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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/12/2024, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5265/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDARELLA ANGELO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRATTINI CLARA
PARTE CONVENUTA
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CASARINI MAURO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così statuire: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che nulla è dovuto alla convenuta a titolo di retta essendo questa a carico esclusiva del e per l'effetto, CP_3 Condannare la convenuta, ex art. 2033 c.c. a restituire all'attore, nella sua predetta qualità, tutte le somme corrisposte dall'inizio del rapporto contrattuale alla data di emissione della sentenza. Con vittoria di spese e competenze – anche di Ctu - del presente giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede, in primo luogo, l'ammissione di prova per testi a mezzo del pagina 1 di 17 Dott. compilatore della cartella clinica della degente presso la Testimone_1 convenuta, sui seguenti capitoli, riportandoci per quanto riguarda capitoli eventualmente ritenuti “negativi” a Cass. Ord. 35146/2021: 1. Vero che la SI.ra – Testimone_2 moglie dell'odierno attore – in data 15 febbraio 2022 veniva ricoverata presso la SOC. COOPERATIVA ARCOBALENO P.A. Via Ferruccio Belli n.8 27051 Cava Manara (PV) in quanto affetto da malattia di Alzheimer ed epilessia.
2. Vero che non veniva mai stipulato un formale contratto scritto né veniva consegnato alcun progetto individuale o piano.
3. Vero che alla degente venivano somministrati farmaci tra i quali alcuni specificamente destinati ai pazienti affetti da malattia di Alzheimer come TA ed
EN.
4. Vero che per tutto il periodo della degenza la SI.ra a veniva Tes_2 sottoposta a prestazioni di natura sanitaria, con stesura di cartella clinica fino alla sua morte.Si chiede ordinarsi alla convenuta l'esibizione del contratto di ospitalità relativo alla
SI.ra mai consegnato. Testimone_2
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia così giudicare: nel merito: - respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il diritto di ripetizione in favore di parte attrice e condannata la convenuta alla restituzione di qualunque somma verrà ritenuta provata dal Giudice, a qualsivoglia titolo, dichiarare tenuta l' Controparte_2 di C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] CP_2 P.IVA_2 sede in Viale Indipendenza 3, in forza della normativa vigente in materia, sia statale CP_2 sia regionale, ed in subordine in forza della normativa sull'arricchimento senza giusta causa, a corrispondere le predette somme, oggetto di domanda di ripetizione, alla convenuta per le prestazioni erogate in favore della signora Parte_2 dal 15.02.2022 al 22.12.2022, e condannare la medesima Testimone_2 [...] di al pagamento delle predette somme in favore della Controparte_2 CP_2 convenuta oltre interessi dal dovuto al saldo, Parte_2 fissando contestualmente un termine a favore della scrivente per l'esecuzione di detto pagamento. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese generali 15%
e accessori di legge, nonché con condanna della parte che risulterà soccombente all'esito del presente giudizio a rimborsare a favore della convenuta i costi sostenuti (per spese di CTU e di CTP) come documentati in causa. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle seguenti prove per testi, già indicate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI
c. n. 2 cpc., sui seguenti fatti: 1) Vero che dal 15.02.2022 al 04.05.2022 la sig.ra è Tes_2 stata ospitata presso la RSA gestita dalla convenuta Parte_2 nell'ambito delle cure intermedie, regime che per legge ha una durata temporanea? 2) Vero che dal 04.05.2022 al 04.10.2022, terminato il periodo di degenza in regime di cure intermedie, la direzione amministrativa, nella persona del Dott. , Controparte_4 illustrava ai famigliari della sig.ra la mancanza di posti liberi accreditati ed a Tes_2 contratto presso la struttura ? 3) Vero che il Dott. Arcangelo , in Parte_2 CP_4 particolare, indicava ai famigliari della sig.ra le varie opzioni percorribili in quel Tes_2 momento che consistevano o nell'inserimento in lista di attesa per un posto letto accreditato pagina 2 di 17 ed a contratto presso la RSA Arcobaleno Luna oppure nelle dimissioni volontarie in forma protetta con rientro a domicilio o nel trasferimento in altra struttura? 4) Vero che, rispetto alle opzioni prospettate ed indicate al punto precedente, i familiari dell'Ospite sceglievano di rimanere in attesa di un posto letto accreditato ed a contratto presso la RSA Arcobaleno occupando un posto letto in regime di solvenza, con retta interamente a carico della famiglia ai sensi della legislazione regionale e nazionale vigente in materia? Si indica a teste sui capitoli da 1) a 4) il Dott. , Direttore Amministrativo, dom. Controparte_4 per la carica presso RSA Arcobaleno in Cava Manara (PV). 5) Vero che la
[...]
, quale ente gestore di RSA, erogava alla sig.ra prestazioni Parte_2 Tes_2 nell'ambito di un servizio prevalentemente di natura socio-assistenziale, come ad oggi è normativamente previsto per i soggetti affetti da malattia di Alzheimer, senza fornire all'Ospite, alcuna prestazione sanitaria caratterizzata da particolare rilevanza ed intensità della componente sanitaria? 6) Vero che quando l'ospite, SI.ra ha avuto Tes_2 necessità di cure, prestazioni ed assistenza sanitaria veniva ricoverata presso istituti di cura, strutture ospedaliere, gli unici soggetti, secondo l'ordinamento giuridico vigente, titolati per legge ad erogare servizi / prestazioni di natura sanitaria?
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni diversa conclusione ed istanza di tutte le altre parti processuali: in via principale: a) rigettare e/o respingere in toto, per ogni e conseguente effetto, tutte le pretese, le richieste economiche e le conclusioni sia di parte Contr attrice sia di parte convenuta avanzate avverso la terza chiamata di in quanto CP_2 totalmente infondate in fatto ed in diritto;
b) dichiarare in ogni caso che l'ATS di CP_2 nulla deve e dovrà sia a parte attrice sia a parte convenuta in ordine al ricovero della sig.ra presso la R.S.A. in argomento nel periodo di cui è causa. in via Testimone_2 istruttoria: a) chiamare a chiarimenti il C.T.U. in apposita udienza all'uopo fissata, ovvero disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto viziata, lacunosa e non motivata (nel testo della consulenza tecnica d'ufficio non è presente, tra l'altro, la corretta valutazione del trattamento terapeutico personalizzato dell'utente come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ex pluris Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 13714 del 18.5.2023); b) ordinare in ogni caso a parte attrice ex art. 210 c.p.c. il deposito della documentazione attestante la percezione dell'indennità di accompagnamento e/o pensionistica della sig.ra per il periodo oggetto di causa, nonché Testimone_2 il deposito della dichiarazione dei redditi e/o del modello ISEE della predetta sig.ra ovvero dei soggetti che hanno provveduto al pagamento della Testimone_2 retta della RSA convenuta nel periodo di cui è causa;
c) richiedere in ogni caso ex art. 213 c.p.c. all' le informazioni riguardanti la percezione e l'importo delle pensioni e CP_5 dell'indennità di accompagnamento della sig.ra nel periodo di Testimone_2 cui è causa. Il tutto con vittoria di onorari di avvocato maggiorati di spese generali 15% oltre accessori di legge (oneri riflessi + IRAP in quanto accessori per avvocato dipendente di avvocatura di una P.A.).
pagina 3 di 17 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio per chiedere la restituzione alla convenuta di Parte_1
quanto ad essa corrisposto a titolo di retta per il ricovero della moglie . A Testimone_2
sostegno della propria pretesa la parte ha allegato che in data 15 febbraio 2022 la moglie è stata ricoverata presso la RSA di Cava Manara (Pv), gestita dalla Cooperativa Arcobaleno
P.A:. in quanto affetta da malattia di Alzheimer ed epilessia;
che durante il ricovero erano state erogate prestazioni sanitarie inscindibili da quelle socio assistenziali, di modo che i relativi oneri avrebbero dovuti essere posti a carico del SSN piuttosto che dell'ospite.
1.1. Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di
Contr parte attrice ed invocando, in via subordinata, la chiamata in giudizio dell' di . CP_2
2. Questione controversa tra le parti, alla luce delle contrapposte ricostruzioni in fatto e in diritto, risulta essere l'individuazione del soggetto giuridico obbligato al pagamento della retta sulla base della effettiva condizione psico fisica dell'assistita e delle prestazioni effettivamente erogate dalla struttura convenuta.
Sul punto, ai fini della decisione della odierna controversia, occorre in primo luogo operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
In via generale, la materia, sul piano statale, risulta disciplinata da plurime fonti normative quali la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, ed in particolare l'art. 26 “Prestazioni di riabilitazione”; parimenti rilevante il
Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni;
di particolare rilievo, inoltre il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”.
A riguardo, in particolare, ai sensi dell'art.
3-septies del D. Lgs 502/1992, “Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi pagina 4 di 17 assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”; nell'ambito delle prestazioni socio sanitarie sono individuate tre sotto-categorie quali le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e infine, le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
In particolare, come puntualmente disciplinato dal citato articolo “2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute… 4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.”.
I criteri di riparto della spesa sono stabiliti nel DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; tale regolamento contiene altresì
pagina 5 di 17 una puntuale descrizione delle materie sopra evidenziate. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM “Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo- assistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma
4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le pagina 6 di 17 prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post- acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo-assistenza”.
Il medesimo D.P.C.M. stabilisce e delimita altresì ai sensi dell'art. 2 comma 4 le diverse fasi dell'intervento e, in particolare “a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità
e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi".
Le modalità di finanziamento sono definite nella Tabella allegata al DPCM;
in particolare, per gli anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative
(a cui devono essere garantiti la cura ed il recupero funzionale mediante cure svolte a domicilio ovvero tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia), il costo delle prestazioni viene posto pagina 7 di 17 interamente a carico del SSN in relazione all'assistenza prestata nella fase intensiva e per le prestazioni ad elevata integrazione fornite nella fase estensiva, mentre per le prestazioni nelle forme di lungo-assistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo
è posto a carico del SSN, (tenendo come riferimento i costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e alberghiera), mentre il restante 50% del costo complessivo è messo a carico del fatta salva la CP_6 compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Particolarmente significativo sul piano normativo, in quanto incidente sulla disciplina giuridica sopra esposta, il DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 30 del citato DPCM rubricato “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti” viene stabilito che “Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a pagina 8 di 17 persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungo assistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungo-assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
4. I trattamenti di lungo-assistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.”
Assume parimenti rilievo la normativa regionale, stante il criterio di riparto di competenze ex art. 117 Cost.
In particolare, ai sensi dell'art. 8 L.R. Lombardia 12.03.2008 n. 3 recante la disciplina sul “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitari “ “Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti”.
Sul punto si dive evidenziare che ai sensi dell'art. 1 l. l'art.1 L.R. Lombardia n. 23
11.8.2015 n. 23: “1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni per la parte non a carico del fondo sanitario pagina 9 di 17 regionale nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.
In attuazione della disciplina appena esposta, la Regione Lombardia ha adottato la
DGR a DGRXI/1046 del 17.12.2018 attraverso cui sono state approvate le “Regole di
Gestione del servizio socio sanitario 2019” applicabile anche per il 2020 in quanto richiamata dalla Delibera n. XI/2672 del 16/12/2019 recante “determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020” -con particolare riferimento ai malati di Alzheimer in tale regolamento viene precisato che: “le persone affette da o da altre forme di demenza ricoverate in R.S.A la cui tipologia di Per_1
ricovero, per durata e tipo di prestazioni, risulta riconducibile al regime di lungo assistenza sociosanitarie, rientrano nella tipologia di persone non autosufficienti per le quali l'onere del ricovero non grava interamente sul È Controparte_7
pertanto prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50% in conformità al principio di cui al DPCM 29.11.2001 secondo la percentuale stabilita nell'allegato 1C punto 10 lettera b) e dell'art. 30 DPCM
12.1.2017. Nel caso la stessa non possa sostenere l'onere della retta, è previsto un intervento economico da parte del Comune di residenza, il quale definisce la soglia di accesso alla prestazione agevolata, secondo quanto previsto dal D.P.C.M.
5.12.2013 n.
159”.
Il Tribunale è consapevole di numerosi e difformi orientamenti giurisprudenziali circa l'interpretazione della normativa legislativa e regolamentare relativa al criterio di attribuzione economico dei costi in caso di malattie degenerative croniche ovvero persone non autosufficienti.
La giurisprudenza di legittimità, ha comunque enucleato la seguente tripartizione: “- se vengono erogate "prestazioni sanitarie", ogni pattuizione tra la struttura convenzionata/accreditata e l'assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa;
- se vengono erogate prestazioni aventi
"natura non sanitaria", ossia prestazioni esclusivamente di "natura sociale-assistenziale", eventuali limiti previsti da norme di fonte primaria o secondaria o da provvedimenti pagina 10 di 17 amministrativi generali per le quote di partecipazione alla spesa degli enti pubblici territoriali od istituzionali, non escludono la autonoma determinazione del corrispettivo tra strutture erogatrici dei servizi ed utenti (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19642 del
18/09/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 17234 del 13/07/2017)- nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio-assistenziale, di modo che non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito (Corte Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4558 del 22/03/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 22776 del 09/11/2016).” in termini, con giurisprudenza citata (Cass. 28.11.2017 n. 28321).
In altri termini “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale
"inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale, (cfr. in termini analoghi: Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
17234 del 13/07/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023).
La medesima giurisprudenza ha altresì precisato come “nel caso in cui fosse stata dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione (…) l'intervento "sanitario- socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte che possono prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti, ma che non sono oggetto di libera pattuizione, in quanto la struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege pagina 11 di 17 la tutela della salute, affidata al Servizio sanitario pubblico, alle condizioni quali- quantitative ed anche tariffarie determinate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali in base alle risorse finanziarie disponibili, condizioni e tariffe che detta struttura è tenuta ad accettare se intende svolgere tale attività. Ne segue che, ove ricorra la ipotesi predetta (prestazioni congiunte ed indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della persona), il frazionamento "forfetario" della spesa -tra Fondo sanitario nazionale e regionale, da un lato, ed intervento economico integrativo dei
Comuni o dei privati, dall'altro-, determinato "in proporzione della incidenza" che rivestono le prestazioni di differente natura, opera pur sempre nell'ambito delle
"competenze del Servizio sanitario nazionale materia di integrazione socio-sanitaria di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni", e dunque rimane assoggettato ai limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria (comprensiva nel caso di specie anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate), non essendo pertanto ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria-socio assistenziale integrata, risultando in palese contrasto con la previsione legale della "assistenza sanitaria obbligatoria" l'esercizio della facoltà, rimessa all'ente erogatore del servizio, di subordinare la "prestazione di cura integrata" ad un previo accordo di natura privatistica con l'utente avente ad oggetto la determinazione in tutto od in parte del corrispettivo: nel caso di specie la previsione della delibera GR
1.8.2002 n. 662, determinativa delle rispettive quote "sanitarie" e "sociali", in quanto reiterativa del criterio di ripartizione percentuale della spesa individuato nella Tabella, punto 1.0 del D.P.C.M. 29 novembre 2001, concerne evidentemente le "prestazioni sanitarie integrate inscindibilmente alle prestazioni socio-assistenziali in regime residenziale", e dunque viene a realizzare una ripartizione interna - tra più centri di spesa - del costo dell' "unica prestazione integrata" che in quanto necessaria alla somministrazione della terapia di cura o conservativa della salute della persona, rientra nell'ambito delle prestazioni i cui oneri gravano sul Servizio sanitario pubblico. Qualora la prestazione socio-assistenziale prescinda, invece, del tutto dalla congiunta realizzazione pagina 12 di 17 dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un "piano di cura personalizzato"), deve ritenersi irrilevante che la struttura residenziale, ove viene ricoverato l'anziano non autosufficiente, sia o meno in possesso - anche - dell'"accreditamento" necessario ai fini dell'inserimento nel Servizio sanitario pubblico, e dei requisiti prescritti per essere riconosciuta come RSA, atteso che in tale ipotesi la prestazione rimane certamente estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla L. 328 del 2020 che prevede soltanto una "integrazione economica" della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali (Comuni), senza per ciò prescindere dalla conclusione del contratto di ricovero tra l'utente (od altra persona che contrae in favore dell'utente-terzo) e la struttura residenziale, soggetti tra i quali viene a costituirsi il rapporto obbligatorio le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio della autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità servizi offerti dalla struttura residenziale”. (Cass. 28321/2017 cit e in senso analogo Cass.
30.05.2019, n. 14774) (Nello stesso senso si è espressa più di recente Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21162 del 29/07/2024).
La citata giurisprudenza non esclude una compartecipazione, sebbene regolamentata e nell'ambito di limiti tariffari precisi stabiliti da atti amministrativi regionali. La prevalente giurisprudenza di merito, sia ordinaria si amministrativa, con riferimento alla malattia di
Alzheimer non ha valutato positivamente l'inscindibilità e integrazione tra i profili sanitari e sociali e comunque, ha escluso che le prestazioni rese dalle strutture residenziali, almeno in genere, possano essere riconducibili a quelle di elevata integrazione sanitaria.
In particolare, è stato argomentato come “la definizione delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria contenuta nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, mal si attaglia alle caratteristiche ed al decorso della malattia di Alzheimer. Infatti, le prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono "caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" e sono "in particolare, attribuite alla fase post-acuta"; laddove, la fase intensiva, si è detto, è, ai sensi pagina 13 di 17 dell'art. 2, comma 4, lettera a), "di elevata complessità e di durata breve e definita". La malattia di Alzheimer, invece, alla luce di quanto prospettato dalle parti appellate (e comunque può ritenersi notorio), non ha una fase post-acuta o comunque di durata breve e definita, nella quale intervenire in modo intensivo, ma richiede lungo assistenza;
così da risultare riconducibile, piuttosto, agli "interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio", prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), di durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza”; (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III, 23.04.2015, n. 2046; nel merito e proprio con riferimento alla malattia di Alzheimer Tribunale Trieste, 17.01.2019, n. 26 Tribunale Padova, sez. II,
16.09.2016, Corte di Appello di Milano n. 1401 del 28.03.2019 n. 1401 Corte d'Appello di
Milano 12.9..2018 n. 4078, Tribunale di Milano n. 7495/2018 (doc. n. 13), Corte Appello
Milano 11.6.2021 n. 1854; in senso contrario, tuttavia, Tribunale Monza, 01.03.2017 n.
617; Tribunale di Pavia sentenze nn. 795/2022 e 988/2023)
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato che il proprio congiunto allorquando venne ricoverato presso la struttura convenuta era affetto da Alzheimer ed epilessia.
Per valutare la natura delle prestazioni rese in favore di è stata Testimone_2
disposta un ctu medico legale le cui conclusioni, in quanto prive di vizi logici, devono essere richiamate nei limiti che seguono.
Il Consulente ha accertato che dalla documentazione presente agli atti “è emerso un quadro patologico caratterizzato dalla presenza contestuale e reciprocamente interattiva di diverse forme patologiche di natura psico-fisica inquadrabili nella diagnosi, condivisa con i consulenti delle parti, di: decadimento psico-cognitivo ed organico in soggetto con diabete mellito insulino dipendente e ipertensione arteriosa. Dal punto di vista fisico sono stati oggettivati problemi di elevata gravità, meritevoli di costanti interventi di prevenzione e cura, sempre presenti durante il ricovero e progressivamente aggravatisi nonostante il corretto supporto sanitario terapeutico progettato ed effettuato:
-Ingresso in Struttura “Cure Intermedie”: “… Esegue pochi passi rallentati alle pagina 14 di 17 parallele con base allargata e senza riuscire ad alzare i piedi da terra con massima assistenza, esegue i passaggi posturali con massimo aiuto, utilizza la carrozzina nei trasferimenti”.
-Peggioramento nel tempo “RSA Arcobaleno Plus”: “…Paziente non collaborante…controlla il tronco da seduta, utilizza la carrozzina nei trasferimenti.
Deambulazione non possibile”, “…mioclonie…”.
Il Consulente ha anche evidenziato che la segnalata disfagia per solidi e liquidi ha richiesto la messa in essere delle relative cautele nella gestione della paziente e ha motivato il ricovero presso l'Ospedale di Mortara del 19.5.2022 per “ipernatriemia con disidratazione”, in un setting nutrizionale deficitario sin dall'ingresso in Struttura.
Il ctu ha anche messo in luce il declino delle funzioni psico – intellettive della paziente che ne ha resa difficoltosa la gestione anche dal personale specializzato;
tale situazione era grave già poco dopo il ricovero come può evincersi dalla consulenza neurologica dell'11 marzo 2022 ove è indicato che la paziente, con deficit neurocognitivo avanzato “Presenta alterazioni comportamentali riferite come grida accessuali, poco controllabili e non riferibili al contesto ambientale/situazionale…eloquio non intelligibile, non informativo. Tendenzialmente soporosa, risvegliabile, ma non mantiene il contatto.
Orientamento non esplorabile…
È stato opportunatamente chiarito che “Aldilà dell'indubbia perdita dell'autonomia personale per i più elementari atti del vivere quotidiano (Indice di Barthel del 15.2.2022 e del 4.5.2022: 18/100 dipendenza totale) e di necessità di costante e completa assistenza personale, va sottolineato il ruolo “terapeutico” che assume il personale della Struttura, come quello degli Animatori nel fornire stimoli attivi sulla sfera psico-comportamentale della SI.ra , volti alla costante ricerca del recupero dei cascami di relazione e Tes_2 socializzazione e ad evitare l'inattività e l'isolamento. Tale attività nella “ singolarità “ del caso assume carattere di valenza “terapeutica” anche se, tuttavia, date le condizioni patologiche di base, con risultati di limitata apprezzabilità ma di sicura validità per il benessere psico-fisico ed “emozionale” della Paziente nonché per consentirne una dignitosa sopravvivenza.
pagina 15 di 17 Il ctu ha quindi concluso per una preponderanza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio assistenziali.
Giova in ogni caso osservare che la ctu ha evidenziato che anche le attività apparentemente assistenziali, quali quelle di animazione, risultano nel caso di specie comunque destinate a recuperare basilari elementi di socializzazione e ad evitare l'inattività
e l'isolamento con conseguente aggravamento della situazione neurologica.
A ciò deve aggiungersi che il ctu ha evidenziato che la cura della patologia diabetica si estrinseca non solo nella somministrazione “di insulina ma deve necessariamente ricomprendere il frequente monitoraggio glicemico per il puntuale adeguamento terapeutico e per cogliere tempestivamente la comparsa di complicanze acute (ipoglicemia, severa iperglicemia) rapidamente letali se non prontamente riconosciute e trattate, nel caso concreto non attuabili in autonomia dalla donna”.
In definitiva, il ctu ha concluso per la indissociabilità delle prestazioni erogate nel caso in concreto atteso che “il severo quadro pluripatologico della donna, con prognosi infausta quoad valetudinem e quoad vitam a breve termine, richiedeva costanti interventi di prevenzione e cura e si è progressivamente e rapidamente aggravato nonostante il supporto sanitario attuato”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ciò che rileva nella individuazione della natura delle prestazioni erogate non è la prevalenza quantitativa della prestazione sanitaria rispetto a quella socio assistenziale ma la sostanziale indistinguibilità delle stesse nell'ambito di un piano terapeutico particolareggiato.
Pertanto, essendo state erogate nel caso di specie prestazioni inscindibili il relativo costo non poteva essere posto a carico del privato, nemmeno sottoforma di compartecipazione.
Sussiste, quindi, il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte.
Circa l'ammontare dell'indebito si osserva che parte attrice ha quantificato una somma di euro 5.241,28 richiamando le fatture prodotte in giudizio;
tuttavia, la parte ha conteggiato due volte la stessa fattura, di modo che l'indebito deve essere ridotto a
4.819,80, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
pagina 16 di 17 3. Parte convenuta ha chiesto di condannare la terza chiamata a rimborsare le somma eventualmente riconosciute in favore di parte attrice.
La domanda deve essere accolta in quanto per le motivazioni dianzi rassegnate è stato evidenziato che nel caso di specie i costi di assistenza sono interamente a carico del sistema sanitario.
4. Circa le spese del presente giudizio, sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. così come integrato dalla sentenza della Corte. Cost. n. 77 del 19.04.2018, per disporre la compensazione integrale delle spese in giudizio;
in particolare, si evidenzia la particolare complessità della materia determinata da plurime disposizioni normative di carattere statale e regionale, spesso, almeno parzialmente, confliggenti o non coordinate nonché la sussistenza di contrasti tra le Corti di merito circa i profili rilevanti della controversia, quali la qualificazione del regime di disciplina del pagamento degli oneri di assistenza.
Devono essere interamente compensate anche le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.819,80, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna la terza chiamata al pagamento in favore della convenuta della medesima somma da quest'ultima liquidata in favore dell'attore;
- compensa le spese di lite e di ctu.
Pavia, 14 dicembre 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5265/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARDARELLA ANGELO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRATTINI CLARA
PARTE CONVENUTA
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CASARINI MAURO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così statuire: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che nulla è dovuto alla convenuta a titolo di retta essendo questa a carico esclusiva del e per l'effetto, CP_3 Condannare la convenuta, ex art. 2033 c.c. a restituire all'attore, nella sua predetta qualità, tutte le somme corrisposte dall'inizio del rapporto contrattuale alla data di emissione della sentenza. Con vittoria di spese e competenze – anche di Ctu - del presente giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede, in primo luogo, l'ammissione di prova per testi a mezzo del pagina 1 di 17 Dott. compilatore della cartella clinica della degente presso la Testimone_1 convenuta, sui seguenti capitoli, riportandoci per quanto riguarda capitoli eventualmente ritenuti “negativi” a Cass. Ord. 35146/2021: 1. Vero che la SI.ra – Testimone_2 moglie dell'odierno attore – in data 15 febbraio 2022 veniva ricoverata presso la SOC. COOPERATIVA ARCOBALENO P.A. Via Ferruccio Belli n.8 27051 Cava Manara (PV) in quanto affetto da malattia di Alzheimer ed epilessia.
2. Vero che non veniva mai stipulato un formale contratto scritto né veniva consegnato alcun progetto individuale o piano.
3. Vero che alla degente venivano somministrati farmaci tra i quali alcuni specificamente destinati ai pazienti affetti da malattia di Alzheimer come TA ed
EN.
4. Vero che per tutto il periodo della degenza la SI.ra a veniva Tes_2 sottoposta a prestazioni di natura sanitaria, con stesura di cartella clinica fino alla sua morte.Si chiede ordinarsi alla convenuta l'esibizione del contratto di ospitalità relativo alla
SI.ra mai consegnato. Testimone_2
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia così giudicare: nel merito: - respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il diritto di ripetizione in favore di parte attrice e condannata la convenuta alla restituzione di qualunque somma verrà ritenuta provata dal Giudice, a qualsivoglia titolo, dichiarare tenuta l' Controparte_2 di C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] CP_2 P.IVA_2 sede in Viale Indipendenza 3, in forza della normativa vigente in materia, sia statale CP_2 sia regionale, ed in subordine in forza della normativa sull'arricchimento senza giusta causa, a corrispondere le predette somme, oggetto di domanda di ripetizione, alla convenuta per le prestazioni erogate in favore della signora Parte_2 dal 15.02.2022 al 22.12.2022, e condannare la medesima Testimone_2 [...] di al pagamento delle predette somme in favore della Controparte_2 CP_2 convenuta oltre interessi dal dovuto al saldo, Parte_2 fissando contestualmente un termine a favore della scrivente per l'esecuzione di detto pagamento. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di avvocato, spese generali 15%
e accessori di legge, nonché con condanna della parte che risulterà soccombente all'esito del presente giudizio a rimborsare a favore della convenuta i costi sostenuti (per spese di CTU e di CTP) come documentati in causa. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle seguenti prove per testi, già indicate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI
c. n. 2 cpc., sui seguenti fatti: 1) Vero che dal 15.02.2022 al 04.05.2022 la sig.ra è Tes_2 stata ospitata presso la RSA gestita dalla convenuta Parte_2 nell'ambito delle cure intermedie, regime che per legge ha una durata temporanea? 2) Vero che dal 04.05.2022 al 04.10.2022, terminato il periodo di degenza in regime di cure intermedie, la direzione amministrativa, nella persona del Dott. , Controparte_4 illustrava ai famigliari della sig.ra la mancanza di posti liberi accreditati ed a Tes_2 contratto presso la struttura ? 3) Vero che il Dott. Arcangelo , in Parte_2 CP_4 particolare, indicava ai famigliari della sig.ra le varie opzioni percorribili in quel Tes_2 momento che consistevano o nell'inserimento in lista di attesa per un posto letto accreditato pagina 2 di 17 ed a contratto presso la RSA Arcobaleno Luna oppure nelle dimissioni volontarie in forma protetta con rientro a domicilio o nel trasferimento in altra struttura? 4) Vero che, rispetto alle opzioni prospettate ed indicate al punto precedente, i familiari dell'Ospite sceglievano di rimanere in attesa di un posto letto accreditato ed a contratto presso la RSA Arcobaleno occupando un posto letto in regime di solvenza, con retta interamente a carico della famiglia ai sensi della legislazione regionale e nazionale vigente in materia? Si indica a teste sui capitoli da 1) a 4) il Dott. , Direttore Amministrativo, dom. Controparte_4 per la carica presso RSA Arcobaleno in Cava Manara (PV). 5) Vero che la
[...]
, quale ente gestore di RSA, erogava alla sig.ra prestazioni Parte_2 Tes_2 nell'ambito di un servizio prevalentemente di natura socio-assistenziale, come ad oggi è normativamente previsto per i soggetti affetti da malattia di Alzheimer, senza fornire all'Ospite, alcuna prestazione sanitaria caratterizzata da particolare rilevanza ed intensità della componente sanitaria? 6) Vero che quando l'ospite, SI.ra ha avuto Tes_2 necessità di cure, prestazioni ed assistenza sanitaria veniva ricoverata presso istituti di cura, strutture ospedaliere, gli unici soggetti, secondo l'ordinamento giuridico vigente, titolati per legge ad erogare servizi / prestazioni di natura sanitaria?
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni diversa conclusione ed istanza di tutte le altre parti processuali: in via principale: a) rigettare e/o respingere in toto, per ogni e conseguente effetto, tutte le pretese, le richieste economiche e le conclusioni sia di parte Contr attrice sia di parte convenuta avanzate avverso la terza chiamata di in quanto CP_2 totalmente infondate in fatto ed in diritto;
b) dichiarare in ogni caso che l'ATS di CP_2 nulla deve e dovrà sia a parte attrice sia a parte convenuta in ordine al ricovero della sig.ra presso la R.S.A. in argomento nel periodo di cui è causa. in via Testimone_2 istruttoria: a) chiamare a chiarimenti il C.T.U. in apposita udienza all'uopo fissata, ovvero disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in quanto viziata, lacunosa e non motivata (nel testo della consulenza tecnica d'ufficio non è presente, tra l'altro, la corretta valutazione del trattamento terapeutico personalizzato dell'utente come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ex pluris Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 13714 del 18.5.2023); b) ordinare in ogni caso a parte attrice ex art. 210 c.p.c. il deposito della documentazione attestante la percezione dell'indennità di accompagnamento e/o pensionistica della sig.ra per il periodo oggetto di causa, nonché Testimone_2 il deposito della dichiarazione dei redditi e/o del modello ISEE della predetta sig.ra ovvero dei soggetti che hanno provveduto al pagamento della Testimone_2 retta della RSA convenuta nel periodo di cui è causa;
c) richiedere in ogni caso ex art. 213 c.p.c. all' le informazioni riguardanti la percezione e l'importo delle pensioni e CP_5 dell'indennità di accompagnamento della sig.ra nel periodo di Testimone_2 cui è causa. Il tutto con vittoria di onorari di avvocato maggiorati di spese generali 15% oltre accessori di legge (oneri riflessi + IRAP in quanto accessori per avvocato dipendente di avvocatura di una P.A.).
pagina 3 di 17 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio per chiedere la restituzione alla convenuta di Parte_1
quanto ad essa corrisposto a titolo di retta per il ricovero della moglie . A Testimone_2
sostegno della propria pretesa la parte ha allegato che in data 15 febbraio 2022 la moglie è stata ricoverata presso la RSA di Cava Manara (Pv), gestita dalla Cooperativa Arcobaleno
P.A:. in quanto affetta da malattia di Alzheimer ed epilessia;
che durante il ricovero erano state erogate prestazioni sanitarie inscindibili da quelle socio assistenziali, di modo che i relativi oneri avrebbero dovuti essere posti a carico del SSN piuttosto che dell'ospite.
1.1. Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di
Contr parte attrice ed invocando, in via subordinata, la chiamata in giudizio dell' di . CP_2
2. Questione controversa tra le parti, alla luce delle contrapposte ricostruzioni in fatto e in diritto, risulta essere l'individuazione del soggetto giuridico obbligato al pagamento della retta sulla base della effettiva condizione psico fisica dell'assistita e delle prestazioni effettivamente erogate dalla struttura convenuta.
Sul punto, ai fini della decisione della odierna controversia, occorre in primo luogo operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
In via generale, la materia, sul piano statale, risulta disciplinata da plurime fonti normative quali la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, ed in particolare l'art. 26 “Prestazioni di riabilitazione”; parimenti rilevante il
Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni;
di particolare rilievo, inoltre il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”.
A riguardo, in particolare, ai sensi dell'art.
3-septies del D. Lgs 502/1992, “Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi pagina 4 di 17 assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”; nell'ambito delle prestazioni socio sanitarie sono individuate tre sotto-categorie quali le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e infine, le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
In particolare, come puntualmente disciplinato dal citato articolo “2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute… 4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.”.
I criteri di riparto della spesa sono stabiliti nel DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; tale regolamento contiene altresì
pagina 5 di 17 una puntuale descrizione delle materie sopra evidenziate. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM “Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo- assistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma
4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le pagina 6 di 17 prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post- acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo-assistenza”.
Il medesimo D.P.C.M. stabilisce e delimita altresì ai sensi dell'art. 2 comma 4 le diverse fasi dell'intervento e, in particolare “a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità
e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi".
Le modalità di finanziamento sono definite nella Tabella allegata al DPCM;
in particolare, per gli anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative
(a cui devono essere garantiti la cura ed il recupero funzionale mediante cure svolte a domicilio ovvero tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia), il costo delle prestazioni viene posto pagina 7 di 17 interamente a carico del SSN in relazione all'assistenza prestata nella fase intensiva e per le prestazioni ad elevata integrazione fornite nella fase estensiva, mentre per le prestazioni nelle forme di lungo-assistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo
è posto a carico del SSN, (tenendo come riferimento i costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e alberghiera), mentre il restante 50% del costo complessivo è messo a carico del fatta salva la CP_6 compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Particolarmente significativo sul piano normativo, in quanto incidente sulla disciplina giuridica sopra esposta, il DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 30 del citato DPCM rubricato “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti” viene stabilito che “Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a pagina 8 di 17 persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungo assistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungo-assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
4. I trattamenti di lungo-assistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.”
Assume parimenti rilievo la normativa regionale, stante il criterio di riparto di competenze ex art. 117 Cost.
In particolare, ai sensi dell'art. 8 L.R. Lombardia 12.03.2008 n. 3 recante la disciplina sul “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitari “ “Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti”.
Sul punto si dive evidenziare che ai sensi dell'art. 1 l. l'art.1 L.R. Lombardia n. 23
11.8.2015 n. 23: “1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni per la parte non a carico del fondo sanitario pagina 9 di 17 regionale nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.
In attuazione della disciplina appena esposta, la Regione Lombardia ha adottato la
DGR a DGRXI/1046 del 17.12.2018 attraverso cui sono state approvate le “Regole di
Gestione del servizio socio sanitario 2019” applicabile anche per il 2020 in quanto richiamata dalla Delibera n. XI/2672 del 16/12/2019 recante “determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020” -con particolare riferimento ai malati di Alzheimer in tale regolamento viene precisato che: “le persone affette da o da altre forme di demenza ricoverate in R.S.A la cui tipologia di Per_1
ricovero, per durata e tipo di prestazioni, risulta riconducibile al regime di lungo assistenza sociosanitarie, rientrano nella tipologia di persone non autosufficienti per le quali l'onere del ricovero non grava interamente sul È Controparte_7
pertanto prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50% in conformità al principio di cui al DPCM 29.11.2001 secondo la percentuale stabilita nell'allegato 1C punto 10 lettera b) e dell'art. 30 DPCM
12.1.2017. Nel caso la stessa non possa sostenere l'onere della retta, è previsto un intervento economico da parte del Comune di residenza, il quale definisce la soglia di accesso alla prestazione agevolata, secondo quanto previsto dal D.P.C.M.
5.12.2013 n.
159”.
Il Tribunale è consapevole di numerosi e difformi orientamenti giurisprudenziali circa l'interpretazione della normativa legislativa e regolamentare relativa al criterio di attribuzione economico dei costi in caso di malattie degenerative croniche ovvero persone non autosufficienti.
La giurisprudenza di legittimità, ha comunque enucleato la seguente tripartizione: “- se vengono erogate "prestazioni sanitarie", ogni pattuizione tra la struttura convenzionata/accreditata e l'assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa;
- se vengono erogate prestazioni aventi
"natura non sanitaria", ossia prestazioni esclusivamente di "natura sociale-assistenziale", eventuali limiti previsti da norme di fonte primaria o secondaria o da provvedimenti pagina 10 di 17 amministrativi generali per le quote di partecipazione alla spesa degli enti pubblici territoriali od istituzionali, non escludono la autonoma determinazione del corrispettivo tra strutture erogatrici dei servizi ed utenti (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19642 del
18/09/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 17234 del 13/07/2017)- nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio-assistenziale, di modo che non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito (Corte Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4558 del 22/03/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 22776 del 09/11/2016).” in termini, con giurisprudenza citata (Cass. 28.11.2017 n. 28321).
In altri termini “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale
"inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale, (cfr. in termini analoghi: Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
17234 del 13/07/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023).
La medesima giurisprudenza ha altresì precisato come “nel caso in cui fosse stata dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione (…) l'intervento "sanitario- socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte che possono prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti, ma che non sono oggetto di libera pattuizione, in quanto la struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege pagina 11 di 17 la tutela della salute, affidata al Servizio sanitario pubblico, alle condizioni quali- quantitative ed anche tariffarie determinate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali in base alle risorse finanziarie disponibili, condizioni e tariffe che detta struttura è tenuta ad accettare se intende svolgere tale attività. Ne segue che, ove ricorra la ipotesi predetta (prestazioni congiunte ed indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della persona), il frazionamento "forfetario" della spesa -tra Fondo sanitario nazionale e regionale, da un lato, ed intervento economico integrativo dei
Comuni o dei privati, dall'altro-, determinato "in proporzione della incidenza" che rivestono le prestazioni di differente natura, opera pur sempre nell'ambito delle
"competenze del Servizio sanitario nazionale materia di integrazione socio-sanitaria di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni", e dunque rimane assoggettato ai limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria (comprensiva nel caso di specie anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate), non essendo pertanto ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria-socio assistenziale integrata, risultando in palese contrasto con la previsione legale della "assistenza sanitaria obbligatoria" l'esercizio della facoltà, rimessa all'ente erogatore del servizio, di subordinare la "prestazione di cura integrata" ad un previo accordo di natura privatistica con l'utente avente ad oggetto la determinazione in tutto od in parte del corrispettivo: nel caso di specie la previsione della delibera GR
1.8.2002 n. 662, determinativa delle rispettive quote "sanitarie" e "sociali", in quanto reiterativa del criterio di ripartizione percentuale della spesa individuato nella Tabella, punto 1.0 del D.P.C.M. 29 novembre 2001, concerne evidentemente le "prestazioni sanitarie integrate inscindibilmente alle prestazioni socio-assistenziali in regime residenziale", e dunque viene a realizzare una ripartizione interna - tra più centri di spesa - del costo dell' "unica prestazione integrata" che in quanto necessaria alla somministrazione della terapia di cura o conservativa della salute della persona, rientra nell'ambito delle prestazioni i cui oneri gravano sul Servizio sanitario pubblico. Qualora la prestazione socio-assistenziale prescinda, invece, del tutto dalla congiunta realizzazione pagina 12 di 17 dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un "piano di cura personalizzato"), deve ritenersi irrilevante che la struttura residenziale, ove viene ricoverato l'anziano non autosufficiente, sia o meno in possesso - anche - dell'"accreditamento" necessario ai fini dell'inserimento nel Servizio sanitario pubblico, e dei requisiti prescritti per essere riconosciuta come RSA, atteso che in tale ipotesi la prestazione rimane certamente estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla L. 328 del 2020 che prevede soltanto una "integrazione economica" della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali (Comuni), senza per ciò prescindere dalla conclusione del contratto di ricovero tra l'utente (od altra persona che contrae in favore dell'utente-terzo) e la struttura residenziale, soggetti tra i quali viene a costituirsi il rapporto obbligatorio le cui condizioni possono essere oggetto di libera contrattazione, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio della autonomia negoziale dei privati, ben potendo pertanto essere pattuito un diverso corrispettivo commisurato alla differente qualità servizi offerti dalla struttura residenziale”. (Cass. 28321/2017 cit e in senso analogo Cass.
30.05.2019, n. 14774) (Nello stesso senso si è espressa più di recente Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21162 del 29/07/2024).
La citata giurisprudenza non esclude una compartecipazione, sebbene regolamentata e nell'ambito di limiti tariffari precisi stabiliti da atti amministrativi regionali. La prevalente giurisprudenza di merito, sia ordinaria si amministrativa, con riferimento alla malattia di
Alzheimer non ha valutato positivamente l'inscindibilità e integrazione tra i profili sanitari e sociali e comunque, ha escluso che le prestazioni rese dalle strutture residenziali, almeno in genere, possano essere riconducibili a quelle di elevata integrazione sanitaria.
In particolare, è stato argomentato come “la definizione delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria contenuta nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, mal si attaglia alle caratteristiche ed al decorso della malattia di Alzheimer. Infatti, le prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono "caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" e sono "in particolare, attribuite alla fase post-acuta"; laddove, la fase intensiva, si è detto, è, ai sensi pagina 13 di 17 dell'art. 2, comma 4, lettera a), "di elevata complessità e di durata breve e definita". La malattia di Alzheimer, invece, alla luce di quanto prospettato dalle parti appellate (e comunque può ritenersi notorio), non ha una fase post-acuta o comunque di durata breve e definita, nella quale intervenire in modo intensivo, ma richiede lungo assistenza;
così da risultare riconducibile, piuttosto, agli "interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio", prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), di durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza”; (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III, 23.04.2015, n. 2046; nel merito e proprio con riferimento alla malattia di Alzheimer Tribunale Trieste, 17.01.2019, n. 26 Tribunale Padova, sez. II,
16.09.2016, Corte di Appello di Milano n. 1401 del 28.03.2019 n. 1401 Corte d'Appello di
Milano 12.9..2018 n. 4078, Tribunale di Milano n. 7495/2018 (doc. n. 13), Corte Appello
Milano 11.6.2021 n. 1854; in senso contrario, tuttavia, Tribunale Monza, 01.03.2017 n.
617; Tribunale di Pavia sentenze nn. 795/2022 e 988/2023)
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato che il proprio congiunto allorquando venne ricoverato presso la struttura convenuta era affetto da Alzheimer ed epilessia.
Per valutare la natura delle prestazioni rese in favore di è stata Testimone_2
disposta un ctu medico legale le cui conclusioni, in quanto prive di vizi logici, devono essere richiamate nei limiti che seguono.
Il Consulente ha accertato che dalla documentazione presente agli atti “è emerso un quadro patologico caratterizzato dalla presenza contestuale e reciprocamente interattiva di diverse forme patologiche di natura psico-fisica inquadrabili nella diagnosi, condivisa con i consulenti delle parti, di: decadimento psico-cognitivo ed organico in soggetto con diabete mellito insulino dipendente e ipertensione arteriosa. Dal punto di vista fisico sono stati oggettivati problemi di elevata gravità, meritevoli di costanti interventi di prevenzione e cura, sempre presenti durante il ricovero e progressivamente aggravatisi nonostante il corretto supporto sanitario terapeutico progettato ed effettuato:
-Ingresso in Struttura “Cure Intermedie”: “… Esegue pochi passi rallentati alle pagina 14 di 17 parallele con base allargata e senza riuscire ad alzare i piedi da terra con massima assistenza, esegue i passaggi posturali con massimo aiuto, utilizza la carrozzina nei trasferimenti”.
-Peggioramento nel tempo “RSA Arcobaleno Plus”: “…Paziente non collaborante…controlla il tronco da seduta, utilizza la carrozzina nei trasferimenti.
Deambulazione non possibile”, “…mioclonie…”.
Il Consulente ha anche evidenziato che la segnalata disfagia per solidi e liquidi ha richiesto la messa in essere delle relative cautele nella gestione della paziente e ha motivato il ricovero presso l'Ospedale di Mortara del 19.5.2022 per “ipernatriemia con disidratazione”, in un setting nutrizionale deficitario sin dall'ingresso in Struttura.
Il ctu ha anche messo in luce il declino delle funzioni psico – intellettive della paziente che ne ha resa difficoltosa la gestione anche dal personale specializzato;
tale situazione era grave già poco dopo il ricovero come può evincersi dalla consulenza neurologica dell'11 marzo 2022 ove è indicato che la paziente, con deficit neurocognitivo avanzato “Presenta alterazioni comportamentali riferite come grida accessuali, poco controllabili e non riferibili al contesto ambientale/situazionale…eloquio non intelligibile, non informativo. Tendenzialmente soporosa, risvegliabile, ma non mantiene il contatto.
Orientamento non esplorabile…
È stato opportunatamente chiarito che “Aldilà dell'indubbia perdita dell'autonomia personale per i più elementari atti del vivere quotidiano (Indice di Barthel del 15.2.2022 e del 4.5.2022: 18/100 dipendenza totale) e di necessità di costante e completa assistenza personale, va sottolineato il ruolo “terapeutico” che assume il personale della Struttura, come quello degli Animatori nel fornire stimoli attivi sulla sfera psico-comportamentale della SI.ra , volti alla costante ricerca del recupero dei cascami di relazione e Tes_2 socializzazione e ad evitare l'inattività e l'isolamento. Tale attività nella “ singolarità “ del caso assume carattere di valenza “terapeutica” anche se, tuttavia, date le condizioni patologiche di base, con risultati di limitata apprezzabilità ma di sicura validità per il benessere psico-fisico ed “emozionale” della Paziente nonché per consentirne una dignitosa sopravvivenza.
pagina 15 di 17 Il ctu ha quindi concluso per una preponderanza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio assistenziali.
Giova in ogni caso osservare che la ctu ha evidenziato che anche le attività apparentemente assistenziali, quali quelle di animazione, risultano nel caso di specie comunque destinate a recuperare basilari elementi di socializzazione e ad evitare l'inattività
e l'isolamento con conseguente aggravamento della situazione neurologica.
A ciò deve aggiungersi che il ctu ha evidenziato che la cura della patologia diabetica si estrinseca non solo nella somministrazione “di insulina ma deve necessariamente ricomprendere il frequente monitoraggio glicemico per il puntuale adeguamento terapeutico e per cogliere tempestivamente la comparsa di complicanze acute (ipoglicemia, severa iperglicemia) rapidamente letali se non prontamente riconosciute e trattate, nel caso concreto non attuabili in autonomia dalla donna”.
In definitiva, il ctu ha concluso per la indissociabilità delle prestazioni erogate nel caso in concreto atteso che “il severo quadro pluripatologico della donna, con prognosi infausta quoad valetudinem e quoad vitam a breve termine, richiedeva costanti interventi di prevenzione e cura e si è progressivamente e rapidamente aggravato nonostante il supporto sanitario attuato”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ciò che rileva nella individuazione della natura delle prestazioni erogate non è la prevalenza quantitativa della prestazione sanitaria rispetto a quella socio assistenziale ma la sostanziale indistinguibilità delle stesse nell'ambito di un piano terapeutico particolareggiato.
Pertanto, essendo state erogate nel caso di specie prestazioni inscindibili il relativo costo non poteva essere posto a carico del privato, nemmeno sottoforma di compartecipazione.
Sussiste, quindi, il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte.
Circa l'ammontare dell'indebito si osserva che parte attrice ha quantificato una somma di euro 5.241,28 richiamando le fatture prodotte in giudizio;
tuttavia, la parte ha conteggiato due volte la stessa fattura, di modo che l'indebito deve essere ridotto a
4.819,80, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
pagina 16 di 17 3. Parte convenuta ha chiesto di condannare la terza chiamata a rimborsare le somma eventualmente riconosciute in favore di parte attrice.
La domanda deve essere accolta in quanto per le motivazioni dianzi rassegnate è stato evidenziato che nel caso di specie i costi di assistenza sono interamente a carico del sistema sanitario.
4. Circa le spese del presente giudizio, sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. così come integrato dalla sentenza della Corte. Cost. n. 77 del 19.04.2018, per disporre la compensazione integrale delle spese in giudizio;
in particolare, si evidenzia la particolare complessità della materia determinata da plurime disposizioni normative di carattere statale e regionale, spesso, almeno parzialmente, confliggenti o non coordinate nonché la sussistenza di contrasti tra le Corti di merito circa i profili rilevanti della controversia, quali la qualificazione del regime di disciplina del pagamento degli oneri di assistenza.
Devono essere interamente compensate anche le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.819,80, oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo;
- condanna la terza chiamata al pagamento in favore della convenuta della medesima somma da quest'ultima liquidata in favore dell'attore;
- compensa le spese di lite e di ctu.
Pavia, 14 dicembre 2024
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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