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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3043/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3043/2019 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. RICCADONNA ANDREA
ATTRICE contro
(C.F. ), con l'avv. PETTITI SIMONE e l'avv. DE CP_1 P.IVA_2
FILIPPO CARLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, e conclusione rigettata, previo ogni provvedimento e declaratoria del caso, voglia l'Ill.mo Giudice:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Cuneo per le ragioni espresse in narrativa al presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato il credito vantato dall'attrice a titolo di provvigioni maturate per gli affari indicati al punto 14) dell'atto di citazione, per l'effetto condannare la convenuta a corrisponderle, a tale titolo, la somma di euro pagina 1 di 11 37.041,30 o quella maggior o minor somma che venisse accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare la convenuta tenuta a corrispondere all'attrice il F.I.R.R. e l'indennità suppletiva di clientela, come determinata dall'A.E.C. Industria del 2014, nonché l'indennità meritocratica nella misura massima prevista dall'art. 1751 Cod. Civ., e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di euro 34.367,39, secondo i conteggi esposti nell'atto di citazione, o in quella maggior o minor somma che venisse accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato l'illegittimo recesso ed il conseguente inadempimento della convenuta al contratto di assistenza tecnica e manutenzione del 01.03.2012, per l'effetto condannare la stessa a corrispondere all'attrice, a titolo di lucro cessante, l'importo di euro 14.409,18, o quella maggior o minor somma, che venisse accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate negli atti di questa difesa. In ogni caso compenso e spese integralmente rifusi.
Per la convenuta
In via principale respingere le domande tutte svolte dalla per i motivi tutti dedotti Parte_1
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice, ridurre la pretesa nei limiti di quanto accertato, salvo compensazione con le somme che risulteranno dovute in ragione delle seguenti domande riconvenzionali;
In via riconvenzionale ( domanda rinunciata). dichiarare tenuta e condannare la a risarcire alla il Parte_1 Controparte_1 danno patito per il mancato guadagno, nell'importo complessivo di euro 70.000,00, o in quella veriore somma che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria; oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda, sino al saldo effettivo;
in via riconvenzionale,
pagina 2 di 11 dichiarare tenuta e condannare, la a risarcire alla il Parte_1 Controparte_1 danno non patrimoniale dovuto a fatto esclusivo dell'agente, nell'importo complessivo di euro 35.000,00=, o in quella veriore somma accertanda in corso di causa;
oltre interessi e rivalutazione, dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e I.V.A. ex lege pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società Parte_1
e, richiamato il contratto di agenzia stipulato in data 1.12.2011, CP_1
chiedeva il pagamento delle provvigioni maturate per gli affari indicati nonché il F.I.R.R.
e l'indennità suppletiva di clientela, come determinata dall'A.E.C. Industria del 2014,
l'indennità meritocratica nella misura massima prevista dall'art. 1751 Cod. Civ., e, accertata l'illegittimità del recesso del contratto di manutenzione e assistenza stipulato tra le parti, condannarla al pagamento del lucro cessante..
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società la quale CP_1
chiedeva il rigetto delle domande e svolgeva domanda riconvenzionale al fine di sentire condannare a risarcire alla il danno patito per il Parte_1 Controparte_1 mancato guadagno, nell'importo complessivo di euro 70.000,00 per violazione della concorrenza;
nonché al danno non patrimoniale dovuto a fatto esclusivo dell'agente, nell'importo complessivo di euro 35.000,00 per lesione della credibilità commerciale.
Eccepiva inoltre l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore di quello di Cuneo per la domanda risarcitoria per la parte relativa al contratto di manutenzione.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di c.t.u.
In data 2.7.2024 la causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del
19.9.2024 la tratteneva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
In sede di comparsa conclusionale la convenuta rinunciava alla domanda riconvenzionale.
* * *
Ad illustrazione delle proprie domande parte attrice ha dedotto: che in data 1.12.2011 la sottoscriveva con la soc. un Pt_1 Parte_2
contratto di agenzia , senza rappresentanza ed in regime di monomandataria , in forza del quale si impegnava per il territorio di Brescia e provincia a promuovere la vendita pagina 4 di 11 dei prodotti richiamati nell'allegato "A" al contratto, della durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da inviarsi a cura di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, successivamente, integrato con comunicazione ad opera di del 20.5.2013, con aumento della provvigione dal 33% al 40%; CP_1
che successivamente veniva stipulato un altro e diverso contratto, con il quale affidava all'attrice l'incarico di curare l'installazione e l'assistenza tecnica e CP_1
la manutenzione degli impianti di lavaggio dei propri clienti, anch'esso della durata annuale tacitamente rinnovabile;
che nel corso del rapporto, l'agente contestava la corretta liquidazione dei compensi provvigionali maturati per le vendite degli impianti procacciati;
che in data 2.8.2018 la convenuta comunicava, a mezzo lettera raccomandata, all'attrice l'intenzione di disdettare il contratto di agenzia, al fine di impedirne la rinnovazione, con cessazione all'11.12.2018;
che seguiva un incontro il giorno 15.10.2018 presso la sede di durante il CP_1 quale la preponente muoveva contestazioni all'agente in ordine al corretto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto manifestando l'intenzione di trattenere tutti gli importi dovuti per provvigioni ed indennità di fine rapporto, a compensazione dei danni derivanti dagli addebiti mossi;
che era interesse dell'agente: ottenere il pagamento delle provvigioni non versate dalla convenuta per gli affari conclusi grazie alla sua attività quantificate in euro
33.854,73; nonché di euro 34.367,39 per F.I.RR indennità suppletiva e meritrocratica e mancato guadagno per la risoluzione del contratto di assistenza.
Precisava che sebbene la provvigione spettante all'agente era stata indicata nel contratto in misura pari al 33% del prezzo di listino, nel settore di riferimento, gli impianti di autolavaggio non venivano venduti al prezzo di listino e, quindi, la percentuale di sconto era pari alla provvigione o superiore. In caso di applicazione di sconto massimo la mandante riconosceva all'agente una provvigione corrispondente al
5% del prezzo, decurtata dei soli costi di trasporto e di montaggio.
***
La contestava le domande svolte dall'agente. Parte_3
pagina 5 di 11 Precisava di avere comunicato nell'agosto 2018 all'agente il recesso alla data del 1-
12-2018 in quanto erano sorte delle contestazioni in ordine al calcolo delle provvigioni.
Dava atto che nell' ottobre 2018 aveva appreso che aveva promosso la Pt_1 vendita di prodotti di aziende concorrenti in violazione dell'obbligo di esclusiva e pertanto intimava la risoluzione per giusta causa con riserva di agire per il risarcimento dei danni. Quanto alla domanda relativa al riconoscimento di provvigioni, contestava che vi fosse una prassi secondo cui veniva riconosciuto all'agente una provvigione del
5% del prezzo pattuito con il cliente in caso di applicazione di sconto. Ribadiva che secondo le intese contrattuali non era prevista alcuna provvigione in caso di mediazione avvenuta con uno sconto inferiore a quello pattuito, pur affermando di avere talvolta concesso in via eccezionale tale provvigione.
Lamentava di avere subito un danno per violazione dell'esclusiva.
***
In corso di causa veniva disposta CTU finalizzata: a) a determinare e quantificare le indennità dovute alla società attrice e la congruità delle voci esposte;
b) verificare la sussistenza e congruità della voce di lucro cessante lamentato dall'attrice; c) verificare la sussistenza e congruità delle voci di danno esposte dalla convenuta.
Per quanto attiene il calcolo delle provvigioni (punto a)) il CTU, premesso che spettava al giudicante la valutazione in ordine alla sussistenza dell'accordo verbale che prevedeva il riconoscimento all'agente di una provvigione minimale pari al 5% del prezzo di listino al netto di sconti, elaborava due differenti ipotesi:
I) Calcolo delle provvigioni considerando la provvigione prevista contrattualmente oppure, in casi specifici, la provvigione concordata tra le parti. In tale caso risultavano dovute provvigioni pari ad euro Ipotesi I euro 10.553,00
II) Calcolo delle provvigioni considerando la provvigione contrattualmente prevista, quando maggiore, oppure la provvigione minimale pari al 5% del prezzo di listino al netto di sconti, spese di trasporto e montaggio incluse nel prezzo, oltre che la provvigione concordata tra le parti in casi specifici. In tal caso erano dovute provvigioni per euro 37.695,31.
Passando a punto b), dava atto che l'importo di euro 2.707,91 era da richiedere pagina 6 di 11 all'Enasarco, per cui parte convenuta dovrà riconoscere l'importo di euro 778,62 nell'ipotesi I e l'importo di euro 1.050,05 nell'ipotesi II.
Per quanto riguarda l'indennità supplettiva di clientela e l'indennità meritocratica rilevava che l'articolo 25 del mandato allegato agli atti prevede un esplicito rinvio a quanto previsto dall'articolo 1751 del codice civile per il quale l'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In caso di accertamento di gravi inadempimenti in capo all'agente, non può essere riconosciuta alcuna somma. Evidenziava inoltre che, anche nell'ipotesi di accertamento del diritto al riconoscimento di tali indennità, non risultavano provati i presupposti di cui all'art. 1751 del codice civile, cioè che l'agente
“abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Per quanto attiene il mancato guadagno lamentato in ragione del recesso del contratto di manutenzione, ferma ogni valutazione in ordine alla sussistenza di tale danno siccome spettante al giudicante, evidenziava come non ci fossero elementi per quantificare tale danno, essendo errato stimare un mancato guadagno come delle semplicistiche stime della riduzione del fatturato, posto che il fatturato rappresenta una componente dalla quale, eliminando tutte le spese ad esso analiticamente riferite, si può ottenere la stima dell'utile da cui poter valutare un eventuale lucro cessante.
Quanto al punto c) riteneva mancanti le prove dell'asserito danno subito dalla convenuta, per analoghe ragioni.
***
La domanda in ordine al mancato pagamento di provvigioni va accolta nella misura di euro 37.695,31.
Dall'esame degli estratti provvigionali in atti risulta che la preponente aveva riconosciuto all'agente in costanza di rapporto una provvigione pari al 5% sul prezzo finale di vendita, decurtato dai soli costi di trasporto ed installazione in caso di sconto superiore alle previsioni contrattuali (cfr docc. 17 e 18).
pagina 7 di 11 La circostanza non è contestata da parte convenuta che ne evidenzia tuttavia l'eccezionalità, richiamando per contro le intese contrattuali.
Anche il CTU, pur riservando correttamente la valutazione al giudicante, dal punto di vista storico evidenziava come “Tale accordo verbale troverebbe conferma in una mail del 25/12/2018 inviata dal mandante all'agente …” (pag. 18).
L'art. 1742 del c.c. stabilisce che “Il contratto di agenzia “(…) deve essere provato per iscritto”. Pertanto – visto che la forma scritta ha soltanto un ruolo ad probationem – ben potrebbero essere modificati i rapporti contrattuali senza la forma scritta ma semplicemente in base a fatti concludenti. In questo senso la Corte di Cassazione, con sentenza 5496 del 2006 (in materia di contratti di lavoro) prevede che nel “(…) contratto di lavoro subordinato (…) la modifica delle originarie condizioni negoziali può essere concordata dalle parti per facta concludentia, anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto (…)” .
Nel mandato le parti non hanno previsto alcuna pattuizione secondo cui le modifiche doveva avvenire solo per iscritto, rimandando invece alla possibilità di integrare il contratto con rinvio all'Accordo Economico Collettivo (clausola 27, alleg. 2 attrice).
Secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'AEC per il settore commercio “le parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'art. 1748 c.c., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato”.
L'articolo 1748, comma 1, del c.c. (riportato integralmente nel testo dell'articolo 5), evidenzia quando sorge il diritto ad ottenere la provvigione, infatti, “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
In sintesi: non risulta che le parti abbiano previsto un obbligo di modifica delle condizioni contrattuali per iscritto;
la forma scritta vale ab probationem; risulta provato attraverso gli estratti provvigionali il riconoscimento di una provvigione del 5%; non sono emersi elementi che dimostrino l'eccezionalità di tale riconoscimento;
nel dubbio vale il principio contenuti nell'AEC secondo cui la provvigione va riconosciuta al compimento dell'affare.
Vanno quindi riconosciute all'agente provvigioni pari ad euro 37.695,31, come pagina 8 di 11 stabilito dal CTU, all'esito di un attento esame dei documenti.
A tali somme vanno aggiunti gli interessi dalla messa in mora (e cioè dal 18-10-
2018) trattandosi di debito di valuta in difetto di richiesta e prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. ( Cass., 28/09/2016, n.19218).
***
Passando alle indennità dovute in seguito alla cessazione del rapporto, va riconosciuto il FIRR, tenuto conto di quanto già accantonato presso Enasarco, relativamente all'importo di euro 1.050,05 ( come riconosciuto dal CTU nell'ipotesi II).
La preponente contesta, invece, il diritto alle indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, che spetta all'agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l'indennità di fonte legale e l'agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Come noto , “l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione Co nemmeno provvisoria del rapporto” (Cass. n.28109/24). In particolare, la ha avuto modo di precisare che “non spettano all'ex-agente le indennità né di clientela e meritocratica né di preavviso laddove lo scioglimento del contratto di agenzia derivi da esercizio da parte del preponente della facoltà di recesso per giusta causa, essendo compresa tra le ipotesi di giusta causa la violazione da parte dell'agente dei propri obblighi contrattuali, quale è l'obbligazione di non trattare affari per conto proprio in concorrenza con il preponente ex art. 1743 cod. civ.” (Cass. n.16934/20).
Ancora, la S.C (Cass.n.20047/16) ha stabilito che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la
pagina 9 di 11 provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente).
Nelle specie, la preponente ha contestato all'agente la violazione del diritto di esclusiva.
Parte attrice ha ribadito che il contratto di assistenza e manutenzione non aveva nessuno obbligo di esclusiva sicchè “l'agente era libero di mantenere i propri clienti titolari di autolavaggi e di continuare a prestare agli stessi gli interventi di manutenzione, ragion per cui se quest'ultimi decidevano di utilizzare aspiratori di altre marche, l'attrice rimaneva libera di procurarglieli ed installarglieli.”.
In sede di istruttoria è emerso che l'agente aveva promosso la vendita di prodotti in concorrenza con quelli della preponente, quali quelli dalla impresa concorrente Depur
Padana Acque, come confermato dal teste , della cui attendibilità non vi è Tes_1 ragione di dubitare, nonché come risulta dall'esame dei documenti esibiti, su richiesta di dai terzi e Depur Padana Acque S.r.l.(dove CP_1 Parte_4
risultano provvigioni per segnalazione impianto di depurazione presso diversi clienti).
La promozione di tali prodotti non può essere ricompresa nella mera attività di manutenzione. Non può quindi darsi luogo al riconoscimento delle predette indennità, stante la gravità della condotta. Si aggiunga quanto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c. che non sono state svolte compiute allegazioni in ordine alla circostanza che la preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, come richiesto dalla pagina 10 di 11 giurisprudenza (cfr Cass.n.20047/16 cit.).
Quanto al danno derivante dall'illegittimo recesso dal contratto di manutenzione e della pretesa al riconoscimento del mancato guadagno, la domanda va rigettata in difetto di prova del danno. Sul punto, si richiamano le precise conclusioni del CTU.
In conclusione la convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice euro 37.695,31 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
nonché a corrispondere l'importo di euro 1.050,05, a titolo di FIRR, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
***
Le spese di lite - liquidate in base al valore della causa (decisum ) e all'attività svolta vengono liquidata in euro 7.616,00, oltre accessori- vengono compensate per il 50% sussistendo gravi motivi ( reciproca soccombenza / complessità- controvertibilità delle questioni). Il 50% viene posto a carico della convenuta, tenuto conto della soccombenza prevalente.
Spese della CTU a carico di parte convenuta per il 75%, a carico di parte attrice per il 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta al pagamento di euro 37.695,31 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
nonché a corrispondere l'importo di euro 1.050,05, a titolo di
FIRR, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo
Compensa per il 50% le spese di lite.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice del restante 50% di euro 3.808,00 oltre accessori a titolo di spese di lite.
Spese della CTU a carico delle parti come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3043/2019 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. RICCADONNA ANDREA
ATTRICE contro
(C.F. ), con l'avv. PETTITI SIMONE e l'avv. DE CP_1 P.IVA_2
FILIPPO CARLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, e conclusione rigettata, previo ogni provvedimento e declaratoria del caso, voglia l'Ill.mo Giudice:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Cuneo per le ragioni espresse in narrativa al presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato il credito vantato dall'attrice a titolo di provvigioni maturate per gli affari indicati al punto 14) dell'atto di citazione, per l'effetto condannare la convenuta a corrisponderle, a tale titolo, la somma di euro pagina 1 di 11 37.041,30 o quella maggior o minor somma che venisse accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare la convenuta tenuta a corrispondere all'attrice il F.I.R.R. e l'indennità suppletiva di clientela, come determinata dall'A.E.C. Industria del 2014, nonché l'indennità meritocratica nella misura massima prevista dall'art. 1751 Cod. Civ., e per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di euro 34.367,39, secondo i conteggi esposti nell'atto di citazione, o in quella maggior o minor somma che venisse accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato l'illegittimo recesso ed il conseguente inadempimento della convenuta al contratto di assistenza tecnica e manutenzione del 01.03.2012, per l'effetto condannare la stessa a corrispondere all'attrice, a titolo di lucro cessante, l'importo di euro 14.409,18, o quella maggior o minor somma, che venisse accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate negli atti di questa difesa. In ogni caso compenso e spese integralmente rifusi.
Per la convenuta
In via principale respingere le domande tutte svolte dalla per i motivi tutti dedotti Parte_1
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice, ridurre la pretesa nei limiti di quanto accertato, salvo compensazione con le somme che risulteranno dovute in ragione delle seguenti domande riconvenzionali;
In via riconvenzionale ( domanda rinunciata). dichiarare tenuta e condannare la a risarcire alla il Parte_1 Controparte_1 danno patito per il mancato guadagno, nell'importo complessivo di euro 70.000,00, o in quella veriore somma che risulti dovuta all'esito dell'istruttoria; oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda, sino al saldo effettivo;
in via riconvenzionale,
pagina 2 di 11 dichiarare tenuta e condannare, la a risarcire alla il Parte_1 Controparte_1 danno non patrimoniale dovuto a fatto esclusivo dell'agente, nell'importo complessivo di euro 35.000,00=, o in quella veriore somma accertanda in corso di causa;
oltre interessi e rivalutazione, dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e I.V.A. ex lege pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale la società Parte_1
e, richiamato il contratto di agenzia stipulato in data 1.12.2011, CP_1
chiedeva il pagamento delle provvigioni maturate per gli affari indicati nonché il F.I.R.R.
e l'indennità suppletiva di clientela, come determinata dall'A.E.C. Industria del 2014,
l'indennità meritocratica nella misura massima prevista dall'art. 1751 Cod. Civ., e, accertata l'illegittimità del recesso del contratto di manutenzione e assistenza stipulato tra le parti, condannarla al pagamento del lucro cessante..
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società la quale CP_1
chiedeva il rigetto delle domande e svolgeva domanda riconvenzionale al fine di sentire condannare a risarcire alla il danno patito per il Parte_1 Controparte_1 mancato guadagno, nell'importo complessivo di euro 70.000,00 per violazione della concorrenza;
nonché al danno non patrimoniale dovuto a fatto esclusivo dell'agente, nell'importo complessivo di euro 35.000,00 per lesione della credibilità commerciale.
Eccepiva inoltre l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore di quello di Cuneo per la domanda risarcitoria per la parte relativa al contratto di manutenzione.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di c.t.u.
In data 2.7.2024 la causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del
19.9.2024 la tratteneva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
In sede di comparsa conclusionale la convenuta rinunciava alla domanda riconvenzionale.
* * *
Ad illustrazione delle proprie domande parte attrice ha dedotto: che in data 1.12.2011 la sottoscriveva con la soc. un Pt_1 Parte_2
contratto di agenzia , senza rappresentanza ed in regime di monomandataria , in forza del quale si impegnava per il territorio di Brescia e provincia a promuovere la vendita pagina 4 di 11 dei prodotti richiamati nell'allegato "A" al contratto, della durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da inviarsi a cura di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, successivamente, integrato con comunicazione ad opera di del 20.5.2013, con aumento della provvigione dal 33% al 40%; CP_1
che successivamente veniva stipulato un altro e diverso contratto, con il quale affidava all'attrice l'incarico di curare l'installazione e l'assistenza tecnica e CP_1
la manutenzione degli impianti di lavaggio dei propri clienti, anch'esso della durata annuale tacitamente rinnovabile;
che nel corso del rapporto, l'agente contestava la corretta liquidazione dei compensi provvigionali maturati per le vendite degli impianti procacciati;
che in data 2.8.2018 la convenuta comunicava, a mezzo lettera raccomandata, all'attrice l'intenzione di disdettare il contratto di agenzia, al fine di impedirne la rinnovazione, con cessazione all'11.12.2018;
che seguiva un incontro il giorno 15.10.2018 presso la sede di durante il CP_1 quale la preponente muoveva contestazioni all'agente in ordine al corretto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto manifestando l'intenzione di trattenere tutti gli importi dovuti per provvigioni ed indennità di fine rapporto, a compensazione dei danni derivanti dagli addebiti mossi;
che era interesse dell'agente: ottenere il pagamento delle provvigioni non versate dalla convenuta per gli affari conclusi grazie alla sua attività quantificate in euro
33.854,73; nonché di euro 34.367,39 per F.I.RR indennità suppletiva e meritrocratica e mancato guadagno per la risoluzione del contratto di assistenza.
Precisava che sebbene la provvigione spettante all'agente era stata indicata nel contratto in misura pari al 33% del prezzo di listino, nel settore di riferimento, gli impianti di autolavaggio non venivano venduti al prezzo di listino e, quindi, la percentuale di sconto era pari alla provvigione o superiore. In caso di applicazione di sconto massimo la mandante riconosceva all'agente una provvigione corrispondente al
5% del prezzo, decurtata dei soli costi di trasporto e di montaggio.
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La contestava le domande svolte dall'agente. Parte_3
pagina 5 di 11 Precisava di avere comunicato nell'agosto 2018 all'agente il recesso alla data del 1-
12-2018 in quanto erano sorte delle contestazioni in ordine al calcolo delle provvigioni.
Dava atto che nell' ottobre 2018 aveva appreso che aveva promosso la Pt_1 vendita di prodotti di aziende concorrenti in violazione dell'obbligo di esclusiva e pertanto intimava la risoluzione per giusta causa con riserva di agire per il risarcimento dei danni. Quanto alla domanda relativa al riconoscimento di provvigioni, contestava che vi fosse una prassi secondo cui veniva riconosciuto all'agente una provvigione del
5% del prezzo pattuito con il cliente in caso di applicazione di sconto. Ribadiva che secondo le intese contrattuali non era prevista alcuna provvigione in caso di mediazione avvenuta con uno sconto inferiore a quello pattuito, pur affermando di avere talvolta concesso in via eccezionale tale provvigione.
Lamentava di avere subito un danno per violazione dell'esclusiva.
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In corso di causa veniva disposta CTU finalizzata: a) a determinare e quantificare le indennità dovute alla società attrice e la congruità delle voci esposte;
b) verificare la sussistenza e congruità della voce di lucro cessante lamentato dall'attrice; c) verificare la sussistenza e congruità delle voci di danno esposte dalla convenuta.
Per quanto attiene il calcolo delle provvigioni (punto a)) il CTU, premesso che spettava al giudicante la valutazione in ordine alla sussistenza dell'accordo verbale che prevedeva il riconoscimento all'agente di una provvigione minimale pari al 5% del prezzo di listino al netto di sconti, elaborava due differenti ipotesi:
I) Calcolo delle provvigioni considerando la provvigione prevista contrattualmente oppure, in casi specifici, la provvigione concordata tra le parti. In tale caso risultavano dovute provvigioni pari ad euro Ipotesi I euro 10.553,00
II) Calcolo delle provvigioni considerando la provvigione contrattualmente prevista, quando maggiore, oppure la provvigione minimale pari al 5% del prezzo di listino al netto di sconti, spese di trasporto e montaggio incluse nel prezzo, oltre che la provvigione concordata tra le parti in casi specifici. In tal caso erano dovute provvigioni per euro 37.695,31.
Passando a punto b), dava atto che l'importo di euro 2.707,91 era da richiedere pagina 6 di 11 all'Enasarco, per cui parte convenuta dovrà riconoscere l'importo di euro 778,62 nell'ipotesi I e l'importo di euro 1.050,05 nell'ipotesi II.
Per quanto riguarda l'indennità supplettiva di clientela e l'indennità meritocratica rilevava che l'articolo 25 del mandato allegato agli atti prevede un esplicito rinvio a quanto previsto dall'articolo 1751 del codice civile per il quale l'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In caso di accertamento di gravi inadempimenti in capo all'agente, non può essere riconosciuta alcuna somma. Evidenziava inoltre che, anche nell'ipotesi di accertamento del diritto al riconoscimento di tali indennità, non risultavano provati i presupposti di cui all'art. 1751 del codice civile, cioè che l'agente
“abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Per quanto attiene il mancato guadagno lamentato in ragione del recesso del contratto di manutenzione, ferma ogni valutazione in ordine alla sussistenza di tale danno siccome spettante al giudicante, evidenziava come non ci fossero elementi per quantificare tale danno, essendo errato stimare un mancato guadagno come delle semplicistiche stime della riduzione del fatturato, posto che il fatturato rappresenta una componente dalla quale, eliminando tutte le spese ad esso analiticamente riferite, si può ottenere la stima dell'utile da cui poter valutare un eventuale lucro cessante.
Quanto al punto c) riteneva mancanti le prove dell'asserito danno subito dalla convenuta, per analoghe ragioni.
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La domanda in ordine al mancato pagamento di provvigioni va accolta nella misura di euro 37.695,31.
Dall'esame degli estratti provvigionali in atti risulta che la preponente aveva riconosciuto all'agente in costanza di rapporto una provvigione pari al 5% sul prezzo finale di vendita, decurtato dai soli costi di trasporto ed installazione in caso di sconto superiore alle previsioni contrattuali (cfr docc. 17 e 18).
pagina 7 di 11 La circostanza non è contestata da parte convenuta che ne evidenzia tuttavia l'eccezionalità, richiamando per contro le intese contrattuali.
Anche il CTU, pur riservando correttamente la valutazione al giudicante, dal punto di vista storico evidenziava come “Tale accordo verbale troverebbe conferma in una mail del 25/12/2018 inviata dal mandante all'agente …” (pag. 18).
L'art. 1742 del c.c. stabilisce che “Il contratto di agenzia “(…) deve essere provato per iscritto”. Pertanto – visto che la forma scritta ha soltanto un ruolo ad probationem – ben potrebbero essere modificati i rapporti contrattuali senza la forma scritta ma semplicemente in base a fatti concludenti. In questo senso la Corte di Cassazione, con sentenza 5496 del 2006 (in materia di contratti di lavoro) prevede che nel “(…) contratto di lavoro subordinato (…) la modifica delle originarie condizioni negoziali può essere concordata dalle parti per facta concludentia, anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto (…)” .
Nel mandato le parti non hanno previsto alcuna pattuizione secondo cui le modifiche doveva avvenire solo per iscritto, rimandando invece alla possibilità di integrare il contratto con rinvio all'Accordo Economico Collettivo (clausola 27, alleg. 2 attrice).
Secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'AEC per il settore commercio “le parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'art. 1748 c.c., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato”.
L'articolo 1748, comma 1, del c.c. (riportato integralmente nel testo dell'articolo 5), evidenzia quando sorge il diritto ad ottenere la provvigione, infatti, “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
In sintesi: non risulta che le parti abbiano previsto un obbligo di modifica delle condizioni contrattuali per iscritto;
la forma scritta vale ab probationem; risulta provato attraverso gli estratti provvigionali il riconoscimento di una provvigione del 5%; non sono emersi elementi che dimostrino l'eccezionalità di tale riconoscimento;
nel dubbio vale il principio contenuti nell'AEC secondo cui la provvigione va riconosciuta al compimento dell'affare.
Vanno quindi riconosciute all'agente provvigioni pari ad euro 37.695,31, come pagina 8 di 11 stabilito dal CTU, all'esito di un attento esame dei documenti.
A tali somme vanno aggiunti gli interessi dalla messa in mora (e cioè dal 18-10-
2018) trattandosi di debito di valuta in difetto di richiesta e prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. ( Cass., 28/09/2016, n.19218).
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Passando alle indennità dovute in seguito alla cessazione del rapporto, va riconosciuto il FIRR, tenuto conto di quanto già accantonato presso Enasarco, relativamente all'importo di euro 1.050,05 ( come riconosciuto dal CTU nell'ipotesi II).
La preponente contesta, invece, il diritto alle indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, che spetta all'agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l'importo complessivo del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l'indennità di fonte legale e l'agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Come noto , “l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione Co nemmeno provvisoria del rapporto” (Cass. n.28109/24). In particolare, la ha avuto modo di precisare che “non spettano all'ex-agente le indennità né di clientela e meritocratica né di preavviso laddove lo scioglimento del contratto di agenzia derivi da esercizio da parte del preponente della facoltà di recesso per giusta causa, essendo compresa tra le ipotesi di giusta causa la violazione da parte dell'agente dei propri obblighi contrattuali, quale è l'obbligazione di non trattare affari per conto proprio in concorrenza con il preponente ex art. 1743 cod. civ.” (Cass. n.16934/20).
Ancora, la S.C (Cass.n.20047/16) ha stabilito che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la
pagina 9 di 11 provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente).
Nelle specie, la preponente ha contestato all'agente la violazione del diritto di esclusiva.
Parte attrice ha ribadito che il contratto di assistenza e manutenzione non aveva nessuno obbligo di esclusiva sicchè “l'agente era libero di mantenere i propri clienti titolari di autolavaggi e di continuare a prestare agli stessi gli interventi di manutenzione, ragion per cui se quest'ultimi decidevano di utilizzare aspiratori di altre marche, l'attrice rimaneva libera di procurarglieli ed installarglieli.”.
In sede di istruttoria è emerso che l'agente aveva promosso la vendita di prodotti in concorrenza con quelli della preponente, quali quelli dalla impresa concorrente Depur
Padana Acque, come confermato dal teste , della cui attendibilità non vi è Tes_1 ragione di dubitare, nonché come risulta dall'esame dei documenti esibiti, su richiesta di dai terzi e Depur Padana Acque S.r.l.(dove CP_1 Parte_4
risultano provvigioni per segnalazione impianto di depurazione presso diversi clienti).
La promozione di tali prodotti non può essere ricompresa nella mera attività di manutenzione. Non può quindi darsi luogo al riconoscimento delle predette indennità, stante la gravità della condotta. Si aggiunga quanto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c. che non sono state svolte compiute allegazioni in ordine alla circostanza che la preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, come richiesto dalla pagina 10 di 11 giurisprudenza (cfr Cass.n.20047/16 cit.).
Quanto al danno derivante dall'illegittimo recesso dal contratto di manutenzione e della pretesa al riconoscimento del mancato guadagno, la domanda va rigettata in difetto di prova del danno. Sul punto, si richiamano le precise conclusioni del CTU.
In conclusione la convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice euro 37.695,31 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
nonché a corrispondere l'importo di euro 1.050,05, a titolo di FIRR, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
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Le spese di lite - liquidate in base al valore della causa (decisum ) e all'attività svolta vengono liquidata in euro 7.616,00, oltre accessori- vengono compensate per il 50% sussistendo gravi motivi ( reciproca soccombenza / complessità- controvertibilità delle questioni). Il 50% viene posto a carico della convenuta, tenuto conto della soccombenza prevalente.
Spese della CTU a carico di parte convenuta per il 75%, a carico di parte attrice per il 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta al pagamento di euro 37.695,31 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
nonché a corrispondere l'importo di euro 1.050,05, a titolo di
FIRR, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo
Compensa per il 50% le spese di lite.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice del restante 50% di euro 3.808,00 oltre accessori a titolo di spese di lite.
Spese della CTU a carico delle parti come in parte motiva.
Brescia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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