Articolo 110 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 109Articolo 111
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15 marzo 1968
Art. 110.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1968, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968