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29 luglio 2004
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28 dicembre 2004
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Art. 15. Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale 1. Il Governo e' delegato ad adottare, ((entro il 28 febbraio 2005)) , sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale; f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(( 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi. ))
disposizioni in materia di proprieta' industriale 1. Il Governo e' delegato ad adottare, ((entro il 28 febbraio 2005)) , sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale; f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(( 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi. ))
Commentari • 34
- 1. Corte Costituzionale: bocciate le sezioni specializzate per l’appello nei giudizi sulla proprietà industriale iniziati prima della riformaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 aprile 2008 · 12.817679
[…] Quest'ultimo decreto legislativo ha, invece, attuato la delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non autorizzava il Governo ad intervenire sulla disciplina del processo e su quella oggetto della delega dell'art. 16, non sussistendo esigenze sopravvenute di «adeguamento» e «coordinamento» in grado di giustificare la modificazione delle regole della competenza per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003. […] Il contenuto delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002 e la relazione esistente tra le stesse sono state, di recente, approfondite da questa Corte nella sentenza n. 170 del 2007, […]
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Giurisprudenza • 36
- 1. Corte Cost., sentenza 24/04/2008, n. 112Provvedimento: […] Il contenuto delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002 e la relazione esistente tra le stesse sono state, di recente, approfondite da questa Corte nella sentenza n. 170 del 2007, che ha deciso una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una diversa disposizione del d.lgs. n. 30 del 2005. Alla luce delle argomentazioni svolte in detta pronuncia, occorre anzitutto osservare che la norma censurata ha la sua base esclusivamente nell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, tenuto conto sia della indicazione in tal senso contenuta nella premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, […]Leggi di più...
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- brevetti, marchi e privative industriali