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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni ConSIliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca ConSIliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 711 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIOATTO ROBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANTEDESCHI Controparte_1 P.IVA_1
MORENO e dell'avv. GUSMITTA STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2127/2021 del Tribunale di Verona pubblicata in data
04/11/2021, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa,
in via preliminare avvalendosi della propria funzione di peritus peritorum in accoglimento delle
osservazioni e considerando la documentazione in causa voglia modificare le conclusioni del
perito nominato e riconoscere il minor valore della fornitura abbattendola quanto meno del 33%
così come indicato dal CTP nelle proprie osservazioni alla bozza di ctu.
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza
n. 2127\2021 pronunciata dal Tribunale di Verona, SEZIONE SECONDA, depositata in data
04.11.2021 (Repert. N. 4322\2021 del 04.11.2021, Registrato il:07.12.2021 n. 7811\2021) e mai
notificata
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
in riforma della sentenza n. 2127/2021 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice Dott. Ssa
Bonollo, nel giudizio recante R.G. 11008/2018 ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in
prime cure che qui si riportano: IN VIA PRINCIPALE Previo accertamento dell'errore
commesso, imputabile esclusivamente alla , errore che ha comportato la Controparte_1
consegna di un bene affetto da vizi-difformita' rispetto a quello acquistato, riconosciuta la
qualità di consumatrice in capo alla SI.ra , disporre a favore di Parte_1
quest'ultima, la tutela di cui agli art.li 129-130 del Codice del Consumo, e quindi accertata la
2 mancata sostituzione e riparazione da parte della stabilire- Controparte_1
accordare la riduzione del prezzo così come meglio esemplificata in narrativa all'atto di
citazione in opposizione e negli altri propri scritti difensivi, da aversi qui per integralmente
richiamati nonché alla liquidazione del danno patito dalla SI.ra , Parte_1
riconoscere a quest'ultima la somma di € 7.500,00 e o in quella somma anche diversa
(comunque contendo la domanda nel limite dello scaglione di € 26.000,00) che il Giudice riterrà
equa, sulla base della negata riparazione sostituzione nel congruo termine ex art 130 Codice del
Consumo e della mancata possibilità di usufruire della detrazione fiscale nella misura del 50%
prevista quale incentivo dallo Stato anche in difformità della depositata Ctu per le osservazioni
esposte in narrativa al presente atto. Si chiede, inoltre, che il Giudice riconosciuto il danno in
capo a parte opponente provveda in via immediata alla compensazione della somma
eventualmente dovuta ancora saldo da quest'ultima. Procedersi ex art 191 c.p.c alla nomina di
un consulente tecnico d'ufficio a carico di entrambe le parti, affinche' risponda ai quesiti di cui
in narrativa al presente atto, al fine di chiarire la rilevanza dei vizi/difformita' eccepita da parte
opponente e quantificare i danni e i costi per le necessarie opere per sostituire o rendere
conformi a quanto pattuito gli infissi per cui è causa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
opposto
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi, in cui il Giudice ritenesse di non dover
accogliere la presente opposizione, riconoscere alla SI.ra la minor somma di cui al Parte_1
doc. 6 fascicolo di parte opponente;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3 Per parte appellata
Nel merito:
1) Confermarsi integralmente la sentenza n. 2127/2021 del Tribunale di Verona, depositata il
04.11.2021 e conseguentemente respingersi tutte le domande svolte da parte appellante, in
quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso.
2) Vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese di C.T.U., del
proprio C.T.P., spese generali, IVA se dovuta e CPA.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di nuova audizione dei testimoni già escussi in
primo grado, in quanto istanza nuova, non svolta nel foglio di conclusioni di primo grado e
comunque del tutto irrituale ed inammissibile.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 dicembre 2018, Parte_1
adiva il Tribunale di Verona opponendosi al decreto n. 3749/2018 con il quale le era stato ingiunto da il pagamento di 8.999,98 euro a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di infissi, oltre a interessi e spese della procedura monitoria. L'opponente deduceva di essersi rivolta a per acquistare dei serramenti con ottima trasmittanza termica e Controparte_1
ottimo isolamento acustico, confidando di usufruire del recupero del 50% dell'importo speso in quanto garantito da agevolazioni statali. Allegava che agente dell'opposta, in Testimone_1
data 5 gennaio 2018 le aveva inviato il preventivo n. 38755 per la fornitura di prodotti rispondenti alle specifiche richieste e che in data 15 gennaio 2018 si era recata presso lo
4 showroom di per sottoscrivere il documento di conferma dell'ordine, già Controparte_1
parzialmente precompilato dall'impiegata. Aggiungeva che al momento della consegna della merce, occorsa in data 11 aprile 2018, aveva denunciato tramite mail inviata al un Tes_1
errore nella fornitura, in quanto i serramenti consegnati, ancorché rispondenti a quanto riportato nella conferma sottoscritta in data 15 gennaio 2018, erano qualitativamente difformi e di valore e tipologia inferiore rispetto agli infissi effettivamente desiderati e indicati nel preventivo del 5
gennaio 2018. In particolare, segnalava che le differenze concernevano le prestazioni di trasmittanza termica dei serramenti e le caratteristiche del vetro pannello. Specificava, ancora,
che il aveva riscontrato via mail la divergenza tra quanto riportato nei documenti, Tes_1
impegnandosi ad approfondire la questione e chiedendole di accettare con riserva, nel frattempo,
la merce. Dichiarava che il 26 aprile 2018, in risposta alla mail inviatale il giorno stesso dall'agente ove le era stato presentato un preventivo conforme al contenuto della conferma d'ordine del 15 gennaio 2018, aveva contestato formalmente le difformità rilevate al momento della consegna e diffidato la fornitrice a installare gli infissi scelti oggetto della proposta commerciale del 5 gennaio 2018. Dava atto che, seguito di alcuni tentativi di conciliazione e transazione non andati a buon fine, aveva azionato il credito risultante dalla Controparte_1
conferma d'ordine. Tanto esposto, l'opponente contestava il credito ingiunto invocando la fattispecie di cui agli artt. 1429 e 1433 cc, sul presupposto che l'errore occorso tra quanto effettivamente voluto e quanto invece oggetto di sottoscrizione e consegna, dalle differenti prestazioni e di valore economico inferiore (come confermato dalla perizia di parte che depositava), era riconducibile al comportamento dell'opposta e, stante l'impossibilità di ottenere l'annullamento del contratto essendo le finestre installate costruite su misura, chiedeva di essere
5 tutelata ai sensi degli artt. 129 e 130 del codice del consumo e per l'effetto ottenere la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento del danno, quantificato in euro 11.921,00 euro, di cui 6.000,00
euro per mancata fruizione della detrazione statale al 50%, 1.921,00 euro per le spese del consulente tecnico, 2.500,00 euro per costo smaltimento dei serramenti non voluti, 1.500,00 euro a titolo di danno da ritardo per non aver provveduto ai rimedi di cui all'articolo 130 codice del consumo entro il congruo termine previsto dalla norma.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva deducendo che Controparte_1
non vi era stato alcun errore nella consegna degli infissi, pacificamente conformi a quanto indicato nella conferma d'ordine, debitamente sottoscritta in data 15 gennaio 2018 e che le difformità con la precedente proposta commerciale erano dovute alle modifiche richieste dalla stessa cliente. Eccepiva altresì la decadenza ex art. 1495 cc. Si dichiarava comunque disponibile a provvedere alla sostituzione dei vetri installati presso l'abitazione dell'attrice, sostituendo i c.d.
“vetri monocamera” con i “vetri doppia camera” al solo scopo conciliativo e per il buon nome dell'azienda.
3. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in corso di causa veniva svolta l'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale di e di Testimone_1 Testimone_2
4. Con la sentenza n. 2127/2021 del 4 novembre 2021 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione. Nel merito, il Giudice osservava che: a) che il sentito su specifici Tes_1
capitoli di prova, aveva riferito che dopo l'invio del preventivo del 5 gennaio la cliente aveva effettuato varie richieste di modifica della tipologia dei vetri, onde il diverso contenuto della conferma d'ordine successivamente sottoscritta;
b) che il teste aveva anche dichiarato che l'ordine del 15 gennaio, pur in parte precompilato, al momento della sottoscrizione era stato da
6 lui riletto riga per riga alla presenza della c) che non poteva attribuirsi valore Parte_1
confessorio alla dichiarazione contenuta nella mail di risposta del SI. dell'11.04.2018 Tes_1
(“Abbiamo visto la differenza sulle stampe dei documenti. Stiamo lavorando per capire cosa sia
successo e di risolverlo nel più breve tempo possibile. Vorrai firmare le bolle di
accompagnamento con riserva”, doc. 6 parte attrice); d) che la teste aveva chiarito che la Tes_2
data del 26 aprile 2018 indicata sul secondo preventivo, conforme al contenuto della conferma d'ordine del 15 gennaio, era dovuta al gestionale in uso dall'azienda, il quale riportava la data di stampa e non la data di creazione/modifica del documento;
e) che doveva valorizzarsi il comportamento tenuto dall'attrice, la quale, al momento della consegna della merce, non si era opposta alla rimozione e smaltimento dei vecchi infissi, né all'installazione di quelli consegnati.
In ultima analisi, il Giudice rilevava che l'attrice non era riuscita a dimostrare che la sua volontà
si era formata, in concreto, sulla base di una falsa o distorta rappresentazione della realtà e che le risultanze probatorie deponevano in senso contrario alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'opposta. Precisava, infine, che l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non era tutelabile con l'annullamento, in quanto, secondo Cass. Civ. n. 5139/2003, il valore economico del bene non afferiva all'oggetto del contratto, bensì alla sfera dei motivi. Il
Tribunale, quindi, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 116 cpc e l'erroneità della
7 decisione in punto di interpretazione delle risultanze istruttorie, per avere in sua tesi il Giudice
immotivatamente fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Evidenziava: a) l'assenza di prova scritta in ordine alle modifiche che il teste riferiva essere state richieste successivamente al preventivo del 5 gennaio;
b) in punto di sottoscrizione della conferma d'ordine avvenuta il 15 gennaio, che non era stata indagata la circostanza per cui tale documento le era stata presentato parzialmente precompilato, né era stata approfondita l'affermazione del secondo cui veniva data lettura riga per riga della conferma Tes_1
d'ordine; c) che doveva attribuirsi natura confessoria alla dichiarazione dell'agente di cui alla mail dell'11 aprile 2018 ove questi aveva riconosciuto la differenza sulle stampe dei documenti,
contestando la genericità della testimonianza resa sul punto;
d) che contrariamente a quanto riferito dalla teste il preventivo del 26 aprile 2018 era stato redatto successivamente e ad Tes_2
hoc per far sì che fosse conforme all'ordine del 15 gennaio 2018. Insisteva altresì per l'ammissione della CTU, rigettata in prime cure in quanto ingiustamente reputata irrilevante.
5.2 Con il secondo motivo, censurava “l'errata interpretazione della norma giuridica
richiamata a tutela di parte attrice/appellante”, per avere in particolare il Giudice erroneamente ritenuti insussistenti i presupposti di cui agli art. 1427 e ss. cc. Invocava i rimedi previsti dagli artt. 129 e 130 del codice del consumo, insistendo in particolare sulla sussistenza dei requisiti per ottenere la riduzione del prezzo, stante la mancata riparazione e l'impossibilità di una sostituzione del bene entro congruo termine.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale dopo aver eccepito l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cpc, insisteva per il rigetto anche nel merito dell'impugnazione,
riproponendo tutto quanto dedotto in primo grado.
8 7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 29 novembre del 2023, il
Collegio rimetteva la causa sul ruolo ammettendo la CTU, previa comparizione delle parti al fine di esperire un tentativo di composizione della lite sulla base della proposta conciliativa formulata dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (sostituzione dei vetri,
ritiro dei precedenti, spese di lite compensate). Fallito tale tentativo, sul rilievo che la tipologia di vetro richiesta, disponibile all'epoca della formulazione della proposta, era nel frattempo fuori produzione, veniva espletata CTU sulla base del seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti ed i
documenti di causa, effettuati i necessari sopralluoghi, quale sia l'effettivo valore delle finestre,
portafinestre e vetrate oggetto della conferma d'ordine del 15.1.2018 e se le stesse potessero
consentire di fruire comunque della detrazione prevista per l'anno 2018 come indicato nella
predetta conferma d'ordine”. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 30 settembre 2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione dal Collegio tabellarmente previsto, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. Tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante, da trattarsi congiuntamente in quanto concernenti la medesima questione, non sono meritevoli di accoglimento, dovendosi quindi confermare integralmente le statuizioni di cui alla gravata sentenza, pur con le seguenti
9 precisazioni.
10. Preliminarmente, ritiene il Collegio che la fattispecie in esame, per come prospettata in atti, non sia riconducibile allo schema dell'errore di cui all'art. 1428 e ss. cc, giacché a ben vedere dalle deduzioni della stessa non emerge la sussistenza di un vizio del Parte_1
consenso, ossia di una falsa rappresentazione della realtà che ha inficiato il processo di formazione della volontà, poi tradottosi in una non corretta manifestazione del consenso in sede contrattuale, ma vada piuttosto qualificata in termini di errore materiale. È invero assunto attoreo che l'odierna appellante volesse acquistare i prodotti indicati nel preventivo e che in sua tesi l'errore sarebbe occorso in sede di compilazione del contratto, essendo stati non correttamente trascritti i prodotti effettivamente desiderati. In tali casi, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è demandato al Giudice di merito l'accertamento circa la reale comune volontà delle parti a dispetto del contenuto apparente dell'accordo, da condursi in ossequio alle regole sull'interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss cc: “Qualora il
contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà
delle parti, sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o
ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga a prima vista, ma
debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie
dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell'annullamento
del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la
reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle
trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito” (cfr. Cass. civ. n. 6908/2024; n.
24208/2018; n. 8745/2011). Tanto premesso, con l'istruttoria svolta non è stata raggiunta la
10 prova piena in ordine al fatto che il contratto di fornitura effettivamente voluto dai contraenti avesse ad oggetto i serramenti descritti nel preventivo. Infatti, a fronte di un contratto validamente stipulato e pienamente efficace e della presunzione di rispondenza del contenuto dell'accordo alla volontà delle parti che comunque ne discende, l'unica allegazione rilevante offerta dall'odierna appellante è data dalla proposta commerciale del 5 gennaio e dal contenuto della mail del che si riservava di verificare le discordanze segnalate dalla Tes_1 Parte_1
Tuttavia, tali documenti non sono idonei, di per sé, a superare il diverso contenuto della conferma d'ordine sottoscritta, atteso che nello schema generale di formazione dei contratti, il preventivo rappresenta una mera proposta che necessita comunque dell'accettazione dell'altro contraente per spiegare efficacia obbligatoria e vincolante, ciò a maggior ragione alla luce dell'inciso di cui al preventivo ove veniva espressamente indicato che lo stesso era puramente indicativo e non valevole ai fini del contratto. Tale conclusione è parimenti suffragata dalle testimonianze rese, assumendo in particolare valore decisivo l'affermazione del Tes_1
secondo cui la conferma d'ordine, ancorché precompilata, era stata riletta riga per riga alla presenza della cliente prima di sottoscrivere il contratto, sicché nel caso in cui fosse stato effettivamente commesso un errore nella trascrizione dal preventivo, la era stata Parte_1
comunque posta nella condizione di avvedersene tempestivamente e di chiedere una correzione.
Sul punto, preme rilevare che tale circostanza non è stata smentita da parte dell'appellante,
avendo questa lamentato l'assenza di approfondimento in merito alle modalità in cui la rilettura sarebbe avvenuta, in quanto in sua tesi l'indicazione dei serramenti a mezzo dei codici prodotto nel contratto avrebbe reso inintelligibile l'oggetto dell'accordo. Tale affermazione tuttavia non convince, sia in quanto nella conferma erano riportati i medesimi indici della proposta iniziale
11 (pur naturalmente con caratteristiche e valori diversi), sia in quanto sui contraenti incombe in ogni caso il principio di autoresponsabilità, che nel caso di specie avrebbe dovuto indurre l'appellante, stante la lamentata difficoltà a comprendere il testo del contratto, a chiedere delucidazioni su quanto oggetto di sottoscrizione.
11. Deve, poi, rilevarsi che a prescindere dalla questione dell'errore materiale, le richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno come formulate non potrebbero in ogni caso trovare accoglimento. Infatti, aldilà del rilievo per cui non sussistono i presupposti per ottenere i rimedi previsti dal codice del consumo richiamati dall'appellante (e ciò in quanto essi sono invocabili nel diverso caso in cui venga consegnata della merce con vizi o con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto dal contratto di vendita, mentre nel caso di specie è pacifico che i serramenti forniti all'appellante sono conformi alla merce indicata nella conferma d'ordine sottoscritta), va comunque osservato che dalla CTU, le cui conclusioni sono da condividersi in quanto congruamente motivate e supportate da argomentazioni pertinenti, è emerso sia che il valore medio dei beni indicati nella conferma d'ordine e consegnati all'appellante era del tutto conforme al valore di mercato, sia che la fornitura avrebbe potuto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, condurre alle detrazioni fiscali per l'anno 2018, ove il corrispettivo richiesto fosse stato regolarmente e tempestivamente pagato.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie del valore del disputatum.
12 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida Controparte_1
in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellante, con condanna della stessa alla rifusione di quanto Parte_1
eventualmente versato a tale titolo dalla parte appellata al CTU.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di conSIlio del 6 febbraio 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni ConSIliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca ConSIliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 711 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIOATTO ROBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANTEDESCHI Controparte_1 P.IVA_1
MORENO e dell'avv. GUSMITTA STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2127/2021 del Tribunale di Verona pubblicata in data
04/11/2021, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa,
in via preliminare avvalendosi della propria funzione di peritus peritorum in accoglimento delle
osservazioni e considerando la documentazione in causa voglia modificare le conclusioni del
perito nominato e riconoscere il minor valore della fornitura abbattendola quanto meno del 33%
così come indicato dal CTP nelle proprie osservazioni alla bozza di ctu.
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza
n. 2127\2021 pronunciata dal Tribunale di Verona, SEZIONE SECONDA, depositata in data
04.11.2021 (Repert. N. 4322\2021 del 04.11.2021, Registrato il:07.12.2021 n. 7811\2021) e mai
notificata
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto,
in riforma della sentenza n. 2127/2021 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice Dott. Ssa
Bonollo, nel giudizio recante R.G. 11008/2018 ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in
prime cure che qui si riportano: IN VIA PRINCIPALE Previo accertamento dell'errore
commesso, imputabile esclusivamente alla , errore che ha comportato la Controparte_1
consegna di un bene affetto da vizi-difformita' rispetto a quello acquistato, riconosciuta la
qualità di consumatrice in capo alla SI.ra , disporre a favore di Parte_1
quest'ultima, la tutela di cui agli art.li 129-130 del Codice del Consumo, e quindi accertata la
2 mancata sostituzione e riparazione da parte della stabilire- Controparte_1
accordare la riduzione del prezzo così come meglio esemplificata in narrativa all'atto di
citazione in opposizione e negli altri propri scritti difensivi, da aversi qui per integralmente
richiamati nonché alla liquidazione del danno patito dalla SI.ra , Parte_1
riconoscere a quest'ultima la somma di € 7.500,00 e o in quella somma anche diversa
(comunque contendo la domanda nel limite dello scaglione di € 26.000,00) che il Giudice riterrà
equa, sulla base della negata riparazione sostituzione nel congruo termine ex art 130 Codice del
Consumo e della mancata possibilità di usufruire della detrazione fiscale nella misura del 50%
prevista quale incentivo dallo Stato anche in difformità della depositata Ctu per le osservazioni
esposte in narrativa al presente atto. Si chiede, inoltre, che il Giudice riconosciuto il danno in
capo a parte opponente provveda in via immediata alla compensazione della somma
eventualmente dovuta ancora saldo da quest'ultima. Procedersi ex art 191 c.p.c alla nomina di
un consulente tecnico d'ufficio a carico di entrambe le parti, affinche' risponda ai quesiti di cui
in narrativa al presente atto, al fine di chiarire la rilevanza dei vizi/difformita' eccepita da parte
opponente e quantificare i danni e i costi per le necessarie opere per sostituire o rendere
conformi a quanto pattuito gli infissi per cui è causa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
opposto
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi, in cui il Giudice ritenesse di non dover
accogliere la presente opposizione, riconoscere alla SI.ra la minor somma di cui al Parte_1
doc. 6 fascicolo di parte opponente;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3 Per parte appellata
Nel merito:
1) Confermarsi integralmente la sentenza n. 2127/2021 del Tribunale di Verona, depositata il
04.11.2021 e conseguentemente respingersi tutte le domande svolte da parte appellante, in
quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso.
2) Vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese di C.T.U., del
proprio C.T.P., spese generali, IVA se dovuta e CPA.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di nuova audizione dei testimoni già escussi in
primo grado, in quanto istanza nuova, non svolta nel foglio di conclusioni di primo grado e
comunque del tutto irrituale ed inammissibile.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 dicembre 2018, Parte_1
adiva il Tribunale di Verona opponendosi al decreto n. 3749/2018 con il quale le era stato ingiunto da il pagamento di 8.999,98 euro a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di infissi, oltre a interessi e spese della procedura monitoria. L'opponente deduceva di essersi rivolta a per acquistare dei serramenti con ottima trasmittanza termica e Controparte_1
ottimo isolamento acustico, confidando di usufruire del recupero del 50% dell'importo speso in quanto garantito da agevolazioni statali. Allegava che agente dell'opposta, in Testimone_1
data 5 gennaio 2018 le aveva inviato il preventivo n. 38755 per la fornitura di prodotti rispondenti alle specifiche richieste e che in data 15 gennaio 2018 si era recata presso lo
4 showroom di per sottoscrivere il documento di conferma dell'ordine, già Controparte_1
parzialmente precompilato dall'impiegata. Aggiungeva che al momento della consegna della merce, occorsa in data 11 aprile 2018, aveva denunciato tramite mail inviata al un Tes_1
errore nella fornitura, in quanto i serramenti consegnati, ancorché rispondenti a quanto riportato nella conferma sottoscritta in data 15 gennaio 2018, erano qualitativamente difformi e di valore e tipologia inferiore rispetto agli infissi effettivamente desiderati e indicati nel preventivo del 5
gennaio 2018. In particolare, segnalava che le differenze concernevano le prestazioni di trasmittanza termica dei serramenti e le caratteristiche del vetro pannello. Specificava, ancora,
che il aveva riscontrato via mail la divergenza tra quanto riportato nei documenti, Tes_1
impegnandosi ad approfondire la questione e chiedendole di accettare con riserva, nel frattempo,
la merce. Dichiarava che il 26 aprile 2018, in risposta alla mail inviatale il giorno stesso dall'agente ove le era stato presentato un preventivo conforme al contenuto della conferma d'ordine del 15 gennaio 2018, aveva contestato formalmente le difformità rilevate al momento della consegna e diffidato la fornitrice a installare gli infissi scelti oggetto della proposta commerciale del 5 gennaio 2018. Dava atto che, seguito di alcuni tentativi di conciliazione e transazione non andati a buon fine, aveva azionato il credito risultante dalla Controparte_1
conferma d'ordine. Tanto esposto, l'opponente contestava il credito ingiunto invocando la fattispecie di cui agli artt. 1429 e 1433 cc, sul presupposto che l'errore occorso tra quanto effettivamente voluto e quanto invece oggetto di sottoscrizione e consegna, dalle differenti prestazioni e di valore economico inferiore (come confermato dalla perizia di parte che depositava), era riconducibile al comportamento dell'opposta e, stante l'impossibilità di ottenere l'annullamento del contratto essendo le finestre installate costruite su misura, chiedeva di essere
5 tutelata ai sensi degli artt. 129 e 130 del codice del consumo e per l'effetto ottenere la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento del danno, quantificato in euro 11.921,00 euro, di cui 6.000,00
euro per mancata fruizione della detrazione statale al 50%, 1.921,00 euro per le spese del consulente tecnico, 2.500,00 euro per costo smaltimento dei serramenti non voluti, 1.500,00 euro a titolo di danno da ritardo per non aver provveduto ai rimedi di cui all'articolo 130 codice del consumo entro il congruo termine previsto dalla norma.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva deducendo che Controparte_1
non vi era stato alcun errore nella consegna degli infissi, pacificamente conformi a quanto indicato nella conferma d'ordine, debitamente sottoscritta in data 15 gennaio 2018 e che le difformità con la precedente proposta commerciale erano dovute alle modifiche richieste dalla stessa cliente. Eccepiva altresì la decadenza ex art. 1495 cc. Si dichiarava comunque disponibile a provvedere alla sostituzione dei vetri installati presso l'abitazione dell'attrice, sostituendo i c.d.
“vetri monocamera” con i “vetri doppia camera” al solo scopo conciliativo e per il buon nome dell'azienda.
3. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in corso di causa veniva svolta l'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale di e di Testimone_1 Testimone_2
4. Con la sentenza n. 2127/2021 del 4 novembre 2021 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione. Nel merito, il Giudice osservava che: a) che il sentito su specifici Tes_1
capitoli di prova, aveva riferito che dopo l'invio del preventivo del 5 gennaio la cliente aveva effettuato varie richieste di modifica della tipologia dei vetri, onde il diverso contenuto della conferma d'ordine successivamente sottoscritta;
b) che il teste aveva anche dichiarato che l'ordine del 15 gennaio, pur in parte precompilato, al momento della sottoscrizione era stato da
6 lui riletto riga per riga alla presenza della c) che non poteva attribuirsi valore Parte_1
confessorio alla dichiarazione contenuta nella mail di risposta del SI. dell'11.04.2018 Tes_1
(“Abbiamo visto la differenza sulle stampe dei documenti. Stiamo lavorando per capire cosa sia
successo e di risolverlo nel più breve tempo possibile. Vorrai firmare le bolle di
accompagnamento con riserva”, doc. 6 parte attrice); d) che la teste aveva chiarito che la Tes_2
data del 26 aprile 2018 indicata sul secondo preventivo, conforme al contenuto della conferma d'ordine del 15 gennaio, era dovuta al gestionale in uso dall'azienda, il quale riportava la data di stampa e non la data di creazione/modifica del documento;
e) che doveva valorizzarsi il comportamento tenuto dall'attrice, la quale, al momento della consegna della merce, non si era opposta alla rimozione e smaltimento dei vecchi infissi, né all'installazione di quelli consegnati.
In ultima analisi, il Giudice rilevava che l'attrice non era riuscita a dimostrare che la sua volontà
si era formata, in concreto, sulla base di una falsa o distorta rappresentazione della realtà e che le risultanze probatorie deponevano in senso contrario alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'opposta. Precisava, infine, che l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non era tutelabile con l'annullamento, in quanto, secondo Cass. Civ. n. 5139/2003, il valore economico del bene non afferiva all'oggetto del contratto, bensì alla sfera dei motivi. Il
Tribunale, quindi, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza, non notificata, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 116 cpc e l'erroneità della
7 decisione in punto di interpretazione delle risultanze istruttorie, per avere in sua tesi il Giudice
immotivatamente fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Evidenziava: a) l'assenza di prova scritta in ordine alle modifiche che il teste riferiva essere state richieste successivamente al preventivo del 5 gennaio;
b) in punto di sottoscrizione della conferma d'ordine avvenuta il 15 gennaio, che non era stata indagata la circostanza per cui tale documento le era stata presentato parzialmente precompilato, né era stata approfondita l'affermazione del secondo cui veniva data lettura riga per riga della conferma Tes_1
d'ordine; c) che doveva attribuirsi natura confessoria alla dichiarazione dell'agente di cui alla mail dell'11 aprile 2018 ove questi aveva riconosciuto la differenza sulle stampe dei documenti,
contestando la genericità della testimonianza resa sul punto;
d) che contrariamente a quanto riferito dalla teste il preventivo del 26 aprile 2018 era stato redatto successivamente e ad Tes_2
hoc per far sì che fosse conforme all'ordine del 15 gennaio 2018. Insisteva altresì per l'ammissione della CTU, rigettata in prime cure in quanto ingiustamente reputata irrilevante.
5.2 Con il secondo motivo, censurava “l'errata interpretazione della norma giuridica
richiamata a tutela di parte attrice/appellante”, per avere in particolare il Giudice erroneamente ritenuti insussistenti i presupposti di cui agli art. 1427 e ss. cc. Invocava i rimedi previsti dagli artt. 129 e 130 del codice del consumo, insistendo in particolare sulla sussistenza dei requisiti per ottenere la riduzione del prezzo, stante la mancata riparazione e l'impossibilità di una sostituzione del bene entro congruo termine.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale dopo aver eccepito l'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cpc, insisteva per il rigetto anche nel merito dell'impugnazione,
riproponendo tutto quanto dedotto in primo grado.
8 7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 29 novembre del 2023, il
Collegio rimetteva la causa sul ruolo ammettendo la CTU, previa comparizione delle parti al fine di esperire un tentativo di composizione della lite sulla base della proposta conciliativa formulata dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (sostituzione dei vetri,
ritiro dei precedenti, spese di lite compensate). Fallito tale tentativo, sul rilievo che la tipologia di vetro richiesta, disponibile all'epoca della formulazione della proposta, era nel frattempo fuori produzione, veniva espletata CTU sulla base del seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti ed i
documenti di causa, effettuati i necessari sopralluoghi, quale sia l'effettivo valore delle finestre,
portafinestre e vetrate oggetto della conferma d'ordine del 15.1.2018 e se le stesse potessero
consentire di fruire comunque della detrazione prevista per l'anno 2018 come indicato nella
predetta conferma d'ordine”. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 30 settembre 2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione dal Collegio tabellarmente previsto, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. Tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante, da trattarsi congiuntamente in quanto concernenti la medesima questione, non sono meritevoli di accoglimento, dovendosi quindi confermare integralmente le statuizioni di cui alla gravata sentenza, pur con le seguenti
9 precisazioni.
10. Preliminarmente, ritiene il Collegio che la fattispecie in esame, per come prospettata in atti, non sia riconducibile allo schema dell'errore di cui all'art. 1428 e ss. cc, giacché a ben vedere dalle deduzioni della stessa non emerge la sussistenza di un vizio del Parte_1
consenso, ossia di una falsa rappresentazione della realtà che ha inficiato il processo di formazione della volontà, poi tradottosi in una non corretta manifestazione del consenso in sede contrattuale, ma vada piuttosto qualificata in termini di errore materiale. È invero assunto attoreo che l'odierna appellante volesse acquistare i prodotti indicati nel preventivo e che in sua tesi l'errore sarebbe occorso in sede di compilazione del contratto, essendo stati non correttamente trascritti i prodotti effettivamente desiderati. In tali casi, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è demandato al Giudice di merito l'accertamento circa la reale comune volontà delle parti a dispetto del contenuto apparente dell'accordo, da condursi in ossequio alle regole sull'interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss cc: “Qualora il
contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà
delle parti, sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o
ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga a prima vista, ma
debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie
dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell'annullamento
del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la
reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle
trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito” (cfr. Cass. civ. n. 6908/2024; n.
24208/2018; n. 8745/2011). Tanto premesso, con l'istruttoria svolta non è stata raggiunta la
10 prova piena in ordine al fatto che il contratto di fornitura effettivamente voluto dai contraenti avesse ad oggetto i serramenti descritti nel preventivo. Infatti, a fronte di un contratto validamente stipulato e pienamente efficace e della presunzione di rispondenza del contenuto dell'accordo alla volontà delle parti che comunque ne discende, l'unica allegazione rilevante offerta dall'odierna appellante è data dalla proposta commerciale del 5 gennaio e dal contenuto della mail del che si riservava di verificare le discordanze segnalate dalla Tes_1 Parte_1
Tuttavia, tali documenti non sono idonei, di per sé, a superare il diverso contenuto della conferma d'ordine sottoscritta, atteso che nello schema generale di formazione dei contratti, il preventivo rappresenta una mera proposta che necessita comunque dell'accettazione dell'altro contraente per spiegare efficacia obbligatoria e vincolante, ciò a maggior ragione alla luce dell'inciso di cui al preventivo ove veniva espressamente indicato che lo stesso era puramente indicativo e non valevole ai fini del contratto. Tale conclusione è parimenti suffragata dalle testimonianze rese, assumendo in particolare valore decisivo l'affermazione del Tes_1
secondo cui la conferma d'ordine, ancorché precompilata, era stata riletta riga per riga alla presenza della cliente prima di sottoscrivere il contratto, sicché nel caso in cui fosse stato effettivamente commesso un errore nella trascrizione dal preventivo, la era stata Parte_1
comunque posta nella condizione di avvedersene tempestivamente e di chiedere una correzione.
Sul punto, preme rilevare che tale circostanza non è stata smentita da parte dell'appellante,
avendo questa lamentato l'assenza di approfondimento in merito alle modalità in cui la rilettura sarebbe avvenuta, in quanto in sua tesi l'indicazione dei serramenti a mezzo dei codici prodotto nel contratto avrebbe reso inintelligibile l'oggetto dell'accordo. Tale affermazione tuttavia non convince, sia in quanto nella conferma erano riportati i medesimi indici della proposta iniziale
11 (pur naturalmente con caratteristiche e valori diversi), sia in quanto sui contraenti incombe in ogni caso il principio di autoresponsabilità, che nel caso di specie avrebbe dovuto indurre l'appellante, stante la lamentata difficoltà a comprendere il testo del contratto, a chiedere delucidazioni su quanto oggetto di sottoscrizione.
11. Deve, poi, rilevarsi che a prescindere dalla questione dell'errore materiale, le richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno come formulate non potrebbero in ogni caso trovare accoglimento. Infatti, aldilà del rilievo per cui non sussistono i presupposti per ottenere i rimedi previsti dal codice del consumo richiamati dall'appellante (e ciò in quanto essi sono invocabili nel diverso caso in cui venga consegnata della merce con vizi o con caratteristiche differenti rispetto a quanto previsto dal contratto di vendita, mentre nel caso di specie è pacifico che i serramenti forniti all'appellante sono conformi alla merce indicata nella conferma d'ordine sottoscritta), va comunque osservato che dalla CTU, le cui conclusioni sono da condividersi in quanto congruamente motivate e supportate da argomentazioni pertinenti, è emerso sia che il valore medio dei beni indicati nella conferma d'ordine e consegnati all'appellante era del tutto conforme al valore di mercato, sia che la fornitura avrebbe potuto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, condurre alle detrazioni fiscali per l'anno 2018, ove il corrispettivo richiesto fosse stato regolarmente e tempestivamente pagato.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie del valore del disputatum.
12 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida Controparte_1
in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellante, con condanna della stessa alla rifusione di quanto Parte_1
eventualmente versato a tale titolo dalla parte appellata al CTU.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di conSIlio del 6 febbraio 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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