Articolo 11 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 febbraio 1963
Art. 11.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.
Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963