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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3449/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ferdinando di Giorgi n. 20, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO MIGLIORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a EN DI IC (PA), in [...] Controparte_1
13/10/1940, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ferdinando di Giorgi
20, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO MIGLIORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 14/07/1973 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 26/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del Sig. rimarrà Controparte_1 assegnata allo stesso che continuerà ad abitarla;
3) la sig.ra , che attualmente abita a casa della figlia Parte_1
, continuerà ad abitare assieme a quest'ultima. Persona_1
4) i coniugi, inoltre, concordano che i beni mobili siti all'interno della casa coniugale rimarranno assegnati al Sig. Controparte_1
5) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o contributo di mantenimento per sé stessi”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 637 P. 2, S. A, Anno 1973) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3449/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ferdinando di Giorgi n. 20, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO MIGLIORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a EN DI IC (PA), in [...] Controparte_1
13/10/1940, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ferdinando di Giorgi
20, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO MIGLIORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 14/07/1973 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 26/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del Sig. rimarrà Controparte_1 assegnata allo stesso che continuerà ad abitarla;
3) la sig.ra , che attualmente abita a casa della figlia Parte_1
, continuerà ad abitare assieme a quest'ultima. Persona_1
4) i coniugi, inoltre, concordano che i beni mobili siti all'interno della casa coniugale rimarranno assegnati al Sig. Controparte_1
5) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o contributo di mantenimento per sé stessi”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 637 P. 2, S. A, Anno 1973) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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