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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
SEZIONE P1 II CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa da:
AVV. (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARINELLA BASCHIERA (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze del 09.01.2025 di liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento penale di primo e secondo grado avanti il Tribunale di Firenze (20104/2011 R.G.N.R) ed alla Corte di Appello di Firenze (proc. 2080/2016 RG APP.)
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
… l'Avv.ta anche come rappresentata e difesa insiste Parte_1 nell'accoglime ; laddove alla data del 13.05.2025 il Controparte_1
non si fosse costituito chiede dichiararsi la Sua contumacia, riservandosi
[...] dedurre e contestare la costituzione del laddove si costituisse CP_1 in giudizio anche tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, l'Avv. (di seguito anche Parte_1
OPPONENTE o RICORRENTE) ha adito questa Corte di Appello proponendo pagina 1 di 10 opposizione avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze del 09.01.2025 e chiedendo l'evocazione in giudizio del . Controparte_1
L'OPPONENTE deduce che con tale provvedimento - “rilevato che il difensore ha dimostrato di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale, ricorrendo dunque le condizioni per procedere alla liquidazione ai sensi del D.P.R. 11.115/02, art. 116” - è stato liquidato un compenso di complessivi € 1.130,00, in conformità con il Protocollo siglato dalla Corte di
Appello di Firenze ed il COA di Firenze, ma in spregio dell'ordinanza del Tribunale di Milano e della procedura per il recupero del credito professionale di persona
(del tutto ed indubitabilmente) reperibile.
Il ricorso in opposizione è affidato ai seguenti motivi:
I. SULLA MANCATA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER TUTTE LE FASI DEL
GIUDIZIO: VIOLAZIONE DELL'ART. 109 D.P.R. N. 115/2002;
II. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO: VIOLAZIONE DEL D.P.R. N.
115/2002, DEL D.M. N. 55/2014 E DELL'ART. 36 COST.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio il (di Controparte_1 seguito RESISTENTE o anche OPPOSTO) non si è costituito, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 15.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni trenta di cui all'art. 281 decies c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
I. Col primo motivo di opposizione l'Avv. deduce che la Corte di Appello - Pt_1 errando oggettivamente nel ritenere irreperibile il proprio assistito e CP_2 ignorando gli atti processuali prodotti con la istanza depositata nel - CP_3 avrebbe peraltro omesso di considerare che la predetta procedura riguardava la difesa penale da ella svolta non solo in grado di appello, ma anche in primo grado.
In particolare, a detta della OPPONENTE, l'erronea qualificazione del sig. CP_2
come “irreperibile”, sarebbe evidente, dato che sarebbero state ritirate dal
[...]
pagina 2 di 10 predetto le notifiche del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e quelle del titolo esecutivo e del precetto ed inoltre, il verbale del pignoramento avrebbe attestato la reperibilità del medesimo sig. all'indirizzo di residenza, seppure l'Ufficiale CP_2
Giudiziario avesse trovato il domicilio chiuso e redatto un verbale di mancato pignoramento, non avendo avuto gli strumenti per procedere all'esecuzione forzata ex art. 513 c.p.c.
Sostiene, quindi, la ricorrente che in ossequio al disposto dell'art. 109 D.P.R. n.
115/2002 - essendo stata l'attività difensiva interamente svolta nei due gradi di giudizio e sottoposta, non solo al vaglio del COA di Firenze, ma, altresì, al giudizio del competente Tribunale Ordinario di Milano - le richieste di pagamento del precetto e della successiva fase esecutiva mobiliare, avrebbero dovuto essere liquidate così come indicato nella istanza di liquidazione depositata nel il CP_3
29.05.2024.
In tale istanza l'OPPONENTE aveva chiesto la liquidazione dei seguenti compensi:
1) capitale (spese legali del processo penale, tassate dal COA): € 4.080,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 5.953,21);
2) Compensi della ordinanza (su ricorso 702 bis c.p.c.): € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 5.106,92);
3) Compensi del precetto: € 225,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 328,30);
4) Spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto: € 30,30;
5) Compensi del pignoramento mobiliare: € 552,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di €
700,38).
Il tutto per l'importo di € 12.119,11, oltre interessi liquidati nella ordinanza ex art
702ter c.p.c., per un totale complessivo di € 15.096,59.
Per contro, effettivamente, nel decreto opposto, la Corte ha fatto riferimento solo al grado di appello, facendo riferimento alle seguenti fasi:
pagina 3 di 10 II. Col secondo motivo l'Avv. riafferma il proprio diritto di ottenere la Pt_1 liquidazione dei compensi per i due gradi di giudizio, rilevando che - oltre al fatto che nel decreto opposto è stato liquidato il solo grado di appello di persona irreperibile - la somma liquidata sarebbe ben distante dall'importo (corretto) riconosciuto dalla Ordinanza del Tribunale di Milano e, prima ancora, dalla tassazione del COA di Firenze.
Inoltre, la RICORRENTE richiama la recentissima Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 3606/2024, che affronta in maniera risolutiva la questione della liquidazione delle spettanze “civili” al difensore d'ufficio che ha dovuto accertare il proprio diritto e quantificare il proprio credito per l'assistenza professionale prestata in sede penale, in uno ai compensi dovuti alle fasi di merito, ingiunzione ed esecuzione coatta del debitore, precedentemente assistito in sede penale, prevedendo che, in caso di applicazione dell'art. 116 TUSG la decurtazione di 1/3 del compenso ex art. 106bis TUSG, non si applicherebbe ai compensi relativi alle fasi di merito ed esecuzione riferite alla sede civile.
Ad ogni modo, l'Avv. sostiene che l'unica fase non coperta dalla ordinanza Pt_1 del Tribunale di Milano potrebbe essere quella della esecuzione mobiliare, con riferimento alla quale ella avrebbe indicato la sola fase studio nei valori medi riportati dal D.M. n. 55/2014.
III. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Osserva la Corte che l'art. 116 TUSG dispone al comma 1 che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio siano liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed ammette l'opposizione, ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Nella costante interpretazione della S.C. (da ultimo Cass. sez. 2 Ordinanza
26.2.2024 n. 5041, che estende il rimborso anche ai costi dell'eventuale di pagina 4 di 10 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'imputato contro l'avvocato di ufficio, “… perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”), tale norma dà diritto al difensore di ufficio al rimborso, da parte dello Stato, dei costi affrontati per tentare il recupero del credito professionale.
La Corte regolatrice tuttavia, ha avuto modo di precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024).
In tal modo la Corte regolatrice ha equiparato la figura del difensore d'ufficio a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale, avendo chiarito in motivazione che <la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato.>> (Cass 22257/22 cit. e successive).
Occorre, però, precisare che la riduzione di 1/3 dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del credito professionale, prevista dall'art. 106 bis del
DPR n. 115/2002 è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le pagina 5 di 10 prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma resasi successivamente irreperibile, così che la relativa riduzione non può estendersi alle diverse spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024).
Pertanto, dal momento che l'Avv. ha prestato la propria attività Pt_1 professionale quale difensore di ufficio del sig. che - come CP_2 testimoniano le notifiche agli atti - è risultato di fatto irreperibile solo al momento dell'esecuzione del pignoramento, va applicata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106bis TUSG solo in relazione al compenso richiesto in relazione a tale attività esecutiva.
Per quanto concerne il quantum si osserva che nella ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. - emessa nella causa promossa dall'Avv. proprio al fine di ottenere, Pt_1 quale difensore d'ufficio del signor , la liquidazione dei compensi CP_2 professionali per l'assistenza prestata al medesimo, nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Firenze e di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di
Firenze - il Tribunale di Milano ha determinato gli onorari professionali spettanti alla RICORRENTE nella somma di € 4.080,00, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA ed ha condannato a pagare, alla CP_2 odierna OPPONENTE, la somma indicata maggiorata degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Il giudice meneghino ha motivato tale decisione nel modo seguente: “I compensi sono stati determinati applicando i valori medi tariffari previsti dal d.m. 55/2014
(tabella sub. 15) per il giudizio monocratico davanti al Tribunale e per quello dinnanzi alla Corte d'Appello (cfr note spese analitiche depositate dalla ricorrente), come previsto dall'art. 82 del DPR 115/2002 ed applicata la riduzione di 1/3 come disposto dall'art. 106 bis del T.U. delle spese di giustizia, come da parcella opinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (cfr doc. 1). Per le ragioni espresse i compensi spettanti alla ricorrente vengono liquidati nella somma di euro 4.080,00 (euro 3.420,00 per il primo grado ed euro 2.700,00 per il giudizio di appello, ridotti di 1/3), oltre rimborso il forfetario del 15% per spese
pagina 6 di 10 generali ex art. 2 del D.M. 55/2012, Cpa e IVA. Il resistente, che ha omesso di pagare i compensi professionali al difensore, va condannato al pagamento della somma indicata, maggiorata degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale”.
Ebbene, anche se il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi, solo l'importo dei costi sostenuti va integralmente rimborsato.
Per contro, nel caso in cui – come nella fattispecie - si debba procedere alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d.
“irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, tale liquidazione, afferendo al rapporto con lo Stato, deve essere effettuata ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 82 D.P.R. n. 115/2002 (ed in particolare di quest'ultima ultima disposizione, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti).
Va precisato che tale medesima disposizione va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e quindi, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 26643/2011 e nello stesso senso
Cass. Sez. II, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006).
La liquidazione del compenso effettuata dal Tribunale di Milano a favore della
OPPONENTE per l'attività difensiva dalla stessa svolta in sede penale nei giudizi di primo e secondo grado sopra indicati, con la quale sono stati applicati i valori medi non è, dunque, in questa sede vincolante trattandosi di liquidazione che, come precisato, opera nel rapporto tra il difensore d'ufficio ed il suo assistito e non come nella fattispecie, nel rapporto tra lo stesso difensore e lo Stato.
A ciò si aggiunga che, in data 25 luglio 2016 è stato siglato tra la Corte d'Appello di Firenze, l' , il Consiglio Controparte_4 dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze e pagina 7 di 10 , un protocollo di intesa per Controparte_5
l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Firenze dei parametri di cui al DM
55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di
Giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), protocollo poi integrato in data 6 dicembre 2016 con l'adesione della Parte_2
presso la Corte d'Appello di Firenze.
[...]
Ne deriva che, per quanto concerne la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dalla RICORRENTE nel grado di appello in difesa del sig. , Pt_3
l'Avv. abbia diritto ad ottenere, a tale titolo, l'importo liquidato nel decreto Pt_1 opposto, pari ad € 1.130,00 già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TUSG.
La medesima ha però diritto ad ottenere la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nel primo grado del giudizio, sempre in difesa del sig. , dinanzi al Tribunale di Firenze, tenuto conto anche della fase CP_2 introduttiva quale appellante per conto del predetto assistito, in misura pari ad €
3.420,00, ridotta di 1/3 ex art. 106 bis TUSG, e quindi in misura pari ad €
2.280,00.
Il compenso complessivo spettante alla RICORRENTE risulta dunque pari ad €
3.410,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Infine, la RICORRENTE ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero del proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito, avendo dimostrato di avere esperito invano le procedure per il recupero del proprio credito nella misura richiesta, dal momento che la predetta riduzione di 1/3, va applicata solo in relazione al compenso richiesto in relazione all'attività professionale svolta in sede penale, ma non a quella di recupero delle spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito.
Il quantum del compenso defensionale dovuto alla OPPONENTE va, dunque, rideterminato come segue:
pagina 8 di 10 1) Compenso per attività difensiva penale di I e II grado: € 3.410,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2) Compensi della ordinanza (su ricorso 702bis c.p.c.): € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3) Compensi del precetto: € 225,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 328,30);
4) Compensi del pignoramento mobiliare: € 552,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di €
700,38);
5) Spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto: € 30,30.
Il totale dovuto all'Avv. è dunque pari ad € 7.687,00, oltre rimborso Pt_1 forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge ed oltre spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto per € 30,30.
Ne consegue che, in luogo del riconoscimento, operato dal giudice penale, della somma di € 1.130,00 per spese di recupero del credito, dovrà, a tale titolo, essere riconosciuta la maggiore somma sopra indicata.
Le spese del presente giudizio sono a carico del RESISTENTE secondo soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore di causa pari alla somma qui riconosciuta, oggetto della opposizione.
Va esclusa la fase 3, perché non svolta ed applicati i valori minimi, a fronte della contumacia dell'opposto.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2 ed € 425,50 per la fase 4, in tutto €
961,50, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per €
125,00 (c.u. e bollo). Tali spese vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3 a fronte del parziale accoglimento del ricorso, articolato in più voci di remunerazione e rimborso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
pagina 9 di 10 1. ACCOGLIE in parte il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. Pt_1
e per l'effetto REVOCA il decreto della Corte di Appello di Firenze del
[...]
09.01.2025 di liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento penale di primo e secondo grado avanti il Tribunale di Firenze (20104/2011
R.G.N.R) ed alla Corte di Appello di Firenze (proc. 2080/2016 RG APP.) e Pt_4
a favore dell'OPPONENTE l'importo di € 7.687,00 per le causali indicate in parte motiva, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge ed oltre Spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto per € 30,30;
2. DICHIARA compensate in ragione di 1/3 le spese del presente processo e
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente della residua parte delle stesse spese, liquidate per l'intero in complessivi € 962,00, per compensi professionali ed € 125.00, per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Presidente FF delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
SEZIONE P1 II CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa da:
AVV. (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARINELLA BASCHIERA (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze del 09.01.2025 di liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento penale di primo e secondo grado avanti il Tribunale di Firenze (20104/2011 R.G.N.R) ed alla Corte di Appello di Firenze (proc. 2080/2016 RG APP.)
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
… l'Avv.ta anche come rappresentata e difesa insiste Parte_1 nell'accoglime ; laddove alla data del 13.05.2025 il Controparte_1
non si fosse costituito chiede dichiararsi la Sua contumacia, riservandosi
[...] dedurre e contestare la costituzione del laddove si costituisse CP_1 in giudizio anche tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, l'Avv. (di seguito anche Parte_1
OPPONENTE o RICORRENTE) ha adito questa Corte di Appello proponendo pagina 1 di 10 opposizione avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze del 09.01.2025 e chiedendo l'evocazione in giudizio del . Controparte_1
L'OPPONENTE deduce che con tale provvedimento - “rilevato che il difensore ha dimostrato di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale, ricorrendo dunque le condizioni per procedere alla liquidazione ai sensi del D.P.R. 11.115/02, art. 116” - è stato liquidato un compenso di complessivi € 1.130,00, in conformità con il Protocollo siglato dalla Corte di
Appello di Firenze ed il COA di Firenze, ma in spregio dell'ordinanza del Tribunale di Milano e della procedura per il recupero del credito professionale di persona
(del tutto ed indubitabilmente) reperibile.
Il ricorso in opposizione è affidato ai seguenti motivi:
I. SULLA MANCATA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER TUTTE LE FASI DEL
GIUDIZIO: VIOLAZIONE DELL'ART. 109 D.P.R. N. 115/2002;
II. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO: VIOLAZIONE DEL D.P.R. N.
115/2002, DEL D.M. N. 55/2014 E DELL'ART. 36 COST.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio il (di Controparte_1 seguito RESISTENTE o anche OPPOSTO) non si è costituito, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 15.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni trenta di cui all'art. 281 decies c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
I. Col primo motivo di opposizione l'Avv. deduce che la Corte di Appello - Pt_1 errando oggettivamente nel ritenere irreperibile il proprio assistito e CP_2 ignorando gli atti processuali prodotti con la istanza depositata nel - CP_3 avrebbe peraltro omesso di considerare che la predetta procedura riguardava la difesa penale da ella svolta non solo in grado di appello, ma anche in primo grado.
In particolare, a detta della OPPONENTE, l'erronea qualificazione del sig. CP_2
come “irreperibile”, sarebbe evidente, dato che sarebbero state ritirate dal
[...]
pagina 2 di 10 predetto le notifiche del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e quelle del titolo esecutivo e del precetto ed inoltre, il verbale del pignoramento avrebbe attestato la reperibilità del medesimo sig. all'indirizzo di residenza, seppure l'Ufficiale CP_2
Giudiziario avesse trovato il domicilio chiuso e redatto un verbale di mancato pignoramento, non avendo avuto gli strumenti per procedere all'esecuzione forzata ex art. 513 c.p.c.
Sostiene, quindi, la ricorrente che in ossequio al disposto dell'art. 109 D.P.R. n.
115/2002 - essendo stata l'attività difensiva interamente svolta nei due gradi di giudizio e sottoposta, non solo al vaglio del COA di Firenze, ma, altresì, al giudizio del competente Tribunale Ordinario di Milano - le richieste di pagamento del precetto e della successiva fase esecutiva mobiliare, avrebbero dovuto essere liquidate così come indicato nella istanza di liquidazione depositata nel il CP_3
29.05.2024.
In tale istanza l'OPPONENTE aveva chiesto la liquidazione dei seguenti compensi:
1) capitale (spese legali del processo penale, tassate dal COA): € 4.080,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 5.953,21);
2) Compensi della ordinanza (su ricorso 702 bis c.p.c.): € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 5.106,92);
3) Compensi del precetto: € 225,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 328,30);
4) Spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto: € 30,30;
5) Compensi del pignoramento mobiliare: € 552,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di €
700,38).
Il tutto per l'importo di € 12.119,11, oltre interessi liquidati nella ordinanza ex art
702ter c.p.c., per un totale complessivo di € 15.096,59.
Per contro, effettivamente, nel decreto opposto, la Corte ha fatto riferimento solo al grado di appello, facendo riferimento alle seguenti fasi:
pagina 3 di 10 II. Col secondo motivo l'Avv. riafferma il proprio diritto di ottenere la Pt_1 liquidazione dei compensi per i due gradi di giudizio, rilevando che - oltre al fatto che nel decreto opposto è stato liquidato il solo grado di appello di persona irreperibile - la somma liquidata sarebbe ben distante dall'importo (corretto) riconosciuto dalla Ordinanza del Tribunale di Milano e, prima ancora, dalla tassazione del COA di Firenze.
Inoltre, la RICORRENTE richiama la recentissima Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 3606/2024, che affronta in maniera risolutiva la questione della liquidazione delle spettanze “civili” al difensore d'ufficio che ha dovuto accertare il proprio diritto e quantificare il proprio credito per l'assistenza professionale prestata in sede penale, in uno ai compensi dovuti alle fasi di merito, ingiunzione ed esecuzione coatta del debitore, precedentemente assistito in sede penale, prevedendo che, in caso di applicazione dell'art. 116 TUSG la decurtazione di 1/3 del compenso ex art. 106bis TUSG, non si applicherebbe ai compensi relativi alle fasi di merito ed esecuzione riferite alla sede civile.
Ad ogni modo, l'Avv. sostiene che l'unica fase non coperta dalla ordinanza Pt_1 del Tribunale di Milano potrebbe essere quella della esecuzione mobiliare, con riferimento alla quale ella avrebbe indicato la sola fase studio nei valori medi riportati dal D.M. n. 55/2014.
III. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Osserva la Corte che l'art. 116 TUSG dispone al comma 1 che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio siano liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed ammette l'opposizione, ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Nella costante interpretazione della S.C. (da ultimo Cass. sez. 2 Ordinanza
26.2.2024 n. 5041, che estende il rimborso anche ai costi dell'eventuale di pagina 4 di 10 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'imputato contro l'avvocato di ufficio, “… perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato”), tale norma dà diritto al difensore di ufficio al rimborso, da parte dello Stato, dei costi affrontati per tentare il recupero del credito professionale.
La Corte regolatrice tuttavia, ha avuto modo di precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024).
In tal modo la Corte regolatrice ha equiparato la figura del difensore d'ufficio a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale, avendo chiarito in motivazione che <la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato.>> (Cass 22257/22 cit. e successive).
Occorre, però, precisare che la riduzione di 1/3 dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del credito professionale, prevista dall'art. 106 bis del
DPR n. 115/2002 è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le pagina 5 di 10 prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma resasi successivamente irreperibile, così che la relativa riduzione non può estendersi alle diverse spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024).
Pertanto, dal momento che l'Avv. ha prestato la propria attività Pt_1 professionale quale difensore di ufficio del sig. che - come CP_2 testimoniano le notifiche agli atti - è risultato di fatto irreperibile solo al momento dell'esecuzione del pignoramento, va applicata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106bis TUSG solo in relazione al compenso richiesto in relazione a tale attività esecutiva.
Per quanto concerne il quantum si osserva che nella ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. - emessa nella causa promossa dall'Avv. proprio al fine di ottenere, Pt_1 quale difensore d'ufficio del signor , la liquidazione dei compensi CP_2 professionali per l'assistenza prestata al medesimo, nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Firenze e di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di
Firenze - il Tribunale di Milano ha determinato gli onorari professionali spettanti alla RICORRENTE nella somma di € 4.080,00, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA ed ha condannato a pagare, alla CP_2 odierna OPPONENTE, la somma indicata maggiorata degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Il giudice meneghino ha motivato tale decisione nel modo seguente: “I compensi sono stati determinati applicando i valori medi tariffari previsti dal d.m. 55/2014
(tabella sub. 15) per il giudizio monocratico davanti al Tribunale e per quello dinnanzi alla Corte d'Appello (cfr note spese analitiche depositate dalla ricorrente), come previsto dall'art. 82 del DPR 115/2002 ed applicata la riduzione di 1/3 come disposto dall'art. 106 bis del T.U. delle spese di giustizia, come da parcella opinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (cfr doc. 1). Per le ragioni espresse i compensi spettanti alla ricorrente vengono liquidati nella somma di euro 4.080,00 (euro 3.420,00 per il primo grado ed euro 2.700,00 per il giudizio di appello, ridotti di 1/3), oltre rimborso il forfetario del 15% per spese
pagina 6 di 10 generali ex art. 2 del D.M. 55/2012, Cpa e IVA. Il resistente, che ha omesso di pagare i compensi professionali al difensore, va condannato al pagamento della somma indicata, maggiorata degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale”.
Ebbene, anche se il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi, solo l'importo dei costi sostenuti va integralmente rimborsato.
Per contro, nel caso in cui – come nella fattispecie - si debba procedere alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d.
“irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, tale liquidazione, afferendo al rapporto con lo Stato, deve essere effettuata ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 82 D.P.R. n. 115/2002 (ed in particolare di quest'ultima ultima disposizione, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti).
Va precisato che tale medesima disposizione va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e quindi, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 26643/2011 e nello stesso senso
Cass. Sez. II, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 15006).
La liquidazione del compenso effettuata dal Tribunale di Milano a favore della
OPPONENTE per l'attività difensiva dalla stessa svolta in sede penale nei giudizi di primo e secondo grado sopra indicati, con la quale sono stati applicati i valori medi non è, dunque, in questa sede vincolante trattandosi di liquidazione che, come precisato, opera nel rapporto tra il difensore d'ufficio ed il suo assistito e non come nella fattispecie, nel rapporto tra lo stesso difensore e lo Stato.
A ciò si aggiunga che, in data 25 luglio 2016 è stato siglato tra la Corte d'Appello di Firenze, l' , il Consiglio Controparte_4 dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, la Camera Penale di Firenze e pagina 7 di 10 , un protocollo di intesa per Controparte_5
l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Firenze dei parametri di cui al DM
55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di
Giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), protocollo poi integrato in data 6 dicembre 2016 con l'adesione della Parte_2
presso la Corte d'Appello di Firenze.
[...]
Ne deriva che, per quanto concerne la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dalla RICORRENTE nel grado di appello in difesa del sig. , Pt_3
l'Avv. abbia diritto ad ottenere, a tale titolo, l'importo liquidato nel decreto Pt_1 opposto, pari ad € 1.130,00 già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TUSG.
La medesima ha però diritto ad ottenere la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nel primo grado del giudizio, sempre in difesa del sig. , dinanzi al Tribunale di Firenze, tenuto conto anche della fase CP_2 introduttiva quale appellante per conto del predetto assistito, in misura pari ad €
3.420,00, ridotta di 1/3 ex art. 106 bis TUSG, e quindi in misura pari ad €
2.280,00.
Il compenso complessivo spettante alla RICORRENTE risulta dunque pari ad €
3.410,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Infine, la RICORRENTE ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero del proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito, avendo dimostrato di avere esperito invano le procedure per il recupero del proprio credito nella misura richiesta, dal momento che la predetta riduzione di 1/3, va applicata solo in relazione al compenso richiesto in relazione all'attività professionale svolta in sede penale, ma non a quella di recupero delle spese sostenute per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dal proprio assistito.
Il quantum del compenso defensionale dovuto alla OPPONENTE va, dunque, rideterminato come segue:
pagina 8 di 10 1) Compenso per attività difensiva penale di I e II grado: € 3.410,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2) Compensi della ordinanza (su ricorso 702bis c.p.c.): € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3) Compensi del precetto: € 225,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di € 328,30);
4) Compensi del pignoramento mobiliare: € 552,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge (per un totale di €
700,38);
5) Spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto: € 30,30.
Il totale dovuto all'Avv. è dunque pari ad € 7.687,00, oltre rimborso Pt_1 forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge ed oltre spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto per € 30,30.
Ne consegue che, in luogo del riconoscimento, operato dal giudice penale, della somma di € 1.130,00 per spese di recupero del credito, dovrà, a tale titolo, essere riconosciuta la maggiore somma sopra indicata.
Le spese del presente giudizio sono a carico del RESISTENTE secondo soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore di causa pari alla somma qui riconosciuta, oggetto della opposizione.
Va esclusa la fase 3, perché non svolta ed applicati i valori minimi, a fronte della contumacia dell'opposto.
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2 ed € 425,50 per la fase 4, in tutto €
961,50, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per €
125,00 (c.u. e bollo). Tali spese vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3 a fronte del parziale accoglimento del ricorso, articolato in più voci di remunerazione e rimborso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
pagina 9 di 10 1. ACCOGLIE in parte il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. Pt_1
e per l'effetto REVOCA il decreto della Corte di Appello di Firenze del
[...]
09.01.2025 di liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento penale di primo e secondo grado avanti il Tribunale di Firenze (20104/2011
R.G.N.R) ed alla Corte di Appello di Firenze (proc. 2080/2016 RG APP.) e Pt_4
a favore dell'OPPONENTE l'importo di € 7.687,00 per le causali indicate in parte motiva, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge ed oltre Spese per il pignoramento mobiliare e notifica del precetto per € 30,30;
2. DICHIARA compensate in ragione di 1/3 le spese del presente processo e
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente della residua parte delle stesse spese, liquidate per l'intero in complessivi € 962,00, per compensi professionali ed € 125.00, per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Presidente FF delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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