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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20\10\1967, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Filiaci del Foro di Vicenza
-ricorrente-
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19\01\1969, residente a [...], contumace
-resistente-
e con l'intervento del
1 , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: Come da ricorso.
Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi, e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data anno 1990, parte 2 serie A, numero 39,
annotato nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI)
il 01/05/1990 tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bassano del Grappa, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, I.V.A. 22% se dovuta e successive spese occorrende.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 22.1.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Bassano del Grappa l'1.5.1990; che Controparte_1
dall'unione era nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che, con decreto dell'8.5.2013, il
Tribunale di Bassano del Grappa aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Benché ritualmente citata la resistente non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 13.5.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui
2 all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva il ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è
meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data della comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa dell'8.5.2013 e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte ricorrente all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte resistente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Bassano del Grappa l'1.5.1990;
[...] Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.33, parte II, serie A, anno 1990;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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