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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 13/10/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 416 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giulio Muceli, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4 C.F._5
(c.f. , (c.f. ), eredi di CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. ), eredi di (c.f. Parte_2 C.F._8 Persona_1
), eredi di (c.f. ), (c.f. C.F._9 Persona_2 C.F._10 CP_7
), eredi di , C.F._11 Persona_3 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione – diritti reali.
Conclusioni nell'interesse dell'attore:
“chiede che l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare il sig.
(c.f. ) nato a [...] il [...], e residente in Cardedu nella Parte_1 CodiceFiscale_12 via Buoncammino snc, proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile sito al piano terra del fabbricato sito nella via Mossa n. 15 sito nel Comune di Cardedu, Comune censuario di Gairo, censito al CF Foglio 35 mappale 483 sub. 1 e del terreno sito nel Comune di Cardedu nella via Mossa della
pagina 1 di 5 dimensione di 213 metri quadrati, censito al CT del Comune di Gairo al Foglio 35 particella 1251, attualmente distinti al CF Comune di Cardedu Foglio 35 mappale 483 sub. 3 e sub 4 e CT del Comune di Cardedu al Foglio 35 particella 1251”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del piano terra del fabbricato sito nella via Mossa dell'abitato di Cardedu, Comune censuario di Gairo, e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 35, particella 483 sub
1, e del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 35 particella 1251.
L'attore ha dedotto di avere posseduto uti dominus, dall'anno 2000, il piano terra del suddetto fabbricato, composto da una cantina, un disimpegno e un magazzino, del quale era proprietario limitatamente alla quota ideale pro indiviso di 30/108 e di avere acquistato l'ulteriore quota di 78/108 dagli altri comproprietari con atto di compravendita notarile del 29 luglio 2020.
In particolare, l'attore ha dedotto di avere acquistato da e la quota Controparte_1 Controparte_2 pari a 9/108 ciascuno, da la quota di 30/108 e da e la Controparte_3 CP_4 CP_5 quota di 15/108 ciascuno.
L'attore ha dedotto, altresì, di possedere uti dominus, sempre dall'anno 2000, anche un terreno sito in
Cardedu, derivante dal frazionamento della particella 900, che lo stesso aveva acquistato, unitamente ai coniugi e dagli altri comproprietari CP_4 CP_5 Controparte_1 [...]
e , con lo stesso atto di compravendita del 29 luglio. CP_2 Controparte_3
L'attore ha dedotto di avere di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato gli immobili in questione, occupandosi della loro cura e manutenzione. In particolare, riguardo all'immobile di cui al piano terra, l'attore ha dedotto di avere commissionato lavori di ristrutturazione del fabbricato e di avere delimitato lo stesso con la costruzione di un muro in cemento e di una ringhiera in ferro, nonché di avere provveduto, ogni due anni dall'anno 2000, ad eseguire personalmente la tinteggiatura delle pareti interne dell'abitazione e, ogni anno, a verniciare le porte e gli infissi.
L'attore ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati, precisando, nelle seconde memorie istruttorie, che attualmente i suddetti immobili sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 35 particella 483 sub 3 e 4 e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 35 particella 1251. pagina 2 di 5 I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dall'anno 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie esibitegli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 18 febbraio 2025). Tes_1 Testimone_2
Dall'istruttoria è emerso che il fabbricato oggetto di causa era di proprietà della zia dell'attore, tale la quale lo aveva edificato alla fine degli anni Settanta, come riferito dal teste , il Per_4 Tes_1 quale ha dichiarato di avere sempre visto l'attore frequentare l'abitazione, curare il giardino e pagina 3 di 5 raccogliere le erbacce fino all'anno 2000, anno del decesso della zia, a partire dal quale l'attore ha curato personalmente l'abitazione. Il teste ha precisato che una parte dell'immobile deve essere ancora ultimata. Il teste ha saputo riferire anche in merito all'articolazione interna Testimone_2 dell'abitazione, per esserci entrato, e ha precisato che il piano terra dello stabile è utilizzato dall'attore, invece, il primo piano dal fratello . CP_5
I testi hanno riferito di avere visto l'attore verniciare le porte e gli infissi dell'abitazione, nonché occuparsi della pulizia del giardino, tagliare l'erba e fare lavori di pulizia del terreno.
Gli stessi hanno confermato, altresì, che all'ingresso dell'abitazione è presente un cancello scorrevole in ferro e che l'intera proprietà, sui lati confinanti con la via Ferrai, è recintata con muretti sovrastati da una ringhiera in ferro e, sugli altri lati, con un muro in blocchetti.
Infine, i testi hanno riferito, altresì, che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno e del fabbricato da parte dell'attore, neanche da parte dei parenti dello stesso, per essersene assicurati di persona (teste ). Tes_1
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con l'attore e con il padre dello stesso, anche in quanto vicini di casa (teste ) o per ragioni lavorative (teste , il Tes_1 Testimone_2 quale ha dichiarato di avere acquistato dall'attore del materiale edile) e per essere frequentatori della zona (teste , il quale ha dichiarato di conoscere l'abitazione oggetto di causa, in Testimone_2 quanto si trova di fronte ad un immobile ereditato da sua suocera, che lui stesso aveva costruito nel
1985 e nel quale si reca spesso).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà del terreno e del piano terra del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Cardedu al foglio 35, particella 483 sub 3 e 4, Categoria A/2, e del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 35 particella 1251;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 10 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 416 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giulio Muceli, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4 C.F._5
(c.f. , (c.f. ), eredi di CP_5 C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. ), eredi di (c.f. Parte_2 C.F._8 Persona_1
), eredi di (c.f. ), (c.f. C.F._9 Persona_2 C.F._10 CP_7
), eredi di , C.F._11 Persona_3 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione – diritti reali.
Conclusioni nell'interesse dell'attore:
“chiede che l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare il sig.
(c.f. ) nato a [...] il [...], e residente in Cardedu nella Parte_1 CodiceFiscale_12 via Buoncammino snc, proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile sito al piano terra del fabbricato sito nella via Mossa n. 15 sito nel Comune di Cardedu, Comune censuario di Gairo, censito al CF Foglio 35 mappale 483 sub. 1 e del terreno sito nel Comune di Cardedu nella via Mossa della
pagina 1 di 5 dimensione di 213 metri quadrati, censito al CT del Comune di Gairo al Foglio 35 particella 1251, attualmente distinti al CF Comune di Cardedu Foglio 35 mappale 483 sub. 3 e sub 4 e CT del Comune di Cardedu al Foglio 35 particella 1251”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del piano terra del fabbricato sito nella via Mossa dell'abitato di Cardedu, Comune censuario di Gairo, e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 35, particella 483 sub
1, e del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 35 particella 1251.
L'attore ha dedotto di avere posseduto uti dominus, dall'anno 2000, il piano terra del suddetto fabbricato, composto da una cantina, un disimpegno e un magazzino, del quale era proprietario limitatamente alla quota ideale pro indiviso di 30/108 e di avere acquistato l'ulteriore quota di 78/108 dagli altri comproprietari con atto di compravendita notarile del 29 luglio 2020.
In particolare, l'attore ha dedotto di avere acquistato da e la quota Controparte_1 Controparte_2 pari a 9/108 ciascuno, da la quota di 30/108 e da e la Controparte_3 CP_4 CP_5 quota di 15/108 ciascuno.
L'attore ha dedotto, altresì, di possedere uti dominus, sempre dall'anno 2000, anche un terreno sito in
Cardedu, derivante dal frazionamento della particella 900, che lo stesso aveva acquistato, unitamente ai coniugi e dagli altri comproprietari CP_4 CP_5 Controparte_1 [...]
e , con lo stesso atto di compravendita del 29 luglio. CP_2 Controparte_3
L'attore ha dedotto di avere di avere utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato gli immobili in questione, occupandosi della loro cura e manutenzione. In particolare, riguardo all'immobile di cui al piano terra, l'attore ha dedotto di avere commissionato lavori di ristrutturazione del fabbricato e di avere delimitato lo stesso con la costruzione di un muro in cemento e di una ringhiera in ferro, nonché di avere provveduto, ogni due anni dall'anno 2000, ad eseguire personalmente la tinteggiatura delle pareti interne dell'abitazione e, ogni anno, a verniciare le porte e gli infissi.
L'attore ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati, precisando, nelle seconde memorie istruttorie, che attualmente i suddetti immobili sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 35 particella 483 sub 3 e 4 e al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 35 particella 1251. pagina 2 di 5 I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dall'anno 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie esibitegli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 18 febbraio 2025). Tes_1 Testimone_2
Dall'istruttoria è emerso che il fabbricato oggetto di causa era di proprietà della zia dell'attore, tale la quale lo aveva edificato alla fine degli anni Settanta, come riferito dal teste , il Per_4 Tes_1 quale ha dichiarato di avere sempre visto l'attore frequentare l'abitazione, curare il giardino e pagina 3 di 5 raccogliere le erbacce fino all'anno 2000, anno del decesso della zia, a partire dal quale l'attore ha curato personalmente l'abitazione. Il teste ha precisato che una parte dell'immobile deve essere ancora ultimata. Il teste ha saputo riferire anche in merito all'articolazione interna Testimone_2 dell'abitazione, per esserci entrato, e ha precisato che il piano terra dello stabile è utilizzato dall'attore, invece, il primo piano dal fratello . CP_5
I testi hanno riferito di avere visto l'attore verniciare le porte e gli infissi dell'abitazione, nonché occuparsi della pulizia del giardino, tagliare l'erba e fare lavori di pulizia del terreno.
Gli stessi hanno confermato, altresì, che all'ingresso dell'abitazione è presente un cancello scorrevole in ferro e che l'intera proprietà, sui lati confinanti con la via Ferrai, è recintata con muretti sovrastati da una ringhiera in ferro e, sugli altri lati, con un muro in blocchetti.
Infine, i testi hanno riferito, altresì, che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno e del fabbricato da parte dell'attore, neanche da parte dei parenti dello stesso, per essersene assicurati di persona (teste ). Tes_1
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con l'attore e con il padre dello stesso, anche in quanto vicini di casa (teste ) o per ragioni lavorative (teste , il Tes_1 Testimone_2 quale ha dichiarato di avere acquistato dall'attore del materiale edile) e per essere frequentatori della zona (teste , il quale ha dichiarato di conoscere l'abitazione oggetto di causa, in Testimone_2 quanto si trova di fronte ad un immobile ereditato da sua suocera, che lui stesso aveva costruito nel
1985 e nel quale si reca spesso).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà del terreno e del piano terra del fabbricato oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietario del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Cardedu al foglio 35, particella 483 sub 3 e 4, Categoria A/2, e del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 35 particella 1251;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 10 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5