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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26527/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 15682 del 2022, pubblicata in data 3 maggio
2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14, (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via L. Caldieri n. 88 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Gualtiero Zenone (C.F ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli alla via Armando Diaz n. 11
appellata NONCHE'
(C.F. Controparte_2 C.F._4
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione qualificato ex art. 615 1° co. c.p.c. conveniva in giudizio CP_2 Controparte_2
l' nonché la presso l'ufficio del giudice di pace di Parte_1 Controparte_1
Napoli. L'attore sosteneva di aver appreso, a seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071
2019 0027636056000 limitatamente al ruolo 2018/11534 facente riferimento a contravvenzioni al codice della strada per l'importo complessivo di € 2.368,12. Premessa l'ammissibilità dell'azione, l'attore sosteneva l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'ente impositore, non essendo mai stata notificati la cartella di pagamento, il prodromico verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada, né alcun altro atto successivo, connesso o consequenziale previsto dalla legge;
in subordine, evidenziava nel merito l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorso il termine quinquennale entro il quale l'ente impositore avrebbe dovuto esigere il credito. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del dedotto fatto estintivo, con conseguente annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' resistendo all'opposizione proposta chiedendo di accertare e dichiarare Parte_1
l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., lamentando altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella con conseguente richiesta di rigetto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese. Rimaneva contumace la Controparte_3 Il giudice di pace di Napoli con sentenza n 15682/2022 accoglieva la domanda ordinando l'annullamento della cartella esattoriale n. 071 2019 0027636056000 e condannando l' al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso in fatto, l' ha proposto gravame al fine di ottenerne Parte_3
l'integrale riforma, lamentando, in particolare, la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna,
stante la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite. Si è costituita la chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la riforma Controparte_1
della sentenza del giudice di prime cure. sebbene ritualmente citato, rimaneva Controparte_2
contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di
finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti,
individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'appellato che ha chiesto in primo grado di giudizio Controparte_2
l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Napoli n. 15682 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_2
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il.20 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26527/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 15682 del 2022, pubblicata in data 3 maggio
2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14, (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via L. Caldieri n. 88 presso lo studio C.F._1
dell'avv. Gualtiero Zenone (C.F ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli alla via Armando Diaz n. 11
appellata NONCHE'
(C.F. Controparte_2 C.F._4
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione qualificato ex art. 615 1° co. c.p.c. conveniva in giudizio CP_2 Controparte_2
l' nonché la presso l'ufficio del giudice di pace di Parte_1 Controparte_1
Napoli. L'attore sosteneva di aver appreso, a seguito del rilascio di estratto di ruolo, di un proprio presunto debito verso l'agente della riscossione derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071
2019 0027636056000 limitatamente al ruolo 2018/11534 facente riferimento a contravvenzioni al codice della strada per l'importo complessivo di € 2.368,12. Premessa l'ammissibilità dell'azione, l'attore sosteneva l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'ente impositore, non essendo mai stata notificati la cartella di pagamento, il prodromico verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada, né alcun altro atto successivo, connesso o consequenziale previsto dalla legge;
in subordine, evidenziava nel merito l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorso il termine quinquennale entro il quale l'ente impositore avrebbe dovuto esigere il credito. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del dedotto fatto estintivo, con conseguente annullamento della cartella e con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' resistendo all'opposizione proposta chiedendo di accertare e dichiarare Parte_1
l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., lamentando altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella con conseguente richiesta di rigetto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese. Rimaneva contumace la Controparte_3 Il giudice di pace di Napoli con sentenza n 15682/2022 accoglieva la domanda ordinando l'annullamento della cartella esattoriale n. 071 2019 0027636056000 e condannando l' al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso in fatto, l' ha proposto gravame al fine di ottenerne Parte_3
l'integrale riforma, lamentando, in particolare, la palese e manifesta illogicità della sentenza di condanna,
stante la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite. Si è costituita la chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto la riforma Controparte_1
della sentenza del giudice di prime cure. sebbene ritualmente citato, rimaneva Controparte_2
contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di
finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti,
individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può
impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'appellato che ha chiesto in primo grado di giudizio Controparte_2
l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto,
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Napoli n. 15682 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_2
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il.20 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale Firma digitale