Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 214/2023
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati: Filippo LABELLARTE Presidente Luciano GUAGLIONE Consigliere Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 214 dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Arzillo ed Parte_1 elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLANTI E
e , rappresentati, Controparte_1 Controparte_2 difesi ed elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi il 20 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato l'appellante ha citato in giudizio gli appellati, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
- Dichiarare, quindi, nulli i contratti intercorsi tra le parti (mandato difensivo e accordo sui compensi del 18/09/2020), ed inesigibile la pretesa creditoria azionata;
per l'effetto Revocare e/o comunque porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2331/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 27/05/2021, depositato in cancelleria il 28/05/2021, ed in ogni caso dichiarare illegittima e/o nulla e/o comunque inammissibile la relativa domanda di condanna sottesa alla predetta ingiunzione, per i motivi innanzi rappresentati;
B) In subordine - Accertare e dichiarare la sussistenza della fattispecie normativa di cui all'artt. 1428 c.c., in ragione di quanto esposto a tal proposito nella parte motiva del presente atto;
- Dichiarare, quindi, annullati i contratti intercorsi tra le parti (mandato difensivo e accordo sui compensi del 18/09/2020), ed in ogni caso inesigibile la pretesa creditoria azionata;
e, per l'effetto, - Revocare e/o comunque porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2331/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 27/05/2021, depositato in cancelleria il 28/05/2021, ed in ogni caso dichiarare illegittima e/o nulla e/o comunque inammissibile la relativa domanda di condanna sottesa alla predetta ingiunzione, per i motivi innanzi rappresentati;
C) In via ulteriormente gradata, - Accertare e dichiarare la sussistenza della fattispecie normativa di cui agli artt. 1425 e 428 c.c., in ragione di quanto esposto al riguardo nella parte motiva del presente atto;
- Dichiarare, quindi, annullati i contratti intercorsi tra le parti (mandato difensivo e accordo sui compensi del 18/09/2020), ed in ogni caso inesigibile la pretesa creditoria azionata;
e, per l'effetto, - Revocare e/o comunque porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2331/2021, emesso dal Tribunale di Bari in data 27/05/2021, depositato in cancelleria il 28/05/2021, ed in ogni caso dichiarare illegittima e/o nulla e/o comunque inammissibile la relativa domanda di condanna sottesa alla predetta ingiunzione, per i pag. 2/3 motivi innanzi rappresentati;
D) Condannare gli Avv.ti e Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze legali del Controparte_2 doppio grado giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'appello, comunque infondato nel merito. Nel corso del giudizio, l'appellante dichiarato di rinunciare agli atti e gli appellati hanno accettato la rinuncia, chiedendo di liquidare le spese di lite. E' documentata la rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione del giudizio. Quanto alle spese di lite, esse vanno liquidate, in assenza di un accordo tra le parti, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Stante la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello, proposto avverso una ordinanza che ha deciso la lite di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ordinanza che, invero, non è appellabile (cfr. Cass. n. 34229/2022, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020, Rv. 657888), le spese di lite vanno quindi poste a carico dell'appellante (liquidate secondo il valore della controversia, i valori medi e, per la sola fase decisionale, minimi, in considerazione dell'esito della lite, e le tabelle vigenti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, in data 13 gennaio 2023, nel procedimento n. 4731/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dagli appellati e liquidate in euro 6.164,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nela misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) revoca il decreto ingiuntivo n-2331/2021 del 28 maggio 2021, Tribunale di Bari. Così deciso in Bari, il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3