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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4544/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4544/2024, avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del
6.10.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del 9.11.2025, promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to D'Avino Parte_1 P.IVA_1
UI (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
EL PA (CF: ), e dall'Avv. PA EL C.F._3
pagina 1 di 9 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Leonetti C.F._3
34, presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE CONVENUTA
, C.F. P. Iva Controparte_2 P.IVA_2
- in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante P.IVA_3 CP_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gilda Munno in
[...]
, alla via Iommelli n.2 Controparte_2
ALTRA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la Parte_1
conveniva in giudizio ed il dinanzi Controparte_1 Controparte_4
pagina 2 di 9 a questo Tribunale deducendo che nell'ambito della sua attività di recupero,
selezione, raccolta, e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, svolgeva in favore del il servizio di selezione dei rifiuti ingombranti e Controparte_2
multimateriale, in virtù dell'affidamento e consegna del servizio, a firma del
Responsabile del Servizio, Geom. che in data 6/10/2006, con nota Controparte_1
prot. 4915, accettava l'offerta della spa . Deduceva ancora che veniva Parte_1
affidato il descritto servizio di selezione del multimateriale al prezzo unitario di €/kg
0,0818+IVA e smaltimento del sovvallo al prezzo unitario di €/kg 0,120+IVA e che veniva affidato anche il servizio di selezione e recupero rifiuti ingombranti e al prezzo unitario di € 190/ton. Deduceva, quindi, che il Controparte_2
effettuava conferimenti di rifiuti ingombranti e di imballaggi in materiali
[...]
misti presso l'impianto della spa e, in relazione a tali conferimenti la Parte_1
stessa emetteva le fatture n. 110/S del 31/01/07 di € 13.945,71, n. 231/S del 28/02/07
di € 9.135,27, n. 370/S del 31/03/07 di € 10.755,87, n. 489/S del 30/04/07 di €
5.842,98 e n. 595/S del 31/05/07 di € 2.864,97, per un totale di € 42.724,80.
Deduceva inoltre di aver proposto innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(R.G. 860/2011), con ricorso ex art. 702 bis, nei confronti del Controparte_2
la domanda di accertamento e inadempimento di quest'ultimo per aver
[...]
usufruito dei servizi per la selezione dei rifiuti ingombranti e del multimateriale senza liquidarne il corrispettivo e, in via subordinata, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.., ma che l'ordinanza conseguente pur statuendo che “…in assenza del pagina 3 di 9 contratto e dell'impegno contabile, la società ha eseguito l'attività di conferimento e selezione dei rifiuti, come si evince dai formulari di conferimento e dalle fatture prodotti…”, e quindi era circostanza pacifica il corretto svolgimento del servizio da parte della spa , la richiesta veniva rigettata per la nullità del contratto, Parte_1
nonché per la mancanza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., per difetto della sussidiarietà di detta azione. Deduceva, quindi, di vantare un credito di €
42.724,80, oltre interessi moratori, nei confronti del funzionario, che ha affidato il servizio e consentito la fornitura senza la sottoscrizione di un contratto nella forma scritta ad substantiam e in assenza di preventivo impegno di spesa in contabilità, e/o in alternativa a detto funzionario, nei confronti del Controparte_2
ex art. 2041 c.c., essendo riconosciuto al privato fornitore il diritto di agire verso l'Ente Pubblico in surrogatoria “per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni (creditorie)” e, dunque, il diritto di “esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare”, ex art. 2900 c.c..
Chiedeva quindi in via principale, accertare e dichiarare il diritto della spa
[...]
al pagamento della somma di € 42.724,80, per l'effetto condannare il Geom. Pt_1
ai sensi dell'art. 191 TUEL, al pagamento della somma per gli Controparte_1
importi così come quantificati, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite CTU,
il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, contestualmente e/o pagina 4 di 9 in subordine: accertare e dichiarare il diritto spettante al Geom. nei Controparte_1
confronti del volto ad ottenere la somma di € Controparte_2
42.724,80, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e accertare e dichiarare il vantaggio/utilitas conseguito dal a seguito delle prestazioni rese dalla società attrice Controparte_2
e, per l'effetto condannare, in virtù della spiegata azione Parte_1
surrogatoria ex art. 2900 c.c., il in persona del Controparte_2
p.t., al pagamento dell'importo di € 42.724,80, ovvero della maggiore o CP_5
minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite CTU, il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, in favore della società attrice.
Si costituiva il convenuto , il quale contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare che l'eventuale diritto della spa attrice nei suoi confronti era prescritto per il decorso quinquennale del relativo periodo di vigenza nonché di non aver mai assunto, seppur in via subordinata, alcun impegno con la spa alla sottoscrizione del contratto relativo ai servizi Parte_1
dalla stessa effettuati e, men che meno, al pagamento degli stessi. Chiedeva, pertanto,
la sua estromissione dal giudizio, sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto vantato nei suoi confronti.
Si costituiva il convenuto il quale contestava Controparte_4
in fatto ed in diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare che le domande di pagina 5 di 9 inadempimento contrattuale e di indebito arricchimento erano state già oggetto di altri giudizi, aventi la medesima richiesta, conclusi tutti a sfavore della spa . Parte_1
Deduceva ancora l'assenza di un contratto scritto ad substantiam che legittimasse la pretesa avversa oltre al fatto che ogni contatto tra le parti era avvenuto per il tramite del geom. , nei confronti del quale andavano indirizzate le richieste Controparte_1
di rimborso.
Ciò posto in fatto, la domanda è infondata e va rigettata con tutte le conseguenze
In ordine alla richiesta esposta nei confronti del Controparte_4
va detto che il consolidamento delle precedenti pronunce giudiziali in tema tra le parti, attraverso il loro passaggio in giudicato, impediscono il rinnovo di azioni simili
Part da parte della basate peraltro sulle stesse prove, non rivelandosi l'uso Parte_1
di queste ultime in una diversa veste giuridica rispetto alle precedenti.
Infatti, risulta condivisibile quanto eccepito dal convenuto, e cioè, che CP_2
sia la sentenza n. 1620/11 del Tribunale di Napoli che l'ordinanza del 2.6.2016 nel procedimento ex art. 702 cpc. n. 860/2011, pronunce precedentemente intervenute in giudizi incardinati tra le parti, fanno stato in ordine al rapporto come configuratosi nel corso del suo sviluppo, per cui si paleserebbe del tutto plausibile l'ipotesi di un bis in idem travisato, considerata la sovrapponibilità delle richieste avanzate dalla spa
. Parte_1
Da ciò consegue l'improponibilità, oltre che l'accertata infondatezza, dell'azione intentata con il presente giudizio nei confronti del e, Controparte_2 pagina 6 di 9 quindi, il suo rigetto con tutte le conseguenze.
In ordine alla richiesta esposta nei confronti di , la formulata Controparte_1
eccezione di prescrizione del preteso diritto vantato dalla spa risulta Parte_1
essere del tutto fondata.
Nel caso di specie, infatti, risulta prescritta ogni azione nei confronti del CP_1
sia per il decoroso del termine decennale che di quello quinquennale, per
[...]
cui rimane esclusa ogni ipotesi di azione ad intraprendersi da parte della spa
[...]
. Pt_1
Parte attrice, infatti, nell'invocare la responsabilità del funzionario responsabile del procedimento, ometteva di prova della messa in mora dello stesso per l'azione ritenuta lesiva del suo diritto.
Agli atti di giudizio della spa risulta prodotta solo una generica Parte_1
richiesta inviata a mezzo mail all'indirizzo dell'Ente in data 22.11.2022, dal cui contenuto non si evince a quale titolo il compaia tra i soggetti destinatari, non CP_1
risultando nemmeno cointeressato ai fatti esposti in tale comunicazione che, pertanto,
alcuna efficacia spiega ai fini interruttivi della prescrizione nei suoi confronti, anche in ragione dell'estrema tardività e del modo trasversale con cui gli veniva recapitata.
Considerati i tempi, cioè la data del 6.10.2006 in cui veniva emesso l'invio dell'offerta a firma del e la data di notifica della sua citazione nel Controparte_1
presente giudizio, e cioè il 30.5.2024, essendo del tutto da escludere l'efficacia della pagina 7 di 9 comunicazione del 22.11.2022 ai fini interruttivi, risulta più che abbondantemente prescritto il relativo termine, fatto per cui l'azione nei confronti del Controparte_1
va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al disputatum, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla spa nei Parte_1
confronti di e del così provvede: Controparte_1 Controparte_4
- Rigetta la domanda;
pagina 8 di 9 - Condanna parte attrice a rimborsare alle rispettive parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti dei singoli difensori anticipatari.
Aversa, 27/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4544/2024, avente ad oggetto:
Appalto di opere pubbliche, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del
6.10.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del 9.11.2025, promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to D'Avino Parte_1 P.IVA_1
UI (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
EL PA (CF: ), e dall'Avv. PA EL C.F._3
pagina 1 di 9 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Leonetti C.F._3
34, presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE CONVENUTA
, C.F. P. Iva Controparte_2 P.IVA_2
- in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante P.IVA_3 CP_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gilda Munno in
[...]
, alla via Iommelli n.2 Controparte_2
ALTRA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la Parte_1
conveniva in giudizio ed il dinanzi Controparte_1 Controparte_4
pagina 2 di 9 a questo Tribunale deducendo che nell'ambito della sua attività di recupero,
selezione, raccolta, e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, svolgeva in favore del il servizio di selezione dei rifiuti ingombranti e Controparte_2
multimateriale, in virtù dell'affidamento e consegna del servizio, a firma del
Responsabile del Servizio, Geom. che in data 6/10/2006, con nota Controparte_1
prot. 4915, accettava l'offerta della spa . Deduceva ancora che veniva Parte_1
affidato il descritto servizio di selezione del multimateriale al prezzo unitario di €/kg
0,0818+IVA e smaltimento del sovvallo al prezzo unitario di €/kg 0,120+IVA e che veniva affidato anche il servizio di selezione e recupero rifiuti ingombranti e al prezzo unitario di € 190/ton. Deduceva, quindi, che il Controparte_2
effettuava conferimenti di rifiuti ingombranti e di imballaggi in materiali
[...]
misti presso l'impianto della spa e, in relazione a tali conferimenti la Parte_1
stessa emetteva le fatture n. 110/S del 31/01/07 di € 13.945,71, n. 231/S del 28/02/07
di € 9.135,27, n. 370/S del 31/03/07 di € 10.755,87, n. 489/S del 30/04/07 di €
5.842,98 e n. 595/S del 31/05/07 di € 2.864,97, per un totale di € 42.724,80.
Deduceva inoltre di aver proposto innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(R.G. 860/2011), con ricorso ex art. 702 bis, nei confronti del Controparte_2
la domanda di accertamento e inadempimento di quest'ultimo per aver
[...]
usufruito dei servizi per la selezione dei rifiuti ingombranti e del multimateriale senza liquidarne il corrispettivo e, in via subordinata, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.., ma che l'ordinanza conseguente pur statuendo che “…in assenza del pagina 3 di 9 contratto e dell'impegno contabile, la società ha eseguito l'attività di conferimento e selezione dei rifiuti, come si evince dai formulari di conferimento e dalle fatture prodotti…”, e quindi era circostanza pacifica il corretto svolgimento del servizio da parte della spa , la richiesta veniva rigettata per la nullità del contratto, Parte_1
nonché per la mancanza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., per difetto della sussidiarietà di detta azione. Deduceva, quindi, di vantare un credito di €
42.724,80, oltre interessi moratori, nei confronti del funzionario, che ha affidato il servizio e consentito la fornitura senza la sottoscrizione di un contratto nella forma scritta ad substantiam e in assenza di preventivo impegno di spesa in contabilità, e/o in alternativa a detto funzionario, nei confronti del Controparte_2
ex art. 2041 c.c., essendo riconosciuto al privato fornitore il diritto di agire verso l'Ente Pubblico in surrogatoria “per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni (creditorie)” e, dunque, il diritto di “esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare”, ex art. 2900 c.c..
Chiedeva quindi in via principale, accertare e dichiarare il diritto della spa
[...]
al pagamento della somma di € 42.724,80, per l'effetto condannare il Geom. Pt_1
ai sensi dell'art. 191 TUEL, al pagamento della somma per gli Controparte_1
importi così come quantificati, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite CTU,
il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, contestualmente e/o pagina 4 di 9 in subordine: accertare e dichiarare il diritto spettante al Geom. nei Controparte_1
confronti del volto ad ottenere la somma di € Controparte_2
42.724,80, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e accertare e dichiarare il vantaggio/utilitas conseguito dal a seguito delle prestazioni rese dalla società attrice Controparte_2
e, per l'effetto condannare, in virtù della spiegata azione Parte_1
surrogatoria ex art. 2900 c.c., il in persona del Controparte_2
p.t., al pagamento dell'importo di € 42.724,80, ovvero della maggiore o CP_5
minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in sede istruttoria oppure, ove occorra anche tramite CTU, il tutto oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, in favore della società attrice.
Si costituiva il convenuto , il quale contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare che l'eventuale diritto della spa attrice nei suoi confronti era prescritto per il decorso quinquennale del relativo periodo di vigenza nonché di non aver mai assunto, seppur in via subordinata, alcun impegno con la spa alla sottoscrizione del contratto relativo ai servizi Parte_1
dalla stessa effettuati e, men che meno, al pagamento degli stessi. Chiedeva, pertanto,
la sua estromissione dal giudizio, sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto vantato nei suoi confronti.
Si costituiva il convenuto il quale contestava Controparte_4
in fatto ed in diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare che le domande di pagina 5 di 9 inadempimento contrattuale e di indebito arricchimento erano state già oggetto di altri giudizi, aventi la medesima richiesta, conclusi tutti a sfavore della spa . Parte_1
Deduceva ancora l'assenza di un contratto scritto ad substantiam che legittimasse la pretesa avversa oltre al fatto che ogni contatto tra le parti era avvenuto per il tramite del geom. , nei confronti del quale andavano indirizzate le richieste Controparte_1
di rimborso.
Ciò posto in fatto, la domanda è infondata e va rigettata con tutte le conseguenze
In ordine alla richiesta esposta nei confronti del Controparte_4
va detto che il consolidamento delle precedenti pronunce giudiziali in tema tra le parti, attraverso il loro passaggio in giudicato, impediscono il rinnovo di azioni simili
Part da parte della basate peraltro sulle stesse prove, non rivelandosi l'uso Parte_1
di queste ultime in una diversa veste giuridica rispetto alle precedenti.
Infatti, risulta condivisibile quanto eccepito dal convenuto, e cioè, che CP_2
sia la sentenza n. 1620/11 del Tribunale di Napoli che l'ordinanza del 2.6.2016 nel procedimento ex art. 702 cpc. n. 860/2011, pronunce precedentemente intervenute in giudizi incardinati tra le parti, fanno stato in ordine al rapporto come configuratosi nel corso del suo sviluppo, per cui si paleserebbe del tutto plausibile l'ipotesi di un bis in idem travisato, considerata la sovrapponibilità delle richieste avanzate dalla spa
. Parte_1
Da ciò consegue l'improponibilità, oltre che l'accertata infondatezza, dell'azione intentata con il presente giudizio nei confronti del e, Controparte_2 pagina 6 di 9 quindi, il suo rigetto con tutte le conseguenze.
In ordine alla richiesta esposta nei confronti di , la formulata Controparte_1
eccezione di prescrizione del preteso diritto vantato dalla spa risulta Parte_1
essere del tutto fondata.
Nel caso di specie, infatti, risulta prescritta ogni azione nei confronti del CP_1
sia per il decoroso del termine decennale che di quello quinquennale, per
[...]
cui rimane esclusa ogni ipotesi di azione ad intraprendersi da parte della spa
[...]
. Pt_1
Parte attrice, infatti, nell'invocare la responsabilità del funzionario responsabile del procedimento, ometteva di prova della messa in mora dello stesso per l'azione ritenuta lesiva del suo diritto.
Agli atti di giudizio della spa risulta prodotta solo una generica Parte_1
richiesta inviata a mezzo mail all'indirizzo dell'Ente in data 22.11.2022, dal cui contenuto non si evince a quale titolo il compaia tra i soggetti destinatari, non CP_1
risultando nemmeno cointeressato ai fatti esposti in tale comunicazione che, pertanto,
alcuna efficacia spiega ai fini interruttivi della prescrizione nei suoi confronti, anche in ragione dell'estrema tardività e del modo trasversale con cui gli veniva recapitata.
Considerati i tempi, cioè la data del 6.10.2006 in cui veniva emesso l'invio dell'offerta a firma del e la data di notifica della sua citazione nel Controparte_1
presente giudizio, e cioè il 30.5.2024, essendo del tutto da escludere l'efficacia della pagina 7 di 9 comunicazione del 22.11.2022 ai fini interruttivi, risulta più che abbondantemente prescritto il relativo termine, fatto per cui l'azione nei confronti del Controparte_1
va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al disputatum, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla spa nei Parte_1
confronti di e del così provvede: Controparte_1 Controparte_4
- Rigetta la domanda;
pagina 8 di 9 - Condanna parte attrice a rimborsare alle rispettive parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti dei singoli difensori anticipatari.
Aversa, 27/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 9 di 9