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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 641-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il giorno 06.12.1989 (C.F. Controparte_1
, residente in [...] ad Apricena (FG), rappresentato e difeso C.F._1
dall' avv. Andrea Rigotti (C.F. , del Foro di Bolzano, ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in 39100 Bolzano, Corso Italia 23, che lo assiste, rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta di deposito telematico;
per
P.IV comunicazioni PEC: e/o fax. 262928. Email_1
-Ricorrente -
CONTRO
pagina 1 di 8 (P.I. ), corrente in Via Brennero 9 a 39049 Vipiteno Controparte_2 P.IVA_2
(BZ), in persona del suo legale rappresentante p.t.
-Convenuta contumace
In punto: crediti retributivi causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria,
così giudicare:
1.in via principale, accertare e dichiarare, la nullità/illegittimità/inefficacia del termine apposto al rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal giorno 09.12.2023 per le ragioni esplicitate in narrativa e che pertanto tra le parti risulta in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e per gli effetti
1.2 ordinare la reintegrazione in servizio del ricorrente.
1.3 condannare parte convenuta al risarcimento del danno a favor del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
2 In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento della somma lorda di Euro
3.308,64 risultante dal cedolino di marzo 2024.
3 In ogni caso, condannare parte datoriale ex art. 1 legge n. 4/1953 a consegnare al ricorrente il cedolino paga relativo alla mensilità di aprile 2024;
pagina 2 di 8 4 In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e accessori del presente giudizio della fase di conciliazione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.10.2024 il sig. conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
esponendo al Tribunale di aver prestato servizio alle dipendenze della società CP_2
resistente dal giorno 09.12.2023 al 01.04.2024 in qualità di cuoco con applicazione del
CCNL Federalberghi;
che tra le parti non veniva stipulato alcun contratto per iscritto, ma la prestazione pattuita veniva comunicata alle competenti autorità da parte della società resistente;
che a seguito della cessazione dell'attività lavorativa al sig. non CP_1
veniva pagata la retribuzione dell'ultimo mese di marzo per lordi Euro 3.308,64– (netti
Euro 2.350,00-), né tanto meno il TFR e le competenze di fine rapporto;
che in data
13.05.2024 gli veniva versata la somma di Euro 1.803,00 con causale “stipendio 04/2024 +
TFR”, importo che verosimilmente corrispondeva alle competenze di fine rapporto di cui alla busta paga di aprile, mai consegnata al ricorrente;
che in data 16.05.2024 la società
riconosceva il proprio debito, ma non provvedeva al relativo saldo;
che in data 21.10.2024
egli provvedeva ad impugnare il termine apposto al contratto. Tanto premesso in fatto, il lavoratore eccepiva la nullità del termine apposto al contratto, per non essere mai stato sottoscritto alcun contratto di lavoro con conseguente diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
pagina 3 di 8 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
rivendicava il diritto al pagamento della retribuzione di marzo 2024 e chiedeva la condanna della società al relativo pagamento;
deduceva di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della condotta datoriale e chiedeva la condanna della convenuta al relativo risarcimento;
chiedeva infine la condanna della convenuta alla consegna del cedolino paga di aprile 2024.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza del 21.01.2025 veniva dichiarata contumace. Il Giudice ordinava quindi a parte convenuta di esibire in giudizio la busta paga di aprile 2024 e per il resto, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali, dando atto di aver ricevuto direttamente da parte convenuta via e-mail la busta paga di aprile 2024, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande del ricorrente sono fondate e da accogliere, nei termini di seguito specificati.
Nullità del contratto a termine per difetto di forma scritta ad substantiam
Parte ricorrente ha eccepito che tra le parti non è mai stato sottoscritto alcun contratto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve ritenersi a tempo indeterminato ab origine.
L'assunto di parte ricorrente è fondato.
Non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, ex art. 1,co.2, d.lgs n. 3681 (nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti).
pagina 4 di 8 Tanto premesso, ne consegue che va accertato e dichiarato che nella specie sussisteva ab origine un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni dal momento della messa in mora (21.10.2024) fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro (cfr. Sentenza 02 dicembre 2021, n. 37905).
Quanto al risarcimento del danno non può trovare applicazione il regime indennitario di cui all'art.32, co.5 L. n. 183/10, invocato da parte ricorrente, in quanto previsto per il caso di conversione (a tempo indeterminato) di un contratto di lavoro geneticamente a termine ed illegittimo (cfr. Cass. cit.); alla condanna al ripristino del rapporto di lavoro conseguirà,
come sopra specificato la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora (21.10.2024) fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
Retribuzione marzo 2024
In esito alle risultanze documentali (comunicazioni effettuate dal datore di lavoro alle competenti autorità doc. 1 bis, busta paga marzo 2024, busta paga aprile 2024) della causa, tenuto altresì conto, a norma dell'art. 420 c.p.c., della mancata comparizione del convenuto alla prima udienza, deve ritenersi comprovato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 9.12.2023 al 1.4.2024 in qualità di cuoco.
Il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, benchè ritualmente notificata, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non comparire all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, lascia intendere che la stessa nulla abbia da obiettare alla ricostruzione dei fatti operata da parte del lavoratore.
Mentre parte ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso, la messa in mora del datore di lavoro, nulla ha dedotto o offerto di provare parte convenuta in pagina 5 di 8 ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze maturate dal lavoratore, essendo rimasta contumace.
Incombeva sulla parte convenuta l'onere di provare di avere corrisposto a parte ricorrente tutto quanto allo stesso spettante a norma di legge e della citata contrattazione collettiva, ma a tale onere essa si è del tutto sottratta, restando contumace.
Sulla base della busta paga emessa dalla stessa convenuta, deve ritenersi che al termine del rapporto parte ricorrente è rimasta in credito del complessivo importo di € 3.308,64 in relazione alla mensilità di marzo 2024.
Quanto agli accessori va ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n.459/00 dd. 23.10
/ 2.11.2000, è stato dichiarato “in parte qua” illegittimo l'art. 22, co.36, l.724 del 23.12.1994 che aveva previsto un parziale divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi.
Consegna busta paga di aprile 2024.
Nelle more del giudizio parte convenuta ha adempiuto all'ordine di esibizione della busta paga di aprile 2024, o meglio ne ha inviato copia via e-mail a parte ricorrente.
E' quindi cessata la materia del contendere in parte qua.
Risarcimento danno non patrimoniale
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nelle more del presente procedimento.
Spese
Le spese processuali, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore indeterminato) considerata la natura contumaciale del procedimento, come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta, in forza della regola della soccombenza.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
pagina 6 di 8 definitivamente pronunciando nella causa n. 641/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 29.10.2024 da contro così provvede: Controparte_1 Controparte_2
accerta e dichiara che tra le parti risulta in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine
(9.12.2023);
ordina al datore di lavoro convenuto di ripristinare il rapporto di lavoro;
condanna parte convenuta al pagamento a favore del lavoratore delle retribuzioni maturate dal momento della messa in mora (21.10.2024) all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
condanna parte convenuta al pagamento della somma lorda di euro 3.308,64 risultante dal cedolino di marzo 2024.- oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al capo di domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta ex art. 1 legge n. 4/1953 a consegnare al ricorrente il cedolino paga relativo alla mensilità di aprile 2024;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro 4.628,50.- per compensi, euro 118,50 per C.U., oltre 15% spese generali, iva e cpa.
pagina 7 di 8 Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 641-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il giorno 06.12.1989 (C.F. Controparte_1
, residente in [...] ad Apricena (FG), rappresentato e difeso C.F._1
dall' avv. Andrea Rigotti (C.F. , del Foro di Bolzano, ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in 39100 Bolzano, Corso Italia 23, che lo assiste, rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta di deposito telematico;
per
P.IV comunicazioni PEC: e/o fax. 262928. Email_1
-Ricorrente -
CONTRO
pagina 1 di 8 (P.I. ), corrente in Via Brennero 9 a 39049 Vipiteno Controparte_2 P.IVA_2
(BZ), in persona del suo legale rappresentante p.t.
-Convenuta contumace
In punto: crediti retributivi causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria,
così giudicare:
1.in via principale, accertare e dichiarare, la nullità/illegittimità/inefficacia del termine apposto al rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal giorno 09.12.2023 per le ragioni esplicitate in narrativa e che pertanto tra le parti risulta in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e per gli effetti
1.2 ordinare la reintegrazione in servizio del ricorrente.
1.3 condannare parte convenuta al risarcimento del danno a favor del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
2 In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento della somma lorda di Euro
3.308,64 risultante dal cedolino di marzo 2024.
3 In ogni caso, condannare parte datoriale ex art. 1 legge n. 4/1953 a consegnare al ricorrente il cedolino paga relativo alla mensilità di aprile 2024;
pagina 2 di 8 4 In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e accessori del presente giudizio della fase di conciliazione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.10.2024 il sig. conveniva in giudizio l' Controparte_1 [...]
esponendo al Tribunale di aver prestato servizio alle dipendenze della società CP_2
resistente dal giorno 09.12.2023 al 01.04.2024 in qualità di cuoco con applicazione del
CCNL Federalberghi;
che tra le parti non veniva stipulato alcun contratto per iscritto, ma la prestazione pattuita veniva comunicata alle competenti autorità da parte della società resistente;
che a seguito della cessazione dell'attività lavorativa al sig. non CP_1
veniva pagata la retribuzione dell'ultimo mese di marzo per lordi Euro 3.308,64– (netti
Euro 2.350,00-), né tanto meno il TFR e le competenze di fine rapporto;
che in data
13.05.2024 gli veniva versata la somma di Euro 1.803,00 con causale “stipendio 04/2024 +
TFR”, importo che verosimilmente corrispondeva alle competenze di fine rapporto di cui alla busta paga di aprile, mai consegnata al ricorrente;
che in data 16.05.2024 la società
riconosceva il proprio debito, ma non provvedeva al relativo saldo;
che in data 21.10.2024
egli provvedeva ad impugnare il termine apposto al contratto. Tanto premesso in fatto, il lavoratore eccepiva la nullità del termine apposto al contratto, per non essere mai stato sottoscritto alcun contratto di lavoro con conseguente diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
pagina 3 di 8 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
rivendicava il diritto al pagamento della retribuzione di marzo 2024 e chiedeva la condanna della società al relativo pagamento;
deduceva di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della condotta datoriale e chiedeva la condanna della convenuta al relativo risarcimento;
chiedeva infine la condanna della convenuta alla consegna del cedolino paga di aprile 2024.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza del 21.01.2025 veniva dichiarata contumace. Il Giudice ordinava quindi a parte convenuta di esibire in giudizio la busta paga di aprile 2024 e per il resto, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali, dando atto di aver ricevuto direttamente da parte convenuta via e-mail la busta paga di aprile 2024, con conseguente cessazione della materia del contendere in parte qua.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande del ricorrente sono fondate e da accogliere, nei termini di seguito specificati.
Nullità del contratto a termine per difetto di forma scritta ad substantiam
Parte ricorrente ha eccepito che tra le parti non è mai stato sottoscritto alcun contratto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve ritenersi a tempo indeterminato ab origine.
L'assunto di parte ricorrente è fondato.
Non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, ex art. 1,co.2, d.lgs n. 3681 (nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti).
pagina 4 di 8 Tanto premesso, ne consegue che va accertato e dichiarato che nella specie sussisteva ab origine un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni dal momento della messa in mora (21.10.2024) fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro (cfr. Sentenza 02 dicembre 2021, n. 37905).
Quanto al risarcimento del danno non può trovare applicazione il regime indennitario di cui all'art.32, co.5 L. n. 183/10, invocato da parte ricorrente, in quanto previsto per il caso di conversione (a tempo indeterminato) di un contratto di lavoro geneticamente a termine ed illegittimo (cfr. Cass. cit.); alla condanna al ripristino del rapporto di lavoro conseguirà,
come sopra specificato la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora (21.10.2024) fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
Retribuzione marzo 2024
In esito alle risultanze documentali (comunicazioni effettuate dal datore di lavoro alle competenti autorità doc. 1 bis, busta paga marzo 2024, busta paga aprile 2024) della causa, tenuto altresì conto, a norma dell'art. 420 c.p.c., della mancata comparizione del convenuto alla prima udienza, deve ritenersi comprovato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 9.12.2023 al 1.4.2024 in qualità di cuoco.
Il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, benchè ritualmente notificata, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non comparire all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, lascia intendere che la stessa nulla abbia da obiettare alla ricostruzione dei fatti operata da parte del lavoratore.
Mentre parte ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro, la durata dello stesso, la messa in mora del datore di lavoro, nulla ha dedotto o offerto di provare parte convenuta in pagina 5 di 8 ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze maturate dal lavoratore, essendo rimasta contumace.
Incombeva sulla parte convenuta l'onere di provare di avere corrisposto a parte ricorrente tutto quanto allo stesso spettante a norma di legge e della citata contrattazione collettiva, ma a tale onere essa si è del tutto sottratta, restando contumace.
Sulla base della busta paga emessa dalla stessa convenuta, deve ritenersi che al termine del rapporto parte ricorrente è rimasta in credito del complessivo importo di € 3.308,64 in relazione alla mensilità di marzo 2024.
Quanto agli accessori va ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n.459/00 dd. 23.10
/ 2.11.2000, è stato dichiarato “in parte qua” illegittimo l'art. 22, co.36, l.724 del 23.12.1994 che aveva previsto un parziale divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi.
Consegna busta paga di aprile 2024.
Nelle more del giudizio parte convenuta ha adempiuto all'ordine di esibizione della busta paga di aprile 2024, o meglio ne ha inviato copia via e-mail a parte ricorrente.
E' quindi cessata la materia del contendere in parte qua.
Risarcimento danno non patrimoniale
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nelle more del presente procedimento.
Spese
Le spese processuali, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore indeterminato) considerata la natura contumaciale del procedimento, come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta, in forza della regola della soccombenza.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
pagina 6 di 8 definitivamente pronunciando nella causa n. 641/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 29.10.2024 da contro così provvede: Controparte_1 Controparte_2
accerta e dichiara che tra le parti risulta in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine
(9.12.2023);
ordina al datore di lavoro convenuto di ripristinare il rapporto di lavoro;
condanna parte convenuta al pagamento a favore del lavoratore delle retribuzioni maturate dal momento della messa in mora (21.10.2024) all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
condanna parte convenuta al pagamento della somma lorda di euro 3.308,64 risultante dal cedolino di marzo 2024.- oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al capo di domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta ex art. 1 legge n. 4/1953 a consegnare al ricorrente il cedolino paga relativo alla mensilità di aprile 2024;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro 4.628,50.- per compensi, euro 118,50 per C.U., oltre 15% spese generali, iva e cpa.
pagina 7 di 8 Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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