Sentenza 7 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
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Accoglimento
Sentenza 7 marzo 2025
Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01911/2025REG.PROV.COLL.
N. 05645/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5645 del 2023, proposto da
Castagna Antonino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Troielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 261/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Francesco Brasca in dichiarata delega dell'avvocato Ettore Troielli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con decreto n. 228 dell’11.10.2012, la Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria sottoponeva il terreno individuato al foglio 3 particella n. 435, di complessivi mq. 25.920, ricadente nel Comune di Zambrone (VV) – Località Punta Zambrone, di proprietà dell’appellante, al vincolo di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sulla scorta di rinvenimenti effettuati nel corso di una campagna di scavo effettuata nel 2011.
2 – L’appellante ha impugnato detto provvedimento avanti il Tar per la Calabria, contestando, tra l’altro, che era stata sottoposta a vincolo archeologico l’intera particella n. 435, benché i rinvenimenti archeologici avessero riguardato una sola parte del più vasto appezzamento di terreno.
Il Tar adito, con la sentenza n. 8457/2019, aveva respinto detto ricorso. Tuttavia, con sentenza n. 8457/2019, questo Consiglio ha riformato la sentenza di prime cure e ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente la violazione dell’art. 7 della l. 241/90.
2.1 - Con nota prot. 5711 del 9.9.2020, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria e Vibo Valentia riavviava il procedimento di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante. Quindi, con successivo decreto D.S.R. n. 361 del 09.12.2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha apposto nuovamente il vincolo archeologico diretto sull’intera particella n. 435.
3 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per la Calabria anche quest’ultimo provvedimento, ritenendo l’istruttoria carente, oltre che sproporzionato il vincolo riferito all’intera particella rispetto al fine perseguito.
4 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
5 – La ricorrente originaria ha proposto appello avverso tale pronuncia, insistendo sulla sproporzione della misura apposta, che vincola l’intera area, nonostante i ritrovamenti riguardino solo una parte limitata e circoscritta della stessa.
Nello specifico, l’appellante deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la particella in questione è stata indagata “archeologicamente” nella sua interezza e non solo nella parte in cui sono stati rinvenuti i reperti.
L’appellante prospetta inoltre che alla luce di tali “indagini archeologiche”, “campagne di scavo” e “sopralluoghi” sull’intera particella n. 435, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, era onere dell’Amministrazione svolgere eventualmente ulteriori “approfondimenti” e “verifiche” prima della rinnovazione del vincolo archeologico sull’intera particella, ove essa, in ipotesi, non avesse ritenuto sufficienti le indagini già effettuate sull’intera particella n. 435.
L’appellante rileva inoltre che, essendo la particella in questione nella sua estensione di mq. 25.920 interamente seminativa e, quindi, essendo la stessa insuscettibile di subire qualsivoglia trasformazione e/o alterazione nel tempo, nella fattispecie il vincolo archeologico non ha natura “preventiva”, ma piuttosto ha natura “successiva/postuma” relativamente all’unico avvenuto rinvenimento del “fossato difensivo della lunghezza di 80 metri delimitante un’area insediativa estesa poco più di un ettaro”.
L’appellante sottolinea inoltre che, per la giurisprudenza, un vincolo archeologico “diretto” può essere apposto esclusivamente “sui beni” o “sulle aree” nei quali sono stati rinvenuti beni di interesse archeologico, o in relazione ai quali vi è la certezza dell’esistenza, della localizzazione e dell’importanza di tali beni e non, invece, anche sulle aree circostanti.
In definitiva, per l’appellante, la particella n. 435 non ha in alcun modo nella sua interezza (di mq. 25.920) interesse archeologico particolarmente importante, ma ha tale interesse archeologico solo in parte (e segnatamente per soli poco più di 10.000 mq. di essa).
L’appellante, ad ulteriore supporto della propria tesi, rileva che il fossato difensivo scavato nel granito e lungo circa m. 80 è collocato sull’unico lato accessibile (via terra) del promontorio, e delimita (ed ai tempi fortificava) un’area insediativa estesa poco più di un ettaro (e, quindi, soltanto poco più di 10.000 mq., a fronte dei 25.920,00 mq. complessivi della particella n. 435).
6 - L’appello va accolto.
L’amministrazione non contesta che l’intera particella n. 435 sia stata oggetto di indagine da parte della Soprintendenza nella sua integralità.
Del resto, tale circostanza risulta confermata dalla Relazione Scientifica ed Istruttoria allegata alla Nota Sabap RC-VV 5711 del 09.09.2020 di comunicazione di avvio del procedimento (“ … Lo scavo archeologico, che ha avuto luogo dal 29 agosto al 30 settembre 2011, è stato preceduto da una campagna di prospezioni geofisiche volta a ottenere indicazioni preventive circa le possibili strutture sepolte, eseguita su tutta l’area sommitale compresa tra la punta del promontorio e la ferrovia, i metodi applicati sono stati quelli del georadar e delle prospezioni geoelettriche e geomagnetiche ”).
La Sezione ha già avuto modo di argomentare nel senso che “ Il vincolo archeologico c.d. diretto viene imposto su “beni” o “aree” nei quali sono stati ritrovati reperti archeologici, o in relazione ai quali vi è certezza dell’esistenza, della localizzazione e dell’importanza del bene archeologico, mentre il vincolo archeologico c.d. indiretto viene imposto su beni e aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, per garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro .” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 10.02.2020, n. 1023).
Alla luce di tale orientamento, le ragioni illustrate nella relazione allegata al decreto di vincolo al fine di giustificare l’estensione dello stesso all’intera particella non appaiono adeguate ed idonee a portare a tale conclusione, dal momento che i resti sono stati rinvenuti solo in una porzione ben delimitata. Le considerazioni svolte dall’amministrazione, invero, richiamano genericamente l’importanza storico-archeologica dell’intera area, senza che, allo stato, vi sia contezza della presenza di reperti (dovendosi anzi ritenere il contrario alla luce delle indagini svolte), e che, al più, avrebbe potuto giustificare l’apposizione di un vincolo indiretto.
6.1 - La relazione istruttoria allegata al decreto di vincolo evidenzia le ragioni che hanno portato ad estendere il vincolo all’intera particella, nei seguenti termini: il promontorio, per la sua particolare conformazione, offrì le condizioni ottimali per la formazione di un insediamento con particolare propensione per i traffici marittimi, attestati fin dall’età del Bronzo Antico e a cui si è collegato il progetto di ricerca con obiettivo di comprendere le dinamiche di popolamento del comprensorio territoriale di Tropea e che aveva permesso di riscontrare numerosi resti di insediamento di tale età, al fine di effettuare una precisa ricostruzione dei modelli di insediamento e della loro evoluzione nel tempo e, in tale contesto, l’abitato di Punta di Zambrone rientra in una categoria di abitati su pianori con caratteri di difendibilità relativi al Bronzo medio.
A supporto di tale valutazione, la relazione richiama le campagne studi svolte, iniziando da una breve campagna della Soprintendenza nel 1994 da cui emerse una stretta trincea interpretata come fossato difensivo e all’interno del quale si iniziò a scavare uno strato di riempimento ricco di frammenti subappenninici e micenei, di carboni e altri reperti, che permise una maggiore definizione cronologica del sito; richiama altresì il più recente progetto di ricerca del 2011-2013 costituito da una campagna di scavi e un programma di analisi archeometriche finalizzate a ricostruire il paesaggio del sito e le sue trasformazioni nel tempo e ricostruire le attività economico-sociali della comunità che ha abitato il sito di Punta Zambrone.
6.2 - Deve essere sottolineato che la relazione fa esplicitamente riferimento al fatto che lo scavo è stato preceduto da una campagna di prospezioni geofisiche finalizzate ad ottenere indicazioni preventive sulle possibili strutture sepolte eseguita su tutta l’area sommitale compresa tra la punta del promontorio e la ferrovia, che, mediante il sistema delle prospezioni geoelettriche e geomagnetiche, ha fornito indicazioni sulla presenza di un fossato difensivo della lunghezza di m. 80 che fortificava l’intero lato accessibile del promontorio, delimitando un’area insediativa difesa sugli altri lati dalle pareti strapiombanti estesa poco più di un ettaro, cui era adiacente altro fossato minore adiacente verso l’interno del villaggio e tracce di strutture abitative a pianta circolare riferibili al villaggio.
6.3 - Come anticipato, la relazione, pur formalmente motivando l’estensione del vincolo all’intera particella, basa tale scelta sull’assunta importanza dell’intero sito, pur confermando che, nonostante le indagini sino ad ora compiute sull’intera particella, solo una limitata e circoscritta porzione della stessa è stata interessata dal ritrovamento di resti, essendo allo stato improbabile il loro ritrovamento in altre porzioni della particella.
Per tale ragione, deve ritenersi sproporzionata - salvo eventuali elementi di riscontro che dovessero emergere in futuro, ma che allo stato paiono da escludersi stanti le indagini già compiute in loco – l’estensione del vincolo diretto all’intera particella e non alla sola area interessata dai ritrovamenti.
Resta parimenti salva la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per apporre un vincolo indiretto sull’area circostante quella del ritrovamento al ricorrente delle relative condizioni, sulla scorta della giurisprudenza innanzi citata.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado nei termini innanzi precisati.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO