Articolo 2187 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2186Articolo 2188 quater
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9 ottobre 2010
Art. 2187. Procedimenti in corso 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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