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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2452/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2452\2019 promossa da: sito in Foggia alla via Labriola n.19 (c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Fabio Marseglia e Gianluca Daniele, elettivamente domiciliato in Foggia, al viale
I° Maggio n. 27; attore contro
CP_2
convenuto contumace motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Foggia alla via Labriola Controparte_1
n.19 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia nella sua qualità di ex amministratore CP_2
del condominio sino a gennaio 2018, deducendo:
-il cattivo ed illegittimo esercizio dell'incarico di amministratore di condominio, evidenziatosi nel
2017;
- disordine contabile;
-mancata predisposizione dei bilanci di esercizio e preventivi;
-riscossione delle quote condominiali in modo difforme dalle modalità prescritte dalla legge 220\2012 e mancato riversamento delle stesse nel conto corrente intestato al condominio;
-mancato pagamento in favore dell'amministrazione comunale della tassa di occupazione di suolo pubblico negli anni dal 2011 al 2017;
-mancato recupero di crediti condominiali;
pagina 1 di 5 -incameramento delle somme riscosse e non riversate ai terzi creditori o ai condomini qualificabile come appropriazione indebita, per un totale di € 36.240,00.
Il ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di: “a) Accertare e dichiarare che il CP_1 convenuto ha gravemente violato le prescrizioni inerenti gli obblighi dell'amministratore di condominio e in specie di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c.; b) accertare e dichiarare che il convenuto ha incamerato e trattenuto indebitamente somme di proprietà e pertinenza della collettività condominiale, in una misura non inferiore ad € 36.240,00 o nella misura maggiore quale essa risulta evidenziata dalla documentazione riversata e dalle risultanze della espletata istruttoria;
c) accertare e dichiarare altresì che il convenuto ha omesso di riscuotere, del tutto ingiustificatamente e nel corso degli anni, contributi dovuti da condomini morosi per un importo non inferiore ad € 13.157,00, rendendo altresì impossibile il recupero di essi e la stessa identificazione dei debitori;
d) condannare pertanto e conseguentemente il convenuto alla refusione del danno in tal modo cagionato ed alla ripetizione di tutto quanto indebitamente incamerato in violazione degli obblighi inerenti al mandato conferitogli”.
Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, né è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale a mezzo di , il quale Testimone_1 ha dichiarato: “Capitolo O (La controversia è stata definita con un accordo transattivo in forza del quale la lite sarebbe stata definitivamente conciliata attraverso la corresponsione, ad opera dei signori
della complessiva somma di euro 14.486,41), memoria del 15\02\2021: confermo”; “Capitolo Per_1
P (I signori hanno corrisposto la somma di euro 14.486,41 a tacitazione di ogni pretesa e in Per_1 tal modo definito la controversia intercorrente con la controparte condominiale), non ricordo”;
“Capitolo Q (La somma di euro 14.486,41 è stata incamerata, nell'interesse e per conto del
dall'allora amministratore pro tempore signor , non saprei CP_1 CP_1 CP_2 dirlo”.
L'attore ha concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito spiegati.
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018).
Inoltre, ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art.
pagina 2 di 5 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non è sindacabile in sede di legittimità purché adeguatamente e congruamente motivata. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6181 del 13 marzo 2009).
Nel caso si specie, l'amministratore di condominio già contumace, non si è presentato, CP_2 senza alcun giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferitogli sulle seguenti testuali circostanze: “ a) EL ha ricoperto l'incarico di amministratore del condominio CP_1
sito in Foggia alla via Labriola 19, c.f. , sino al gennaio del 2018; b) EL, in
[...] P.IVA_2
qualità di amministratore dello stabile, ha omesso di predisporre, in relazione agli esercizi 2016, 2017,
e 2018, i documenti di bilancio, sia preventivo che consuntivo;
c) EL ha riscosso, sin dal suo insediamento, le quote di contribuzione relative alle gestioni ordinaria e straordinaria pressoché esclusivamente ottenendone il pagamento in contanti;
d) EL ha omesso di riversare le somme riscosse in contanti, nel corso della Sua gestione, sul conto corrente di corrispondenza intestato al CP_1
ed attivato presso nella filiale di Foggia al viale Ofanto 198 C;
e) EL ha riscosso Controparte_3
dai condomini, nel corso della Sua gestione, la somma di euro 6.029 da destinarsi alla effettuazione di lavori di manutenzione sullo stabile e su taluni cornicioni dello stesso, senza che detta somma venisse impiegata per la realizzazione delle previste opere, né ha proceduto ad appaltare alcunché a tale scopo;
f) EL ha incamerato, nel corso della Sua gestione, nell'interesse del condominio, ed a seguito di accordo transattivo, pervenuto ad estinzione di una lite intercorsa tra gli attori ed un condomino, signor una somma pari ad euro 14.486,41, importo questo da distribuire ai condomini, e Persona_2
invece pressoché integralmente trattenuto dallo stesso convenuto, e mai riversato nelle casse condominiali;
g) EL ha proceduto, nel corso della Sua gestione, alla riscossione, presso i condomini, delle quote da destinarsi al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell'amministrazione comunale
a titolo di tassa per l'occupazione del suolo pubblico, senza destinare alcunché di quanto riscosso a tacitazione delle pretese a tal titolo avanzate dall'amministrazione stessa;
h) EL ha omesso, nel corso della Sua gestione, di riscuotere presso taluni condomini morosi importi dovuti a titolo di contributi, ordinari e straordinari, per un ammontare complessivo pari ad euro 13.157,52; i) EL ha consegnato in data 16/01/2018, all'amministratore subentrante, signora , in sede di passaggio di Controparte_4
Pt_ consegne, un verbale, e documentazione allegata, da predisposto e sottoscritto, nel quale comunicava al nuovo amministratore che vi erano crediti del condominio verso comproprietari morosi pari ad euro 13.157,52, nonché di aver incamerato euro 6.029 da destinarsi alla effettuazione di lavori
pagina 3 di 5 di manutenzione sullo stabile e su taluni cornicioni dello stesso, invece mai impiegati a tal fine, e che aveva incassato nell'interesse del condominio, ed a seguito di accordo transattivo, pervenuto ad estinzione di una lite intercorsa tra gli attori ed un condomino, signor una somma pari ad Persona_2
Pt_ euro 14.486,41, importo questo da distribuire ai condomini, e invece pressoché integralmente da trattenuto e mai riversato nelle casse condominiali;
j) EL rappresentava, in sede di passaggio di consegne, che le somme da Lei incassate a seguito della transazione e ancora da distribuirsi, ammontavano ad euro 9.728,02; k) EL ha consegnato all'amministratrice subentrante, in sede di Pt_ passaggio di consegne, una serie di ricevute riportanti pagamenti effettuati dai condomini, e da quietanzati, somme per euro 79.229,70, in relazione all'esercizio 2016, ed euro 38.679,30 in relazione all'esercizio 2017, senza che questi importi abbiano poi formato oggetto di impiego nell'adempimento di obbligazioni maturate a carico del condominio, e senza che essi siano stati riversati nel conto corrente di corrispondenza attivo presso nella filiale di Viale Ofanto 198 C, in Controparte_3
Foggia; l) EL ha omesso di rivelare alla nuova amministratrice i nominativi dei condomini morosi;
m) Alla cessazione del Suo incarico non risultava corrisposto dal Condominio attore, in relazione agli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, quanto dovuto nei confronti dell'amministrazione comunale a titolo di tassa di occupazione di suolo pubblico, sebbene EL, in relazione ai medesimi esercizi, avesse proceduto alla riscossione presso gli amministrati delle quote a tal fine destinate”.
L'attore, da parte sua, ha depositato, a corredo della propria domanda, documentazione idonea a fare ritenere fondata la domanda.
Ci si riferisce in particolare a:
- documentazione spese di gestione 2016 e 2017; 2) Ricevute e quietanze esercizi 2016 e 2017; 3)
Prospetto rateizzazione “debitoria Cosap” relativa agli anni dal 2011 al 2017 redatta da
IC Servizi s.r.l. ; 4) Verbale di passaggio di consegne e prospetti allegati del 16\01\2018;
5) estratti di conto corrente intestato al e relativi agli anni dal 2014 al 2017; 6) CP_1
copia elaborazione pagamenti dei singoli condomini relativamente al periodo dal 2016 al 2017;
7) copia debitoria del Condominio nei confronti del Comune di Foggia a titolo di COSAP elaborata da IC Servizi srl relativamente al periodo dal 2011 al 2017; 8) copia verbale
“passaggio di consegne” del 16\01\2018, dal quale emerge un debito del nei CP_1 confronti dei condomini di € 13.157,52; 9) copie delle ricevute dei versamenti effettuati dai condomini in favore del Condominio riferibili, per la maggiore parte, agli anni dal 2014 al
2017.
Tale documentazione non è stata contestata da né in via stragiudiziale né in via CP_2
giudiziale.
pagina 4 di 5 Quindi, dall'esame della documentazione depositata dall'attore, dalla contumacia e dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, può desumersi la fondatezza delle allegazioni spiegate dall'attore nell'atto di citazione.
In merito alla domanda di risarcimento danni formulata dall'attore, si ritiene che la stessa possa essere accolta limitatamente al mancato recupero da parte di nella sua qualità di ex CP_2
amministratore del Condominio attore, nei confronti di alcuni condomini morosi di somme a titolo di contributi ordinari e straordinari, risultanti dal verbale di passaggio di consegna sottoscritto anche dal convenuto e pari ad € 13.157,52, cui andrà commisurato il quantum di danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore del CP_2 Controparte_1
sito in Foggia alla via Labriola n.19 della somma di € 36.240,00, oltre interessi dalla domanda al
[...]
soddisfo;
-condanna al risarcimento del danno in favore del attore nella misura di € CP_2 CP_1
13.157,52, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto contumace al pagamento in favore dell'attore delle spese e dei compensi di giudizio di che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 27 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2452\2019 promossa da: sito in Foggia alla via Labriola n.19 (c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Fabio Marseglia e Gianluca Daniele, elettivamente domiciliato in Foggia, al viale
I° Maggio n. 27; attore contro
CP_2
convenuto contumace motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Foggia alla via Labriola Controparte_1
n.19 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia nella sua qualità di ex amministratore CP_2
del condominio sino a gennaio 2018, deducendo:
-il cattivo ed illegittimo esercizio dell'incarico di amministratore di condominio, evidenziatosi nel
2017;
- disordine contabile;
-mancata predisposizione dei bilanci di esercizio e preventivi;
-riscossione delle quote condominiali in modo difforme dalle modalità prescritte dalla legge 220\2012 e mancato riversamento delle stesse nel conto corrente intestato al condominio;
-mancato pagamento in favore dell'amministrazione comunale della tassa di occupazione di suolo pubblico negli anni dal 2011 al 2017;
-mancato recupero di crediti condominiali;
pagina 1 di 5 -incameramento delle somme riscosse e non riversate ai terzi creditori o ai condomini qualificabile come appropriazione indebita, per un totale di € 36.240,00.
Il ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di: “a) Accertare e dichiarare che il CP_1 convenuto ha gravemente violato le prescrizioni inerenti gli obblighi dell'amministratore di condominio e in specie di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c.; b) accertare e dichiarare che il convenuto ha incamerato e trattenuto indebitamente somme di proprietà e pertinenza della collettività condominiale, in una misura non inferiore ad € 36.240,00 o nella misura maggiore quale essa risulta evidenziata dalla documentazione riversata e dalle risultanze della espletata istruttoria;
c) accertare e dichiarare altresì che il convenuto ha omesso di riscuotere, del tutto ingiustificatamente e nel corso degli anni, contributi dovuti da condomini morosi per un importo non inferiore ad € 13.157,00, rendendo altresì impossibile il recupero di essi e la stessa identificazione dei debitori;
d) condannare pertanto e conseguentemente il convenuto alla refusione del danno in tal modo cagionato ed alla ripetizione di tutto quanto indebitamente incamerato in violazione degli obblighi inerenti al mandato conferitogli”.
Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, né è comparso per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale a mezzo di , il quale Testimone_1 ha dichiarato: “Capitolo O (La controversia è stata definita con un accordo transattivo in forza del quale la lite sarebbe stata definitivamente conciliata attraverso la corresponsione, ad opera dei signori
della complessiva somma di euro 14.486,41), memoria del 15\02\2021: confermo”; “Capitolo Per_1
P (I signori hanno corrisposto la somma di euro 14.486,41 a tacitazione di ogni pretesa e in Per_1 tal modo definito la controversia intercorrente con la controparte condominiale), non ricordo”;
“Capitolo Q (La somma di euro 14.486,41 è stata incamerata, nell'interesse e per conto del
dall'allora amministratore pro tempore signor , non saprei CP_1 CP_1 CP_2 dirlo”.
L'attore ha concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito spiegati.
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018).
Inoltre, ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art.
pagina 2 di 5 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non è sindacabile in sede di legittimità purché adeguatamente e congruamente motivata. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6181 del 13 marzo 2009).
Nel caso si specie, l'amministratore di condominio già contumace, non si è presentato, CP_2 senza alcun giustificato motivo, per rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferitogli sulle seguenti testuali circostanze: “ a) EL ha ricoperto l'incarico di amministratore del condominio CP_1
sito in Foggia alla via Labriola 19, c.f. , sino al gennaio del 2018; b) EL, in
[...] P.IVA_2
qualità di amministratore dello stabile, ha omesso di predisporre, in relazione agli esercizi 2016, 2017,
e 2018, i documenti di bilancio, sia preventivo che consuntivo;
c) EL ha riscosso, sin dal suo insediamento, le quote di contribuzione relative alle gestioni ordinaria e straordinaria pressoché esclusivamente ottenendone il pagamento in contanti;
d) EL ha omesso di riversare le somme riscosse in contanti, nel corso della Sua gestione, sul conto corrente di corrispondenza intestato al CP_1
ed attivato presso nella filiale di Foggia al viale Ofanto 198 C;
e) EL ha riscosso Controparte_3
dai condomini, nel corso della Sua gestione, la somma di euro 6.029 da destinarsi alla effettuazione di lavori di manutenzione sullo stabile e su taluni cornicioni dello stesso, senza che detta somma venisse impiegata per la realizzazione delle previste opere, né ha proceduto ad appaltare alcunché a tale scopo;
f) EL ha incamerato, nel corso della Sua gestione, nell'interesse del condominio, ed a seguito di accordo transattivo, pervenuto ad estinzione di una lite intercorsa tra gli attori ed un condomino, signor una somma pari ad euro 14.486,41, importo questo da distribuire ai condomini, e Persona_2
invece pressoché integralmente trattenuto dallo stesso convenuto, e mai riversato nelle casse condominiali;
g) EL ha proceduto, nel corso della Sua gestione, alla riscossione, presso i condomini, delle quote da destinarsi al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell'amministrazione comunale
a titolo di tassa per l'occupazione del suolo pubblico, senza destinare alcunché di quanto riscosso a tacitazione delle pretese a tal titolo avanzate dall'amministrazione stessa;
h) EL ha omesso, nel corso della Sua gestione, di riscuotere presso taluni condomini morosi importi dovuti a titolo di contributi, ordinari e straordinari, per un ammontare complessivo pari ad euro 13.157,52; i) EL ha consegnato in data 16/01/2018, all'amministratore subentrante, signora , in sede di passaggio di Controparte_4
Pt_ consegne, un verbale, e documentazione allegata, da predisposto e sottoscritto, nel quale comunicava al nuovo amministratore che vi erano crediti del condominio verso comproprietari morosi pari ad euro 13.157,52, nonché di aver incamerato euro 6.029 da destinarsi alla effettuazione di lavori
pagina 3 di 5 di manutenzione sullo stabile e su taluni cornicioni dello stesso, invece mai impiegati a tal fine, e che aveva incassato nell'interesse del condominio, ed a seguito di accordo transattivo, pervenuto ad estinzione di una lite intercorsa tra gli attori ed un condomino, signor una somma pari ad Persona_2
Pt_ euro 14.486,41, importo questo da distribuire ai condomini, e invece pressoché integralmente da trattenuto e mai riversato nelle casse condominiali;
j) EL rappresentava, in sede di passaggio di consegne, che le somme da Lei incassate a seguito della transazione e ancora da distribuirsi, ammontavano ad euro 9.728,02; k) EL ha consegnato all'amministratrice subentrante, in sede di Pt_ passaggio di consegne, una serie di ricevute riportanti pagamenti effettuati dai condomini, e da quietanzati, somme per euro 79.229,70, in relazione all'esercizio 2016, ed euro 38.679,30 in relazione all'esercizio 2017, senza che questi importi abbiano poi formato oggetto di impiego nell'adempimento di obbligazioni maturate a carico del condominio, e senza che essi siano stati riversati nel conto corrente di corrispondenza attivo presso nella filiale di Viale Ofanto 198 C, in Controparte_3
Foggia; l) EL ha omesso di rivelare alla nuova amministratrice i nominativi dei condomini morosi;
m) Alla cessazione del Suo incarico non risultava corrisposto dal Condominio attore, in relazione agli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, quanto dovuto nei confronti dell'amministrazione comunale a titolo di tassa di occupazione di suolo pubblico, sebbene EL, in relazione ai medesimi esercizi, avesse proceduto alla riscossione presso gli amministrati delle quote a tal fine destinate”.
L'attore, da parte sua, ha depositato, a corredo della propria domanda, documentazione idonea a fare ritenere fondata la domanda.
Ci si riferisce in particolare a:
- documentazione spese di gestione 2016 e 2017; 2) Ricevute e quietanze esercizi 2016 e 2017; 3)
Prospetto rateizzazione “debitoria Cosap” relativa agli anni dal 2011 al 2017 redatta da
IC Servizi s.r.l. ; 4) Verbale di passaggio di consegne e prospetti allegati del 16\01\2018;
5) estratti di conto corrente intestato al e relativi agli anni dal 2014 al 2017; 6) CP_1
copia elaborazione pagamenti dei singoli condomini relativamente al periodo dal 2016 al 2017;
7) copia debitoria del Condominio nei confronti del Comune di Foggia a titolo di COSAP elaborata da IC Servizi srl relativamente al periodo dal 2011 al 2017; 8) copia verbale
“passaggio di consegne” del 16\01\2018, dal quale emerge un debito del nei CP_1 confronti dei condomini di € 13.157,52; 9) copie delle ricevute dei versamenti effettuati dai condomini in favore del Condominio riferibili, per la maggiore parte, agli anni dal 2014 al
2017.
Tale documentazione non è stata contestata da né in via stragiudiziale né in via CP_2
giudiziale.
pagina 4 di 5 Quindi, dall'esame della documentazione depositata dall'attore, dalla contumacia e dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, può desumersi la fondatezza delle allegazioni spiegate dall'attore nell'atto di citazione.
In merito alla domanda di risarcimento danni formulata dall'attore, si ritiene che la stessa possa essere accolta limitatamente al mancato recupero da parte di nella sua qualità di ex CP_2
amministratore del Condominio attore, nei confronti di alcuni condomini morosi di somme a titolo di contributi ordinari e straordinari, risultanti dal verbale di passaggio di consegna sottoscritto anche dal convenuto e pari ad € 13.157,52, cui andrà commisurato il quantum di danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore del CP_2 Controparte_1
sito in Foggia alla via Labriola n.19 della somma di € 36.240,00, oltre interessi dalla domanda al
[...]
soddisfo;
-condanna al risarcimento del danno in favore del attore nella misura di € CP_2 CP_1
13.157,52, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto contumace al pagamento in favore dell'attore delle spese e dei compensi di giudizio di che si liquidano complessivamente in € 3.809,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 27 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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