Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21759 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale solo danni a cose
TRA
(c.f. , sito in Parte_1 P.IVA_1
Casalnuovo di NA (NA) alla via Virnicchi 154, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Paola Rodriguez
APPELLANTE
E
( ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: l'appellante si riportava alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il meglio Parte_1
identificato in epigrafe proponeva appello nei confronti di avverso la Controparte_1
sentenza n. 12368/2024 del Giudice di Pace di NA (ad esso condominio notificata in data 10-09-2024) con la quale il sito in Parte_2
Casalnuovo, in persona dell'amministratore p.t.” era stata condannato al pagamento in favore di della somma di Euro 1.500,oo oltre iva se dovuta a titolo di CP_2
risarcimento danni oltre al pagamento delle spese processuali.
L'appellata restava contumace.
L'appellante a sostegno del gravame ha dedotto l'incertezza nella individuazione del soggetto effettivamente destinatario della originaria citazione e della successiva pronuncia del GdP di NA qui appellata – soggetto semplicemente indicato come
Gallo via Virnicchi 154 Casalnuovo di NA” - atteso che Controparte_3 esisteva sia un che si occupa della gestione delle parti e servizi Controparte_4
Fabbricato A”, ” e Parco Gallo Parte_1 Parte_1
Fabbricato C”.
In ogni caso l'appellante ha dedotto la nullità della notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio.
Preliminarmente deve ritenersi che non può dubitarsi, nonostante le imprecisioni della originaria parte attrice e del primo giudice, che il soggetto effettivamente destinatario della citazione introduttiva del primo grado di giudizio (e quindi della successiva sentenza) sia proprio l'attuale appellante ”. Deve Parte_1
ritenersi a tali fini univoca la prospettazione della originaria parte attrice che lamentava la rottura di una tubazione verticale posta all'interno del fabbricato B causa di infiltrazioni alla cantinola di sua proprietà ubicata nello stesso fabbricato B. Pertanto già nella prospettazione attorea non si vede come la controversia possa riguardare la Comunione delle parti comuni ai tre fabbricati del . Parte_1
In conseguenza deve ritenersi certamente sussistente la legittimazione e l'interesse in capo all'appellante ad impugnare la sentenza Parte_1
emessa dal GdP di NA.
Come dedotto dell'appellante va dichiarata la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc all'amministratore p.t. (all'epoca tale ) presso l'indirizzo del Controparte_5
condominio in via Virnicchi 154 in Casalnuovo di NA.
Invero le notifiche al condominio vanno eseguite presso lo studio dell'amministratore e soltanto nei luoghi dove lo stesso ha il domicilio o vi sono persone abilitate alla ricezione degli atti per suo conto (cfr. Tribunale di Roma sentenza n. 3528 del 17-05-2023). La notifica potrebbe avvenire presso lo stabile condominiale soltanto allorchè tale stabile possa essere considerato, in qualche modo, come “ufficio” dell'amministratore come nel caso (estraneo a quello in esame) in cui esistano locali (quali la portineria) specificamente destinati ed utilizzati alla organizzazione e gestione delle cose comuni (cfr. Cass. n.
11303/2007; Cass. n. 2999/2010; Cass. n. 27352/2016).
In conseguenza va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e, ai sensi dell'art. 354 comma 1 cpc, la causa va rimessa la primo giudice.
Le ragioni della decisione (in rito) ed il comportamento della parte appellata (rimasta contumace) costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
12368/2024 del Giudice di Pace di NA:
1) Dichiara la nullità della sentenza n. 12368/2024 del GdP di NA e rimette la causa al primo Giudice;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in NA lì 31 gennaio 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco