Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere; dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2792/20209, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.283/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 27/01/2020, vertente
TRA
Parte 1 nato in [...] il [...], nata
, Parte_2
,
in Romania il 26.03.1959, Parte 3 nata in [...] il [...],
[...]
,
Parte_4 nato in [...] il [...] e nato in [...]
, Parte_5
,
rappresentati e difesi il 01.03.1982, in qualità di prossimi congiunti del defunto CO_1
dall'avv. Alessandra Della Monaca (C.F. C.F. 1 ),
APPELLANTI
E
,- P.IVA P.IVA 2 Impresa Designata per C.F. P.IVA 1 CO_2
la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime
EL RA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Carnevale (C.F. C.F. 2
E
nato in [...] il [...] CO_3 '
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: in riforma EL sentenza impugnata, qualificare la domanda ai sensi degli artt.283 e 141 Codice delle Assicurazioni nei confronti di CO_2 nella qualità di Impresa
designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime EL RA, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria,
condannare l'appellata al risarcimento dei danni riportati dagli appellanti in seguito alla morte del loro congiunto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata CO 2 : rigetto del gravame per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 come sopra indicati, nelle descritte qualità di padre, madre, sorella e Gli attori deceduto in un sinistro stradale avvenuto in data 6.11.2011, avanzavano fratelli di CO 1
domanda risarcitoria innanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti di CO_2 quale
Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo Garanzia Vittime EL RA e del conducente dell'autovettura Audi A4 tg.CE273AI, [...]
Persona 1 (a bordo EL quale viaggiava, come trasportato, il loro congiunto CP_1 .
A sostegno EL domanda premettevano che in data 6.11.2011, in prossimità del Km 4+900
EL SP 131, in direzione Trentola Ducenta–Ischitella, nei pressi di Villa Literno (CE) l'autovettura modello Audi A4, targata CE273AI, condotta da Persona 1 (vettura poi risultata sprovvista di copertura assicurativa RCA obbligatoria), si era schiantata contro alcuni alberi posti al di fuori
EL carreggiata mentre era inseguita da una pattuglia delle Forze dell'Ordine, per non essersi fermata all'alt intimato ad un posto di blocco. Nell'impatto il giovane CO 1 (nato in Romania il 05.10.1989) che viaggiava come trasportato a bordo dell'auto, era deceduto sul colpo mentre il conducente Persona 1 gravemente ferito, era stato trasportato all'ospedale di Aversa, dal quale era stato poi dimesso il 21.11.2011. Sulle scorta di tali circostanze di fatto gli attori chiedevano al tribunale adito:
1. Accertare, rilevare e dichiarare la responsabilità del sinistro di cui alla narrativa
саро al sig. Persona 1 2. Accertare l'assenza di copertura assicurativa del veicolo AUDI in
A4 tg. CE273AI e conseguentemente l'obbligo ex lege del Fondo di Garanzia Vittime EL RA
( CO_2 ), in persona del rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. Persona 1
[...] conducente dell'autovettura AUDI A4 tg. CE273AI, a risarcire tutti i danni distribuiti fra i congiunti come in narrativa in favore degli attori 3. Accertato e dichiarato il diritto alla risarcibilità,
condannare a convenuta al pagamento dei danni patrimoniali, con riserva di esatta quantificazione
- causati ai congiunti in conseguenza del decesso - nella misura evidenziata o nella misura minore o maggiore che verrà accertata a seguito di CTU medico-legale o comunque nella determinazione stabilita di giustizia;
4. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari, spese generali (15%) oltre CPA ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con vittoria esecutiva per legge.
Con comparsa di costituzione del 6.10.2016 si costituiva in giudizio CO_2 per il F.G.V.S., rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza EL domanda;
ne chiedeva il rigetto e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti in citazione in considerazione EL corresponsabilità
di CO_1
In prima udienza il procuratore di parte attrice dichiarava non essersi perfezionata la notifica
Persona 1 e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla rinnovazione. Il G.U. al convenuto disponeva la rinnovazione EL notificazione dell'atto introduttivo al convenuto, concedendo a parte attrice termine di 180 giorni per provvedere, rinviando all'udienza del 21.09.2017. Alla successiva udienza del 21.09.2017, il procuratore di parte attrice esibiva copia dell'atto di citazione, dichiarava che la notifica al convenuto non comparso Persona 1 “era risultata impossibile a causa EL
sua irreperibilità” e chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla rinnovazione EL notificazione, previe nuove ricerche del destinatario dell'atto. Il Giudice autorizzava la rinnovazione EL
notificazione al convenuto non costituito assegnando un termine di quattro mesi per tale adempimento. Alla successiva udienza del 10.5.2018, il procuratore di parte attrice dava atto che non era stato possibile notificare la citazione al convenuto e dichiarava di rinunciarePersona_1
alla domanda nei confronti del responsabile civile, chiedendo un rinvio per verificare l'identità
dell'effettivo proprietario del veicolo. Il Giudice, vista la richiesta di parte attrice e la non opposizione
EL convenuta CP 2 rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2018.
Alla successiva udienza, su richiesta del procuratore di parte attrice ( previo deposito di nota del Sovrintendente EL Polizia RAle di Caserta) il G.U. autorizzava ex art.213 cpc le parti ad acquisire presso l' CP_4 informazioni relative al proprietario del veicolo targato CE2732AI e alla rinotifica EL citazione nei confronti del responsabile civile.
All'udienza del 15.07.2019, il difensore di parte attrice, incaricato EL ricerca del proprietario del mezzo presso la Procura di S. Maria Capua Vetere, dava testualmente atto a verbale del fatto che, "nonostante la diligenza profusa da questa parte attrice nella ricerca EL proprietà
del mezzo, la stessa non ha condotto ad alcun esito soddisfacente. Rammentandosi che la domanda per cui è processo è stata presentata ai sensi dell'art. 141 Cod. ass., a norma del quale per giurisprudenza invalsa sul punto può e deve considerarsi unico e solo litisconsorte necessario in un giudizio promosso ai sensi EL citata norma, per esigenze di celerità e quale nota 'corsia preferenziale', la compagnia assicurativa del veicolo vettore e non anche proprietario e conducente,
trattandosi di un'azione che prescinde dall'accertamento delle colpe dei soggetti coinvolti, tutto ciò
premesso, unitamente agli esiti infruttuosi di cui sopra", chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c.". La parte convenuta costituita, ritenendo al contrario necessaria l'integrazione del contraddittorio con il proprietario del veicolo, chiedeva disporsi l'estinzione del giudizio non avendo parte attrice fornito prova di aver posto in essere tutte le attività necessarie per la identificazione del proprietario del veicolo. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.10.2019, il procuratore di parte attrice insisteva per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., tenuto conto EL qualificazione EL domanda ai sensi dell'art. 141 C.d.A. Il procuratore di parte convenuta, riportandosi ai propri atti difensivi, concludeva per il rigetto EL domanda, associandosi alla richiesta di decisione EL causa.
Con sentenza n. 283/2020 pubblicata in data 27.01.2020, il G. U.ordinava la cancellazione
EL causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, compensando le spese di lite.
Il giudizio di appello
'CO 2 quale Impresa designata per la Con citazione ritualmente notificata a
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime EL
RA gli appellanti, nelle descritte - qualità di padre, madre, sorella e fratelli del defunto CP 1
[...] - hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 283/2020 del Tribunale di Napoli Nord,
affidato a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato loro imputato di non essere “riusciti a notificare l'atto di citazione a Persona 1
[...] evocato in giudizio quale conducente del veicolo", per non essersi mai realmente attivati, "con la dovuta diligenza, per individuare la residenza o la dimora del convenuto". Invero, hanno argomentato sul punto gli appellanti, “la predetta notifica era stata eseguita dapprima al Per_1
presso l'indirizzo italiano, in Villa Literno (CE) alla Via Volturno n. 7/10, come rinvenuto nella relazione di incidente stradale redatta dalla P.S. di Caserta e depositata agli atti di primo grado e successivamente a seguito di autorizzata rinnovazione al Per 1 presso l'indirizzo rumeno reperito dalle autorità consolari in Arad, alla Str. Stupilor n. 26/A, Sc. A, Ap. 10. In entrambi i casi, la stessa ha avuto esito negativo e non è stato possibile attestare l'irreperibilità del destinatario”, e ciò a conferma del fatto di aver assolto al proprio onere probatorio e che tale situazione di indeterminatezza non poteva essere in alcun modo ricondotta ad una loro condotta omissiva e/o scarsamente diligente.
Anche le ricerche relative all'accertamento EL proprietà del veicolo, svolte dal difensore delegato di parte attrice per il procedimento penale (sia in fase di indagini che in quella dibattimentale) non avevano avuto esito positivo, essendo rimasta ignota o comunque non specificata l'identità del proprietario del veicolo incidentato.
Con il secondo motivo di gravame, relativo all'iniziale qualificazione EL domanda ai sensi dell'art. 283 e 144 C.d.A., gli appellanti hanno eccepito come fin dall'inizio del giudizio, la domanda introduttiva fosse stata formulata ex art. 283 C.d.A., per essere risultato sprovvisto di copertura assicurativa il veicolo targato CE2732AI. Inoltre già nella relazione preliminare redatta dalle autorità
intervenute sul luogo del sinistro, la P.S. di Caserta aveva identificato in Persona 1 il conducente nonchè proprietario del veicolo targato CE2732AI. Come tale, in quanto responsabile del sinistro, allo stesso era stata indirizzata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado senza, però, esito positivo malgrado le ricerche effettuate.
Quanto al terzo motivo di appello, avente ad oggetto gli oneri probatori sulla titolarità del veicolo danneggiante, parte appellante ha sostenuto di averli già assolti in forza EL produzione documentale allegata all'atto introduttivo dell'odierno giudizio, dimostrando l'impossibilità tanto di notificare l'atto di citazione al Persona 1 (conducente) per irreperibilità del destinatario, quanto di accertare l'effettiva proprietà del mezzo, nonostante le ricerche effettuate sia dalla P.S. di Caserta che dall'Autorità consolare e giudiziaria.
Con la quarta doglianza formulata, relativa all'applicabilità al caso de quo dell'art. 141 C.d.A.,
se è vero, ha precisato l'appellante, che il fine sotteso alla disposizione in esame è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, come da costante giurisprudenza sul punto, allora, in caso di danni al terzo trasportato sussisterebbe “la legittimazione ad agire direttamente nei confronti EL compagnia assicuratrice del veicolo su cui questi viaggiava,
sulla base EL semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasportato e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche EL responsabilità dei protagonisti".
Ebbene, attese “le notevoli problematiche sopra esposte per instaurare un regolare contraddittorio tra le parti ai sensi degli artt. 283 e 144 Cod. Ass., parte attrice manifestava all'On.le Tribunale in udienza l'intenzione di voler meglio qualificare e quindi precisare la domanda ai sensi dell'art. 141
Cod. Ass. che, notoriamente, per giurisprudenza concorde sul punto, non individua un litisconsorzio necessario tra l'assicuratore ed il responsabile del sinistro, trattandosi di responsabilità oggettiva”,
così legittimando il primo giudice a considerare comunque integro il contraddittorio e, quindi, a pervenire ad una decisione nel merito, e ciò anche in assenza del convenuto Persona 1
nella indicata qualità di Impresa Designata Nel costituirsi in giudizio CO_2
per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime
EL RA ha impugnato l'avverso gravame, chiedendo preliminarmente di dichiararne la inammissibilità, tanto per la dedotta carenza di interesse ad appellare da parte degli attori quanto per l'eccepita prescrizione del diritto. Inoltre la società appellata ha evidenziato l'omessa citazione anche in appello del responsabile civile Persona 1 - peraltro già formalmente parte del giudizio di primo grado, nonché litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 141 D. lgs. n. 209 del 2005,
responsabile civile e presunto proprietario del veicolo e, dunque, la mancata integrazione del contraddittorio in entrambi i gradi. Inoltre, quanto alla pretesa irreperibilità del proprietario del veicolo danneggiante, non vi sarebbe traccia in atti di "alcuna attività investigativa seria, se non una richiesta alla Polizia RAle di Caserta. Non v'è richiesta, sul punto, alle autorità consolari rumene, né indagini presso l'equivalente rimeno del PRA Italiano, neanche sotto forma di missiva".
Né, infine, parrebbe proponibile nel caso de quo, la domanda ex art. 141 D.lgs. n. 209 del 2005, e ciò
sia perché si versa in un caso in cui il veicolo danneggiante è risultato privo di copertura assicurativa
( ipotesi piuttosto contemplata nell'art. 283 C.d.A.) sia perché “esisterebbe una diretta responsabilità
del de cuius, per non aver opportunamente adottato le cautele necessarie, sia come uso degli strumenti di ritenzione (cinture), sia con riferimento alla scelta di porsi volutamente in una condizione di obiettivo pericolo ed antigiuridicità”. Da qui la conseguente richiesta di rigetto integrale del gravame,
con conferma EL sentenza resa in prime cure, con vittoria di spese. All'udienza dell' 8.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex 342 c.p.c.
dell'appello ex adverso proposta. Su tale profilo giova richiamare l'arresto EL S.C. secondo il quale,
"l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati
EL sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolariforme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione" (così Cass.S.U 16/11/2017, n. 27199). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni EL Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
EL decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti EL sentenza investiti da censura,
nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma EL decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini EL specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica EL decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 28/10/2020 n. n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dagli appellanti è idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo gli stessi criticato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-
giuridico seguito dal Tribunale di Napoli-Nord.
Così riassunti i termini EL controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e va respinto.
Invero i motivi di gravame, sostanzialmente inerenti agli oneri probatori gravanti sugli stessi appellanti ai fini EL evocazione in giudizio del responsabile civile e alla qualificazione EL
domanda ai sensi dell'art. 141 del D.lgs.209/2005, non incidono l'iter logico-argomentativo EL
sentenza impugnata che è corretta e condivisibile nelle conclusioni, del tutto conformi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli appellanti assumono di essersi attivati per notificare l'atto introduttivo del giudizio di primo grado a Persona 1 nella sua qualità di responsabile civile per il sinistro nel quale ha perso ha perso la vita il loro congiunto CO 1 E di aver assolto a tutti gli oneri probatori relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Per 1 Sulla scorta delle deduzioni sopra richiamate, essi sostengono che il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del processo senza considerare che essi avevano effettuate tutte le ricerche giudizialmente disposte ed assolto a tutti gli adempimenti esigibili.
Il motivo è infondato. Il primo giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 291 e 307, comma 3, c.p.c. in quanto la parte appellante non aveva provveduto alla notifica al litisconsorte necessario nel termine perentorio concesso (nel caso di specie il termine è stato concesso per due volte sulla non opposizione EL convenuta CO 2 cfr. udienze del 27.10.2016
e 21.9.2017). E' stata fatta applicazione dei principi EL Corte di legittimità, secondo i quali, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacchè la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo EL notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento EL medesima attività - cioè
per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153
c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. Si è affermato che: "Quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento EL medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine:
l'art. 153 c.p.c., vieta difatti la proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per rimessione in termini contemplati dal comma 2 di questa norma"
(Cass.n.20255 del 31.7.2018; Cass.n.24474 dell'1.10.2019; Cass.n.857 del 20.1.2015). Quanto
all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, la S.C. ha affermato che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie determina la cancellazione
EL causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione. A tale proposito si richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale: "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere nè rinnovato, nè prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicchè, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione EL causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione,
trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità
di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" ( Cass., n. 3497 del
10/4/1999; Cass.n.15062 del 5/8/2004, Cass.n. 625 del 14/1/2008). Con le richiamate pronunce si è
ritenuto che il provvedimento di cancellazione EL causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3, implica contemporanea e automatica estinzione del processo,
senza alcuna possibilità di riassunzione. Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione (Cass. n. 7640/2015). Pertanto il giudice di prime cure, preso atto che "la parte attrice, in primo luogo non è mai riuscita a notificare l'atto di citazione a Per_1
Persona 1 evocato in giudizio quale conducente del veicolo senza mai attivarsi con la dovuta diligenza per individuare la residenza o la dimora del convenuto (per es. attraverso accertamenti presso l'Autorità consolare rumena)" ha correttamente disposto la cancellazione EL causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio.
Quanto alla dedotta qualificazione EL domanda nei termini di cui all'art.141 del D.lgs.
209/2005, si osserva quanto segue. La richiesta EL parte appellante formulata nel corso del giudizio di primo grado, finalizzata ad una diversa qualificazione EL domanda rispetto a quanto originariamente prospettato (artt.283 e 144 d.lgs. n.209/2005 per essere il veicolo privo di copertura assicurativa) non sposta i termini EL questione quanto alla necessaria presenza in giudizio del responsabile civile, quale litisconsorte necessario.
Rileva la Corte che ove l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data per cui, in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente cod.
ass. (d.lgs. n. 209 del 2005), sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato,
il responsabile civile è litisconsorte necessario, essendo tale azione volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento EL sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (Cass.n.2376 del 2016). Ed inoltre sotto altro profilo, già evidenziato nella sentenza impugnata, la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 141 d.lgs.citato presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Sul punto va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite, secondo il quale: "In tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, l'azione diretta prevista dall'articolo 141 del codice EL assicurazioni (Dlgs 209/2005) è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento EL responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l'azione diretta prevista dall'articolo 144 del codice delle assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" (Cass.
S.U. n. 35318 del 30/11/2022).
Nel caso di specie, secondo quanto prospettato dagli appellanti, il sinistro si è verificato in quanto l'autovettura Audi A4 tg. targata CE273AI, condotta da Persona 1 si era schiantata
contro alcuni alberi posti al di fuori EL carreggiata mentre era inseguita da una pattuglia delle Forze
dell'Ordine, per non essersi fermata all'alt intimato ad un posto di blocco dai Carabinieri. Alla luce di questi incontestati dati fattuali, in assenza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, non può essere invocata l'applicabilità dell'azione ex art. 141 del codice delle assicurazioni.
La pronuncia del primo giudice, coerente con le peculiarità del sinistro in questione e con la giurisprudenza di legittimità richiamata, va dunque confermata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti, si liquidano come da dispositivo,
sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore EL controversia (tab.12- giudizi innanzi alla Corte di Appello);
vengono determinate nei minimi tariffari in ragione delle questioni solo processuali affrontate. In
proposito va richiamato il principio EL Corte di legittimità, secondo il quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico EL parte soccombente, il valore EL controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale EL
sentenza (Cass.18465/2024; 3557/2022).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1
quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 Parte_2 Parte_3 CO_5 e Parte 5 nei confronti di CO_2 avverso la sentenza n.283/2020, pubblicata in data 27.01.2020, del Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
'delle speseb) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di CO_2
del presente grado di giudizio, che liquida in € 11.065,045 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1,
comma 17°, L. n. 228/2012, EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 28.1.2025 IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)