Art. 2187. Procedimenti in corso 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
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9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 64
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 21/10/2020, n. 960Provvedimento: […] 4.1. L'art. 2187 del Codice dell'Ordinamento Militare (d. lgs. 66/2010) dispone che “ i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa ”.Leggi di più...
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- 2. TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 21/09/2012, n. 504Provvedimento: […] che, ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso non presenta profili di fondatezza, non essendo condivisibile, in particolare, la ricostruzione della vicenda in termini di pena accessoria, atteso che la sanzione della perdita del grado è stata irrogata in esito ad un regolare procedimento disciplinare e considerato, inoltre, che l'applicazione della normativa contenuta nel d. lgs. n. 66 del 2010 anche ai procedimenti disciplinari relativi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare deve ritenersi conforme alla legge (art. 2187 codice ordinamento militare);Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/05/2022, n. 5745Provvedimento: […] Ad avviso del Collegio la decisione dell'Amministrazione ha violato, nei termini indicati in ricorso, l'art. 2187 del Codice Ordinamento Militare a mente del quale “I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.”Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 30/06/2015, n. 1890Provvedimento: […] Il Ministero, nel premettere che ai sensi dell'art. 2187 del Codice dell'ordinamento militare, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo codice rimangono disciplinati dalla normativa previgente, passa in rassegna le norme applicabili ratione temporis, già ampiamente descritte anche nella relazione introduttiva.Leggi di più...
- 5. TAR Torino, sez. I, sentenza 31/05/2017, n. 667Provvedimento: […] Come ha correttamente osservato la difesa erariale, al procedimento de quo non si applica la disciplina introdotta dal Codice dell'ordinamento militare, in quanto l'art 2187 prevede che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.Leggi di più...
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