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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1764/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLI SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp- Pensione di inabilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato l' 11/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi di essere affetto da un complesso quadro patologico che lo rende invalido in misura pari al 100% a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla data
CP_ che risulterà in corso di causa;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento della prestazione richiesta e alla liquidazione dei ratei maturati, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1
quadro patologico da cui è affetto il ricorrente ritenendolo affetto da: “Cardiopatia ischemico- ipertensiva in IMA stent-ptca trattato, II Classe NYHA. Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale. BPCO di tipo enfisematoso. Diabete mellito tipo 2, con complicanze microangiopatiche.
Grave sindrome depressiva. Ipoacusia neurosensoriale”. Il c.t.u ha quindi ritenuto che Tali infermità, giudicate nel loro complesso, comportano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100%, a far data presumibilmente dal Gennaio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità con decorrenza da Gennaio 2023.
3- Va infine che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale – impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari – con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna
(cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n. 27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta è successivo sia alla CP_ domanda amministrativa, che alla visita medica eseguita dalla Commissione medica con conseguente correttezza delle valutazioni compiute dall'Ente in sede amministrativa.
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1764 /2023 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza da Gennaio 2023, sussistono, in capo a , Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1764/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLI SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp- Pensione di inabilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato l' 11/09/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi di essere affetto da un complesso quadro patologico che lo rende invalido in misura pari al 100% a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla data
CP_ che risulterà in corso di causa;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento della prestazione richiesta e alla liquidazione dei ratei maturati, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1
quadro patologico da cui è affetto il ricorrente ritenendolo affetto da: “Cardiopatia ischemico- ipertensiva in IMA stent-ptca trattato, II Classe NYHA. Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale. BPCO di tipo enfisematoso. Diabete mellito tipo 2, con complicanze microangiopatiche.
Grave sindrome depressiva. Ipoacusia neurosensoriale”. Il c.t.u ha quindi ritenuto che Tali infermità, giudicate nel loro complesso, comportano una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100%, a far data presumibilmente dal Gennaio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità con decorrenza da Gennaio 2023.
3- Va infine che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale – impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari – con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna
(cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n. 27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta è successivo sia alla CP_ domanda amministrativa, che alla visita medica eseguita dalla Commissione medica con conseguente correttezza delle valutazioni compiute dall'Ente in sede amministrativa.
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1764 /2023 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza da Gennaio 2023, sussistono, in capo a , Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano