Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Massimo Dramis, Federica Paternò e Antonio Pantò ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocata Federica Paternò in Roma, via della Conciliazione n. 10
-APPELLANTE -
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocata Alessia Manno ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio dell' Controparte_2
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1384/2021 pubblicata in data 29/9/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'impugnazione presentata dalla società avverso il Parte_1 verbale di accertamento n. 000565443/DDL notificatole in data 2/9/2016, dichiarando inoltre l'inammissibilità della domanda di accertamento del beneficio della preventiva escussione del soggetto terzo (attualmente . Controparte_3 Controparte_4
Avverso tale sentenza la società (d'ora in poi ) Parte_1 Pt_1 presentava appello fondato su più motivi.
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
La società aveva agito in giudizio impugnando il verbale di accertamento n. Pt_1
000565443/DDL notificatole in data 2/9/2016 con il quale le era stato richiesto, quale subcommittente e coobbligato solidale ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, il pagamento di un importo complessivo di € 381.425 per contributi non versati dal terzo Controparte_3
(divenuto dal 9/10/2014 il quale aveva stipulato con la
[...] Controparte_4 società odierna appellante, per il periodo dal 1/5/2012 al 31/8/2014, un contratto di subappalto per il servizio di trasporto e lavaggio delle cassette per il contenimento di prodotti ortofrutticoli.
Il verbale impugnato si fonda in particolare sull'addebito alla (con CP_3 conseguente responsabilità in solido della società appellante) di varie violazioni consistenti in particolare nel mancato assoggettamento a contribuzione di somme erogate ai dipendenti di tale società impiegati nel subappalto a titolo di trasferta e diaria, di quote della retribuzione derivanti dall'errato calcolo dei ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, dei premi di produzione e di altri elementi ed istituti retributivi nonché dal mancato assolvimento dell'obbligo contributivo sugli importi imponibili realmente erogati ai lavoratori e sulla indebita fruizione di agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità a causa della inosservanza dei contratti collettivi ex art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita solo documentalmente, respingeva interamente le contestazioni della società . Pt_1
Respingeva innanzitutto l'eccezione di decadenza sollevata dalla per violazione del Pt_1 termine biennale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 per essere tale disposto normativo inapplicabile agli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione evidenziando altresì, sotto diverso ed ulteriore profilo, la tempestività della notifica del verbale impugnato, da parametrarsi quest'ultima alla data della spedizione, avvenuta il 31/8/2014, ed essendo sufficiente a tale proposito la notifica di un atto stragiudiziale.
Respingeva anche il secondo motivo di impugnazione fondato sulla violazione del termine decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 (termine che affermava essere inapplicabile al caso di specie riferendosi alle sanzioni amministrative e non a quelle contributive oggetto di contestazione), il terzo motivo relativo alla omessa o incompleta motivazione del verbale impugnato (evidenziando come dalla lettura di tale atto, ove erano effettuati anche espressi rinvii per relationem ai correlati atti istruttori svolti in precedenza, emergessero in modo chiaro e comprensibile le irregolarità riscontrate, i presupposti di fatto accertati e gli elementi di diritto rilevanti ai fini ispettivi) e il quarto motivo avente ad oggetto l'omessa indicazione degli elementi tramite cui quantificare le sanzioni (rilevando come fosse stato richiesto alla esclusivamente il pagamento dei contributi non versati Pt_1 dall'obbligato principale ma non le relative sanzioni).
Respingeva anche i motivi di ricorso relativi alla infondatezza nel merito della pretesa avanzata, evidenziando:
- come fossero stati riqualificati in termini di maggiore retribuzione gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta e di mensa dalla in ragione dell'avvenuto CP_3 svolgimento dell'appalto esclusivamente nella sede operativa in Pomezia della società Pt_1
e nell'ambito di tale comune;
- come fosse stato chiesto alla il pagamento dei contributi non versati CP_3 correlati agli addebiti relativi alle omissioni contributive relative a somme erogate a titolo di premi di produzione, lavoro notturno, malattia ed infortunio e al pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal C.C.N.L. applicato e come in ragione di tali omissioni contributive fosse stata disconosciuto il diritto di tale società alle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, commi 1175 1176 l. 296/2006.
Disattendeva anche il profilo di contestazione relativo alla errata indicazione dei lavoratori impiegati nell'appalto rilevando come i nominativi degli stessi fossero stati riportati negli allegati di cui al verbale unico di accertamento senza che la avesse a tale proposito Pt_1 proposto querela di falso e come il numero dei lavoratori fosse sostanzialmente corrispondente, ed invero anche minore, rispetto a quelli indicati nel LUL della CP_3
Respingeva anche il sesto motivo di ricorso relativo alla erronea sottoposizione ed imposizione contributiva delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta, diaria e indennità di mensa.
Evidenziava a tale proposito come la società , gravata dell'onere della prova in Pt_1 ordine alla sussistenza di una causa di esclusione della imponibilità contributiva delle somme erogate ai dipendenti della non avesse fornito alcuna dimostrazione del diritto CP_3 di questi ultimi a beneficiare della indennità di trasferta, della diaria o dell'indennità di mensa Contr e come anzi emergesse dal della società datrice come l'assegnazione dei propri dipendenti alla sede operativa in Pomezia di via della Castagnetta fosse avvenuta in modo stabile, quantomeno con una durata pari a quella del subappalto in corso con la Pt_1
(emergendo anzi come l'unica sede stabile della fosse la sede legale, CP_3 pacificamente coincidente con lo studio del suo consulente del lavoro, e come tutte le attività statutarie fossero costituite da servizi svolti per conto di terzi).
Affermava l'infondatezza anche del settimo motivo di ricorso riguardante l'erronea sottoposizione ad imposizione contributiva delle somme erogate a titolo di ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi. Respingeva in particolare la tesi sostenuta dalla alla cui stregua la Pt_1 CP_3 sarebbe stata tenuta ad erogare ai propri dipendenti tali somme secondo la speciale disciplina prevista dall'art. 3 dell'accordo di rinnovo del 15/7/2009, e cioè attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria (e dunque in base alle ore di lavoro effettivamente svolte), anziché in proporzione alla retribuzione mensile astrattamente prevista dal C.C.N.L. applicato rilevando a tale proposito come la non avesse fornito la prova che il suddetto soggetto terzo fosse Pt_1 effettivamente parte del citato accordo di rinnovo del 15/7/2009.
Per gli stessi motivi respingeva anche il nono motivo di ricorso relativo all'addebito di mancato pagamento integrale da parte della della retribuzione contrattuale CP_3 mensile prevista dal C.C.N.L. applicato e al pagamento dei correlati contributi.
Accertava l'inammissibilità, in quanto formulato in modo meramente generico, indeterminato e apodittico, del profilo di contestazione relativo alla incomprensibilità ed CP_ indistinguibilità delle somme richieste dall' a titolo di contributi omessi sui premi di produzione, sul lavoro notturno e festivo e sulla indennità da malattia e da infortunio, rilevando altresì come il versamento di tali somme risultasse pacifico tra le parti e desumibile Contr dal e come a fronte di tali risultanze gravasse sul debitore principale (non CP_3 evocato in giudizio dalla ) o sulla stessa l'onere di provare l'esatto adempimento Pt_1 Pt_1 dell'obbligazione contributiva, onere nella specie non adempiuto.
Affermava l'infondatezza del decimo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza del diritto della alle agevolazioni contributive previste dalla l. 223/1991 per CP_3 tutte le assunzioni effettuate dalle liste di mobilità, rilevando il mancato assolvimento a tale proposito dell'onere della prova essendosi la limitata a sostenere la regolarità Pt_1 contributiva sotto tale profilo della e a provare la stessa tramite il DURC CP_3 CP_ emesso dall' nel periodo in cui era in corso il subappalto, accertamento quest'ultimo che affermava essere inidoneo in quanto effettuato in data anteriore alla conclusione dell'accertamento ispettivo (avvenuta il 16/10/2015) ed evidenziando come solo a decorrere CP_ da tale data fosse divenuta definitivamente nota all' l'esistenza dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva posta in essere dalla CP_3
Affermava infine l'inammissibilità della domanda avanzata dalla di accertamento Pt_1 del proprio diritto alla preventiva escussione del patrimonio del terzo per CP_3 carenza di interesse ad agire.
Evidenziava a tale proposito come la avesse esperito un'azione di accertamento Pt_1 negativo nei confronti della pretesa vantata stragiudizialmente dalla parte convenuta e come, in mancanza di una iniziativa del creditore volta ad escutere il patrimonio del committente contestualmente a quello dell'appaltatore (o prima o al posto di quest'ultimo) non vi fosse in relazione al richiesto accertamento alcun interesse concreto ed attuale in capo al committente.
L'appello è infondato intendendo il Collegio ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in merito a gran parte delle questioni oggetto del contendere, quanto già recentemente affermato, con riferimento a fattispecie analoga e in larga parte sovrapponibile alla presente (facendo riferimento all'impugnazione di un verbale emesso con riferimento ad un subappalto intercorso tra la società appellante e la , con la precedente sentenza n. CP_3
3257/2024 del 17/10/2024.
Con un primo motivo la contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto Pt_1
l'eccezione di decadenza per violazione del termine biennale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.
Contesta in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure tanto in ordine alla inapplicabilità di tale termine di decadenza agli enti previdenziali che in ordine alla idoneità a tale proposito della notifica al destinatario di un atto stragiudiziale.
Il motivo è infondato.
La società appellante ripropone, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità del termine decadenziale citato, quanto già argomentato in primo grado e disatteso dal Tribunale, omettendo di confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto e puntualmente richiamata nella gravata sentenza.
A disattendere il motivo è pertanto sufficiente rinviare, con rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del secondo profilo di contestazione, alle motivazioni delle pronunce di legittimità citate dal primo giudice (Cass. n. 23788/2021) e ribadire, sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione, principio che non risulta scalfito dalla modifica di cui all'art. 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 35 del 2012, che ha escluso dalla responsabilità solidale del committente "qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento", atteso che tale aggiunta non ha riflessi sulla disciplina della decadenza (Cass. n. 41373/2021 alle cui ragioni per brevità si rinvia).
Con un secondo motivo la società contesta la gravata sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva respinto l'eccezione di decadenza per tardiva notifica del verbale effettuata in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. 689/1981, contestando in particolare quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'inapplicabilità di tale disposizione alla presente fattispecie non vertendosi in tema di sanzioni amministrative.
Il motivo è infondato.
Anche sul punto non può non rilevarsi come la società ometta di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione e quindi con il testo della norma ivi richiamata e, deve aggiungersi, con i princìpi generali in materia.
Sulla scorta della chiara lettera della norma il Tribunale ha affermato che l'invocato art. 14 della l. n. 689/1981 riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative e pertanto non trova applicazione nel caso di specie.
La soluzione è corretta e l'appellante non tiene conto che viene in rilievo l'omesso e/o parziale pagamento di contributi con le relative sanzioni civili in applicazione dei principi dell'ordinamento previdenziale (in precedenza art. 111 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 23, primo comma, della l. 4 aprile 1952, n. 218, successivamente dalla l. n. 662/1996 e da ultimo l. n. 388/2000).
Quella in esame è una sanzione di natura civile poiché presuppone l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie ("ex lege") e costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, rappresentando un risarcimento forfettario del danno subito dall'Istituto previdenziale creditore tant'è che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, essa ha natura accessoria rispetto al credito contributivo.
L'art. 14 cit, di contro, si riferisce agli illeciti amministrativi e alle conseguenti sanzioni amministrative, connotate dalla natura repressiva e intimidatoria a fronte della trasgressione di un dovere, e non presuppongono la necessità di un fatto dannoso.
Parimenti infondato il terzo motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato l'infondatezza del profilo di contestazione relativo alla carente motivazione dell'atto di accertamento.
L'appellante innanzitutto non tiene conto delle ragioni della decisione che si limita a trascrivere senza però procedere a un critico confronto.
Insiste inoltre temerariamente sul difetto di motivazione senza tenere conto dell'articolato e puntuale contenuto del verbale di accertamento, al cui integrale contenuto per brevità si rinvia, che già la gravata sentenza ha ritenuto ampiamente esaustivo con statuizione meritevole di conferma.
Il menzionato verbale, ove dà in particolare atto dell'attività di accertamento espletata, delle irregolarità contributive contestate e delle prove documentali poste a fondamento di tali contestazioni realizza infatti in ogni caso, pienamente, quanto disposto all'art. 13, comma 4, in particolare alla lett. a, del d.lgs. 124/2004 ove prevede che il verbale di accertamento unico debba contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati” fornendo in ogni caso (anche al di là del rinvio per relationem ai verbali interlocutori ivi menzionati), una motivazione idonea a consentire alla un sufficiente esercizio del proprio diritto di difesa (così come riscontrato dal tenore Pt_1 delle difese adottate dalla odierna appellante nella precedente fase del giudizio).
L'appellante infine non considera che il verbale di accertamento è un atto endo-procedimentale, che non ha alcuna efficacia esecutiva e che oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (Cass. n. 16051/2013, Cass. 5550/2021).
Innanzi al giudice del lavoro può essere legittimamente proposta un'azione di accertamento negativo (cfr in motivazione Cass. n. 9159/2017), volta a confutare il merito della pretesa contributiva oggetto dell'accertamento, pretesa rispetto alla quale rimangono indifferenti asserite irregolarità di quest'ultimo. Con un quarto motivo l'appellante contesta l'erroneità della gravata sentenza, sotto più profili, nella parte in cui aveva affermato la fondatezza nel merito degli addebiti di cui al verbale impugnato.
Contesta in particolare la genericità della motivazione lamentando una ingiustificata inversione dell'onere probatorio in particolare ove era stata posta a suo carico la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contributive oggetto del verbale impugnato, CP_ sostenendo che tale onere avrebbe dovuto essere posto interamente a carico dell'
Ribadisce l'infondatezza delle contestazioni tanto con riferimento alla dedotta errata individuazione dei lavoratori impiegati nell'appalto (ribadendo come gli stessi sarebbero solo CP_ 38 e non 94) che con riferimento alla erroneità della decisione dell' di considerare illegittima l'esclusione da imposizione delle somme erogate a titolo di indennità mensa e di trasferta (evidenziando in particolare il contenuto dell'accordo sindacale stipulato tra la in data 9/1/2012) e scorretto il calcolo dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e CP_3 permessi (ribadendo tale proposito l'applicabilità alla dell'accordo sindacale CP_3 del 15/7/2009).
Ribadisce parimenti l'erroneità del verbale impugnato con riferimento al mancato assoggettamento a contribuzione di premi di produzione ed altri elementi della retribuzione e e al mancato rispetto della retribuzione contrattuale mensile (ribadendo anche in questo caso la conformità di quanto corrisposto all'accordo sindacale del 15/7/2009) ribadendo altresì il proprio diritto alle agevolazioni contributive previste dalla l. 223/1991 per le assunzioni dalle liste di mobilità (evidenziando a tale proposito il possesso da parte della del CP_3
DURC condizione che sostiene essere sufficiente ed idonea per l'ottenimento degli invocati sgravi contributivi).
Tale complesso motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Non risponde innanzitutto al vero che il Tribunale abbia “proceduto ad una ingiustificata inversione dell'onere probatorio” avendo quest'ultimo non solo correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio nell'adempimento delle obbligazioni contributive (con particolare riferimento all'onere della prova, gravante sul contribuente a fronte della generale presunzione di cui all'art. 12, comma 1, l. 153/1969 in ordine alla qualificabilità come retribuzione di tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro, delle cause di esclusione dell'imponibilità contributiva delle somme corrisposte al lavoratore) evidenziando, in ogni caso, con particolare riferimento alle contestazioni relative alla indennità di trasferta, gli elementi di prova, desumibili in atti, a carico della società appellata,
Significativamente del resto l'appellante omette di indicare a tale proposito passi della decisione a supporto dell'infondata censura.
E' inoltre sufficiente leggere la motivazione della gravata sentenza per smentire l'ulteriore censura per cui il Tribunale avrebbe “frettolosamente disatteso totalmente le contestazioni dell'odierna appellante, senza entrare nel merito delle stesse, ma limitandosi ad una generica motivazione di rigetto e senza un'adeguata valutazione della documentazione versata in atti”, laddove, di contro, il primo giudice ha valutato tutto il materiale probatorio, di cui invece la società non tiene conto, confrontandosi criticamente con le difese di quest'ultima che ha puntualmente disatteso.
Tanto premesso non risulta meritevole di accoglimento la censura attinente alla asserita erronea individuazione del numero dei lavoratori impiegati nell'appalto (che la società sostiene essere 38 anziché 94 come, sempre quanto sostenuto dall'appellante, sarebbero stati considerati dagli ispettori invocando, in particolare le risultanze delle fatture e del DURC).
Si osserva che il Tribunale nel respingere tale profilo di contestazione aveva rilevato quanto segue:
“Come detto, gli ispettori della parte convenuta hanno attestato che dal L.U.L. del terzo ora risultava che Controparte_3 Controparte_4
i lavoratori riportati negli allegati di cui alle pagg. 7 e ss. del Verbale unico di accertamento fossero stati assegnati presso la sede operativa della parte ricorrente sita in Pomezia alla via della Castagnetta n. 4 (all. 1 al fascicolo di parte convenuta).
La parte ricorrente non ha proposto querela di falso avverso tale accertamento effettuato dagli ispettori della parte convenuta. Inoltre dalla comparazione effettuata tra il L.U.L. del predetto terzo (all. 12 e ss. al fascicolo di parte convenuta) e gli allegati al Verbale unico di accertamento (all. 1 al fascicolo di parte convenuta) emerge che il numero di lavoratori risultanti assegnati alla sede operativa della parte ricorrente in Pomezia alla via della Castagnetta n. 4 erano sostanzialmente corrispondenti – e invero anche maggiori – rispetto a quelli indicati nei citati allegati al Verbale unico di accertamento (verosimilmente in ragione della distinzione tra 2 centri di costo correlati alla medesima sede operativa sita in Pomezia alla via della Castagnetta n. 4).
Pertanto il motivo di ricorso in esame, alla luce della sua concreta e specifica formulazione, va rigettato”.
Trattasi di statuizione che risulta meritevole di conferma e con cui parte appellante non si confronta in modo idoneo.
La stessa si limita in sostanza a contestare il carattere fidefacente di quanto affermato dagli ispettori e a reiterare, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che a suo dire sarebbero stati impiegati nell'appalto, le allegazioni già contenute nel ricorso di primo grado invocando le risultanze del DURC e delle fatture emesse dalla e prodotte in allegato al CP_3 ricorso.
Non possono del resto che reputarsi meritevoli di conferma le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure, ove aveva riscontrato l'impiego presso il deposito di via della Pt_1
Castagnetta dei lavoratori analiticamente indicati nei prospetti allegati al verbale di accertamento (cfr. pagg. 7 e ss.) sulla base delle risultanze documentali, accertate dagli stessi ispettori e costituite dal LUL della CP_3 Trattasi di risultanze documentali che, in quanto oggetto di diretto accertamento da parte degli ispettori (per quanto riguarda il contenuto di tale documentazione) ben possono riscontrare la pretesa oggetto dell'atto impugnato e che peraltro, così come affermato dal giudice di prime cure, risultano effettivamente facenti fede fino a querela di falso (strumento non esperito da ). Pt_1
Tali risultanze, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non possono reputarsi idoneamente smentite dai dati desumibili dalle fatture emesse unilateralmente dalla società e dai DURC rilasciati a tale ultima società (DURC le cui risultanze non possono CP_3 ritenersi decisive essendo stati emessi anteriormente agli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti di tali società e della odierna appellante).
Infondate anche le contestazioni dell'appellante in ordine alle indennità di trasferta e di mensa nonchè ai ratei delle mensilità aggiuntive e a ferie e permessi.
Con riferimento alla indennità di mensa l'appellante si limita a riprodurre quanto dedotto in prime cure e più esattamente che “il servizio ispettivo non ha, infatti, considerato che CP_1 gli importi erogati ai lavoratori a titolo di indennità di mensa pari ad euro 5,20 giornalieri erano stati legittimamente esclusi da prelievo contributivo in quanto il sito di Pomezia non è servito da strutture di ristorazione. Conseguentemente, quindi, ha erogato tale CP_3 importo a legittima copertura dei costi derivanti dall'assenza di una mensa aziendale”.
La censura prima ancora che infondata si dimostra inammissibile perché non si confronta con quanto affermato dal Tribunale a fondamento della sua decisione e cioè che l'appellante nulla aveva dimostrato in ordine alla sussistenza del diritto dei dipendenti del terzo CP_3
a beneficiare (oltre che della indennità di trasferta o della diaria) della indennità di
[...] mensa.
Trattasi di affermazione che, peraltro, risulta corretta applicazione dei principi di legittimità enunciati dal primo giudice nella parte motiva della gravata sentenza alla cui stregua in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma (Cass. n. 461/2011. Nello stesso senso Cass. n. 23051 del 03/10/2017).
L'assunto della società appellante è, peraltro, anche infondato.
Rileva infatti la circostanza che, così come risulta pacifico in causa, in base all'accordo sindacale del 9/1/2012 la cooperativa si era impegnata a erogare ai dipendenti CP_3 per ogni giorno di effettiva presenza la somma di € 15,00, di cui € 5,20 “quale indennità di mensa” e che tale importo, unitamente all'indennità di trasferta, concorreva a determinare la retribuzione complessiva da erogare al dipendente secondo il livello di inquadramento, così come accertato dagli ispettori ed evidenziato nel verbale in esame, senza alcuna concreta smentita da parte dell'appellante.
Con specifico riferimento alla indennità di trasferta si legge nella gravata sentenza che “Al contrario, dal L.U.L. del terzo (ora Controparte_3 [...] emerge che l'assegnazione dei propri dipendenti presso la sede Controparte_4 operativa sita in Pomezia alla via della Castagnetta n. 4 era avvenuta in modo stabile, cioè quantomeno con una durata pari a quella del subappalto in corso con la parte ricorrente: difatti tali lavoratori risultavano assegnati a uno specifico centro di costo (all. 12 e ss. al fascicolo di parte convenuta) e non risulta che gli stessi fossero stati comandati a prestare la propria attività lavorativa in una sede diversa da quella di assegnazione con contestuale trasferimento di sede lavorativa.
Peraltro dalla visura camerale del terzo (ora Controparte_3
emerge che l'unica sede stabile dello stesso era la Controparte_4 propria sede legale (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente) e che tutte le attività statutarie erano servizi svolti per conto di terzi, non anche processi produttivi di beni da collocare sul mercato autonomamente (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente): pertanto appare irrealistico che tutti i lavoratori del predetto terzo fossero assegnati a svolgere la propria prestazione lavorativa presso la sede legale del proprio datore di lavoro.
Inoltre è pacifico tra le parti – in quanto dedotto dalla parte convenuta (pag. 12 della memoria difensiva) e non specificamente contestato dalla parte ricorrente alla prima difesa utile – che la sede legale del terzo (ora Controparte_3 [...]
coincidesse con lo studio del suo consulente del lavoro: dunque con Controparte_4 un luogo completamente inadatto – in base a massime di comune esperienza e a fatti notori – ad ospitare lo svolgimento di processi produttivi del predetto terzo coinvolgenti un numero elevato di lavoratori, come nel caso di specie.
Non appaiono pertanto sussistenti, in concreto, i presupposti previsti dal CCNL applicato dal menzionato terzo per l'erogazione di somme a titolo di trasferta o di diaria o di indennità di mensa: pertanto le somme erogate da tale terzo ai propri dipendenti devono essere assoggettate a contribuzione (Cassazione civile sez. lav. 11 gennaio 2011 n. 461)”.
Anche sul punto il gravame insiste nel non confrontarsi con le ragioni della decisione, ignorando innanzitutto quanto accertato dal Tribunale in ordine alle risultanze documentali in ordine alla unicità del luogo in cui erano stati impiegati nell'appalto e all'assenza di necessità di trasferte (non essendo ragionevolmente ipotizzabili spostamenti tra Pomezia e la sede legale della Lavori a Ciampino coincidente quest'ultima con lo studio del consulente Parte_2 del lavoro della stessa).
L'appellante, ignorando tali risultanze documentali, insiste nell'affermare che “per quanto noto a , e dimostrato dalla documentazione versata in atti, i lavoratori non erano Pt_1 impegnati solo presso il deposito di Pomezia, Via della Castagnetta n. 4, ma venivano comandati anche presso altri siti ogniqualvolta i volumi di detto deposito erano insufficienti a saturare la capacità lavorativa della . Parte_2 Trattasi di circostanze non solo dedotte genericamente, ma prive di alcun concreto riscontro significativamente neppure indicato (del tutto generico risulta il riferimento alla
“documentazione versata in atti” dovendo peraltro ribadirsi in proposito i già enunciati principi giurisprudenziali in materia di onere della prova dei presupposti per l'esenzione contributiva delle somme corrisposte al lavoratore dipendente).
La società, inoltre, non tiene conto che “l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico” (ex plurimis Cass. n. 14380/2020).
Dei presupposti per il riconoscimento di una genuina indennità di trasferta non è stata quindi fornita alcuna dimostrazione mentre non è stato contestato che i lavoratori abbiano effettivamente percepito per ogni giornata di presenza l'importo di € 9,80 a titolo di “indennità di trasferta” per asseriti, e affatto dimostrati oltre che irrilevanti, spostamenti “da Ciampino sede legale della Cooperativa, a Pomezia sede del deposito di ” come previsto Pt_1 nell'accordo sindacale del 9/1/2012, spostamenti che all'evidenza non costituiscono una trasferta, finendo l'importo indicato per andare a integrare il complessivo trattamento retributivo così come accertato in sede ispettiva.
Infine non può non rilevarsi, attesa l'insistenza della società sul citato accordo sindacale, che questo non è opponibile all' nella qualificazione giuridica delle somme erogate al CP_1 titolo in esame non essendo l'obbligazione contributiva nella disponibilità delle parti, obbligazione che, come affermato dal Tribunale, sussiste nella specie attesa la natura retributiva delle erogazioni esaminate, senza che la società abbia fornito prova di fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi, quali ad esempio un'eventuale esenzione, in assenza dei quali opera il richiamato principio generale
Infondate anche le contestazioni in ordine al ricalcolo dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi.
Deve infatti reputarsi comunque meritevole di conferma, anche a tale proposito, l'impugnata statuizione di rigetto.
Questo sia pure all'esito di una motivazione diversa rispetto a quella contenuta nella gravata sentenza dovendosi ribadire quanto già affermato in proposito dalla citata sentenza di questa Corte n. 3257/2024.
Deve infatti confermarsi, in proposito, la correttezza dell'assunto posto a fondamento del verbale ispettivo in ordine alla necessità di rideterminare tali voci retributive a seguito del recupero a contribuzione delle indennità di trasferta e mensa (illegittimamente escluse dalla società dall'imposizione) con conseguente ricalcolo anche degli istituti CP_3 differiti, quali quelli oggetto di esame. Non vale a tale proposito insistere sull'art 3 dell'accordo sindacale del 15/7/2009 (a prescindere dalla questione relativa alla applicabilità dello stesso al rapporto di lavoro intercorso con i dipendenti della ove prevedeva il calcolo degli emolumenti in CP_3 questione “proprio come una quota di maggiorazione delle sole ore effettivamente lavorate” non trovando applicazione, secondo l'assunto dell'appellante, il CCNL Logistica Trasporti dell'1/8/2013 al quale la avrebbe aderito solo in data 8/5/2015. Parte_3
L'argomento, già speso in primo grado, non è conferente poiché, così come precedentemente indicato, gli ispettori hanno proceduto al ricalcolo delle voci in questione in
“quanto i ratei, calcolati mensilmente, venivano determinati sulla base della paga oraria delle ore lavorate”, così come dedotto dalla società, che però continua a non tenere conto che era proprio detta “paga oraria delle ore lavorate” a dover essere rideterminata in ragione dell'accertata natura retributiva degli importi erogati a titolo di mensa e trasferta senza che per quest'ultima ne sussistessero i presupposti giuridici e sostanziandosi le somme di cui all'accordo del 9/1/2012 in ordinaria retribuzione.
Inoltre la società non tiene conto dei princìpi in materia per cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. nr. 801 del 2012).
La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (ex plurimis Cass. n. 22986/2020, Cass n. 15120/2019, Sezioni Unite nr. 11199/2002).
Per analoghi motivi deve essere respinto anche il profilo di contestazione relativo al mancato rispetto della contribuzione contrattuale mensile.
A tale proposito si osserva che il verbale ispettivo impugnato aveva accertato che “Dal mese di settembre 2012 la Società ha versato i contributi tendenzialmente sull'imponibile di
€ 1.224,00 sulla quasi totalità dei lavoratori nonostante che tra le competenze registrate in busta paga a titolo di retribuzione, quattordicesima, tredicesima, ferie e permessi l'importo imponibile fosse di gran lunga superiore”.
Trattasi di conclusioni anche in questo caso, meritevoli di conferma essendo l'innalzamento dell'imponibile accertato in sede ispettiva determinato, anche in questo caso, dal recupero a contribuzione delle competenze registrate in busta paga come precedentemente indicato. Anche sul punto va rilevata l'assoluta genericità della censura dell'appellante, che insiste nel richiamare l'accordo sindacale del 15/7/2009 anteriore all'adesione al CCNL Logistica Trasporti, senza tenere conto dell'effettivo tenore dell'addebito che è quello di avere versato la contribuzione su un imponibile mensile inferiore, perché non comprensivo delle voci di indiscussa natura retributiva accertate in base al LUL e senza considerare nuovamente come alcun accordo aziendale può derogare alle disposizioni normative che regolano la base contributiva.
L'appellante, infine, non fornisce alcuna prova del corretto versamento da parte della cooperativa dei contributi dovuti sulla retribuzione effettivamente versata ai dipendenti.
Parimenti non può trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, il profilo di contestazione attinente al mancato assoggettamento a contribuzione dei premi di produzione e di altri elementi ed istituti retributivi (sesta giornata, maggiorazioni per lavoro notturno, festivo diurno, malattia e infortunio, festività).
Si osserva che nel verbale di accertamento impugnato si dava atto che “Dall'esame dei LUL è risultato che sono state indicate in busta paga voci retributive che sarebbero dovute essere assoggettate a contribuzione ma ciò non è stato. Pertanto si recuperano anche contributi evasi su tale imponibile non denunciato”.
Il Tribunale aveva respinto le contestazioni avanzate a tale proposito dalla società odierna appellante affermandone l'inammissibilità in quanto formulate in modo meramente generico, indeterminato ed apodittico.
Rilevava come, a fronte del dato pacifico e documentale dell'avvenuta erogazione di tali componenti retributive ed indennità, l'odierna appellante era rimasta inadempiente all'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione contributiva limitandosi a contestare la genericità e l'incomprensibilità dei conteggi formulati in sede di accertamento ispettivo senza dedurre gli specifici errori che avrebbero inficiato tali conteggi e la loro incidenza sulle somme dovute.
Trattasi di statuizione meritevole di conferma dovendo ribadirsi sul punto, anche in questo caso, le conclusioni raggiunte dalla citata sentenza n. 3257/2024.
La società appellante non smentisce infatti in modo idoneo a quanto specificamente affermato in sede ispettiva in ordine all'essere le voci in contestazione state oggetto di verifica nel LUL della cooperativa, senza fornire idonee allegazioni o prove in ordine all'adempimento della corrispondente obbligazione contributiva.
Del tutto generiche risultino a tale proposito le allegazioni in proposito della le quali Pt_1 non si confrontano in modo idoneo con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e si limitano ad un generico rinvio ed indeterminato agli allegati al verbale di accertamento.
L'affermazione dell'appellante per cui i dati indicati nei conteggi allegati al verbale di accertamento non troverebbero riscontro negli elementi di paga presenti nel LUL, nemmeno per sommatoria di più voci retributive, è assolutamente generica (nessun elemento è fornito sul punto) nonché priva di concreto riscontro, così come l'affermazione per cui sul premio di produzione sarebbe stata corrisposta la relativa contribuzione perché ricompresa nella retribuzione, non essendo stata fornita alcuna prova, il cui onere gravava sull'appellante, del versamento contributivo sulle voci indicate nel verbale.
Infondato infine anche il profilo di contestazione attinente al diritto alle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni nelle liste di mobilità.
Si osserva che la gravata sentenza aveva respinto sul punto il ricorso di primo grado rilevando quanto segue:” La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1157; Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2018, n. 18160).
La parte ricorrente non ha assolto in alcun modo l'onere della prova in questione, essendosi limitata a sostenere che la regolarità contributiva del terzo Controparte_3
(ora sarebbe provata tramite il DURC
[...] Controparte_4 emesso dalla parte convenuta nel periodo in cui era in corso il subappalto (cioè da maggio 2012 ad agosto 2014).
L'art. 1, co. 1175-1176, della L. n. 296/2006 prevede infatti che “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e che “1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.
Il D.M. emanato il 24/10/2007 dal del lavoro e della previdenza sociale (in CP_6 materia di “Documento unico di regolarità contributiva”) – applicabile ratione temporis al caso di specie (e poi abrogato dal nuovo D.M. del 30/1/2015, relativo alla medesima materia)
– stabiliva, quali “Requisiti di regolarità contributiva” (necessari per ottenere il rilascio del D.U.R.C.), che “1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto. […]”. Nel caso di specie, la parte convenuta ha attestato la regolarità contributiva del terzo (ora in data Controparte_3 Controparte_4
5/7/2012, in data 26/9/2012, in data 8/2/2013, in data 9/4/2013, in data 3/7/2013, in data 9/8/2013, in data 29/10/2013, in data 7/2/2014, in data 31/5/2014 (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente), dunque esclusivamente in data anteriore alla conclusione dell'accertamento ispettivo, avvenuta nei confronti del predetto terzo in data 16/10/2015 (all. 7 al fascicolo di parte convenuta).
Tuttavia è soltanto a decorrere dal 16/10/2015 che era divenuta definitivamente nota alla parte convenuta l'esistenza dell'inadempimento all'obbligazione contributiva posto in essere dal terzo in parola: pertanto non vi è alcuna contraddittorietà nella condotta della parte convenuta, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, né vi è alcuna prova della regolarità contributiva del suindicato terzo nel periodo dal maggio 2012 ad agosto 2014, in cui era intercorso l'appalto tra la parte ricorrente e il medesimo terzo (essendo le irregolarità contributive del terzo ora Controparte_3 Controparte_4 state scoperte, a seguito di accertamento ispettivo, soltanto dopo l'emissione del
[...]
DURC nel periodo in cui il subappalto era in corso).
Per effetto dell'accertato inadempimento alle obbligazioni contributive gravanti sul terzo (ora lo stesso Controparte_3 Controparte_4 risulta quindi tenuto, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, al pagamento dei contributi non versati e corrispondenti alle agevolazioni contributive di cui pure aveva usufruito in precedenza.
Il motivo in esame va quindi rigettato”.
L'appellante assume che quanto affermato dal Tribunale “non coglie nel segno”, mentre è proprio la società a non confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione e a insistere infondatamente nel rivendicare in capo alla cooperativa il diritto a dette agevolazioni nonostante le accertate omissioni contributive e il chiaro tenore della legge, che subordina il diritto ai benefici normativi e contributivi non solo al possesso del DURC, ma anche al pieno rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale
In tale contesto non vale a insistere ancora sul possesso del DURC negli anni precedenti al verbale ispettivo, rilascio che certo non pregiudica il successivo accertamento dell'evasione contributiva e quindi del mancato rispetto degli obblighi di legge e della conseguente insussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio in questione (in tal senso CdA n. 3257/2024).
Con un quinto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inammissibilità della richiesta di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto la domanda inammissibile attenendo la questione alla diversa fase della esecuzione e non potendo quindi essere utilmente avanzata nell'ambito di un'azione di accertamento negativo del credito presupponendo invece, alla stregua della formulazione letterale della norma che il committente obbligato solidale sia stato convenuto in giudizio. insieme all'appaltatore (debitore principale), dal creditore attore, oppure, quantomeno, che quest'ultimo sia già in possesso di un titolo esecutivo, avverso il quale il committente ha proposto opposizione.
Trattasi di statuizione pienamente condivisibile in quanto conforme, oltre che al tenore letterale della norma, al beneficio in questione, che non attiene al mero accertamento della sussistenza dell'obbligazione solidale, ma esclusivamente al momento successivo costituito dall'azione del creditore finalizzata ad ottenere la condanna dei debitori, da convenirsi entrambi in giudizio (ivi compreso quindi il debitore principale nei cui confronti richiedere il beneficio di escussione) o alla successiva azione esecutiva (una volta ottenuto il titolo giudiziale).
Deve inoltre ribadirsi a tale proposito quanto già affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 3257/2024.
Il testo novellato dell'art. 29 comma 2, del dlgs. 276/2003 successivo alla riformulazione di tale articolo con il d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012, regola due ipotesi: a) quando il committente imprenditore sia convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all'appaltatore. In tal caso il committente può, nella prima difesa, eccepire il beneficio dell'escussione ed allora, accertata la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, l'azione esecutiva può essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore; b) quando l'appaltatore non sia convenuto in giudizio e, in tale caso, l'eccezione può essere sollevata, senza la previsione di alcun limite processuale, ma devono essere indicati i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi.
Il dettato normativo in esame, nella parte che qui rileva, va riferito esclusivamente alle azioni intentate dal lavoratore e aventi a oggetto i trattamenti retributivi poiché, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità già citata (Cass. n. 41373/2021, Cass. n. 23788/2021, Cass. n. 18004/2019), l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' , è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva e non possono essere CP_1 confuse. D'altronde lo stesso testo della norma fa riferimento esclusivo al lavoratore (..L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi).
Anche a non voler aderire a tale interpretazione, la vicenda in esame ricorre all'evidenza dovrebbe essere ricondotta alla seconda ipotesi, ma la società ha omesso di indicare su quali beni della Cooperativa l' potrebbe agevolmente soddisfarsi sicché l'eccezione non è CP_1 affatto rituale.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza. Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 9.813 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 7.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario