Articolo 4 della Legge 2 aprile 1958, n. 332
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1958
Art. 4.
L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;
e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
g) un membro designato dal Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo, di cui all'art. 7, scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma del medesimo articolo;
h) il rettore dell'Universita' statale di Milano o un professore ordinario da lui designato;
i) il direttore del Politecnico di Milano o un professore da lui designato;
l) il direttore del museo.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti ed un segretario che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.
I vice presidenti sostituiscono il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958
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