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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNINI Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NANNINI ENRICO
ATTORE contro
(C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e respinta,
- In via principale e di merito, per tutte le ragioni sporte in parte narrativa, condannare CP_1
a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1173 c.c., da violazioni delle obbligazioni nascenti
[...] dal rapporto da contatto sociale qualificato instauratosi con il signor a risarcire Parte_1 al medesimo la somma di euro #60.997,71# oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/12, a decorrere dal giorno di acquisto a quello di effettivo risarcimento, ovvero interessi di Legge ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda, vertendosi in materia da responsabilità contrattuale, qualora non fossero accordati i primi, e comunque con condanna dell'istituto al risarcimento della maggiore o minor
pagina 1 di 10 somma che fosse ritenuta provata e di Giustizia all'esito del contenzioso. Con condanna altresì dell'istituto alla refusione in favore del signor delle spese di assistenza legale stragiudiziale Parte_1 sostenute per euro #1.750,94#, di cui alla fattura in atti.
- In subordine, condannare , a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2049 c.c., CP_1 per tutte le ragioni sporte in parte narrativa, a risarcire al signor la somma di euro Parte_1
#60.997,71# oltre interessi di Legge, a decorrere dal giorno di acquisto a quello di effettivo risarcimento, ovvero con condanna dell'istituto al risarcimento della maggiore o minor somma che fosse ritenuta provata e di Giustizia all'esito del contenzioso. Con condanna altresì dell'istituto alla refusione in favore del signor delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute per Parte_1 euro #1.750,94#, di cui alla fattura in atti.
- In ogni caso con assoluta vittoria di spese e compenso professionale, 15% spese generali, 4% c.p.a. e
22% Iva come per Legge.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'odierno attore per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie avversarie per presunta responsabilità extracontrattuale in ordine all'acquisto dei diamanti effettuati dal Sig. nei Parte_1 termini esposti in atti e, per l'effetto, rigettare le relative richieste ex adverso formulate;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Sig. ai sensi dell'art. Parte_1
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
pagina 2 di 10 - nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
[...]
A sostegno allegava:
- da tempo cliente ed investitore di , nell'anno 2011 veniva contattato da una Parte_1 CP_1 dipendente dell'istituto di credito , che gli prospettava una nuova possibilità di Persona_1 investimento;
- L'attore, anche a fronte del rapporto di risalente conoscenza con (che si era occupata Persona_1 anche dei suoi precedenti investimenti), si recava dunque presso la sede di , ove la CP_1 Per_1 alla presenza di un funzionario di I.D.B., gli prospettava l'opportunità di acquistare diamanti da investimento (docc. 12 e 16);
- si determinava, dunque, nel tempo ad operare quattro investimenti (docc. 12, 13, 14 e 15), Parte_1 per un importo complessivo di Euro 70.621,72;
- I diamanti venivano consegnati all'attore dopo espressa richiesta da parte del precedente legale e a seguito dell'avvenuto fallimento di I.D.B. nel gennaio 2019;
- L'attore, dunque, dopo la consegna delle pietre e dopo avere appreso dagli organi di stampa del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 30 ottobre 2017 (doc. 2), del procedimento penale instauratosi innanzi al Tribunale di Milano (docc. 3 e 4), del provvedimento del
Consiglio di Stato (doc. 6), si determinava a far sottoporre le pietre ad un gemmologo, che ne accertasse il reale valore di realizzo effettivo sia al momento dell'acquisto sia al momento della redazione della perizia: emergeva un danno pari ad Euro 60.997,71.
Pertanto, ritenuta sussistente e pacifica la responsabilità dell'istituto di credito convenuto (anche a fronte di quanto ricostruito, accertato ed esplicitato dai provvedimenti del Garante, della Procura della
Repubblica e del Consiglio di Stato), allegava la sussistenza di responsabilità contrattuale per contatto sociale qualificato o, in subordine, ex art. 2049 c.c. e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell'istituto di pagina 3 di 10 credito al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse allegazioni e sollevando le seguenti Controparte_1 eccezioni:
- Difetto di legittimazione passiva della convenuta, essendo stati i contratti conclusi tra e Parte_1
I.D.B.;
- Improcedibilità della domanda risarcitoria, non essendo stato il bene venduto;
- Ruolo di mero “segnalatore” svolto dall'istituto di credito che, a differenza di quanto sostenuto nelle allegazioni attoree, non aveva avuto alcun ruolo propulsivo rispetto alla conclusione dei contratti;
- Irrilevanza della documentazione prodotta da controparte circa la possibilità di ritenere sussistente una condotta illecita sia della banca sia anche di I.D.B.
Da tutto ciò poteva dunque escludersi qualsiasi responsabilità, sia di tipo contrattuale che extracontrattuale, in capo all'istituto di credito convenuto.
In sede di prima udienza, dietro espressa richiesta dei difensori, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante CTU redatta dal Gemmologo di Milano. Persona_2
All'esito veniva trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Anzitutto è opportuno muovere dai dati pacifici. ha effettuato tre operazioni di investimento: Parte_1
1) Il 13 gennaio 2011 ha acquistato due pietre per un corrispettivo di Euro 20.116,05 (doc. 12);
2) Il 25 ottobre 2012 ha acquistato due pietre per un corrispettivo di Euro 10.320,00 (doc. 13);
3) Il 12 febbraio 2014 ha acquistato due pietre per un corrispettivo di Euro 20.038,88 (doc. 14).
Le suddette operazioni sono state sottoscritte dall'attore e dal funzionario di I.D.B. presso la sede dell'odierna convenuta (filiale di Forlì, via Matteotti), con la quale il intratteneva da tempo Parte_1 rapporti di investimento.
Non sono contestati né il fatto che nel 2011, data del primo investimento in diamanti, avesse Parte_1 già investito presso la convenuta la ingente somma di circa Euro 400.000,00 né che la negoziazione dei diamanti sia avvenuta presso la sede della convenuta alla presenza di dipendente di Persona_1
Controparte_1
Le suindicate circostanze già consentono di trarre le seguenti conclusioni.
Anzitutto sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione.
Per i motivi che si procederà ad esporre, infatti, è bene da subito chiarire che merita accoglimento la pagina 4 di 10 domanda di responsabilità contrattuale avanzata nei confronti della convenuta, atteso che questa ha indubbiamente svolto un'attività di intermediazione nei confronti di al fine dell'acquisto dei Parte_1 diamanti.
Nel dettaglio, la responsabilità scaturisce dall'avere favorito, o comunque consentito, la conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti.
Analogamente, il danno, per quanto si sia in astratto verificato già al momento dell'acquisto, si è consolidato solo nel corso del rapporto nel momento in cui esso si è manifestato diventando percepibile e riconoscibile, ovvero solo a seguito della conoscenza delle notizie di stampa e dell'intervenuto fallimento di I.D.B. e, si ritiene, anche a seguito dell'avvenuta redazione della perizia da parte del consulente incaricato da parte attrice (cfr., ex multis, Corte d'Appello di Milano, sent. 3015/23).
A fronte di ciò sussiste la legittimazione passiva dell'istituto di credito ed è infondata l'eccezione di prescrizione.
Non vi sono dubbi, infatti, che abbia acquistato i diamanti per il tramite della convenuta e Parte_1 presso i locali della convenuta, e che dunque questa abbia svolto funzione di intermediazione finanziaria tra il cliente (odierno attore) ed I.D.B.
Né vi sono dubbi sul fatto che i diamanti rivestissero la qualità di prodotto di investimento.
Ciò sia a fronte di quanto riportato negli ordini di acquisto, sia a fronte di quanto descritto nel materiale pubblicitario (doc. 16 parte attrice), nel quale si dà evidenza delle seguenti circostanze:
- Si tratta di “beni rifugio” per eccellenza;
- Si tratta di beni che evidenziano performances di rendimento in continua ascesa;
- Si tratta di beni che sono facilmente ricollocabili sul mercato, anche in situazioni di grave crisi;
- Le regole di acquisto e vendita sono trasparenti e seguono le quotazioni dei mercati regolamentati;
i diamanti ceduti a pertanto, sono soggetti alle regole previste per i più comuni prodotti di Parte_1 investimento gestiti in mercati finanziari.
Non è quindi possibile ritenere fondata l'eccezione di parte convenuta in base alla quale questa avrebbe svolto il ruolo di mero “segnalatore”; d'altra parte è documentato l'interesse che parte convenuta aveva rispetto alla conclusione del contratto, come appunto dimostra l'accordo di collaborazione tra la convenuta ed I.D.B., versato in atti dalla stessa convenuta, nell'ambito del quale era pattuito un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività svolta dalla banca in relazione al volume degli ordini di acquisto positivamente conclusi. (doc. 2).
Inter alia ivi si legge che “La banca è disponibile a collaborare con IDB informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima IDB”; ciò è esattamente quello che: le parti pagina 5 di 10 (banca ed IDB) avevano convenuto, è accaduto nel caso che occupa e fonda la responsabilità della convenuta.
Infatti l'esclusione di responsabilità pattuita a favore della banca nel predetto accordo di collaborazione non ha rilevanza esterna e non è dunque opponibile ai terzi creditori in buona fede.
Non vi sono dubbi sul fatto che parte attrice abbia posto in essere un'operazione finanziaria, dalla quale scaturisce l'applicabilità della disciplina relativa al collocamento dei prodotti finanziari contenuta nel
Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria, posto che essa opera tutte le volte in cui la parte che vuole investire si limita, essenzialmente, al versamento di una somma di denaro all'emittente con un'aspettativa di remunerazione del capitale investito - sia pure conservativa e non speculativa, ma prospettandosi un guadagno a fronte del rischio che ciò possa non verificarsi.
E' principio acquisito il fatto che il legislatore abbia adottato una formulazione ampia della nozione di
“prodotto finanziario”, proprio al fine di proteggere l'investitore dai rischi connessi “alla creatività” dei mercati finanziari, dove sempre più spesso vengono commercializzati beni “rari”, ai quali vengono attribuite funzionalità remunerative e che, pertanto, vanno qualificati quali prodotti finanziari.
Infatti la definizione di prodotto finanziario di cui all'art. 1, 1° comma, lett. u), TUF, comprende tutti i prodotti finanziari che non siano strumenti finanziari in senso proprio, purché contemplino una breve esposizione delle caratteristiche e delle quotazioni di tali prodotti, proprio come avvenuto per la compravendita dei diamanti da investimento.
Infatti, la definizione di prodotto finanziario contenuta nel TUF comprende sia gli strumenti finanziari, tipizzati dal legislatore, sia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, cioè tutte quelle proposte di investimento che implicano la compresenza dell'impiego di capitale, dell'attesa di un rendimento di natura finanziaria che sia intrinseco all'operazione e dell'assunzione di un rischio che deve essere direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale.
Anche la giurisprudenza ha definito la nozione di investimento di natura finanziaria affermando che esso sussiste “… quando si presentano tre elementi: a) un conferimento di una somma di denaro, b)
l'aspettativa di utilità a fronte delle disponibilità investite in un determinato termine e c) il rischio che tale utilità non si verifichi, con la specificazione che l'emittente non sia in grado di restituire la somma di denaro conferita con la maggiorazione promessa… La causa del contratto concluso è finanziaria quando chi conferisce la somma di denaro si limita a tale prestazione di dare con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza altre e diverse prestazioni. La causa negoziale è, dunque, finanziaria, in quanto la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di pagina 6 di 10 prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro (cfr. Cass. Civ. n.
2736/2013 e successive conformi).
Dunque senz'altro parte attrice ha effettuato un investimento finanziario.
Se ciò è vero, come è, ha svolto il ruolo di intermediazione finanziaria;
questa Controparte_1 circostanza è d'altra parte comprovata (anche) dalle evidenze documentali prodotte da parte attrice
(comunicato stampa e Delibere AGCom, sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile 2021 e procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso ilo Tribuna le di Milano) che, sebbene non vincolanti rispetto agli esiti del presente giudizio, certamente rappresentano elementi di prova dai quali è dato desumere la sussistenza di un ruolo della convenuta non relegabile a quello di mero “segnalatore”, con la conseguente sussistenza della responsabilità contrattuale dell'istituto.
Ciò sia a fronte di quanto previsto dall'art. 1856 c.c. sia a fronte del principio per il quale la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri deve essere valutata in base al maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale.
La mancata esplicazione da parte dell'intermediario bancario di informazioni protettive, esaurienti ed esaustive, relative ai prodotti negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa).
La rilevanza di tale condotta omissiva rileva ancor di più se si considera che essa ha determinato una vera e propria alterazione dell'equilibrio contrattuale: infatti al cliente è stata rappresentata la probabilità di ottenere un guadagno.
Ciò, tuttavia, non si è verificato, non a causa di eventi imprevedibili, quanto piuttosto a causa della mancanza di informazione adeguata e veritiera.
Non a caso, l'AGCom, proprio rispetto alla vicenda del collocamento di diamanti da parte di I.D.B. tramite istituti di credito, ha rilevato che “con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”.
In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a pagina 7 di 10 quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni da IDB.
La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato.
Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da IDB sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice EuroStoxx50.
La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, - elemento ricorrente CP_3 della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne
l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive
“quotazioni dei diamanti” sul mercato”.
Tutto ciò chiarito, in via complementare e per completezza, si rileva che la convenuta non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver correttamente informato il cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di guadagno.
Anzi, a ben vedere, anche volendo accedere all'impostazione difensiva dell'istituto di credito (ovvero il mancato svolgimento di qualsiasi attività di promozione ed intermediazione), in ogni caso dovrebbe accogliersi la domanda di parte attrice, poiché l'istituto di credito aveva addirittura il dovere di sconsigliare quella tipologia di prodotto proprio perché, costituendo una sicura perdita economica, non avrebbe potuto corrispondere all'interesse del proprio cliente.
Ciò posto relativamente all'an della domanda, per ciò che concerne il quantum si osserva quanto segue.
La perizia espletata in corso di causa consente di addivenire a risultati certi.
Il Consulente Tecnico ha correttamente fatto riferimento al listino prezzi rapaport e - alla luce dei calcoli in versione definitiva ed emendata di un precedente errore di calcolo (deposito telematico del 4 maggio 2023) - il danno ammonta alla differenza tra il prezzo di vendita dei diamanti, non contestato ed effettivamente pagato in sede di conclusione delle operazioni di investimento (per un totale di Euro
70.621,52) e l'effettivo valore di mercato degli stessi (come richiesto al punto 3 del quesito), che il
CTU ha indicato in Euro 17.708,14 (non potendosi fare riferimento al prezzo di vendita in gioielleria indicato in Euro 26.562,21, posto che l'attore non ha inteso operare un acquisto di un bene prezioso, pagina 8 di 10 quanto piuttosto effettuare un investimento) e dunque ad Euro 52.913,38.
Nella liquidazione del danno non va considerata l'IVA sulla compravendita dei diamanti, trattandosi di prodotti d'investimento, sui quali mai, del resto, risulta essere stata applicata.
Posto che si tratta di risarcimento del danno patrimoniale ovvero di debito di valore, la somma spettante in restituzione a parte attrice viene in questa sede liquidata tenendo conto della devalutazione, nonché della conseguente rivalutazione monetaria (prendendo a riferimento la data intermedia delle operazioni di acquisto) alla data della presente sentenza, per un totale di Euro 72.583,97.
Alla somma così attualizzata devono essere aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
A ciò si aggiunge la somma di Euro 1.750,94, dovuta a parte attrice a fronte di quanto (doc. 17) a titolo di spese per la difesa stragiudiziale svolta dal difensore;
trattandosi di posta risarcitoria anch'essa deve essere rivalutata dal pagamento all'attualità (dunque Euro 2.275,30) e sommata all'importo che precede.
Complessivamente dunque parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di Euro
74.859,27, oltre ad interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 74.859,27, oltre ad interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, Euro 2.409,00 per spese (contributo unificato e spese di c.t..p.), spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
pagina 9 di 10 Forlì, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNINI Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NANNINI ENRICO
ATTORE contro
(C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e respinta,
- In via principale e di merito, per tutte le ragioni sporte in parte narrativa, condannare CP_1
a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1173 c.c., da violazioni delle obbligazioni nascenti
[...] dal rapporto da contatto sociale qualificato instauratosi con il signor a risarcire Parte_1 al medesimo la somma di euro #60.997,71# oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/12, a decorrere dal giorno di acquisto a quello di effettivo risarcimento, ovvero interessi di Legge ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda, vertendosi in materia da responsabilità contrattuale, qualora non fossero accordati i primi, e comunque con condanna dell'istituto al risarcimento della maggiore o minor
pagina 1 di 10 somma che fosse ritenuta provata e di Giustizia all'esito del contenzioso. Con condanna altresì dell'istituto alla refusione in favore del signor delle spese di assistenza legale stragiudiziale Parte_1 sostenute per euro #1.750,94#, di cui alla fattura in atti.
- In subordine, condannare , a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2049 c.c., CP_1 per tutte le ragioni sporte in parte narrativa, a risarcire al signor la somma di euro Parte_1
#60.997,71# oltre interessi di Legge, a decorrere dal giorno di acquisto a quello di effettivo risarcimento, ovvero con condanna dell'istituto al risarcimento della maggiore o minor somma che fosse ritenuta provata e di Giustizia all'esito del contenzioso. Con condanna altresì dell'istituto alla refusione in favore del signor delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute per Parte_1 euro #1.750,94#, di cui alla fattura in atti.
- In ogni caso con assoluta vittoria di spese e compenso professionale, 15% spese generali, 4% c.p.a. e
22% Iva come per Legge.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'odierno attore per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie avversarie per presunta responsabilità extracontrattuale in ordine all'acquisto dei diamanti effettuati dal Sig. nei Parte_1 termini esposti in atti e, per l'effetto, rigettare le relative richieste ex adverso formulate;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Sig. ai sensi dell'art. Parte_1
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
pagina 2 di 10 - nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
[...]
A sostegno allegava:
- da tempo cliente ed investitore di , nell'anno 2011 veniva contattato da una Parte_1 CP_1 dipendente dell'istituto di credito , che gli prospettava una nuova possibilità di Persona_1 investimento;
- L'attore, anche a fronte del rapporto di risalente conoscenza con (che si era occupata Persona_1 anche dei suoi precedenti investimenti), si recava dunque presso la sede di , ove la CP_1 Per_1 alla presenza di un funzionario di I.D.B., gli prospettava l'opportunità di acquistare diamanti da investimento (docc. 12 e 16);
- si determinava, dunque, nel tempo ad operare quattro investimenti (docc. 12, 13, 14 e 15), Parte_1 per un importo complessivo di Euro 70.621,72;
- I diamanti venivano consegnati all'attore dopo espressa richiesta da parte del precedente legale e a seguito dell'avvenuto fallimento di I.D.B. nel gennaio 2019;
- L'attore, dunque, dopo la consegna delle pietre e dopo avere appreso dagli organi di stampa del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 30 ottobre 2017 (doc. 2), del procedimento penale instauratosi innanzi al Tribunale di Milano (docc. 3 e 4), del provvedimento del
Consiglio di Stato (doc. 6), si determinava a far sottoporre le pietre ad un gemmologo, che ne accertasse il reale valore di realizzo effettivo sia al momento dell'acquisto sia al momento della redazione della perizia: emergeva un danno pari ad Euro 60.997,71.
Pertanto, ritenuta sussistente e pacifica la responsabilità dell'istituto di credito convenuto (anche a fronte di quanto ricostruito, accertato ed esplicitato dai provvedimenti del Garante, della Procura della
Repubblica e del Consiglio di Stato), allegava la sussistenza di responsabilità contrattuale per contatto sociale qualificato o, in subordine, ex art. 2049 c.c. e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell'istituto di pagina 3 di 10 credito al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse allegazioni e sollevando le seguenti Controparte_1 eccezioni:
- Difetto di legittimazione passiva della convenuta, essendo stati i contratti conclusi tra e Parte_1
I.D.B.;
- Improcedibilità della domanda risarcitoria, non essendo stato il bene venduto;
- Ruolo di mero “segnalatore” svolto dall'istituto di credito che, a differenza di quanto sostenuto nelle allegazioni attoree, non aveva avuto alcun ruolo propulsivo rispetto alla conclusione dei contratti;
- Irrilevanza della documentazione prodotta da controparte circa la possibilità di ritenere sussistente una condotta illecita sia della banca sia anche di I.D.B.
Da tutto ciò poteva dunque escludersi qualsiasi responsabilità, sia di tipo contrattuale che extracontrattuale, in capo all'istituto di credito convenuto.
In sede di prima udienza, dietro espressa richiesta dei difensori, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante CTU redatta dal Gemmologo di Milano. Persona_2
All'esito veniva trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
Anzitutto è opportuno muovere dai dati pacifici. ha effettuato tre operazioni di investimento: Parte_1
1) Il 13 gennaio 2011 ha acquistato due pietre per un corrispettivo di Euro 20.116,05 (doc. 12);
2) Il 25 ottobre 2012 ha acquistato due pietre per un corrispettivo di Euro 10.320,00 (doc. 13);
3) Il 12 febbraio 2014 ha acquistato due pietre per un corrispettivo di Euro 20.038,88 (doc. 14).
Le suddette operazioni sono state sottoscritte dall'attore e dal funzionario di I.D.B. presso la sede dell'odierna convenuta (filiale di Forlì, via Matteotti), con la quale il intratteneva da tempo Parte_1 rapporti di investimento.
Non sono contestati né il fatto che nel 2011, data del primo investimento in diamanti, avesse Parte_1 già investito presso la convenuta la ingente somma di circa Euro 400.000,00 né che la negoziazione dei diamanti sia avvenuta presso la sede della convenuta alla presenza di dipendente di Persona_1
Controparte_1
Le suindicate circostanze già consentono di trarre le seguenti conclusioni.
Anzitutto sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione.
Per i motivi che si procederà ad esporre, infatti, è bene da subito chiarire che merita accoglimento la pagina 4 di 10 domanda di responsabilità contrattuale avanzata nei confronti della convenuta, atteso che questa ha indubbiamente svolto un'attività di intermediazione nei confronti di al fine dell'acquisto dei Parte_1 diamanti.
Nel dettaglio, la responsabilità scaturisce dall'avere favorito, o comunque consentito, la conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti.
Analogamente, il danno, per quanto si sia in astratto verificato già al momento dell'acquisto, si è consolidato solo nel corso del rapporto nel momento in cui esso si è manifestato diventando percepibile e riconoscibile, ovvero solo a seguito della conoscenza delle notizie di stampa e dell'intervenuto fallimento di I.D.B. e, si ritiene, anche a seguito dell'avvenuta redazione della perizia da parte del consulente incaricato da parte attrice (cfr., ex multis, Corte d'Appello di Milano, sent. 3015/23).
A fronte di ciò sussiste la legittimazione passiva dell'istituto di credito ed è infondata l'eccezione di prescrizione.
Non vi sono dubbi, infatti, che abbia acquistato i diamanti per il tramite della convenuta e Parte_1 presso i locali della convenuta, e che dunque questa abbia svolto funzione di intermediazione finanziaria tra il cliente (odierno attore) ed I.D.B.
Né vi sono dubbi sul fatto che i diamanti rivestissero la qualità di prodotto di investimento.
Ciò sia a fronte di quanto riportato negli ordini di acquisto, sia a fronte di quanto descritto nel materiale pubblicitario (doc. 16 parte attrice), nel quale si dà evidenza delle seguenti circostanze:
- Si tratta di “beni rifugio” per eccellenza;
- Si tratta di beni che evidenziano performances di rendimento in continua ascesa;
- Si tratta di beni che sono facilmente ricollocabili sul mercato, anche in situazioni di grave crisi;
- Le regole di acquisto e vendita sono trasparenti e seguono le quotazioni dei mercati regolamentati;
i diamanti ceduti a pertanto, sono soggetti alle regole previste per i più comuni prodotti di Parte_1 investimento gestiti in mercati finanziari.
Non è quindi possibile ritenere fondata l'eccezione di parte convenuta in base alla quale questa avrebbe svolto il ruolo di mero “segnalatore”; d'altra parte è documentato l'interesse che parte convenuta aveva rispetto alla conclusione del contratto, come appunto dimostra l'accordo di collaborazione tra la convenuta ed I.D.B., versato in atti dalla stessa convenuta, nell'ambito del quale era pattuito un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività svolta dalla banca in relazione al volume degli ordini di acquisto positivamente conclusi. (doc. 2).
Inter alia ivi si legge che “La banca è disponibile a collaborare con IDB informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti dalla medesima IDB”; ciò è esattamente quello che: le parti pagina 5 di 10 (banca ed IDB) avevano convenuto, è accaduto nel caso che occupa e fonda la responsabilità della convenuta.
Infatti l'esclusione di responsabilità pattuita a favore della banca nel predetto accordo di collaborazione non ha rilevanza esterna e non è dunque opponibile ai terzi creditori in buona fede.
Non vi sono dubbi sul fatto che parte attrice abbia posto in essere un'operazione finanziaria, dalla quale scaturisce l'applicabilità della disciplina relativa al collocamento dei prodotti finanziari contenuta nel
Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria, posto che essa opera tutte le volte in cui la parte che vuole investire si limita, essenzialmente, al versamento di una somma di denaro all'emittente con un'aspettativa di remunerazione del capitale investito - sia pure conservativa e non speculativa, ma prospettandosi un guadagno a fronte del rischio che ciò possa non verificarsi.
E' principio acquisito il fatto che il legislatore abbia adottato una formulazione ampia della nozione di
“prodotto finanziario”, proprio al fine di proteggere l'investitore dai rischi connessi “alla creatività” dei mercati finanziari, dove sempre più spesso vengono commercializzati beni “rari”, ai quali vengono attribuite funzionalità remunerative e che, pertanto, vanno qualificati quali prodotti finanziari.
Infatti la definizione di prodotto finanziario di cui all'art. 1, 1° comma, lett. u), TUF, comprende tutti i prodotti finanziari che non siano strumenti finanziari in senso proprio, purché contemplino una breve esposizione delle caratteristiche e delle quotazioni di tali prodotti, proprio come avvenuto per la compravendita dei diamanti da investimento.
Infatti, la definizione di prodotto finanziario contenuta nel TUF comprende sia gli strumenti finanziari, tipizzati dal legislatore, sia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, cioè tutte quelle proposte di investimento che implicano la compresenza dell'impiego di capitale, dell'attesa di un rendimento di natura finanziaria che sia intrinseco all'operazione e dell'assunzione di un rischio che deve essere direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale.
Anche la giurisprudenza ha definito la nozione di investimento di natura finanziaria affermando che esso sussiste “… quando si presentano tre elementi: a) un conferimento di una somma di denaro, b)
l'aspettativa di utilità a fronte delle disponibilità investite in un determinato termine e c) il rischio che tale utilità non si verifichi, con la specificazione che l'emittente non sia in grado di restituire la somma di denaro conferita con la maggiorazione promessa… La causa del contratto concluso è finanziaria quando chi conferisce la somma di denaro si limita a tale prestazione di dare con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza altre e diverse prestazioni. La causa negoziale è, dunque, finanziaria, in quanto la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di pagina 6 di 10 prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro (cfr. Cass. Civ. n.
2736/2013 e successive conformi).
Dunque senz'altro parte attrice ha effettuato un investimento finanziario.
Se ciò è vero, come è, ha svolto il ruolo di intermediazione finanziaria;
questa Controparte_1 circostanza è d'altra parte comprovata (anche) dalle evidenze documentali prodotte da parte attrice
(comunicato stampa e Delibere AGCom, sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile 2021 e procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso ilo Tribuna le di Milano) che, sebbene non vincolanti rispetto agli esiti del presente giudizio, certamente rappresentano elementi di prova dai quali è dato desumere la sussistenza di un ruolo della convenuta non relegabile a quello di mero “segnalatore”, con la conseguente sussistenza della responsabilità contrattuale dell'istituto.
Ciò sia a fronte di quanto previsto dall'art. 1856 c.c. sia a fronte del principio per il quale la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri deve essere valutata in base al maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale.
La mancata esplicazione da parte dell'intermediario bancario di informazioni protettive, esaurienti ed esaustive, relative ai prodotti negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa).
La rilevanza di tale condotta omissiva rileva ancor di più se si considera che essa ha determinato una vera e propria alterazione dell'equilibrio contrattuale: infatti al cliente è stata rappresentata la probabilità di ottenere un guadagno.
Ciò, tuttavia, non si è verificato, non a causa di eventi imprevedibili, quanto piuttosto a causa della mancanza di informazione adeguata e veritiera.
Non a caso, l'AGCom, proprio rispetto alla vicenda del collocamento di diamanti da parte di I.D.B. tramite istituti di credito, ha rilevato che “con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”.
In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a pagina 7 di 10 quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni da IDB.
La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato.
Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da IDB sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice EuroStoxx50.
La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, - elemento ricorrente CP_3 della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne
l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive
“quotazioni dei diamanti” sul mercato”.
Tutto ciò chiarito, in via complementare e per completezza, si rileva che la convenuta non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver correttamente informato il cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di guadagno.
Anzi, a ben vedere, anche volendo accedere all'impostazione difensiva dell'istituto di credito (ovvero il mancato svolgimento di qualsiasi attività di promozione ed intermediazione), in ogni caso dovrebbe accogliersi la domanda di parte attrice, poiché l'istituto di credito aveva addirittura il dovere di sconsigliare quella tipologia di prodotto proprio perché, costituendo una sicura perdita economica, non avrebbe potuto corrispondere all'interesse del proprio cliente.
Ciò posto relativamente all'an della domanda, per ciò che concerne il quantum si osserva quanto segue.
La perizia espletata in corso di causa consente di addivenire a risultati certi.
Il Consulente Tecnico ha correttamente fatto riferimento al listino prezzi rapaport e - alla luce dei calcoli in versione definitiva ed emendata di un precedente errore di calcolo (deposito telematico del 4 maggio 2023) - il danno ammonta alla differenza tra il prezzo di vendita dei diamanti, non contestato ed effettivamente pagato in sede di conclusione delle operazioni di investimento (per un totale di Euro
70.621,52) e l'effettivo valore di mercato degli stessi (come richiesto al punto 3 del quesito), che il
CTU ha indicato in Euro 17.708,14 (non potendosi fare riferimento al prezzo di vendita in gioielleria indicato in Euro 26.562,21, posto che l'attore non ha inteso operare un acquisto di un bene prezioso, pagina 8 di 10 quanto piuttosto effettuare un investimento) e dunque ad Euro 52.913,38.
Nella liquidazione del danno non va considerata l'IVA sulla compravendita dei diamanti, trattandosi di prodotti d'investimento, sui quali mai, del resto, risulta essere stata applicata.
Posto che si tratta di risarcimento del danno patrimoniale ovvero di debito di valore, la somma spettante in restituzione a parte attrice viene in questa sede liquidata tenendo conto della devalutazione, nonché della conseguente rivalutazione monetaria (prendendo a riferimento la data intermedia delle operazioni di acquisto) alla data della presente sentenza, per un totale di Euro 72.583,97.
Alla somma così attualizzata devono essere aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
A ciò si aggiunge la somma di Euro 1.750,94, dovuta a parte attrice a fronte di quanto (doc. 17) a titolo di spese per la difesa stragiudiziale svolta dal difensore;
trattandosi di posta risarcitoria anch'essa deve essere rivalutata dal pagamento all'attualità (dunque Euro 2.275,30) e sommata all'importo che precede.
Complessivamente dunque parte convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di Euro
74.859,27, oltre ad interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
Spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 74.859,27, oltre ad interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, Euro 2.409,00 per spese (contributo unificato e spese di c.t..p.), spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
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Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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