Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1619/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1485/2020 del Tribunale di Nola depositata in data 16/10/2020, vertente
TRA
, nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1
, e C.F._1
, nata il [...] a [...] Parte_2
(NA), C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Stella Carillo
APPELLANTI
E con sede e direzione generale in Milano, Controparte_1
Piazza del Calendario 3, capitale sociale € 412.153.993,80, c.f./p.iva
Pagina 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Profumo
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 277/2015 il Tribunale di Nola ingiungeva a e a , nonché alla società il Parte_1 Parte_2 Controparte_2
pagamento, in favore della di Euro 520.623,79, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il predetto
[...] Controparte_2
decreto ingiuntivo sulla base di vari motivi. In primo luogo disconoscevano la documentazione depositata dalla controparte in sede monitoria;
nel merito eccepivano l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, nonché la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa, per frode alla legge, nonché per simulazione. Quanto alle fideiussioni, ne eccepivano la nullità per violazione dell'art. 1956 c.c..
Per tali motivi chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione; con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la totale Controparte_1
infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone l'integrale rigetto con conseguente conferma del provvedimento monitorio e vittoria di spese di lite.
Pagina 2 Nel corso del giudizio, con ordinanza del 29.1.2019, il giudice istruttore, preso atto del fallimento della società dichiarava l'interruzione CP_2
del processo che proseguiva nei confronti degli altri due opponenti.
All'esito dell'istruzione meramente documentale, il Tribunale di Nola, con la sentenza in epigrafe indicata, così decideva:
“- Rigetta l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 277/2015 emesso nei confronti di Pt_1
e , dichiarandolo esecutivo;
[...] Parte_2
- Condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 20.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico degli opponenti”.
Con atto di appello notificato in data 9.4.2021, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1485/2020 del
[...]
Tribunale di Nola, ed hanno rilevato, preliminarmente, l'illegittimità e, comunque, l'erroneità della sentenza per non aver il primo giudice computato la penale di estinzione anticipata del mutuo nel calcolo relativo al superamento del tasso soglia.
Con il secondo motivo di appello, hanno rilevato l'illegittimità e, comunque, l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto del costo occulto insito nell'utilizzo del regime composto degli interessi ai fini del calcolo del tasso usurario.
Con il terzo motivo di appello hanno rilevato l'illegittimità e, comunque, erroneità della sentenza per non aver accolto l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento stipulato con l'unico scopo di ripristinare debiti
Pagina 3 maturati dalla di nei confronti Controparte_2 Controparte_3
dell'Istituto di Credito mutuante.
Tanto dedotto, e hanno chiesto, in riforma Parte_1 Parte_2
dell'impugnata sentenza, le seguenti conclusioni:
a) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto ogni domanda formulata dalla nei confronti dei sig.ri e Controparte_1 Parte_1
emanando all'uopo ogni provvedimento Parte_2
conseguenziale e di legge;
b) condannare la al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la rilevando l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
L'adita Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
1. Con il primo motivo di gravame, la difesa degli appellanti censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, ai fini del superamento del tasso soglia, gli oneri derivanti dalla clausola penale relativa alla commissione per l'estinzione anticipata del contratto.
Assumono gli appellanti che anche detti oneri costituiscono costi fissi che devono essere ricompresi nel calcolo del TEG, anche per effetto della disposizione dell'art. 644 c.p. che attribuisce rilevanza, in maniera
Pagina 4 omnicomprensiva, a tutte le voci economiche collegate all'operazione di credito.
La decisione del Tribunale è pienamente conforme all'attuale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi " (Cass. n. 7352 del 07/03/2022)
Si è acutamente osservato, a sostegno di detta conclusione, che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, insita nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di
Pagina 5 rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale.
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono, poi, dal calcolo del TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità, di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito (cfr.
Cass. 19/03/2025, n.7384; 10/01/2025, n. 690; 08/07/2024, n.18497; Corte appello Ancona 17/01/2024, n.98).
Dall'applicazione dei summenzionati principi al caso che ci occupa, ne deriva che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la commissione di estinzione anticipata tra i costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi.
Con la conseguenza che devono essere confermate le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato in primo grado, non contestate dagli appellanti, secondo
Pagina 6 cui, escludendo la penale per estinzione anticipata, gli interessi corrispettivi praticati (4,388%) risultano decisamente inferiori al tasso soglia (17,65%).
2. Con il secondo motivo, gli appellanti hanno rilevato l'illegittimità e, comunque, l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto, ai fini del calcolo del tasso usurario, del costo “occulto” insito nell'utilizzo del regime composto degli interessi, quale quello del piano di ammortamento cd. alla francese applicato al mutuo in oggetto.
Al riguardo, è stato chiarito in giurisprudenza che il cd. metodo di ammortamento "alla francese'', volto ad assicurare una rata di mutuo uguale e costante nel tempo, comporta che gli interessi computati in ogni singola rata vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi già determinati. In sostanza, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce ed unicamente di essi, naturalmente con riferimento alla attuale sorta capitale ed alla durata residua del finanziamento. Tale importo per interessi maturati viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere una parte del capitale che quindi progressivamente si riduce limitatamente a tale quota.
Ciò non comporta, pertanto, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse
Pagina 7 viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo. Una volta che l'interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo,
è dunque preclusa.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 15130 del
29/05/2024 -, ha avallato questa interpretazione ritenendo la legittimità e l'assenza di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente.
Nella medesima sentenza si afferma, altresì, il principio di determinatezza di tali interessi in relazione al meccanismo di calcolo, applicazione ed operatività degli stessi, escludendosi pertanto la nullità dei medesimi anche sotto tale profilo e per difetto di forma scritta.
Ancora di recente, la Suprema Corte, nelle sentenze del 19/03/2025 n.7382
e del 19/03/2025 n.7382, ha ribadito che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca
Pagina 8 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Di conseguenza il meccanismo restitutorio dell'ammortamento alla francese non implica capitalizzazione infrannuale degli interessi e non "maschera" alcuna forma di usura.
Ne discende, pertanto, la piena legittimità dell'applicazione degli interessi operata dalla Banca in relazione al finanziamento per cui è causa, con conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.
3. Con il terzo motivo, gli appellanti hanno rilevato l'illegittimità e, comunque, l'erroneità della sentenza per non aver accolto l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento stipulato con l'unico scopo di ripristinare debiti maturati dalla società nei confronti dell'Istituto CP_2
di Credito mutuante.
Le questioni che si pongono al riguardo si concentrano, in buona sostanza, nella domanda se il c.d. mutuo solutorio possa effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 05/03/2025, n.5841, hanno risposto positivamente ad entrambi i dubbi.
Hanno osservato che il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo: esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo, diverso dal mutuo di scopo.
Pagina 9 La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. anche Cass. n.
26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla
L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
Né, ancora, può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio.
Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune.
La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata, posto che, nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo.
Nella fattispecie, poi, come esattamente rilevato dal primo giudice, non è stata neppure dedotta l'illegittimità dell'esposizione debitoria della derivante dal conto corrente di corrispondenza in atto tra detta CP_2
società e la Banca mutuante, che parte istante avrebbe inteso ripianare con la provvista derivante dal contratto di mutuo, di guisa che nemmeno sotto questo aspetto potrebbe configurarsi una illiceità derivata del medesimo contratto di finanziamento.
Pagina 10 L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario è risultato, in definitiva, giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.
4. Conclusivamente, tutti i motivi di appello devono essere disattesi e deve, pertanto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 26.001 ad
€ 52.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1485/2020 del
Tribunale di Nola depositata in data 16/10/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore della che liquida in Controparte_1
complessivi € 18.511,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Pagina 11 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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