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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1191/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(P.IVA: ), P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VERONA, VIA OBERDAN n. 7, con il patrocinio dell'avv. SIMONE BEGALLI,
contro
CP_1
(C.F.: ), C.F._1
pagina 1 di 13 CP_2
(P.IVA: ), P.IVA_2
- convenuti in riassunzione -
contumaci.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 2515/2021, pubblicata in data 6.10.21.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettate, così statuire:
- in accoglimento di tutto quando dedotto ed argomentato negli scritti difensivi,
riformare la Sentenza del Tribunale di Verona n. 765 del 2017 pubblicata il 28.03.2017,
rep. n. 1736/2017 nella parte in cui ha statuito “rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti di e e per l'effetto condanna la stessa a rifondere CP_2 CP_1
a tali convenuti le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 8.178,00
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, iva, se dovuta, e cpa in favore di ciascuno dei predetti” uniformandosi al seguente principio di diritto:
“nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il giudice ha facoltà di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo ma non emettere condanna in favore di ciascuna parte aumentando il compenso del 20%” pronunciando ogni provvedimento conseguente.
- Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi precedenti, compreso il presente procedimento e il Giudizio di Cassazione e con condanna alla ripetizione dai rispettivi percipienti, delle spese corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e nel pagina 2 di 13 successivo grado di appello oggetto di riforma con rinvio da parte della Suprema Corte
di Cassazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis promosso avanti al Tribunale di Verona,
[...]
premettendo: Parte_1
- di occuparsi della realizzazione di impianti fotovoltaici,
- di aver stipulato con in qualità di holding personale, un contratto di CP_1
compravendita di pannelli fotovoltaici per una somma pari a € 165.000,00
- che, nonostante i versamenti effettuati, non aveva poi ricevuto la fornitura pattuita,
- che, a causa di ciò, aveva perso ogni interesse per l'acquisizione dei materiali manifestando l'intenzione di ottenere la restituzione dell'importo versato,
- che il assicurava che avrebbe rimborsato la somma, oltre al danno subito a CP_1
seguito dell'inadempimento, chiedendo tuttavia di posticipare il pagamento al fine di ottenere la liquidità necessaria,
- che ciò nonostante l'importo promesso non era mai stato versato,
ha chiesto la condanna in solido di CP_3 CP_4 [...]
, e del sig. al pagamento dell'importo CP_5 CP_2 CP_1
di € 165.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio, oltre la prima udienza, Controparte_6
, e il
[...] CP_2 CP_1
- eccependo la presenza di una clausola arbitrale rituale all'interno del contratto oggetto di lite,
- contestando quanto ex adverso affermato nel merito,
pagina 3 di 13 - instando quindi per il rigetto delle avverse domande.
Dichiarata la contumacia di , procedutosi alla Controparte_7
trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma, e modificato il rito in quello ordinario, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
765/2017, depositata in data 28.3.17, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'attore non aveva allegato il fatto costitutivo fondante la responsabilità di e , CP_2 Controparte_7
- ritenuto che la qualità di holding personale del era rimasta sfornita di CP_1
prova,
- reputato che l'argomentazione secondo cui il aveva agito quale falsus CP_1
procurator fosse stata svolta tardivamente e che comunque non fosse stata accompagnata da un'apposita domanda,
- evidenziato che non aveva contestato né di avere Controparte_6
concluso il contratto né di avere ricevuto la somma di € 150.000,00, oltre IVA,
- considerato di doversi ridurre del 70% il compenso spettante per la fase istruttoria e quella decisionale, posto che le stesse si erano risolte nella sola predisposizione delle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma, e nella partecipazione a una sola udienza,
Con da un lato, ha rigettato le domande avanzate nei confronti di e del CP_2 CP_1
condannando l'attrice a rifondere loro le spese del giudizio, liquidate in € 8.178,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
d'altro lato, ha invece accolto le richieste formulate avverso dichiarando risolto il contratto di compravendita e CP_3 CP_4
condannando la medesima alla restituzione della somma di € 165.000,00, oltre interessi,
e al pagamento delle spese di lite nella somma di € 6.815,00, oltre spese generali, IVA e pagina 4 di 13 CPA.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice nei confronti del e, limitatamente alla terza censura d'appello, anche di CP_1 CP_2
Con il primo motivo di appello, ha denunciato il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado della qualità di holding personale del negando di CP_1
conseguenza la sussistenza di una sua responsabilità in via solidale.
Con la seconda censura, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non aveva dichiarato la responsabilità solidale del in qualità falsus CP_1
procurator, precisando che, al riguardo, non sarebbe stato necessario svolgere una specifica domanda.
Con la terza ragione di gravame, ha lamentato un'erronea regolazione delle spese di lite,
sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un unico compenso maggiorato, così come previsto dall'art. 4, secondo comma, del D.M. n. 55/14 per il caso in cui il difensore assista più parti.
Costituitisi unitamente in giudizio il e CP_1 CP_2
- eccepivano la tardività della produzione documentale effettuata dall'appellante in secondo grado,
- segnalavano che, pur trattandosi di causa inscindibile ex art. 331 cpc,
[...]
aveva omesso di chiamare in giudizio Parte_1 [...]
, CP_6 Controparte_5
- negavano la propria legittimazione sostanziale passiva,
- reiteravano l'eccezione di tardività di estensione della domanda nei confronti del
[...]
in qualità di falsus procurator, CP_1
pagina 5 di 13 - contestavano quanto affermato dall'appellante in punto di distrazione delle spese di lite,
- osservavano che la stipulazione di un accordo tra le parti per il pagamento delle somme dovute a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata non poteva essere oggetto di discussione in appello,
- affermavano la correttezza della liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure, posto che le parti convenute nel giudizio di primo grado erano portatrici di situazioni giuridiche autonome,
- si opponevano alle richieste istruttorie formulate ex adverso,
conclusivamente chiedendo il rigetto del gravame con rifusione delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_6
e , le quali rimanevano
[...] Controparte_7
contumaci, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2515/2021, pubblicata il
6.10.21, in forza della quale la Corte:
- ritenuto che la sentenza di primo grado fosse corretta nella parte in cui aveva riconosciuto responsabile solo negando al contrario Controparte_6
quella del e di CP_1 CP_2
- reputato che il primo giudice avesse fatto uso del proprio potere discrezionale nella regolazione delle spese di lite, giustificando adeguatamente la sua scelta,
- riscontrato che la sentenza gravata non si era espressa circa la distrazione delle spese,
- affermato che la produzione dell'accordo sul pagamento delle spese di lite intervenuto tra le parti era inammissibile ex art. 345 cpc,
- rigettate le istanze istruttorie, in quanto non specificatamente contestate,
pagina 6 di 13 ha respinto l'appello, condannando l'appellante a rifondere a favore del e di CP_1
le spese del giudizio, quantificate in € 9.5151,00, oltre spese generali, IVA e CP_2
CPA, nonché al versamento del doppio del contributo unificato.
3. Il giudizio di cassazione
A fronte di tale decisione, ha promosso ricorso Parte_1
per cassazione censurando la sola parte della sentenza d'appello in cui era stata confermata la regolazione delle spese del giudizio operata dal primo giudice, nonché la conseguente liquidazione di quelle del secondo grado, precisando che il giudizio coinvolgeva unicamente, oltre alla ricorrente, e quali parti CP_2 CP_1
destinatarie della statuizione impugnata.
Con un unico motivo, la ricorrente denunciava:
- che i resistenti erano stati difesi dallo stesso legale in primo grado,
- che le memorie depositate erano solo formalmente distinte, quando in realtà
riportavano lo stesso contenuto,
- che comunque non rappresentavano posizioni giuridiche autonome,
- che il primo giudice aveva applicato l'art. 4, comma secondo, del D.M. n. 55/14 in modo del tutto erroneo, in quanto aveva duplicato il compenso anziché procedere unicamente alla maggiorazione del 20%, come in realtà stabilirebbe la norma citata,
- che, di conseguenza, anche la statuizione sulle spese della sentenza d'Appello
doveva ritenersi errata, in quanto fondata sulla soccombenza totale della ricorrente,
- che, a seguito dell'ingiusto rigetto del gravame, era stata altresì condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Sicché instava per l'accoglimento dell'impugnazione, chiedendo altresì la condanna dei resistenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e d'appello, oltre alla pagina 7 di 13 restituzione di quelle già versate in virtù della pronuncia di primo grado.
Non costituitisi in giudizio e il con ordinanza n. 7773/2023, CP_2 CP_1
pubblicata in data 17.3.23, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che,
nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il giudice ha facoltà di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo, motivando sul punto, ma non può liquidare in favore di ciascuna parte un autonomo compenso e rinviando quindi la causa a questa Corte per l'ulteriore trattazione del giudizio e la regolazione delle spese.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, ha quindi riassunto il Parte_1
giudizio:
- chiedendo la riforma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado secondo le indicazioni fornite dall'ordinanza della Corte di cassazione,
- segnalando che, a seguito della predetta modifica, avrebbe dovuto essere riformata anche la parte della sentenza di secondo grado che liquidava le spese di quel giudizio,
- ricordando che, a fronte della conferma della pronuncia di primo grado, il giudice dell'appello, l'aveva condannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Rimasti contumaci sia che il e procedutosi alla trattazione cartolare CP_2 CP_1
del giudizio, dopo il deposito della comparsa conclusionale, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9 aprile 2025.
5. I motivi della decisione e le spese di lite
5.1 Secondo quanto affermato dall'ordinanza di rinvio, nell'ipotesi in cui più parti pagina 8 di 13 aventi la medesima posizione processuale si siano costituite con lo stesso avvocato, il giudice è tenuto a riconoscere un unico compenso maggiorato così come stabilito dal
D.M. 10.3.14 n. 55, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi. Non è permesso, al contrario, liquidare a favore di ciascuna parte risultata vincitrice un autonomo compenso.
Alla luce di tali considerazioni, va rilevato che deve allora procedersi a una nuova regolazione delle spese processuali, ricordando in via preliminare:
- che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n. 9448),
- che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- che, ai fini della liquidazione, si applicano i parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n.
147, il quale prevede all'art. 6 che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- che, in ragione del valore della controversia, lo scaglione di riferimento da utilizzare
è quello compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00,
5.2 Ciò premesso, per quanto concerne le spese di lite afferenti al primo grado di pagina 9 di 13 giudizio e limitatamente alla parte di sentenza impugnata, va osservato:
- che e il si costituivano con il patrocinio dello stesso avvocato, CP_2 CP_1
- che non assume rilevanza la circostanza per cui ciascuno di loro abbia depositato un'autonoma comparsa di costituzione e risposta, dal momento che entrambi rivestivano la medesima posizione processuale, intendendosi con tale locuzione
“coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di
interventore” (Cass. 17.4.24 n. 10367),
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, così come modificato dal D.M. 13.8.22 n. 147, nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più parti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%,
- che l'aumento previsto per l'assistenza di più parti deve essere applicato obbligatoriamente dal giudice (Cass. 17.4.24 n. 10367),
- che, ai fini della liquidazione del compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del
D.M. 10.3.14 n. 55 il giudice deve tenere conto dei valori medi, i quali possono peraltro essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%,
- che le fasi di studio e introduttiva vanno liquidate secondo i parametri medi,
- che poiché nella la fase istruttoria le parti si sono limitate alla predisposizione delle memorie ex art. 183 e alla partecipazione a una sola udienza, cpc, sesto comma, e nella fase decisoria hanno ripreso le argomentazioni già svolte in precedenza, appare congruo liquidare tali voci secondo i parametri medi ridotti del 50%.
5.3 Per quanto attiene invece alle spese del secondo grado di giudizio, deve essere evidenziato:
- che, del pari, e il si costituivano con lo stesso avvocato, sicché CP_2 CP_1
pagina 10 di 13 va richiamato quanto già sottolineato sub 5.2,
- che lo scaglione di riferimento adottato dal giudice dell'appello è corretto,
- che il giudice deve applicare il principio della soccombenza in base all'esito complessivo della causa come già indicato sub. 5.1,
- che non si è tenuta la fase istruttoria,
- che la fase di studio, quella introduttiva e quella decisoria vanno liquidate secondo i parametri minimi, in virtù del parziale accoglimento del gravame proposto da
Parte_1
5.4 La riforma della statuizione afferente alle spese del giudizio di primo grado, inoltre,
comporta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, sicché l'ulteriore importo a tale titolo non è più dovuto dalla parte impugnate e, se eventualmente già versato, deve essere restituito.
5.5 In relazione alla regolazione delle spese di lite del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, deve invece procedersi all'integrale compensazione delle stesse, dal momento che entrambe le controparti non si sono costituite in alcuno di essi.
5.6 In conclusione, la Corte ritiene pertanto che le spese processuali debbano essere integralmente poste a carico della parte attrice in riassunzione ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 11.884,60 quanto al giudizio di primo grado ed in €
6.496,10 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
pagina 11 di 13 Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00 – 50% = € 2.835,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00 – 50% = € 2.127,00
Totale € 9.142,00 + 30% = € 11.884,60
Fase di studio II^ grado € 1.489,00
Fase introduttiva II^ grado € 956,00
Fase decisionale II^ grado € 2.552,00
Totale € 4.997,00 + 30% = € 6.496,10
Le spese di lite del giudizio di cassazione e quelle del giudizio di rinvio, invece, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) condanna a rifondere in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 11.884,60, CP_1
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
2) condanna a rifondere in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
le spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida in € CP_1
6.496,10, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) condanna e a restituire gli eventuali importi ricevuti in CP_2 CP_1
eccesso rispetto a quanto indicato sub 1) e 2);
4) compensa integralmente tra le predette parti le spese sia del giudizio di cassazione pagina 12 di 13 sia di quello di rinvio;
5) accerta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12 disposto con la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia 2515/2021, pubblicata il 6.10.21, ordinando la restituzione della somma eventualmente versata in ottemperanza a detta pronuncia.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 13 di 13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1191/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(P.IVA: ), P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VERONA, VIA OBERDAN n. 7, con il patrocinio dell'avv. SIMONE BEGALLI,
contro
CP_1
(C.F.: ), C.F._1
pagina 1 di 13 CP_2
(P.IVA: ), P.IVA_2
- convenuti in riassunzione -
contumaci.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Venezia n. 2515/2021, pubblicata in data 6.10.21.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettate, così statuire:
- in accoglimento di tutto quando dedotto ed argomentato negli scritti difensivi,
riformare la Sentenza del Tribunale di Verona n. 765 del 2017 pubblicata il 28.03.2017,
rep. n. 1736/2017 nella parte in cui ha statuito “rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti di e e per l'effetto condanna la stessa a rifondere CP_2 CP_1
a tali convenuti le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 8.178,00
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, iva, se dovuta, e cpa in favore di ciascuno dei predetti” uniformandosi al seguente principio di diritto:
“nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il giudice ha facoltà di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo ma non emettere condanna in favore di ciascuna parte aumentando il compenso del 20%” pronunciando ogni provvedimento conseguente.
- Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi precedenti, compreso il presente procedimento e il Giudizio di Cassazione e con condanna alla ripetizione dai rispettivi percipienti, delle spese corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e nel pagina 2 di 13 successivo grado di appello oggetto di riforma con rinvio da parte della Suprema Corte
di Cassazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis promosso avanti al Tribunale di Verona,
[...]
premettendo: Parte_1
- di occuparsi della realizzazione di impianti fotovoltaici,
- di aver stipulato con in qualità di holding personale, un contratto di CP_1
compravendita di pannelli fotovoltaici per una somma pari a € 165.000,00
- che, nonostante i versamenti effettuati, non aveva poi ricevuto la fornitura pattuita,
- che, a causa di ciò, aveva perso ogni interesse per l'acquisizione dei materiali manifestando l'intenzione di ottenere la restituzione dell'importo versato,
- che il assicurava che avrebbe rimborsato la somma, oltre al danno subito a CP_1
seguito dell'inadempimento, chiedendo tuttavia di posticipare il pagamento al fine di ottenere la liquidità necessaria,
- che ciò nonostante l'importo promesso non era mai stato versato,
ha chiesto la condanna in solido di CP_3 CP_4 [...]
, e del sig. al pagamento dell'importo CP_5 CP_2 CP_1
di € 165.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio, oltre la prima udienza, Controparte_6
, e il
[...] CP_2 CP_1
- eccependo la presenza di una clausola arbitrale rituale all'interno del contratto oggetto di lite,
- contestando quanto ex adverso affermato nel merito,
pagina 3 di 13 - instando quindi per il rigetto delle avverse domande.
Dichiarata la contumacia di , procedutosi alla Controparte_7
trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma, e modificato il rito in quello ordinario, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
765/2017, depositata in data 28.3.17, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'attore non aveva allegato il fatto costitutivo fondante la responsabilità di e , CP_2 Controparte_7
- ritenuto che la qualità di holding personale del era rimasta sfornita di CP_1
prova,
- reputato che l'argomentazione secondo cui il aveva agito quale falsus CP_1
procurator fosse stata svolta tardivamente e che comunque non fosse stata accompagnata da un'apposita domanda,
- evidenziato che non aveva contestato né di avere Controparte_6
concluso il contratto né di avere ricevuto la somma di € 150.000,00, oltre IVA,
- considerato di doversi ridurre del 70% il compenso spettante per la fase istruttoria e quella decisionale, posto che le stesse si erano risolte nella sola predisposizione delle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma, e nella partecipazione a una sola udienza,
Con da un lato, ha rigettato le domande avanzate nei confronti di e del CP_2 CP_1
condannando l'attrice a rifondere loro le spese del giudizio, liquidate in € 8.178,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
d'altro lato, ha invece accolto le richieste formulate avverso dichiarando risolto il contratto di compravendita e CP_3 CP_4
condannando la medesima alla restituzione della somma di € 165.000,00, oltre interessi,
e al pagamento delle spese di lite nella somma di € 6.815,00, oltre spese generali, IVA e pagina 4 di 13 CPA.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice nei confronti del e, limitatamente alla terza censura d'appello, anche di CP_1 CP_2
Con il primo motivo di appello, ha denunciato il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado della qualità di holding personale del negando di CP_1
conseguenza la sussistenza di una sua responsabilità in via solidale.
Con la seconda censura, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non aveva dichiarato la responsabilità solidale del in qualità falsus CP_1
procurator, precisando che, al riguardo, non sarebbe stato necessario svolgere una specifica domanda.
Con la terza ragione di gravame, ha lamentato un'erronea regolazione delle spese di lite,
sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un unico compenso maggiorato, così come previsto dall'art. 4, secondo comma, del D.M. n. 55/14 per il caso in cui il difensore assista più parti.
Costituitisi unitamente in giudizio il e CP_1 CP_2
- eccepivano la tardività della produzione documentale effettuata dall'appellante in secondo grado,
- segnalavano che, pur trattandosi di causa inscindibile ex art. 331 cpc,
[...]
aveva omesso di chiamare in giudizio Parte_1 [...]
, CP_6 Controparte_5
- negavano la propria legittimazione sostanziale passiva,
- reiteravano l'eccezione di tardività di estensione della domanda nei confronti del
[...]
in qualità di falsus procurator, CP_1
pagina 5 di 13 - contestavano quanto affermato dall'appellante in punto di distrazione delle spese di lite,
- osservavano che la stipulazione di un accordo tra le parti per il pagamento delle somme dovute a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata non poteva essere oggetto di discussione in appello,
- affermavano la correttezza della liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure, posto che le parti convenute nel giudizio di primo grado erano portatrici di situazioni giuridiche autonome,
- si opponevano alle richieste istruttorie formulate ex adverso,
conclusivamente chiedendo il rigetto del gravame con rifusione delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_6
e , le quali rimanevano
[...] Controparte_7
contumaci, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2515/2021, pubblicata il
6.10.21, in forza della quale la Corte:
- ritenuto che la sentenza di primo grado fosse corretta nella parte in cui aveva riconosciuto responsabile solo negando al contrario Controparte_6
quella del e di CP_1 CP_2
- reputato che il primo giudice avesse fatto uso del proprio potere discrezionale nella regolazione delle spese di lite, giustificando adeguatamente la sua scelta,
- riscontrato che la sentenza gravata non si era espressa circa la distrazione delle spese,
- affermato che la produzione dell'accordo sul pagamento delle spese di lite intervenuto tra le parti era inammissibile ex art. 345 cpc,
- rigettate le istanze istruttorie, in quanto non specificatamente contestate,
pagina 6 di 13 ha respinto l'appello, condannando l'appellante a rifondere a favore del e di CP_1
le spese del giudizio, quantificate in € 9.5151,00, oltre spese generali, IVA e CP_2
CPA, nonché al versamento del doppio del contributo unificato.
3. Il giudizio di cassazione
A fronte di tale decisione, ha promosso ricorso Parte_1
per cassazione censurando la sola parte della sentenza d'appello in cui era stata confermata la regolazione delle spese del giudizio operata dal primo giudice, nonché la conseguente liquidazione di quelle del secondo grado, precisando che il giudizio coinvolgeva unicamente, oltre alla ricorrente, e quali parti CP_2 CP_1
destinatarie della statuizione impugnata.
Con un unico motivo, la ricorrente denunciava:
- che i resistenti erano stati difesi dallo stesso legale in primo grado,
- che le memorie depositate erano solo formalmente distinte, quando in realtà
riportavano lo stesso contenuto,
- che comunque non rappresentavano posizioni giuridiche autonome,
- che il primo giudice aveva applicato l'art. 4, comma secondo, del D.M. n. 55/14 in modo del tutto erroneo, in quanto aveva duplicato il compenso anziché procedere unicamente alla maggiorazione del 20%, come in realtà stabilirebbe la norma citata,
- che, di conseguenza, anche la statuizione sulle spese della sentenza d'Appello
doveva ritenersi errata, in quanto fondata sulla soccombenza totale della ricorrente,
- che, a seguito dell'ingiusto rigetto del gravame, era stata altresì condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Sicché instava per l'accoglimento dell'impugnazione, chiedendo altresì la condanna dei resistenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e d'appello, oltre alla pagina 7 di 13 restituzione di quelle già versate in virtù della pronuncia di primo grado.
Non costituitisi in giudizio e il con ordinanza n. 7773/2023, CP_2 CP_1
pubblicata in data 17.3.23, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che,
nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il giudice ha facoltà di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo, motivando sul punto, ma non può liquidare in favore di ciascuna parte un autonomo compenso e rinviando quindi la causa a questa Corte per l'ulteriore trattazione del giudizio e la regolazione delle spese.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, ha quindi riassunto il Parte_1
giudizio:
- chiedendo la riforma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado secondo le indicazioni fornite dall'ordinanza della Corte di cassazione,
- segnalando che, a seguito della predetta modifica, avrebbe dovuto essere riformata anche la parte della sentenza di secondo grado che liquidava le spese di quel giudizio,
- ricordando che, a fronte della conferma della pronuncia di primo grado, il giudice dell'appello, l'aveva condannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Rimasti contumaci sia che il e procedutosi alla trattazione cartolare CP_2 CP_1
del giudizio, dopo il deposito della comparsa conclusionale, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 9 aprile 2025.
5. I motivi della decisione e le spese di lite
5.1 Secondo quanto affermato dall'ordinanza di rinvio, nell'ipotesi in cui più parti pagina 8 di 13 aventi la medesima posizione processuale si siano costituite con lo stesso avvocato, il giudice è tenuto a riconoscere un unico compenso maggiorato così come stabilito dal
D.M. 10.3.14 n. 55, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi. Non è permesso, al contrario, liquidare a favore di ciascuna parte risultata vincitrice un autonomo compenso.
Alla luce di tali considerazioni, va rilevato che deve allora procedersi a una nuova regolazione delle spese processuali, ricordando in via preliminare:
- che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n. 9448),
- che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- che, ai fini della liquidazione, si applicano i parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n.
147, il quale prevede all'art. 6 che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- che, in ragione del valore della controversia, lo scaglione di riferimento da utilizzare
è quello compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00,
5.2 Ciò premesso, per quanto concerne le spese di lite afferenti al primo grado di pagina 9 di 13 giudizio e limitatamente alla parte di sentenza impugnata, va osservato:
- che e il si costituivano con il patrocinio dello stesso avvocato, CP_2 CP_1
- che non assume rilevanza la circostanza per cui ciascuno di loro abbia depositato un'autonoma comparsa di costituzione e risposta, dal momento che entrambi rivestivano la medesima posizione processuale, intendendosi con tale locuzione
“coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di
interventore” (Cass. 17.4.24 n. 10367),
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, così come modificato dal D.M. 13.8.22 n. 147, nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più parti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%,
- che l'aumento previsto per l'assistenza di più parti deve essere applicato obbligatoriamente dal giudice (Cass. 17.4.24 n. 10367),
- che, ai fini della liquidazione del compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del
D.M. 10.3.14 n. 55 il giudice deve tenere conto dei valori medi, i quali possono peraltro essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%,
- che le fasi di studio e introduttiva vanno liquidate secondo i parametri medi,
- che poiché nella la fase istruttoria le parti si sono limitate alla predisposizione delle memorie ex art. 183 e alla partecipazione a una sola udienza, cpc, sesto comma, e nella fase decisoria hanno ripreso le argomentazioni già svolte in precedenza, appare congruo liquidare tali voci secondo i parametri medi ridotti del 50%.
5.3 Per quanto attiene invece alle spese del secondo grado di giudizio, deve essere evidenziato:
- che, del pari, e il si costituivano con lo stesso avvocato, sicché CP_2 CP_1
pagina 10 di 13 va richiamato quanto già sottolineato sub 5.2,
- che lo scaglione di riferimento adottato dal giudice dell'appello è corretto,
- che il giudice deve applicare il principio della soccombenza in base all'esito complessivo della causa come già indicato sub. 5.1,
- che non si è tenuta la fase istruttoria,
- che la fase di studio, quella introduttiva e quella decisoria vanno liquidate secondo i parametri minimi, in virtù del parziale accoglimento del gravame proposto da
Parte_1
5.4 La riforma della statuizione afferente alle spese del giudizio di primo grado, inoltre,
comporta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, sicché l'ulteriore importo a tale titolo non è più dovuto dalla parte impugnate e, se eventualmente già versato, deve essere restituito.
5.5 In relazione alla regolazione delle spese di lite del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, deve invece procedersi all'integrale compensazione delle stesse, dal momento che entrambe le controparti non si sono costituite in alcuno di essi.
5.6 In conclusione, la Corte ritiene pertanto che le spese processuali debbano essere integralmente poste a carico della parte attrice in riassunzione ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 11.884,60 quanto al giudizio di primo grado ed in €
6.496,10 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
pagina 11 di 13 Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00 – 50% = € 2.835,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00 – 50% = € 2.127,00
Totale € 9.142,00 + 30% = € 11.884,60
Fase di studio II^ grado € 1.489,00
Fase introduttiva II^ grado € 956,00
Fase decisionale II^ grado € 2.552,00
Totale € 4.997,00 + 30% = € 6.496,10
Le spese di lite del giudizio di cassazione e quelle del giudizio di rinvio, invece, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) condanna a rifondere in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 11.884,60, CP_1
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
2) condanna a rifondere in favore di e di Parte_1 CP_2 [...]
le spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida in € CP_1
6.496,10, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) condanna e a restituire gli eventuali importi ricevuti in CP_2 CP_1
eccesso rispetto a quanto indicato sub 1) e 2);
4) compensa integralmente tra le predette parti le spese sia del giudizio di cassazione pagina 12 di 13 sia di quello di rinvio;
5) accerta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12 disposto con la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia 2515/2021, pubblicata il 6.10.21, ordinando la restituzione della somma eventualmente versata in ottemperanza a detta pronuncia.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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