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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 10276/2023 R.G.L. promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. Di Salvo Rosario ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo , Via G.
Cusmano n. 4, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
E
(già Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_3
- opposto contumace-
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 6 dicembre 2024 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
1 Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Dichiara la contumacia dell'ente riscossore
❖ Accoglie il ricorso
❖ Dichiara compensate le spese di lite con l' CP_1
❖ Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 1.200,00
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 agosto 2023 parte ricorrente - come indicata in epigrafe - propose opposizione all'intimazione di pagamento n°
29620239011103574000 notificata il 12.07.2023 - limitatamente ad alcuni atti prodromici relativi a contributi previdenziali (avvisi di addebito nn.
59620130005585423000, 59620140000010860000, 59620140002289057000,
59620160000403547000, 59620160005068814000, 59620160008958638000 e
59620170002120184000) deducendo:
- in via preliminare l'illegittimità della suddetta intimazione essendo già stato emesso il provvedimento di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati in altro giudizio di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001772358/000 notificatagli il 30.03.2022 e contenente anche i succitati avvisi di addebito;
- nel merito, lamentava l'omessa notifica degli stessi e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio solamente l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso di cui contestava la fondatezza ed eccependo, in particolare, la tardività dell'opposizione, stante la rituale notifica degli avvisi di addebito opposti.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 6 dicembre
2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'ente riscossore ritualmente evocato in giudizi e non costituito.
2 Il ricorso merita di essere accolto.
Appare, infatti, fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata in ricorso.
Invero, l'intimazione di pagamento trova il suo riscontro normativo nell'art 50 del D.p.r. n. 602 del 1973 che al comma 1 attribuisce all'Agente della riscossione la facoltà di procede a espropriazione forzata «quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento» (o avviso di addebito), precisando, al successivo comma 2, che «Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello «approvato con decreto del Ministero delle finanze».
Lo scopo dell'intimazione, dunque, è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale o avviso di addebito già notificati, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto.
Orbene, nel caso in esame, l'efficacia esecutiva degli atti impugnati in questa sede unitamente all'intimazione di pagamento n° 29620239011103574000 era già stata sospesa con provvedimento reso nel procedimento recante n rgl 4475/2022 e notificato all'ente riscossore.
Conseguentemente, l'intimazione di pagamento oggi impugnata, essendo stata formata dopo la notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare, avrebbe dovuto tenerne conto evitando, così, di aggravare le sedi giudiziarie.
Infatti, se è vero che l'intimazione di pagamento, diversamente dal preavviso di fermo, va equiparato ad un atto di precetto, certamente anche esso presuppone in capo all'ente riscossore di verificare che detto avviso non sia sine titulo, e cioè che l'atto prodromico dell'ente creditore (cartella esattoriale/avviso di addebito) sia valido, esecutivo, ed efficace.
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione in atti emerge che, essendo venuto meno provvisoriamente (con la sospensione dell'esecutorietà
3 degli avvisi di addebito) il titolo esecutivo, non doveva neppure procedere alla CP_2
notifica di altra intimazione contenente i medesimi avvisi, costringendo, pertanto, parte ricorrente ad adire questa autorità giudiziaria.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione nel merito (già, peraltro, affrontata nel giudizio recante n. rgl 4475/2022 e definito con sentenza n. 4928/2024), il ricorso va accolto.
Tenuto conto ella posizione processuale dell'ente previdenziale, si ritiene equo compensare le spese di lite tra parte ricorrente e l' . CP_1
Le atre spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di e si CP_2
liquidano - in applicazione della dimidiazione prevista dal D.M. 55/2014 - in ragione del modesto grado di complessità della controversia, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 6 dicembre 2024
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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