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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 152 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUTONE SANDRO MOZZI CP_1
VINCENZO, DE BERARDINIS PAOLO e UBERTIS FEDERICO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da licenziamento illegittimo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 01.04.2020, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia, deducendo che:
- con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 128/2018 era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogatogli da (d'ora in avanti, per brevità, CP_1
con condanna della società a reintegrarlo “nel posto di lavoro, anche presso altro CP_1 stabilimento (…) al pagamento (…) di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, con regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e assistenziale (…)”;
- che, con nota del 2.11.2018, ricevuta dalla resistente il 8.11.2018, il sig.
[...]
ha inteso esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 (testo Parte_1 vigente ratione temporis);
- che non avendo la resistente ottemperato all'invito rivoltole dal lavoratore, costui, a mezzo del proprio difensore, con nota del 15.2.2019 inviata a mezzo pec all'indirizzo richiedeva il pagamento di € 234.117,06 lordi, oltre la Email_1 regolarizzazione previdenziale e assistenziale, ma inutilmente. Richiamando, allora, il disposto della sentenza della C. Appello Campobasso ed i conteggi in atti, concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1 creditore della (p. iva ), con sede legale in San Nicola La Strada CP_1 P.IVA_1
(CE), V.le Carlo III – Trav. via Galvani snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing.
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente ricorso della somma lorda di Controparte_2
€ 254.870,17 (comprensiva anche di rivalutazione monetaria in € 7.257,63 e interessi legali in € 13.495,48 calcolati dalla domanda alla data del presente riscorso) da maggiorarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a conclusione del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio contabile che sin da ora si chiede oltre interessi e rivalutazione dal 3.12.2012 (data di deposito del giudizio di primo grado) al saldo effettivo, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del lavoratore;
b) per l'effetto, condannare la (p. iva , CP_1 P.IVA_1 con sede legale in San Nicola La Strada (CE), V.le Carlo III – Trav. via Galvani snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...] della somma lorda di € 254.870,17 al lordo delle imposizioni fiscali di legge da maggiorarsi Parte_1 degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a conclusione del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio contabile che sin da ora si chiede oltre interessi e rivalutazione dal 3.12.2012 (data di deposito del giudizio di primo grado) al saldo effettivo, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del lavoratore”. Con vittoria di spese. La causa è stata sospesa, nelle more della definizione del giudizio di Cassazione, e riassunta successivamente alla pronuncia resa con sentenza n. 7472/2022. Fallito il tentativo di conciliazione ed acquisita la sentenza della Corte di Cassazione citata, che ha confermato la senza della Corte di Appello di Campobasso, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di consulenza tecnica contabile, ed è giunta alla discussione all'udienza del 0705.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
***
2. Il ricorso deve essere accolto. Va premesso che risulta accertato il diritto del lavoratore ad ottenere la condanna di al pagamento “di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto CP_1 dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, con regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e assistenziale (…)”. Tanto risulta stabilito dalla sentenza n. 128/2018 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7472/22 (in atti). Sulla esistenza del diritto del ricorrente a percepire l'indennità, dunque, risulta formatosi giudicato. Nell'ambito del presente giudizio occorre, sulla scorta del disposto del provvedimento appena citato, quantificare le somme dovute al lavoratore. Allo scopo il Tribunale, visti i conteggi redatti da parte ricorrente e le puntuali contestazioni operate da ha conferito incarico peritale, demandando al CTU il CP_1 calcolo della “ accerti il c.t.u. l'ammontare dovuto al ricorrente a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo subito, commisurata alla retribuzione globale di fatto per come risultante dall'ultima busta paga depositata dal ricorrente, calcolando le mensilità dovute dal febbraio 2012 all'ottobre 2018, nonché l'indennità sostitutiva della reintegra, commisurata a quindici mensilità (sempre secondo il criterio della retribuzione globale di fatto).” (cfr. ordinanza del 04.04.24). Allo scopo nella predetta ordinanza il Tribunale aveva individuato:
- la retribuzione globale di fatto, pari all'ultima busta paga depositata in atti (in assenza di contestazione, anche successiva al deposito dell'elaborato peritale, delle parti);
- la data di inizio e termine del conteggio: giorno del licenziamento (31.01.2012) sino al momento della opzione (2 novembre 2018). Il calcolo, su indicazione del giudice, è stato effettuato in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale per la determinazione del risarcimento devono essere considerati solo gli elementi retributivi rientranti nella normale retribuzione, e che pertanto sono esclusi gli istituti retributivi che hanno come presupposto l'effettivo svolgimento della prestazione, quali l'indennità dovuta per festività soppresse, permessi retribuiti e per riduzione dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. n. 5624/2000, n. 13953/2000). Sulla scorta di tali indicazioni, dei cedolini in atti e del CCNL, anch'esso in atti, il consulente ha calcolato la somma spettante al ricorrente in euro 160.834,20. L'indennità sostitutiva della reintegra, pari a 15 volte la retribuzione globale di fatto rilevata dalla busta paga riferita alla mensilità di gennaio 2012 ammonta a € 26.741,70. Il c.t.u. ha compiutamente risposto alla contestazione formulata da circa CP_1
l'inserimento della voce “mensilizzazione” nel calcolo della retribuzione globale di fatto. Per quanto riguarda la voce di retribuzione “mensilizzazione” ha fatto rilevare come l'istituto sia stato previsto dall'art.3 del CCNL delle aziende metalmeccaniche industriali in favore dei lavoratori in forza al 31/12/2008, con una maturazione in ratei fissi mensili ed erogazione in unica soluzione nel mese di dicembre dell'anno di maturazione: si tratta di una voce di retribuzione fissa a maturazione mensile, pertanto rientrante nella retribuzione globale di fatto, come avviene per la tredicesima mensilità; a fugare ogni diversa interpretazione è intervenuto direttamente il datore di lavoro inserendo l'istituto in questione nella testata del cedolino paga, tra le voci fisse della retribuzione. Per quanto riguarda, invece, il mancato assorbimento del superminimo, il Consulente ha sottolineato come l'istituto sia in linea di principio assorbibile da successivi aumenti retributivi contrattuali, salvo che la contrattazione collettiva stabilisca che l'aumento retributivo non assorba i superminimi individuali goduti dai lavoratori, o il contratto individuale contenga la clausola che preveda la natura non “assorbibile” del superminimo, o che la non assorbibilità discenda da un comportamento concludente del datore di lavoro che abbia, in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi, adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento; quest'ultima fattispecie è quella che si è verificata nel caso in questione: dall'analisi delle buste paga riferite alle mensilità di settembre 2009 e settembre 2013 si nota come, pur essendo stati applicati aumenti contrattuali che hanno portato la paga base da € 1.400,56 a € 1.528,32, l'importo del superminimo non è stato ridotto, ma è rimasto a € 100,00. In ogni caso, secondo i conteggi formulati dal dott. in seguito all'invito del Per_1
Tribunale ad integrare il conteggio tenendo conto della assorbibilità del superminimo, in concreto, la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegra non subisce alcuna modifica rispetto al calcolo già effettuato, non essendo influenzata dal mancato assorbimento del superminimo. La somma risultante dall'integrazione peritale viene, conseguentemente, posta alla base della presente statuizione. Essa, invero, risulta redatta secondo le indicazioni stabilite dal Giudice all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei parametri contrattuali desumibili dalla contrattazione collettiva ed in aderenza a quanto evincibile dalle buste paga in atti. Alla somma di euro 160.834,20 devono, poi, essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria come per legge, secondo il calcolo effettuato dal c.t.u. ma operato sulla somma ridotta dell'aliunde perceptum e quindi non utilizzabile in sentenza per le ragioni che verranno spiegate al punto successivo. 3. Per quanto riguarda l'eccezione di sottrazione, dal quantum del risarcimento dovuto, dell'aliunde perceptum o percipiendum, non possono essere condivise le difese della resistente tese ad ottenere la decurtazione, rispetto all'indennità risarcitoria così delineata, dell'aliunde perceptum e percipiendum, in quanto la questione risulta già coperta dal giudicato formatosi sul punto per effetto della sentenza n. 7274/2022 della Corte di Cassazione. La Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato proprio da CP_1 avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso di cui in questa sede si chiede la quantificazione, ha così statuito: “La censura articolata con l'ottavo motivo di ricorso è fondata nel senso che effettivamente la Corte di merito ha omesso di pronunziare sulla eccezione di aliunde perceptum e percípiendum che parte ricorrente dimostra essere stata ritualmente formulata in primo grado e reiterate in seconde cure (v. ricorso per cassazione , pag. 72). Tanto premesso, occorre rilevare che le allegazioni in fatto, per come concretamente formulate, non appaiono idonee per la loro genericità a fondare l'accoglimento della eccezione medesima stante gli oneri di allegazione a riguardo a carico dell'eccipiente (Cass. n. 17776/ 2016) - oneri in concreto non assolti- e la ulteriore considerazione, in relazione alla istanza della società di acquisire informazioni scritte presso l'INPS e da ex art. 213 cod. proc. civ., della inammissibilità di richieste a fini meramente esplorativi allorquando neppure la parte istante deduce elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass. n. 24971/12019, Cass. 31575/ 2018). Da tutto quanto sopra scaturisce che pur in presenza dell'accertata omessa pronunzia su un motivo di gravame ritualmente dedotto non si dispone la cassazione con rinvio della decisione sul punto avendo questa Corte chiarito che alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 2731/ 2017„ Cass. n. 2168/2015)” (cfr. Cass. n. 7274/2022 in atti). La Corte di Cassazione, dunque, investita dell'esame dell'omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla eccezione di aliunde perceptum o percipiendum, ne ha rilevato la rituale proposizione ma, anziché cassare con rinvio la sentenza impugnata, in ragione dei principi richiamati, si è pronunciata nel merito, rigettando l'eccezione in quanto genericamente formulata. Ne consegue che la questione, in quanto già proposta nel giudizio di accertamento e rigettata con sentenza definitiva, è preclusa all'esame di questo giudice in sede di quantificazione, pena una inammissibile violazione del giudicato. Sono irrilevanti nel caso di specie le argomentazioni formulate da è vero che il CP_1 risarcimento del danno, ivi compreso quello per il licenziamento ingiustificato, andrebbe commisurato al pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore, previa utilizzazione, come parametro di riferimento, della sua retribuzione globale di fatto, suscettibile però di essere ridimensionata o aumentata alla stregua dei principi civilistici (artt. 1223 e ss. c.c.), che non consentono né arricchimenti ingiustificati né ristori patrimoniali di pregiudizi comunque addebitabili alla colpa del creditore o alla sua mancata diligenza (art. 1227 c.c.), ma sul punto la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ritenendo l'eccezione originariamente proposta sull'aliunde perceptum o percipiendum formulata in maniera eccessivamente generiche in punto di allegazioni in fatto. Costituirebbe una surrettizia violazione del giudicato già intervenuto sulla questione consentire a parte resistente di sollevare utilmente, in questa fase, atta a determinare il quantum del risarcimento secondo i risultati di un primo processo le cui statuizioni sono coperte dal giudicato, l'eccezione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della società resistente, e liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro. Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che l'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente per effetto della sentenza n. 128/2018 della Corte di Appello di Campobasso è pari ad euro 160.834,20, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda come per legge, nonché di euro 26.741,70 a titolo di indennità sostituiva della reintegra, oltre interessi dall'opzione esercitata;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
6.699,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione;
- condanna al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Isernia, il 27.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 152 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUTONE SANDRO MOZZI CP_1
VINCENZO, DE BERARDINIS PAOLO e UBERTIS FEDERICO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da licenziamento illegittimo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 01.04.2020, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia, deducendo che:
- con sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 128/2018 era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogatogli da (d'ora in avanti, per brevità, CP_1
con condanna della società a reintegrarlo “nel posto di lavoro, anche presso altro CP_1 stabilimento (…) al pagamento (…) di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, con regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e assistenziale (…)”;
- che, con nota del 2.11.2018, ricevuta dalla resistente il 8.11.2018, il sig.
[...]
ha inteso esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 (testo Parte_1 vigente ratione temporis);
- che non avendo la resistente ottemperato all'invito rivoltole dal lavoratore, costui, a mezzo del proprio difensore, con nota del 15.2.2019 inviata a mezzo pec all'indirizzo richiedeva il pagamento di € 234.117,06 lordi, oltre la Email_1 regolarizzazione previdenziale e assistenziale, ma inutilmente. Richiamando, allora, il disposto della sentenza della C. Appello Campobasso ed i conteggi in atti, concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1 creditore della (p. iva ), con sede legale in San Nicola La Strada CP_1 P.IVA_1
(CE), V.le Carlo III – Trav. via Galvani snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing.
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente ricorso della somma lorda di Controparte_2
€ 254.870,17 (comprensiva anche di rivalutazione monetaria in € 7.257,63 e interessi legali in € 13.495,48 calcolati dalla domanda alla data del presente riscorso) da maggiorarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a conclusione del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio contabile che sin da ora si chiede oltre interessi e rivalutazione dal 3.12.2012 (data di deposito del giudizio di primo grado) al saldo effettivo, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del lavoratore;
b) per l'effetto, condannare la (p. iva , CP_1 P.IVA_1 con sede legale in San Nicola La Strada (CE), V.le Carlo III – Trav. via Galvani snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. al pagamento in favore del sig. Controparte_2 [...] della somma lorda di € 254.870,17 al lordo delle imposizioni fiscali di legge da maggiorarsi Parte_1 degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla presente domanda all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a conclusione del presente giudizio anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio contabile che sin da ora si chiede oltre interessi e rivalutazione dal 3.12.2012 (data di deposito del giudizio di primo grado) al saldo effettivo, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del lavoratore”. Con vittoria di spese. La causa è stata sospesa, nelle more della definizione del giudizio di Cassazione, e riassunta successivamente alla pronuncia resa con sentenza n. 7472/2022. Fallito il tentativo di conciliazione ed acquisita la sentenza della Corte di Cassazione citata, che ha confermato la senza della Corte di Appello di Campobasso, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di consulenza tecnica contabile, ed è giunta alla discussione all'udienza del 0705.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
***
2. Il ricorso deve essere accolto. Va premesso che risulta accertato il diritto del lavoratore ad ottenere la condanna di al pagamento “di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto CP_1 dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, con regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e assistenziale (…)”. Tanto risulta stabilito dalla sentenza n. 128/2018 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7472/22 (in atti). Sulla esistenza del diritto del ricorrente a percepire l'indennità, dunque, risulta formatosi giudicato. Nell'ambito del presente giudizio occorre, sulla scorta del disposto del provvedimento appena citato, quantificare le somme dovute al lavoratore. Allo scopo il Tribunale, visti i conteggi redatti da parte ricorrente e le puntuali contestazioni operate da ha conferito incarico peritale, demandando al CTU il CP_1 calcolo della “ accerti il c.t.u. l'ammontare dovuto al ricorrente a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo subito, commisurata alla retribuzione globale di fatto per come risultante dall'ultima busta paga depositata dal ricorrente, calcolando le mensilità dovute dal febbraio 2012 all'ottobre 2018, nonché l'indennità sostitutiva della reintegra, commisurata a quindici mensilità (sempre secondo il criterio della retribuzione globale di fatto).” (cfr. ordinanza del 04.04.24). Allo scopo nella predetta ordinanza il Tribunale aveva individuato:
- la retribuzione globale di fatto, pari all'ultima busta paga depositata in atti (in assenza di contestazione, anche successiva al deposito dell'elaborato peritale, delle parti);
- la data di inizio e termine del conteggio: giorno del licenziamento (31.01.2012) sino al momento della opzione (2 novembre 2018). Il calcolo, su indicazione del giudice, è stato effettuato in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale per la determinazione del risarcimento devono essere considerati solo gli elementi retributivi rientranti nella normale retribuzione, e che pertanto sono esclusi gli istituti retributivi che hanno come presupposto l'effettivo svolgimento della prestazione, quali l'indennità dovuta per festività soppresse, permessi retribuiti e per riduzione dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. n. 5624/2000, n. 13953/2000). Sulla scorta di tali indicazioni, dei cedolini in atti e del CCNL, anch'esso in atti, il consulente ha calcolato la somma spettante al ricorrente in euro 160.834,20. L'indennità sostitutiva della reintegra, pari a 15 volte la retribuzione globale di fatto rilevata dalla busta paga riferita alla mensilità di gennaio 2012 ammonta a € 26.741,70. Il c.t.u. ha compiutamente risposto alla contestazione formulata da circa CP_1
l'inserimento della voce “mensilizzazione” nel calcolo della retribuzione globale di fatto. Per quanto riguarda la voce di retribuzione “mensilizzazione” ha fatto rilevare come l'istituto sia stato previsto dall'art.3 del CCNL delle aziende metalmeccaniche industriali in favore dei lavoratori in forza al 31/12/2008, con una maturazione in ratei fissi mensili ed erogazione in unica soluzione nel mese di dicembre dell'anno di maturazione: si tratta di una voce di retribuzione fissa a maturazione mensile, pertanto rientrante nella retribuzione globale di fatto, come avviene per la tredicesima mensilità; a fugare ogni diversa interpretazione è intervenuto direttamente il datore di lavoro inserendo l'istituto in questione nella testata del cedolino paga, tra le voci fisse della retribuzione. Per quanto riguarda, invece, il mancato assorbimento del superminimo, il Consulente ha sottolineato come l'istituto sia in linea di principio assorbibile da successivi aumenti retributivi contrattuali, salvo che la contrattazione collettiva stabilisca che l'aumento retributivo non assorba i superminimi individuali goduti dai lavoratori, o il contratto individuale contenga la clausola che preveda la natura non “assorbibile” del superminimo, o che la non assorbibilità discenda da un comportamento concludente del datore di lavoro che abbia, in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi, adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento; quest'ultima fattispecie è quella che si è verificata nel caso in questione: dall'analisi delle buste paga riferite alle mensilità di settembre 2009 e settembre 2013 si nota come, pur essendo stati applicati aumenti contrattuali che hanno portato la paga base da € 1.400,56 a € 1.528,32, l'importo del superminimo non è stato ridotto, ma è rimasto a € 100,00. In ogni caso, secondo i conteggi formulati dal dott. in seguito all'invito del Per_1
Tribunale ad integrare il conteggio tenendo conto della assorbibilità del superminimo, in concreto, la quantificazione dell'indennità sostitutiva della reintegra non subisce alcuna modifica rispetto al calcolo già effettuato, non essendo influenzata dal mancato assorbimento del superminimo. La somma risultante dall'integrazione peritale viene, conseguentemente, posta alla base della presente statuizione. Essa, invero, risulta redatta secondo le indicazioni stabilite dal Giudice all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base dei parametri contrattuali desumibili dalla contrattazione collettiva ed in aderenza a quanto evincibile dalle buste paga in atti. Alla somma di euro 160.834,20 devono, poi, essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria come per legge, secondo il calcolo effettuato dal c.t.u. ma operato sulla somma ridotta dell'aliunde perceptum e quindi non utilizzabile in sentenza per le ragioni che verranno spiegate al punto successivo. 3. Per quanto riguarda l'eccezione di sottrazione, dal quantum del risarcimento dovuto, dell'aliunde perceptum o percipiendum, non possono essere condivise le difese della resistente tese ad ottenere la decurtazione, rispetto all'indennità risarcitoria così delineata, dell'aliunde perceptum e percipiendum, in quanto la questione risulta già coperta dal giudicato formatosi sul punto per effetto della sentenza n. 7274/2022 della Corte di Cassazione. La Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato proprio da CP_1 avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso di cui in questa sede si chiede la quantificazione, ha così statuito: “La censura articolata con l'ottavo motivo di ricorso è fondata nel senso che effettivamente la Corte di merito ha omesso di pronunziare sulla eccezione di aliunde perceptum e percípiendum che parte ricorrente dimostra essere stata ritualmente formulata in primo grado e reiterate in seconde cure (v. ricorso per cassazione , pag. 72). Tanto premesso, occorre rilevare che le allegazioni in fatto, per come concretamente formulate, non appaiono idonee per la loro genericità a fondare l'accoglimento della eccezione medesima stante gli oneri di allegazione a riguardo a carico dell'eccipiente (Cass. n. 17776/ 2016) - oneri in concreto non assolti- e la ulteriore considerazione, in relazione alla istanza della società di acquisire informazioni scritte presso l'INPS e da ex art. 213 cod. proc. civ., della inammissibilità di richieste a fini meramente esplorativi allorquando neppure la parte istante deduce elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass. n. 24971/12019, Cass. 31575/ 2018). Da tutto quanto sopra scaturisce che pur in presenza dell'accertata omessa pronunzia su un motivo di gravame ritualmente dedotto non si dispone la cassazione con rinvio della decisione sul punto avendo questa Corte chiarito che alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 2731/ 2017„ Cass. n. 2168/2015)” (cfr. Cass. n. 7274/2022 in atti). La Corte di Cassazione, dunque, investita dell'esame dell'omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla eccezione di aliunde perceptum o percipiendum, ne ha rilevato la rituale proposizione ma, anziché cassare con rinvio la sentenza impugnata, in ragione dei principi richiamati, si è pronunciata nel merito, rigettando l'eccezione in quanto genericamente formulata. Ne consegue che la questione, in quanto già proposta nel giudizio di accertamento e rigettata con sentenza definitiva, è preclusa all'esame di questo giudice in sede di quantificazione, pena una inammissibile violazione del giudicato. Sono irrilevanti nel caso di specie le argomentazioni formulate da è vero che il CP_1 risarcimento del danno, ivi compreso quello per il licenziamento ingiustificato, andrebbe commisurato al pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore, previa utilizzazione, come parametro di riferimento, della sua retribuzione globale di fatto, suscettibile però di essere ridimensionata o aumentata alla stregua dei principi civilistici (artt. 1223 e ss. c.c.), che non consentono né arricchimenti ingiustificati né ristori patrimoniali di pregiudizi comunque addebitabili alla colpa del creditore o alla sua mancata diligenza (art. 1227 c.c.), ma sul punto la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ritenendo l'eccezione originariamente proposta sull'aliunde perceptum o percipiendum formulata in maniera eccessivamente generiche in punto di allegazioni in fatto. Costituirebbe una surrettizia violazione del giudicato già intervenuto sulla questione consentire a parte resistente di sollevare utilmente, in questa fase, atta a determinare il quantum del risarcimento secondo i risultati di un primo processo le cui statuizioni sono coperte dal giudicato, l'eccezione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della società resistente, e liquidate come in dispositivo nella misura minima del parametro. Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che l'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente per effetto della sentenza n. 128/2018 della Corte di Appello di Campobasso è pari ad euro 160.834,20, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda come per legge, nonché di euro 26.741,70 a titolo di indennità sostituiva della reintegra, oltre interessi dall'opzione esercitata;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
6.699,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione;
- condanna al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Isernia, il 27.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio