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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2024, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 1081/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Fiorella Perna Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1523/23, discussa all'udienza collegiale dell'1.2.2024 e promossa
DA
(c.f. , ) rappresentato e difeso dagli avv.ti GUIDO Parte_1 CodiceFiscale_1
LIVA (c.f. ) e STEFANIA LIVA ed elettivamente domiciliato in RHO, CodiceFiscale_2
VIA CARDINAL FERRARI 109, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. SILVANA MOSTACCHI ( c.f. . ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Via Savarè 1 20122 MILANO, presso l'Avvocatura dell'ente
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare che l'attività di mera locazione svolta dalla società
non costituisce attività commerciale Controparte_2
e non comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
Annullare e revocare l'avviso di addebito n. 368 2022 00119453 61 000 dell sede di Milano Nord, formato il 23.07.2022 e ricevuto in data16.08.2022 CP_1 previa sospensione della sua esecuzione, inaudita altera parte;
CP_
Ordinare all la cancellazione del sig. dalla cassa previdenziale Parte_1
Gestione Commercianti;
Nel merito, in subordine:
1 Accertare e dichiarare la mancanza del carattere della prevalenza dell'attività svolta dal signor
all'interno della società e quindi la Pt_1 Controparte_2 inapplicabilità della imposizione per la Gestione Commercianti;
Annullare e revocare l'avviso di addebito n. 368 2022 00119453 61 000 dell sede di Milano Nord, formato il 23.07.2022 e ricevuto in data16.08.2022 CP_1 previa sospensione della sua esecuzione, inaudita altera parte;
CP_ Ordinare all' la cancellazione del sig. dalla cassa Gestione Commercianti;
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”
PER L'APPELLATO: “ in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.1523/2023 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
In subordine, nel merito, rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito 36820220011945361000 e condannando comunque l'appellante al pagamento in favore dell delle somme CP_1 indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha spiegato opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
368 2022 00119453 61 000, il quale era relativo all'omessa contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per l'anno 2020, nella sua qualità di socio accomandatario della
[...]
Controparte_2
A fondamento dell'opposizione aveva dedotto che la società era proprietaria di un unico Pt_1 appartamento-adibito ad abitazione propria- con annesso box e di un locale commerciale il quale era stato locato fino al 2021; il ricorrente aveva opposto, inoltre, che l'amministrazione della società era stata delegata a un commercialista e che, in ogni caso, la gestione sociale non costituiva la sua attività abituale e prevalente.
Di contro, l'ente convenuto aveva replicato che era iscritto alla Gestione Commercianti Pt_1 sin dal 2000, relativamente all'impresa individuale omonima -esercente attività di bar- e che, nonostante la cessazione di quest'ultima, aveva mantenuto l'iscrizione come socio accomandatario della versando i contributi sino al 2019, sebbene fosse in pensione dal 2018; Controparte_2 inoltre, la società non aveva dipendenti, era inoccupato e, peraltro, nelle dichiarazioni Pt_1 reddituali i quadri RH ed RR erano sempre stati compilati.
Ritenuto che l'attività dell' in seno alla società avesse il carattere dell'abitualità e della Pt_1 prevalenza, il Tribunale ha respinto il ricorso, altresì valorizzando la perdurante iscrizione alla
Gestione Commercianti, anche successivamente alla cessazione, nel 2012, della ditta individuale. Il
2 Tribunale, anzi, ha assunto che l'iscrizione fosse stata mantenuta dall' nella sua qualità di Pt_1 socio accomandatario della della cui amministrazione era evidentemente Controparte_2 investito, senza che avesse rilievo il conferimento della delega al commercialista, che, peraltro, costituiva un atto di gestione. Secondo l'assunto del Tribunale doveva riconoscersi rilevanza al versamento dei contributi sino all'anno 2019, nonostante l'intervenuto pensionamento dell' , mentre le dismissioni di immobili operate nel tempo implicavano “una certa e Pt_1 costante attività propriamente commerciale, sebbene, ad oggi, essa venga proclamata come sospesa”.
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha interposto appello avverso la predetta CP_2 decisione del Tribunale di Milano, deducendo in premessa che la società aveva a sua unica attività la mera locazione del locale commerciale, atteso che l'unico altro immobile di proprietà era utilizzato come abitazione del ricorrente. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame,
l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione del quadro normativo regolante la fattispecie ed ha eccepito che i requisiti di cui all'art. 29 della legge 3 giugno 1975, i quali presiedono all'iscrizione obbligatoria alla Gestione, devono essere coesistenti e contestuali, nonché che la mera titolarità dell'impresa è presupposto insufficiente all'insorgenza dell'obbligo.
L'appellante ha poi proseguito nelle doglianze sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto la natura commerciale dell'attività del tutto erroneamente e sulla mera scorta delle compravendite immobiliari effettuate negli anni 2015 -2016-2018, omettendo di rilevare che, in realtà, da anni, tutta l'attività si riduceva alla locazione di un locale commerciale. La dismissione del patrimonio immobiliare e l'assenza di acquisti costituiva prova della intervenuta cessazione di qualsiasi attività commerciale e il primo giudice ben avrebbe dovuto verificare che i presupposti per l'iscrizione fossero presenti nell'anno 2020, essendo del tutto irrilevante che gli stessi sussistessero nelle annualità precedenti. Inoltre, l'attività relativa all'incasso del canone di locazione del magazzino era priva di rilievo atteso che la locazione di immobili può configurare attività commerciale solo ove sia esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi.
Sotto ulteriore profilo, l'appellante ha rilevato l'insussistenza del requisito dello svolgimento di una attività a favore della società e, ancor di più, dell'abitualità e prevalenza della medesima, sì che, ove anche l'attività avesse natura commerciale, l'assenza dei suddetti requisiti avrebbe impedito l'insorgenza dell'obbligo contributivo. A dire dell'appellante il primo giudice, anziché verificare in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma, si era limitato a mere presunzioni, ricavate dall'osservazione di circostanze negative, come l'assenza di operatività in capo all'altro socio.
Si è costituito l'appellato il quale ha insistito nelle proprie ragioni e nella conformità a diritto dell'impugnata sentenza.
All'udienza dell'1.2.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
3 L'appello merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, dovendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 29, L. n. 160/1975 (Cfr. Cass. n. 2665/2021).
Detta norma ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
La contestuale e congiunta realizzazione delle ipotesi previste dalla legge comporta l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e, in caso di contestazione della sussistenza dei requisiti, l'onere della prova dei presupposti di legge incombe sull'istituto previdenziale.
Diversamente, nel caso in cui l'iscrizione alla Gestione Commercianti sia intervenuta su richiesta dello stesso assicurato che successivamente contesti l'iscrizione, il Collegio ritiene che possa condividersi con il primo giudice l'assunto dell'insorgenza della presunzione di sussistenza dei requisiti divisati dalla norma, ovvero che sia legittimo presumere che l'assicurato partecipasse direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, come dallo stesso dichiarato in sede di iscrizione.
In tale evenienza l'onere probatorio della sussistenza dei presupposti di legge è pertanto assolto CP_ mediante il rilievo della presunzione, in forza della quale l' è esentato da ogni onere probatorio, mentre sull'assicurato grava la prova dell'assenza dei requisiti qualificanti.
Il Collegio rileva che nel caso di specie si è realizzata la seconda delle opzioni sopra divisate e, difatti, l' , iscrittosi volontariamente alla Gestione in qualità di titolare di una ditta Pt_1 individuale esercente attività di bar, ha altrettanto volontariamente protratto l'iscrizione anche successivamente alla cessazione della ditta individuale, a chiaro segno della partecipazione al lavoro aziendale in seno alla società di cui era socio accomandatario.
Nondimeno, nel caso di specie, l'appellante ha dato compiuta e idonea prova del venir meno per l'anno per cui è causa dei requisiti qualificanti l'iscrizione alla Gestione Commercianti, di fatto superando la presunzione predetta, che, non avendo il carattere dell'assolutezza, vale fino a prova contraria.
4 Al proposito il Collegio osserva che è documentale in atti che il patrimonio della società, nell'anno
2020, cui è riferita la contribuzione pretesa, consistesse di un appartamento destinato ad abitazione dell'appellante, con annesso box, nonché di un locale commerciale, periodicamente dato in locazione.
Ciò posto, l'esigua consistenza del patrimonio sociale e la sua destinazione, ad avviso del Collegio, esclude che l'amministrazione della società richiedesse lo svolgimento di un'attività uguale o, quanto meno, paragonabile a quella delineata e pretesa dalla norma di cui all'art. 29 predetto.
All'oggettiva inconsistenza patrimoniale della società consegue, pertanto, l'insussistenza del requisito della attività qualificata, ovvero della partecipazione dell' al lavoro aziendale, con Pt_1 carattere di abitualità e prevalenza.
Sotto altro aspetto, il Collegio esclude che possa darsi seguito alle osservazioni dell'ente appellato, dovendosi rilevare che nessuna significatività può attribuirsi alle compravendite operate dalla società negli anni precedenti il 2020, atteso che la pretesa contributiva è riferita esclusivamente a quest'ultima annualità.
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto relativo alla significatività della compilazione del quadro RG ed RH della dichiarazione reddituale, ove sia dedotto, come nel caso di specie, l'errore di compilazione dal momento che: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo”. (Cass. n. 21511/18).
Nemmeno può legittimamente ritenersi che l'attività di mera riscossione dei canoni di locazione valga a qualificare l'attività come commerciale e a generare l'obbligo contributivo.
Difatti la giurisprudenza consolidata, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che “Presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale. La società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale. Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione.” (Cass. n. 3479/20).
Nel caso di specie, la società si limita a riscuotere il canone di locazione del magazzino commerciale, per i periodi in cui è locato, e difetta la prova che detta attività si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi;
in ogni caso, l'acclarata assenza di partecipazione al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, vale ad escludere che sull'appellante gravi l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Alla luce degli argomenti che precedono l'appello deve essere accolto.
5 Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. n.
147/22, in €. 1.500,00 per il primo grado e in €. 1.800,00 per il presente grado, oltre accessori e spese generali, come in dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza 1523/23 del Tribunale di Milano dichiara che nulla è dovuto alla Gestione
Commercianti in forza dell' avviso di addebito n. 368 2022 00119453 61 000.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, che liquida in €. 3.300,00, oltre accessori e spese generali.
Milano, 1.2.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA MONICA VITALI
6
Registro generale Appello Lavoro n. 1081/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Fiorella Perna Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1523/23, discussa all'udienza collegiale dell'1.2.2024 e promossa
DA
(c.f. , ) rappresentato e difeso dagli avv.ti GUIDO Parte_1 CodiceFiscale_1
LIVA (c.f. ) e STEFANIA LIVA ed elettivamente domiciliato in RHO, CodiceFiscale_2
VIA CARDINAL FERRARI 109, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. SILVANA MOSTACCHI ( c.f. . ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Via Savarè 1 20122 MILANO, presso l'Avvocatura dell'ente
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare che l'attività di mera locazione svolta dalla società
non costituisce attività commerciale Controparte_2
e non comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti;
Annullare e revocare l'avviso di addebito n. 368 2022 00119453 61 000 dell sede di Milano Nord, formato il 23.07.2022 e ricevuto in data16.08.2022 CP_1 previa sospensione della sua esecuzione, inaudita altera parte;
CP_
Ordinare all la cancellazione del sig. dalla cassa previdenziale Parte_1
Gestione Commercianti;
Nel merito, in subordine:
1 Accertare e dichiarare la mancanza del carattere della prevalenza dell'attività svolta dal signor
all'interno della società e quindi la Pt_1 Controparte_2 inapplicabilità della imposizione per la Gestione Commercianti;
Annullare e revocare l'avviso di addebito n. 368 2022 00119453 61 000 dell sede di Milano Nord, formato il 23.07.2022 e ricevuto in data16.08.2022 CP_1 previa sospensione della sua esecuzione, inaudita altera parte;
CP_ Ordinare all' la cancellazione del sig. dalla cassa Gestione Commercianti;
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”
PER L'APPELLATO: “ in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.1523/2023 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
In subordine, nel merito, rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito 36820220011945361000 e condannando comunque l'appellante al pagamento in favore dell delle somme CP_1 indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha spiegato opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
368 2022 00119453 61 000, il quale era relativo all'omessa contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per l'anno 2020, nella sua qualità di socio accomandatario della
[...]
Controparte_2
A fondamento dell'opposizione aveva dedotto che la società era proprietaria di un unico Pt_1 appartamento-adibito ad abitazione propria- con annesso box e di un locale commerciale il quale era stato locato fino al 2021; il ricorrente aveva opposto, inoltre, che l'amministrazione della società era stata delegata a un commercialista e che, in ogni caso, la gestione sociale non costituiva la sua attività abituale e prevalente.
Di contro, l'ente convenuto aveva replicato che era iscritto alla Gestione Commercianti Pt_1 sin dal 2000, relativamente all'impresa individuale omonima -esercente attività di bar- e che, nonostante la cessazione di quest'ultima, aveva mantenuto l'iscrizione come socio accomandatario della versando i contributi sino al 2019, sebbene fosse in pensione dal 2018; Controparte_2 inoltre, la società non aveva dipendenti, era inoccupato e, peraltro, nelle dichiarazioni Pt_1 reddituali i quadri RH ed RR erano sempre stati compilati.
Ritenuto che l'attività dell' in seno alla società avesse il carattere dell'abitualità e della Pt_1 prevalenza, il Tribunale ha respinto il ricorso, altresì valorizzando la perdurante iscrizione alla
Gestione Commercianti, anche successivamente alla cessazione, nel 2012, della ditta individuale. Il
2 Tribunale, anzi, ha assunto che l'iscrizione fosse stata mantenuta dall' nella sua qualità di Pt_1 socio accomandatario della della cui amministrazione era evidentemente Controparte_2 investito, senza che avesse rilievo il conferimento della delega al commercialista, che, peraltro, costituiva un atto di gestione. Secondo l'assunto del Tribunale doveva riconoscersi rilevanza al versamento dei contributi sino all'anno 2019, nonostante l'intervenuto pensionamento dell' , mentre le dismissioni di immobili operate nel tempo implicavano “una certa e Pt_1 costante attività propriamente commerciale, sebbene, ad oggi, essa venga proclamata come sospesa”.
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha interposto appello avverso la predetta CP_2 decisione del Tribunale di Milano, deducendo in premessa che la società aveva a sua unica attività la mera locazione del locale commerciale, atteso che l'unico altro immobile di proprietà era utilizzato come abitazione del ricorrente. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame,
l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione del quadro normativo regolante la fattispecie ed ha eccepito che i requisiti di cui all'art. 29 della legge 3 giugno 1975, i quali presiedono all'iscrizione obbligatoria alla Gestione, devono essere coesistenti e contestuali, nonché che la mera titolarità dell'impresa è presupposto insufficiente all'insorgenza dell'obbligo.
L'appellante ha poi proseguito nelle doglianze sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto la natura commerciale dell'attività del tutto erroneamente e sulla mera scorta delle compravendite immobiliari effettuate negli anni 2015 -2016-2018, omettendo di rilevare che, in realtà, da anni, tutta l'attività si riduceva alla locazione di un locale commerciale. La dismissione del patrimonio immobiliare e l'assenza di acquisti costituiva prova della intervenuta cessazione di qualsiasi attività commerciale e il primo giudice ben avrebbe dovuto verificare che i presupposti per l'iscrizione fossero presenti nell'anno 2020, essendo del tutto irrilevante che gli stessi sussistessero nelle annualità precedenti. Inoltre, l'attività relativa all'incasso del canone di locazione del magazzino era priva di rilievo atteso che la locazione di immobili può configurare attività commerciale solo ove sia esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi.
Sotto ulteriore profilo, l'appellante ha rilevato l'insussistenza del requisito dello svolgimento di una attività a favore della società e, ancor di più, dell'abitualità e prevalenza della medesima, sì che, ove anche l'attività avesse natura commerciale, l'assenza dei suddetti requisiti avrebbe impedito l'insorgenza dell'obbligo contributivo. A dire dell'appellante il primo giudice, anziché verificare in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma, si era limitato a mere presunzioni, ricavate dall'osservazione di circostanze negative, come l'assenza di operatività in capo all'altro socio.
Si è costituito l'appellato il quale ha insistito nelle proprie ragioni e nella conformità a diritto dell'impugnata sentenza.
All'udienza dell'1.2.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
3 L'appello merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, dovendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 29, L. n. 160/1975 (Cfr. Cass. n. 2665/2021).
Detta norma ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
La contestuale e congiunta realizzazione delle ipotesi previste dalla legge comporta l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e, in caso di contestazione della sussistenza dei requisiti, l'onere della prova dei presupposti di legge incombe sull'istituto previdenziale.
Diversamente, nel caso in cui l'iscrizione alla Gestione Commercianti sia intervenuta su richiesta dello stesso assicurato che successivamente contesti l'iscrizione, il Collegio ritiene che possa condividersi con il primo giudice l'assunto dell'insorgenza della presunzione di sussistenza dei requisiti divisati dalla norma, ovvero che sia legittimo presumere che l'assicurato partecipasse direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, come dallo stesso dichiarato in sede di iscrizione.
In tale evenienza l'onere probatorio della sussistenza dei presupposti di legge è pertanto assolto CP_ mediante il rilievo della presunzione, in forza della quale l' è esentato da ogni onere probatorio, mentre sull'assicurato grava la prova dell'assenza dei requisiti qualificanti.
Il Collegio rileva che nel caso di specie si è realizzata la seconda delle opzioni sopra divisate e, difatti, l' , iscrittosi volontariamente alla Gestione in qualità di titolare di una ditta Pt_1 individuale esercente attività di bar, ha altrettanto volontariamente protratto l'iscrizione anche successivamente alla cessazione della ditta individuale, a chiaro segno della partecipazione al lavoro aziendale in seno alla società di cui era socio accomandatario.
Nondimeno, nel caso di specie, l'appellante ha dato compiuta e idonea prova del venir meno per l'anno per cui è causa dei requisiti qualificanti l'iscrizione alla Gestione Commercianti, di fatto superando la presunzione predetta, che, non avendo il carattere dell'assolutezza, vale fino a prova contraria.
4 Al proposito il Collegio osserva che è documentale in atti che il patrimonio della società, nell'anno
2020, cui è riferita la contribuzione pretesa, consistesse di un appartamento destinato ad abitazione dell'appellante, con annesso box, nonché di un locale commerciale, periodicamente dato in locazione.
Ciò posto, l'esigua consistenza del patrimonio sociale e la sua destinazione, ad avviso del Collegio, esclude che l'amministrazione della società richiedesse lo svolgimento di un'attività uguale o, quanto meno, paragonabile a quella delineata e pretesa dalla norma di cui all'art. 29 predetto.
All'oggettiva inconsistenza patrimoniale della società consegue, pertanto, l'insussistenza del requisito della attività qualificata, ovvero della partecipazione dell' al lavoro aziendale, con Pt_1 carattere di abitualità e prevalenza.
Sotto altro aspetto, il Collegio esclude che possa darsi seguito alle osservazioni dell'ente appellato, dovendosi rilevare che nessuna significatività può attribuirsi alle compravendite operate dalla società negli anni precedenti il 2020, atteso che la pretesa contributiva è riferita esclusivamente a quest'ultima annualità.
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto relativo alla significatività della compilazione del quadro RG ed RH della dichiarazione reddituale, ove sia dedotto, come nel caso di specie, l'errore di compilazione dal momento che: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo”. (Cass. n. 21511/18).
Nemmeno può legittimamente ritenersi che l'attività di mera riscossione dei canoni di locazione valga a qualificare l'attività come commerciale e a generare l'obbligo contributivo.
Difatti la giurisprudenza consolidata, cui il Collegio intende dare seguito, ritiene che “Presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale. La società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale. Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione.” (Cass. n. 3479/20).
Nel caso di specie, la società si limita a riscuotere il canone di locazione del magazzino commerciale, per i periodi in cui è locato, e difetta la prova che detta attività si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi;
in ogni caso, l'acclarata assenza di partecipazione al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, vale ad escludere che sull'appellante gravi l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Alla luce degli argomenti che precedono l'appello deve essere accolto.
5 Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. n.
147/22, in €. 1.500,00 per il primo grado e in €. 1.800,00 per il presente grado, oltre accessori e spese generali, come in dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza 1523/23 del Tribunale di Milano dichiara che nulla è dovuto alla Gestione
Commercianti in forza dell' avviso di addebito n. 368 2022 00119453 61 000.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, che liquida in €. 3.300,00, oltre accessori e spese generali.
Milano, 1.2.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA MONICA VITALI
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