ai valori della stima agraria, considerando la destinazione agricola del terreno risultante dal p.r.g.
Ai fini del corretto inquadramento della questione, giova ricordare che parte attrice, con l'atto di citazione, ha chiesto di “accertare e dichiarare che la linea elettrica per cui è causa è stata realizzata dall' sine titulo e quindi configura un illecito a Parte_2 carattere permanente”, nonché “condannare la stessa società al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice della somma di € 25.000 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”, poi indicata in conclusionale in € 56.602,43.
La domanda, quindi, ha ad oggetto la sola richiesta di tutela risarcitoria da occupazione sine titulo di immobile e involge l'annosa questione circa la qualificazione del relativo danno, sulla quale un recente arresto delle Sezioni unite ha offerto una lettura intermedia tra concezione normativa e concezione causale, affermando che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
(Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, rv. 666193 - 04)
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice e odierna appellata non ha fornito la prova dei danni subiti a causa dell'elettrodotto. Essa, infatti, nell'atto di citazione (pag. 4), si è limitata a declinare generici criteri di quantificazione del danno, senza allegare la perdita di concreta possibilità di godimento, sostenuta con maggior fora in appello. Peraltro, l'ipotesi di danno è
pag. 9/11 stata specificamente contestata da nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_1
ove la convenuta ha affermato che le apparecchiature sono state realizzate in modo tale da non turbare il godimento dell'immobile ed ha precisato che i valori di campo magnetico ed elettrico di detto impianto sono abbondantemente inferiori ai liti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, sicché l'impianto non può pregiudicare il godimento dell'immobile. L'odierna appallata, nella memoria ex art. 183, si è limitata a rimettere al CTU (pag. 4) la determinazione del quantum del danno sofferto. Tuttavia, “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n.
31886).
Per completezza, va rilevato che non risultano allegati né tantomeno provati specifici ed apprezzabili pregiudizi al normale godimento del fondo rispetto alla sua destinazione agricola risultante dal p.r.g. oltre che nei fatti. In particolare, non vi sono elementi da cui evincere danni alle colture o contrazione di eventuali redditi e non vertendosi, in questa sede, su indennità da imposizione di servitù, le quali conseguono solo alla costituzione nelle forme di legge ed essendo stata qui esclusa la sua costituzione per usucapione.
Il diniego del risarcimento assorbe l'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta ed impone, anche su questo punto, la riforma della sentenza impugnata.
Dalla decisione consegue altresì il diritto di parte appellante alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
§
Considerato il complessivo esito della causa e la reciproca soccombenza, ricorrono fondati motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti e spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pag. 10/11 la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Locri, n. 577/2019, pubblicata il 15/05/2019, nel procedimento n. 100356/2009 R.G., così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta come in atti da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) condanna a rifondere a quanto da essa Controparte_1 Parte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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