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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Tel Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - OT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249003799016000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione nr. 13320249003799016/000 per il mancato pagamento della tassa automobilistica, riferita all'anno 2016, per un importo pari ad € 217,00.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per la decadenza e prescrizione del tributo per l'omessa notifica di atti interruttivi.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – OS che la Regione Calabria, per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 280,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 280,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Tel Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - OT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249003799016000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione nr. 13320249003799016/000 per il mancato pagamento della tassa automobilistica, riferita all'anno 2016, per un importo pari ad € 217,00.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per la decadenza e prescrizione del tributo per l'omessa notifica di atti interruttivi.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – OS che la Regione Calabria, per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 280,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 280,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.